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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2024, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
RG 7473/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel.
Dott. Giuseppe Di Leone Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 7473/2020 Ruolo Generale avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata per la decisione ex art. 190 cpc in data 22-7-2024, previa acquisizione del parere del PM e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli alla via Nuova san Rocco n.95 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano CIMA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
dom.ta in Napoli alla via E. Nicolardi n.52 presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo SAURO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
1 RG 7473/2020
Ragioni in fatto ed in diritto
1.Mediante ricorso presentato in data 20/08/2020 il ricorrente , deduceva: - che Parte_1
in data 06/07/2008 aveva contratto matrimonio concordatario in Cetara (SA) con la sig.ra
[...]
e che dalla loro unione erano nati due figli gemelli – e (nati il CP_1 Per_1 Per_2
19/10/2009); - che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita matrimoniale,
i coniugi si separavano con ricorso presentato presso il Tribunale di Napoli Nord conclusosi con sentenza n. 1856/2018 del 21/06/2018 e pubblicata il 28/06/2018; - che, in conseguenza della perdita del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale e dei disagi economici conseguenti alla separazione ed al propagarsi della pandemia da COVID-19, aveva diritto a beneficiare di un assegno di mantenimento a carico della . In particolare, esponeva che la ex coniuge, grazie CP_1
all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sua abitazione, disponeva di un provento annuale di circa euro 1.500,00 da parte del ed evidenziava di aver sostenuto una spesa di circa euro CP_2
60.000,00 per la realizzazione di interventi di ristrutturazione della casa familiare, di proprietà della moglie, oltre ad aver profuso la propria competenza professionale in qualità di ingegnere. Infine,
aggiungeva che la beneficiava di significative accumulazioni di denaro grazie al suo apporto CP_1
al ménage familiare.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare gli accordi di separazione afferenti all'affidamento condiviso dei figli minori, al contributo di mantenimento degli stessi ed alle modalità di visita padre-figli nonché la corresponsione a proprio favore di un assegno divorzile a carico della sig.ra pari ad euro 400,00. CP_1
Incardinato il giudizio, si costituiva la resistente, mediante memoria di costituzione del
07/01/2021, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli ad euro 700,00, un correttivo sulle spese straordinarie e sulle modalità
di visita padre-figli e si opponeva alla richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge. Più nel dettaglio, impugnava tutto quanto ex adverso sostenuto, specificando che non
2 RG 7473/2020 percepiva alcun profitto dall'installazione del suindicato impianto fotovoltaico, in quanto gli accrediti ad opera del per i chilowatt prodotti non sono effettivamente percepiti bensì impiegati per far CP_2
fronte al pagamento delle rate di un finanziamento in favore della banca erogante. Inoltre, evidenziava di aver sostenuto, grazie all'apporto economico dei propri familiari, i costi della ristrutturazione della casa coniugale, ed alcuna somma era stata versata in tal senso dal ricorrente.
Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 18/01/2021, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermate le condizioni statuite in sede di separazione afferenti all'importo dell'assegno di mantenimento per i minori e veniva fissata udienza al 17/05/2021,
sostituita dal deposito telematico di note scritte.
In seguito all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini presentata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. dai procuratori del ricorrente, l'udienza cartolare veniva rinviata al 05/07/2021 e il GI, alla luce della richiesta avanzata da parte ricorrente di emissione di sentenza sullo status, riservava immediatamente la causa al collegio per la decisione non definitiva.
In data 30/10/20201, l'Intestato Tribunale, mediante sentenza non definitiva n. 3108/2021
pubblicata l'8-11-2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cetara
(SA) il 06/07/2008 da ed Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 30/10/2021, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
e rinviava all'udienza cartolare del 9/3/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 19/10/2022, espletata la prova testimoniale, il GI fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 02/10/2023 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 02/10/2023 veniva instaurato il subprocedimento RG 7473-1/2020 ad opera di concernente la violazione da parte del sig. in ordine alle modalità Controparte_1 Parte_1
di esercizio del diritto di visita padre-figli, estinto per cessata materia del contendere sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti depositato il 4-5/04/2024.
