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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4612/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4612/2024 promossa da:
(C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
12.10.1996 a Sabana Grande de Palenque (Repubblica Domenicana), cittadina domenicana, residente in Piombino lg.mare G. Marconi n. 43 ed all'uopo elettivamente domiciliata in Piombino via G. Boccaccio n. 4, nello studio dell'avv. Marco Pellegrini
e
(C.F. ), cittadino italiano, nato il [...] P_ C.F._2 ad Abbadia San Salvatore, residente in Piombino lg.mare G. Marconi n. 43 ed all'uopo elettivamente domiciliato in Piombino via G. Bruno n. 5, nello studio dell' avv. Daniele Mormina
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 2.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio l'8.4.2019 in Sabana Grande de Palenque e che dalla loro unione il 5.4.2017 era nata, a Santo Domingo, la figlia _1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 9.12.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.2.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non interveniva nel procedimento. In data 20.2.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
– provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e P_
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1
Piombino di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Sabana Grande de Palenque il giorno 8.4.2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Piombino Atto n. 71 P.2 S. C anno 2019 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. In particolare, l'abitazione coniugale sita in Piombino Lungomare Marconi n. 43, di esclusiva proprietà del rimarrà assegnata allo stesso, che vi manterrà la propria residenza assieme alla P_ figlia minore la si trasferirà invece in Piombino via Torino n.1/C Persona_2 Pt_1
e ciò entro la data 23.11.2024.
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente presso il padre e con la previsione di periodi di permanenza presso la madre secondo la seguente cadenza temporale: con la madre il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16:15 del lunedì (uscita da scuola) alle ore 08:15 (entrata a scuola), con il padre i giorni di giovedì e venerdì dalle ore 16:15 del giovedì (uscita da scuola) e con la madre i giorni di sabato e domenica;
la settimana successiva i giorni di lunedì, martedì e mercoledì con il padre, i giorni di giovedì e venerdì con la madre e con il padre i giorni di sabato e domenica, ciò con i medesimi orari di cui al precedente punto.
Le festività verranno alternate tra i genitori e precisamente con un genitore la sera del 24.12 e con l'altro il giorno del 25.12; con un genitore il 31.12 e l'1.1 compresi, con l'altro l'Epifania, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni, ecc. Il giorno del compleanno della figlia sarà anch'esso _1 festeggiato e trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
Per il periodo e le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia _1
sino a 7 giorni, anche non consecutivi, concordando tale periodo entro il 30 aprile
[...] di ciascun anno.
Tutte le modalità pattuite dai ricorrenti saranno rispettate anche nel periodo delle vacanze estive e scolastiche, ma potranno subire variazioni esclusivamente su accordo dei coniugi medesimi e comunque sempre nel superiore interesse della figlia _1
I genitori eserciteranno la potestà genitoriale disgiuntamente in merito alle decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente in merito a quelle attinenti alla straordinaria amministrazione, previo accordo fra loro e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia _1
3. Atteso che la collocazione della figlia è distribuita in misura paritaria non si _1 prevede alcun assegno di mantenimento della figlia minore in favore di uno dei due genitori.
4. Le spese straordinarie concernenti la figlia (a titolo meramente _1 esemplificativo e non esaustivo, si indica che le spese straordinarie sono quelle scolastiche, quali tasse e assicurazioni imposti da istituti e università pubbliche e private, extrascolastiche, quali corsi per attività sportive o di istruzione e relativi accessori, pre scuola, doposcuola, educatori e babysitter, se necessitate da esigenze lavorative dei genitori, spese per la patente di guida, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, spese mediche non coperte dal SSN e comunque per tutto quanto previsto dal protocollo del CNF) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra P_ Parte_1
Si precisa che i coniugi, dovranno accordarsi preventivamente in ordine: alle spese scolastiche quali tasse, rette e assicurazioni imposte da istituti e università private e tasse universitarie di istituti pubblici e privati dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
alle spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e relativi accessori comprese attrezzature e abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
spese di custodia (babysitter) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili e/o di altre alternative gratuite;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
centri ricreativi estivi e di gruppo estivi;
stage estivi, sportivi o di studio;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, spese per l'organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati alla figlia;
spese mediche sanitarie non connotate dal requisito dell'urgenza, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperti dal servizio sanitario nazionale.
Tutte le spese e tra-assegno di mantenimento dovranno essere documentate ed il coniuge che le ha anticipate avrà diritto al rimborso nella misura percentuale sopra indicata.
I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile, salvo diversi accordi tra le parti.
Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la figlia _1
(università private, master, viaggi, acquisti di mezzi di trasporto ecc.), saranno concordate preventivamente tra le parti e ripartite in parti uguali tra i genitori. Qualora uno dei due genitori ponesse il proprio diniego motivato per incapacità economica, la spesa sarà eventualmente sostenuta al 100% da un solo genitore che vorrà ugualmente provvedervi senza che all'altro possa essere richiesto alcun rimborso.
L'eventuale accordo raggiunto in merito alla contribuzione di tale spesa dovrà essere stipulato tra le parti per iscritto.
L'assegno unico universale previsto per la figlia verrà suddiviso tra i ricorrenti _1 nella misura del 50%.
Per le altre e diverse domande di agevolazioni e/o per i bonus, in favore della figlia _1
che sono stati già richiesti o che saranno o potranno, in futuro, essere richiesti da
[...] uno dei genitori saranno ripartite tra gli stessi nella misura percentuale in cui hanno contribuito a tale spesa. Le detrazioni fiscali saranno operate nella misura del 50% tra entrambi i genitori, fatta eccezione per le spese sostenute integralmente da un solo genitore che invece potranno essere portate in detrazione al 100%
5. I coniugi dichiarano che, al momento, dispongono di redditi personali sufficienti e perciò provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
Il sig. , a tacitazione di tutti i rapporti economici intercorsi con la sig.ra P_ si impegna a versare alla stessa la complessiva somma di Parte_1
32.500,00 euro (trentaduemilacinquecento/00 euro).
Tale importo verrà versato dal sig. alla sig.ra P_ Parte_1 in due rate, secondo la seguente modalità e termini:
[...]
- euro 15.000,00 (ventimila,00) alla sottoscrizione del ricorso mediante bonifico istantaneo, di cui la sig.ra con la sottoscrizione del ricorso rilascia Parte_1 ampia e liberatoria quietanza.
- euro 5.000,00 (cinquemila,00) alla sottoscrizione del ricorso mediante bonifico ordinario, di cui la sig.ra con la sottoscrizione del ricorso rilascia Parte_1 ampia e liberatoria quietanza, salvo buon fine dell'accredito. - euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento,00) entro 3 giorni della notifica del provvedimento di omologa della separazione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso Poste Italiane Parte_1
S.p.a. e con iban [...].
I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai sopra indicati punti 3, 4 e 5 non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6. I coniugi si rilasciano reciprocamente, sin d'ora, il consenso per l'ottenimento o il rinnovo del passaporto e/o carta di espatrio (intendendosi per espatrio anche quando lo stesso fosse effettuato nei Paesi UE).
7. Le suddette condizioni saranno immediatamente esecutive con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso.
8. Spese di lite al definitivo;
9. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 20.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4612/2024 promossa da:
(C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
12.10.1996 a Sabana Grande de Palenque (Repubblica Domenicana), cittadina domenicana, residente in Piombino lg.mare G. Marconi n. 43 ed all'uopo elettivamente domiciliata in Piombino via G. Boccaccio n. 4, nello studio dell'avv. Marco Pellegrini
e
(C.F. ), cittadino italiano, nato il [...] P_ C.F._2 ad Abbadia San Salvatore, residente in Piombino lg.mare G. Marconi n. 43 ed all'uopo elettivamente domiciliato in Piombino via G. Bruno n. 5, nello studio dell' avv. Daniele Mormina
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 2.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio l'8.4.2019 in Sabana Grande de Palenque e che dalla loro unione il 5.4.2017 era nata, a Santo Domingo, la figlia _1
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 9.12.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.2.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non interveniva nel procedimento. In data 20.2.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
– provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e P_
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1
Piombino di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Sabana Grande de Palenque il giorno 8.4.2019 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Piombino Atto n. 71 P.2 S. C anno 2019 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. In particolare, l'abitazione coniugale sita in Piombino Lungomare Marconi n. 43, di esclusiva proprietà del rimarrà assegnata allo stesso, che vi manterrà la propria residenza assieme alla P_ figlia minore la si trasferirà invece in Piombino via Torino n.1/C Persona_2 Pt_1
e ciò entro la data 23.11.2024.
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con _1 collocazione prevalente presso il padre e con la previsione di periodi di permanenza presso la madre secondo la seguente cadenza temporale: con la madre il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16:15 del lunedì (uscita da scuola) alle ore 08:15 (entrata a scuola), con il padre i giorni di giovedì e venerdì dalle ore 16:15 del giovedì (uscita da scuola) e con la madre i giorni di sabato e domenica;
la settimana successiva i giorni di lunedì, martedì e mercoledì con il padre, i giorni di giovedì e venerdì con la madre e con il padre i giorni di sabato e domenica, ciò con i medesimi orari di cui al precedente punto.
