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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/08/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2029 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato RECCHIONI LAURA
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato FACCI MICHELE
parte resistente
OGGETTO: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
20.3.2025
pagina 1 di 4 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c. la signora chiedeva di : Parte_1
adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione del Signor affinché adotti un comportamento rispettoso del prioritario CP_1 interesse dei figli;
- stabilire a carico del Signor l'obbligo di pagare una CP_1
somma di denaro da corrispondersi per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza di divorzio n.
1008/2022 RG. n. 7427/2018; - condannare il Signor al pagamento di una sanzione amministrativa CP_1
pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende;
- condannare il Signor CP_1
altresì al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa a favore della
OR , Pt_1
Si costituiva il resistente chiedendo di respingere il ricorso e, a modifica della sentenza di divorzio n. 1008/22, chiedeva la collocazione del figlio Per_1
presso di sé.
La causa veniva istruita tramite relazioni dei Servizi sociali
Successivamente , il signor rinunciava alla domanda riconvenzionale di CP_1
collocamento del minore a Parigi a seguito dell'accordo raggiunto con la madre.
Il ricorso della sig può essere parzialmente accolto. Pt_1
Risulta agli atti che il sig non abbia rispettato le prescrizioni CP_1
economiche della sentenza di divorzio né gli impegni assunti in questo procedimento, non dando corso all'obbligo assunto all'udienza del 14 maggio
2024.
Infatti, il sig nell'anno 2024 ha versato, a titolo di mantenimento dei CP_1 figli, l'importo di € 500,00 (in luogo dell'importo dovuto di € 2.200,59 mensile statuito nella sentenza di divorzio) per le sole mensilità di giugno, luglio, settembre, ottobre e dicembre 2024 .
La condotta del sig non è stata giustificata e ha comportato dei pregiudizi CP_2
ai figli, avendo accumulato un debito di euro 37.661,69, oltre ad € 6.000,00 a titolo di spese straordinarie.
pagina 2 di 4 Il resistente, non ha mai contestato l'entità del proprio debito, si è sempre limitato ad addurre la propria l'impossibilità a sostenere economicamente la propria famiglia senza tuttavia fornirne alcuna valida prova.
Anzi, il tenore di vita e la proposta di pagare la retta della scuola privata del fjglio conferma la gravità dell'inadempimento.
Deve quindi accogliersi la richiesta di ammonimento e di i pagamento di una sanzione per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle statuizioni economiche della sentenza con una somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza n. 1008/22,oltre alla condanna a corrispondere alla
Cassa delle Ammende la somma di euro 1500,00.
Non può essere accolta la richiesta risarcitoria, in quanto la sig si è Pt_1
costituita parte civile nel processo penale instaurato ex art 570 cp.
La ricorrente ha quindi effettuato la translatio judicii che per effetto dell'art 75 cpp non permette di esaminare la domanda risarcitoria,
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 2029/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Ammonisce il sig a rispettare la sentenza n. 1008/22; CP_1
2. Dispone che il sig versi euro 50,00 per ogni giorno di CP_1
ritardo nell'esecuzione della suddetta sentenza
3. condanna il sig a corrispondere alla Cassa delle CP_1
Ammende la somma di euro 1500,00.
4. condanna il sig a corrispondere alla ricorrente le spese CP_1
legali nella misura di euro 5000,00 oltre rimborso forfettario Iva e
Cassa come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/07/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 3 di 4 dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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