In seguito alle vane e plurime richieste di rinvio del giudizio promosse dalle parti al fine di
3 RG 7473/2020 addivenire ad una risoluzione concordata della controversia, con ordinanza del 22/07/2024 la causa veniva assegnata alla decisione collegiale con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e per l'acquisizione delle conclusioni del PM.
In data 30/07/2024, il PM apponeva il visto telematico richiedendo dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio e confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione.
2. In diritto. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti in causa in Cetara (SA) il 06/07/2008 (sentenza n. 3108/2021 pubblicata l'08/11/2021), in questa sede
è chiamato a adottare solo le statuizioni accessorie richieste dalle parti.
Quanto alle pronunce accessorie, devono essere delibate le questioni relative al regime di affido dei minori e relativo mantenimento nonché alla domanda di assegno divorzile avanzata da parte ricorrente nonché alla richiesta di aumento del contributo di mantenimento per i figli minorenni proposta da parte resistente.
3. Il collegio ritiene che possa essere confermato il regime di affido condiviso dei minori e (nati entrambi il 19-10-2009) con domiciliazione presso la madre, come già Per_2 Per_1
stabilito in separazione non sussistendo motivi ostativi in merito e come richiesto anche dal Pubblico
Ministero. In relazione alle modalità di visite, va confermato quanto concordato nel corso del giudizio nell'ambito del procedimento incidentale e riportato nell'accordo depositato dalle parti in data 5-4-
2024, sottoscritto dalle parti 1-3-2024 che di seguito si riporta.
4 RG 7473/2020
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti se maggiormente corrispondenti alla volontà
e alle esigenze dei figli minori.
2.1. Inoltre, va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ai Controparte_1
sensi dell'art. 337 sexies c.c. convivente con i figli minori, come stabilito in sede di separazione e non oggetto di contestazione nell'ambito del presente giudizio.
3. Per quanto attiene alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli gemelli
e (n. 19-10-2009), il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento Per_1 Per_2
della giurisprudenza di merito e di legittimità l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt.
147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di
5 RG 7473/2020 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle minori, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c..
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età
della figlia (nel caso di specie di anni 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio e in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi di presenza dei figli presso il padre nonché
il minor impegno del predetto nella cura giornaliera delle stesse rispetto a quello della madre presso il quale sono collocati fin dell'emissione dei provvedimenti provvisori (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018
n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
A questo riguardo, la prova testimoniale assunta all'udienza del 19-10-2022 (testi Tes_1
e ) hanno entrambi confermato i capi di prova richiesti dalla resistente con
[...] CP_3
riferimento al limitato esercizio del diritto di visita riconosciuto al padre ai minori almeno per il periodo 2021 con limitazione del tempo di permanenza di questi ultimi con il padre (il teste Tes_2
ha personalmente constatato quanto segue: " …posso dire che dal mese di ottobre 2021 non
[...]
ho visto mio cognato nel palazzo dove abita mia sorella;
questo posso dire perché anche io abito nello
stesso stabile;
la rare volte in cui è venuto a prelevare i figli rimaneva in auto senza salire in casa;
6 RG 7473/2020 non so dire il numero preciso delle visite ma ricordo che è venuto a prendere i figli almeno 5/10 volte
in un anno. Questo come detto l'ho verificato di persona perché abito lì; quando i ragazzi scendono
da casa, è impossibile non sentirli. ADR: Non ero a casa il fine settimana scorso e quindi nulla possa
dire. ADR. Mi sembra che nelle ultime festività natalizie del 2021 il padre non ha preso con sé i figli;
posso dire che né i ragazzi né la mamma e nessuno dei familiari era in quel periodo in quarantena
da covid…”: cfr. verb. cit. ult.)
3.1. A questo punto vanno valutate le capacità reddituali delle parti.
Il ricorrente risulta, come dichiarato in corso di giudizio, svolgere attività di libero professionista come ingegnere e, dal novembre 2023, è stato assunto con busta paga regolare con uno stipendio fisso di circa € 1.553,00 mensili (come da ultimo ammesso nella comparsa conclusionale).
, al riguardo, non ha aggiornato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017/2019 Pt_1
depositate a corredo del ricorso.
La resistente ha depositato i CUD 2022 e 2023 con redditi da euro=25.809,70= lordi ad euro
28.594,60 con il modello 730 per l'anno 2023 il quale presente anche redditi da fabbricati nelle quote ivi indicate.
