Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 21/01/2026, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16465/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16465 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Sunshine 7 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Farina, Federica Scafarelli, Angelica MA CO e AN EL, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.ssa Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente Rapporti tra Stato, Regioni e Province, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, TI Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
nei confronti
della Johnson & Johnson Medical s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso originario:
- del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189) ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante l’“ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146) ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022;
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: i) l’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; ii) l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022, recante “ Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 ”; iii) l’accordo della Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, recante “ Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018 ”; iv) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”; v) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19 febbraio 2016, avente ad oggetto “ Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 ”; vi) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016, avente ad oggetto “ Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 -Integrazione della nota del 19 febbraio 2016 ”;
nonché per l’accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
B) quanto ai primi motivi aggiunti:
- del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto “ Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi ” e del relativo allegato A;
- della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “ altre fattispecie non riconducibili a fatturato ” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “ BA0210 - Dispositivi medici ” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento e dei relativi Allegati A e B;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 D.G. ULSS 1 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS 2 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2076 del 12 dicembre 2022 D.G. ULSS 3 e del relativo allegato; della deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 D.G. ULSS 4 e del relativo allegato; della deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS5 – Veneto e del relativo allegato; della deliberazione n. 826 12 dicembre 2022 D.G. ULSS 6 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 D.G. ULSS 7 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2002 del 7 dicembre 2022 D.G. ULSS 8-Veneto e del relativo allegato; della deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 D.G. ULSS 9 e del relativo allegato; della deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 D.G. AOPD e del relativo allegato; della deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 D.G. AOVR e del relativo allegato; della deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 D.G. IOV e del relativo allegato;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 con cui l'Area Sanità e Sociale ha “ fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019 ”, delle successive note prot. nn. 553040 del 30 novembre 2022 e 559223 del 2 dicembre 2022 dell’Area Sanità Sociale della Regione Veneto;
- di tutte le e-mail di Azienda Zero concernenti gli esiti delle verifiche effettuate sulle rilevazioni trasmesse dalle varie ULSS nonché dei modelli CE anni 2015-2018 della Regione Veneto;
- per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145 ”;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti;
- degli atti già impugnati con il ricorso principale;
C) quanto ai secondi motivi aggiunti:
- del decreto n. 29985 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli -Venezia Giulia, avente ad oggetto “ Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 ” e del relativo Allegato A;
- dell’avviso di pagamento PagoPA emesso dalla Regione Friuli -Venezia Giulia, con il quale è stato richiesto alla società di versare l’importo di euro 159.290,52 relativo alla quota di “ ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ex art. 9 ter c. 9 bis del DL 78/2015 ” entro il 31 gennaio 2023;
− per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 376 del 13 agosto 2019 D.G. CRO Aviano e dei relativi allegati; del decreto n. 441 19 agosto 2019 C.S. AAS n. 2 Bassa Friulana Isontina e dei relativi allegati; del decreto n. 634 del 20 agosto 2019 C.S. ASUITS e dei relativi allegati; del decreto n. 696 del 10 ottobre 2019 C.S. ASUITS e dei relativi allegati; del decreto n. 692 del 19 agosto 2019 C.S. ASUIUD e del relativo allegato; del decreto n. 187 del 20 agosto 2019 C.S. ASUFC e del relativo allegato; del decreto n. 145 del 20 agosto 2019 C.S. ASFO e del relativo allegato; del decreto n. 149 del 22 ottobre 2019 del C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato; del decreto n. 130 del 25 settembre 2019 C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato; del decreto n. 101 del 13 agosto 2019 C.S. I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste e del relativo allegato;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 024171 del 21 agosto 2019 ARCS e dei relativi allegati; della nota prot. n. 026563 del 13 settembre 2019 ARCS e dei relativi allegati; delle note prot. 17999 del 17 agosto 2019 e prot. n. 22613 del 18 novembre 2019 della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia-Giulia, di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute;
- per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Friuli -Venezia Giulia n. 0239210 del 14 novembre 2022, concernete “ Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”;
- per quanto occorrer possa, della nota esplicativa Ministeriale (PAT/RFA045-08.08.2022 -0553885) relativa al “ ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145 ”;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto ai predetti provvedimenti;
- degli atti già impugnati con il ricorso principale;
D) quanto ai terzi motivi aggiunti:
- del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, recante “ Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ”, e del relativo Allegato A, pubblicato sul BUR n. 96 del 21 luglio 2023;
- delle ivi richiamate deliberazioni dei D.G. delle aziende e degli enti del SSR, nonché della nota di Azienda Zero prot. reg. 367888 del 7 luglio 2023 nonché del Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, e del relativo allegato A, come emendati con il suddetto D.D.G. Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023;
- degli atti già impugnati con i primi motivi aggiunti nonché di quelli impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i tre atti di motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la dichiarazione prodotta in giudizio il 5 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. SI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback ) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
Rilevato, poi, che, con una serie successiva di motivi aggiunti, sono stati altresì impugnati i provvedimenti regionali applicativi di quelli oggetto del ricorso principale;
Preso atto che nella pendenza del giudizio, è entrato in vigore il d. l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, il cui art. 7 dispone che: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ».
Tenuto, altresì, conto che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, è stata la società ricorrente e non già le Regioni: i) a versare in atti documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto versamento dell’importo previsto dalla disposizione da ultimo richiamata; ii) a dichiarare di non aver più interesse alla decisione;
Considerato che: i) in base al tenore letterale della norma surrichiamata, il meccanismo citato determina “la cessazione della materia del contendere” , solo se la definizione agevolata degli importi dovuti sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni; ii) viceversa, ove tale aspetto venga comprovato e rilevato, come nella specie, da parte ricorrente, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati); e del resto la presente controversia, avendo a oggetto interessi legittimi oppositivi, esclude che il giudice sia chiamato a valutare l’intervenuto riconoscimento in favore del privato del bene della vita, dovendosi invece accertare, ai fini che qui rilevano, la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge al fine di determinare la chiusura in rito del processo;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese di giudizio attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza- Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
SI AL, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AL | TI RU |
IL SEGRETARIO