Il collegio ritiene quindi che a fronte dell'incremento delle esigenze di vita dei figli minori connessi alla crescita e dei limitati tempi di permanenza del padre con i predetti finora assicurati,
l'assegno di mantenimento possa essere rideterminato in euro=600,00= (ovvero 300 euro a figlio),
tenendo conto del quadro reddituale sussistente tra le parti che evidenzia una sostanziale equivalenza con riferimento alla capacità lavorativa.
4. Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Va fatta qualche premessa sulla ratio dell'istituto, onde meglio comprendere la portata della valutazione qui a farsi.
Come è noto, la L. n. 898 del 1970 all'art. 5, comma 6, contiene un parametro - la disponibilità
di "mezzi adeguati" o "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni
7 RG 7473/2020 criteri da utilizzare per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492
del 1990). Il suddetto parametro è stato oggetto, nel tempo, di numerose critiche, che hanno indotto la giurisprudenza a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504 del 2017):
la Suprema Corte ha precisato che "per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà
avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità" (Cass. n. 3015 del 2018).
Tale esito interpretativo non è stato sovvertito dalle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018), ma solo in parte corretto, secondo le precisazioni che seguono.
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno,
mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente)
assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità
compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge
8 RG 7473/2020 richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo,
Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur)
dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
È sufficiente constatare che in tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la ricordata funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente, evidentemente, si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386
del 2019). L'esistenza di un obbligo di pagamento dell'assegno implica un perdurante legame di dipendenza (economica) tra gli ex coniugi che non c'è quando detto obbligo non sussista, cioè quando
(e proprio perché) entrambi sono "indipendenti economicamente".
È opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati a vivere dignitosamente, pur e in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali. La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto,
può anche concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa -perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni
Unite nella sentenza citata.
9 RG 7473/2020
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi,
all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5,
comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
L'attribuzione e la quantificazione dello stesso non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto
(o dal più alto) livello reddituale di un o degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile" o
"sopportabile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post -coniugale.
Non varrebbe evocare in senso contrario l'esigenza (che si assume inerente all'assegno divorzile) " equilibratrice" delle condizioni reddituali degli ex coniugi, la quale non trova una specifica conferma come funzione autonoma dell'istituto nel testo della norma (art. 5, comma 6, cit.). La
suddetta esigenza era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di
10 RG 7473/2020 vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno.
E tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale realizzata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale).
4.1. Essendo i predetti principi quelli rispetto ai quali il collegio intende attenersi, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in quanto è del tutto assente la necessità di far fronte ad esigenze di natura assistenziale per il resistente, a fronte della sua capacità reddituale e lavorativa.
Come dichiarato in sede di giudizio e comunque in sede conclusionale, il resistente “…dal novembre 2023 il signor è assunto con busta paga regolare con uno stipendio fisso di circa € Pt_1
1.553,00 mensili,” (pag. 4 della comparsa conclusionale).
Inoltre, lo stesso ha sempre svolto attività di libero professionista e dopo la separazione ha acquistato nel corso dell'anno 2021 dai propri genitori un appartamento sito ad Agropoli (SA) alla via
Alcide De Gasperi e un locale box (C6) sito nello stesso Comune (cfr. atto di compravendita del 26-
4-2021 allegato dal ricorrente il 26-1-2022).
Tale situazione è comunque indice di potenzialità reddituale che non permette il riconoscimento a carico del resistente di alcuna somma a titolo meramente assistenziale.
Per quanto attiene alla componente perequativa-compensativa, il resistente non ha fornito prova in merito al contributo assicurato alla ricorrente per l'inserimento nel mondo lavorativo;
inoltre,
nel condividere l'ordinanza di non ammissione dell'interrogatorio formale della ricorrente richiesto in corso di giudizio, anche il collegio rileva che i fatti indicati non potrebbero mai portare ad una confessione giudiziale idonea all'accoglimento della domanda (con espresso riferimento alle spese
11 RG 7473/2020 connesse alla ristrutturazione della casa e all'installazione dell'impianto impianto fotovoltaico).
Difatti i capi di interpello di cui alla memoria istruttoria del 26-1-2022 del resistente si riferiscono tutti a fatti già oggetto di valutazione in sede di accordo di separazione allorquando nulla era stato stabilito a titolo di mantenimento per il resistente. Inoltre, i capo da numeri 1 al numero 6
evidenziano solo circostanza che potrebbero al limite rilevate in sede di domanda di restituzione somme e/o risarcitoria, non esperibile comunque nel presente giudizio.
Ciò che rileva non per il riconoscimento dell'assegno divorzile è unicamente la assenza di condizioni per ottenere somme destinate al proprio sostentamento e, come detto, nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Nel caso in trattazione, il è titolare attualmente anche di redditi da lavoro oltre che di Pt_1
capacità professionale come ingegnere e, in assenza di prove circa il tenore di vita seguito durante il matrimonio, il collegio ritiene che non sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con riferimento anche alla componente compensativa e risarcitoria.
5. La natura necessaria della presente controversia attinente agli status personali e delle posizioni giuridiche nonché il parziale accoglimento delle rispettive richieste in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento e il rigetto della domanda di assegno divorzile giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia r.g.n. 7473/2020 come innanzi proposta, così provvede:
a) Conferma il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Per_2
(n. 19-10-2009) con domiciliazione presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale;
b) Dispone che potrà tenere con sé i figli secondo il piano di visite riportato Parte_1
12 RG 7473/2020 nell'accordo raggiunto tra le parti in sede di subprocedimento RG 7473-1/2020 che espressamente si richiama e riportato anche in motivazione, il tutto nel rispetto delle esigenze e della volontà dei minori;
c) dispone che contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante versamento Parte_1
alla di un assegno mensile di euro=600,00= (ossia 300 euro a minore) da Controparte_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese secondo modalità consentite, somma rivalutabile sulla scorta degli indici ISTAT come per legge oltre alla contribuzione della percentuale del 50% alle spese straordinarie sanitarie, se necessarie e documentate, e scolastiche e ludico/ricreative e sportive, se concordate e documentale, come previste e disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25/10/2019 che espressamente si richiama;
d) rigetta la domanda di parte ricorrente di assegno divorzile;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa il 14-11-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Nadia Zampogna
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel.
Dott. Giuseppe Di Leone Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 7473/2020 Ruolo Generale avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata per la decisione ex art. 190 cpc in data 22-7-2024, previa acquisizione del parere del PM e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli alla via Nuova san Rocco n.95 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano CIMA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
dom.ta in Napoli alla via E. Nicolardi n.52 presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo SAURO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
1 RG 7473/2020
Ragioni in fatto ed in diritto
1.Mediante ricorso presentato in data 20/08/2020 il ricorrente , deduceva: - che Parte_1
in data 06/07/2008 aveva contratto matrimonio concordatario in Cetara (SA) con la sig.ra
[...]
e che dalla loro unione erano nati due figli gemelli – e (nati il CP_1 Per_1 Per_2
19/10/2009); - che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita matrimoniale,
i coniugi si separavano con ricorso presentato presso il Tribunale di Napoli Nord conclusosi con sentenza n. 1856/2018 del 21/06/2018 e pubblicata il 28/06/2018; - che, in conseguenza della perdita del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale e dei disagi economici conseguenti alla separazione ed al propagarsi della pandemia da COVID-19, aveva diritto a beneficiare di un assegno di mantenimento a carico della . In particolare, esponeva che la ex coniuge, grazie CP_1
all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sua abitazione, disponeva di un provento annuale di circa euro 1.500,00 da parte del ed evidenziava di aver sostenuto una spesa di circa euro CP_2
60.000,00 per la realizzazione di interventi di ristrutturazione della casa familiare, di proprietà della moglie, oltre ad aver profuso la propria competenza professionale in qualità di ingegnere. Infine,
aggiungeva che la beneficiava di significative accumulazioni di denaro grazie al suo apporto CP_1
al ménage familiare.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare gli accordi di separazione afferenti all'affidamento condiviso dei figli minori, al contributo di mantenimento degli stessi ed alle modalità di visita padre-figli nonché la corresponsione a proprio favore di un assegno divorzile a carico della sig.ra pari ad euro 400,00. CP_1
Incardinato il giudizio, si costituiva la resistente, mediante memoria di costituzione del
07/01/2021, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli ad euro 700,00, un correttivo sulle spese straordinarie e sulle modalità
di visita padre-figli e si opponeva alla richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge. Più nel dettaglio, impugnava tutto quanto ex adverso sostenuto, specificando che non
2 RG 7473/2020 percepiva alcun profitto dall'installazione del suindicato impianto fotovoltaico, in quanto gli accrediti ad opera del per i chilowatt prodotti non sono effettivamente percepiti bensì impiegati per far CP_2
fronte al pagamento delle rate di un finanziamento in favore della banca erogante. Inoltre, evidenziava di aver sostenuto, grazie all'apporto economico dei propri familiari, i costi della ristrutturazione della casa coniugale, ed alcuna somma era stata versata in tal senso dal ricorrente.
Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 18/01/2021, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermate le condizioni statuite in sede di separazione afferenti all'importo dell'assegno di mantenimento per i minori e veniva fissata udienza al 17/05/2021,
sostituita dal deposito telematico di note scritte.
In seguito all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini presentata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. dai procuratori del ricorrente, l'udienza cartolare veniva rinviata al 05/07/2021 e il GI, alla luce della richiesta avanzata da parte ricorrente di emissione di sentenza sullo status, riservava immediatamente la causa al collegio per la decisione non definitiva.
In data 30/10/20201, l'Intestato Tribunale, mediante sentenza non definitiva n. 3108/2021
pubblicata l'8-11-2021, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cetara
(SA) il 06/07/2008 da ed Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 30/10/2021, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
e rinviava all'udienza cartolare del 9/3/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 19/10/2022, espletata la prova testimoniale, il GI fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 02/10/2023 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 02/10/2023 veniva instaurato il subprocedimento RG 7473-1/2020 ad opera di concernente la violazione da parte del sig. in ordine alle modalità Controparte_1 Parte_1
di esercizio del diritto di visita padre-figli, estinto per cessata materia del contendere sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti depositato il 4-5/04/2024.
In seguito alle vane e plurime richieste di rinvio del giudizio promosse dalle parti al fine di
3 RG 7473/2020 addivenire ad una risoluzione concordata della controversia, con ordinanza del 22/07/2024 la causa veniva assegnata alla decisione collegiale con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e per l'acquisizione delle conclusioni del PM.
In data 30/07/2024, il PM apponeva il visto telematico richiedendo dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio e confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione.
2. In diritto. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti in causa in Cetara (SA) il 06/07/2008 (sentenza n. 3108/2021 pubblicata l'08/11/2021), in questa sede
è chiamato a adottare solo le statuizioni accessorie richieste dalle parti.
Quanto alle pronunce accessorie, devono essere delibate le questioni relative al regime di affido dei minori e relativo mantenimento nonché alla domanda di assegno divorzile avanzata da parte ricorrente nonché alla richiesta di aumento del contributo di mantenimento per i figli minorenni proposta da parte resistente.
3. Il collegio ritiene che possa essere confermato il regime di affido condiviso dei minori e (nati entrambi il 19-10-2009) con domiciliazione presso la madre, come già Per_2 Per_1
stabilito in separazione non sussistendo motivi ostativi in merito e come richiesto anche dal Pubblico
Ministero. In relazione alle modalità di visite, va confermato quanto concordato nel corso del giudizio nell'ambito del procedimento incidentale e riportato nell'accordo depositato dalle parti in data 5-4-
2024, sottoscritto dalle parti 1-3-2024 che di seguito si riporta.
4 RG 7473/2020
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti se maggiormente corrispondenti alla volontà
e alle esigenze dei figli minori.
2.1. Inoltre, va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ai Controparte_1
sensi dell'art. 337 sexies c.c. convivente con i figli minori, come stabilito in sede di separazione e non oggetto di contestazione nell'ambito del presente giudizio.
3. Per quanto attiene alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli gemelli
e (n. 19-10-2009), il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento Per_1 Per_2
della giurisprudenza di merito e di legittimità l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt.
147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di
5 RG 7473/2020 decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle minori, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c..
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età
della figlia (nel caso di specie di anni 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio e in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi di presenza dei figli presso il padre nonché
il minor impegno del predetto nella cura giornaliera delle stesse rispetto a quello della madre presso il quale sono collocati fin dell'emissione dei provvedimenti provvisori (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018
n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
A questo riguardo, la prova testimoniale assunta all'udienza del 19-10-2022 (testi Tes_1
e ) hanno entrambi confermato i capi di prova richiesti dalla resistente con
[...] CP_3
riferimento al limitato esercizio del diritto di visita riconosciuto al padre ai minori almeno per il periodo 2021 con limitazione del tempo di permanenza di questi ultimi con il padre (il teste Tes_2
ha personalmente constatato quanto segue: " …posso dire che dal mese di ottobre 2021 non
[...]
ho visto mio cognato nel palazzo dove abita mia sorella;
questo posso dire perché anche io abito nello
stesso stabile;
la rare volte in cui è venuto a prelevare i figli rimaneva in auto senza salire in casa;
6 RG 7473/2020 non so dire il numero preciso delle visite ma ricordo che è venuto a prendere i figli almeno 5/10 volte
in un anno. Questo come detto l'ho verificato di persona perché abito lì; quando i ragazzi scendono
da casa, è impossibile non sentirli. ADR: Non ero a casa il fine settimana scorso e quindi nulla possa
dire. ADR. Mi sembra che nelle ultime festività natalizie del 2021 il padre non ha preso con sé i figli;
posso dire che né i ragazzi né la mamma e nessuno dei familiari era in quel periodo in quarantena
da covid…”: cfr. verb. cit. ult.)
3.1. A questo punto vanno valutate le capacità reddituali delle parti.
Il ricorrente risulta, come dichiarato in corso di giudizio, svolgere attività di libero professionista come ingegnere e, dal novembre 2023, è stato assunto con busta paga regolare con uno stipendio fisso di circa € 1.553,00 mensili (come da ultimo ammesso nella comparsa conclusionale).
, al riguardo, non ha aggiornato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017/2019 Pt_1
depositate a corredo del ricorso.
La resistente ha depositato i CUD 2022 e 2023 con redditi da euro=25.809,70= lordi ad euro
28.594,60 con il modello 730 per l'anno 2023 il quale presente anche redditi da fabbricati nelle quote ivi indicate.
Il collegio ritiene quindi che a fronte dell'incremento delle esigenze di vita dei figli minori connessi alla crescita e dei limitati tempi di permanenza del padre con i predetti finora assicurati,
l'assegno di mantenimento possa essere rideterminato in euro=600,00= (ovvero 300 euro a figlio),
tenendo conto del quadro reddituale sussistente tra le parti che evidenzia una sostanziale equivalenza con riferimento alla capacità lavorativa.
4. Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Va fatta qualche premessa sulla ratio dell'istituto, onde meglio comprendere la portata della valutazione qui a farsi.
Come è noto, la L. n. 898 del 1970 all'art. 5, comma 6, contiene un parametro - la disponibilità
di "mezzi adeguati" o "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni
7 RG 7473/2020 criteri da utilizzare per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492
del 1990). Il suddetto parametro è stato oggetto, nel tempo, di numerose critiche, che hanno indotto la giurisprudenza a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504 del 2017):
la Suprema Corte ha precisato che "per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà
avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità" (Cass. n. 3015 del 2018).
Tale esito interpretativo non è stato sovvertito dalle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018), ma solo in parte corretto, secondo le precisazioni che seguono.
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno,
mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente)
assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità
compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge
8 RG 7473/2020 richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo,
Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur)
dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
È sufficiente constatare che in tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la ricordata funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente, evidentemente, si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386
del 2019). L'esistenza di un obbligo di pagamento dell'assegno implica un perdurante legame di dipendenza (economica) tra gli ex coniugi che non c'è quando detto obbligo non sussista, cioè quando
(e proprio perché) entrambi sono "indipendenti economicamente".
È opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati a vivere dignitosamente, pur e in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali. La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto,
può anche concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa -perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni
Unite nella sentenza citata.
9 RG 7473/2020
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi,
all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5,
comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
L'attribuzione e la quantificazione dello stesso non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto
(o dal più alto) livello reddituale di un o degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile" o
"sopportabile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post -coniugale.
Non varrebbe evocare in senso contrario l'esigenza (che si assume inerente all'assegno divorzile) " equilibratrice" delle condizioni reddituali degli ex coniugi, la quale non trova una specifica conferma come funzione autonoma dell'istituto nel testo della norma (art. 5, comma 6, cit.). La
suddetta esigenza era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di
10 RG 7473/2020 vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno.
E tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale realizzata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale).
4.1. Essendo i predetti principi quelli rispetto ai quali il collegio intende attenersi, si ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in quanto è del tutto assente la necessità di far fronte ad esigenze di natura assistenziale per il resistente, a fronte della sua capacità reddituale e lavorativa.
Come dichiarato in sede di giudizio e comunque in sede conclusionale, il resistente “…dal novembre 2023 il signor è assunto con busta paga regolare con uno stipendio fisso di circa € Pt_1
1.553,00 mensili,” (pag. 4 della comparsa conclusionale).
Inoltre, lo stesso ha sempre svolto attività di libero professionista e dopo la separazione ha acquistato nel corso dell'anno 2021 dai propri genitori un appartamento sito ad Agropoli (SA) alla via
Alcide De Gasperi e un locale box (C6) sito nello stesso Comune (cfr. atto di compravendita del 26-
4-2021 allegato dal ricorrente il 26-1-2022).
Tale situazione è comunque indice di potenzialità reddituale che non permette il riconoscimento a carico del resistente di alcuna somma a titolo meramente assistenziale.
Per quanto attiene alla componente perequativa-compensativa, il resistente non ha fornito prova in merito al contributo assicurato alla ricorrente per l'inserimento nel mondo lavorativo;
inoltre,
nel condividere l'ordinanza di non ammissione dell'interrogatorio formale della ricorrente richiesto in corso di giudizio, anche il collegio rileva che i fatti indicati non potrebbero mai portare ad una confessione giudiziale idonea all'accoglimento della domanda (con espresso riferimento alle spese
11 RG 7473/2020 connesse alla ristrutturazione della casa e all'installazione dell'impianto impianto fotovoltaico).
Difatti i capi di interpello di cui alla memoria istruttoria del 26-1-2022 del resistente si riferiscono tutti a fatti già oggetto di valutazione in sede di accordo di separazione allorquando nulla era stato stabilito a titolo di mantenimento per il resistente. Inoltre, i capo da numeri 1 al numero 6
evidenziano solo circostanza che potrebbero al limite rilevate in sede di domanda di restituzione somme e/o risarcitoria, non esperibile comunque nel presente giudizio.
Ciò che rileva non per il riconoscimento dell'assegno divorzile è unicamente la assenza di condizioni per ottenere somme destinate al proprio sostentamento e, come detto, nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Nel caso in trattazione, il è titolare attualmente anche di redditi da lavoro oltre che di Pt_1
capacità professionale come ingegnere e, in assenza di prove circa il tenore di vita seguito durante il matrimonio, il collegio ritiene che non sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con riferimento anche alla componente compensativa e risarcitoria.
5. La natura necessaria della presente controversia attinente agli status personali e delle posizioni giuridiche nonché il parziale accoglimento delle rispettive richieste in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento e il rigetto della domanda di assegno divorzile giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia r.g.n. 7473/2020 come innanzi proposta, così provvede:
a) Conferma il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Per_2
(n. 19-10-2009) con domiciliazione presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale;
b) Dispone che potrà tenere con sé i figli secondo il piano di visite riportato Parte_1
12 RG 7473/2020 nell'accordo raggiunto tra le parti in sede di subprocedimento RG 7473-1/2020 che espressamente si richiama e riportato anche in motivazione, il tutto nel rispetto delle esigenze e della volontà dei minori;
c) dispone che contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante versamento Parte_1
alla di un assegno mensile di euro=600,00= (ossia 300 euro a minore) da Controparte_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese secondo modalità consentite, somma rivalutabile sulla scorta degli indici ISTAT come per legge oltre alla contribuzione della percentuale del 50% alle spese straordinarie sanitarie, se necessarie e documentate, e scolastiche e ludico/ricreative e sportive, se concordate e documentale, come previste e disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25/10/2019 che espressamente si richiama;
d) rigetta la domanda di parte ricorrente di assegno divorzile;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa il 14-11-2024
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Nadia Zampogna
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