Le festività verranno alternate tra i genitori e precisamente con un genitore la sera del 24.12 e con l'altro il giorno del 25.12; con un genitore il 31.12 e l'1.1 compresi, con l'altro l'Epifania, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni, ecc. Il giorno del compleanno della figlia sarà anch'esso _1 festeggiato e trascorso ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
Per il periodo e le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia _1
sino a 7 giorni, anche non consecutivi, concordando tale periodo entro il 30 aprile
[...] di ciascun anno.
Tutte le modalità pattuite dai ricorrenti saranno rispettate anche nel periodo delle vacanze estive e scolastiche, ma potranno subire variazioni esclusivamente su accordo dei coniugi medesimi e comunque sempre nel superiore interesse della figlia _1
I genitori eserciteranno la potestà genitoriale disgiuntamente in merito alle decisioni attinenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente in merito a quelle attinenti alla straordinaria amministrazione, previo accordo fra loro e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia _1
3. Atteso che la collocazione della figlia è distribuita in misura paritaria non si _1 prevede alcun assegno di mantenimento della figlia minore in favore di uno dei due genitori.
4. Le spese straordinarie concernenti la figlia (a titolo meramente _1 esemplificativo e non esaustivo, si indica che le spese straordinarie sono quelle scolastiche, quali tasse e assicurazioni imposti da istituti e università pubbliche e private, extrascolastiche, quali corsi per attività sportive o di istruzione e relativi accessori, pre scuola, doposcuola, educatori e babysitter, se necessitate da esigenze lavorative dei genitori, spese per la patente di guida, spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, spese mediche non coperte dal SSN e comunque per tutto quanto previsto dal protocollo del CNF) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra P_ Parte_1
Si precisa che i coniugi, dovranno accordarsi preventivamente in ordine: alle spese scolastiche quali tasse, rette e assicurazioni imposte da istituti e università private e tasse universitarie di istituti pubblici e privati dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
alle spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e relativi accessori comprese attrezzature e abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale;
spese di custodia (babysitter) se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili e/o di altre alternative gratuite;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
centri ricreativi estivi e di gruppo estivi;
stage estivi, sportivi o di studio;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, spese per l'organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati alla figlia;
spese mediche sanitarie non connotate dal requisito dell'urgenza, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i relativi ticket non coperti dal servizio sanitario nazionale.
Tutte le spese e tra-assegno di mantenimento dovranno essere documentate ed il coniuge che le ha anticipate avrà diritto al rimborso nella misura percentuale sopra indicata.
I conteggi di dare/avere saranno effettuati con cadenza mensile, salvo diversi accordi tra le parti.
Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la figlia _1
(università private, master, viaggi, acquisti di mezzi di trasporto ecc.), saranno concordate preventivamente tra le parti e ripartite in parti uguali tra i genitori. Qualora uno dei due genitori ponesse il proprio diniego motivato per incapacità economica, la spesa sarà eventualmente sostenuta al 100% da un solo genitore che vorrà ugualmente provvedervi senza che all'altro possa essere richiesto alcun rimborso.
L'eventuale accordo raggiunto in merito alla contribuzione di tale spesa dovrà essere stipulato tra le parti per iscritto.
L'assegno unico universale previsto per la figlia verrà suddiviso tra i ricorrenti _1 nella misura del 50%.
Per le altre e diverse domande di agevolazioni e/o per i bonus, in favore della figlia _1
che sono stati già richiesti o che saranno o potranno, in futuro, essere richiesti da
[...] uno dei genitori saranno ripartite tra gli stessi nella misura percentuale in cui hanno contribuito a tale spesa. Le detrazioni fiscali saranno operate nella misura del 50% tra entrambi i genitori, fatta eccezione per le spese sostenute integralmente da un solo genitore che invece potranno essere portate in detrazione al 100%
5. I coniugi dichiarano che, al momento, dispongono di redditi personali sufficienti e perciò provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
Il sig. , a tacitazione di tutti i rapporti economici intercorsi con la sig.ra P_ si impegna a versare alla stessa la complessiva somma di Parte_1
32.500,00 euro (trentaduemilacinquecento/00 euro).
Tale importo verrà versato dal sig. alla sig.ra P_ Parte_1 in due rate, secondo la seguente modalità e termini:
[...]
- euro 15.000,00 (ventimila,00) alla sottoscrizione del ricorso mediante bonifico istantaneo, di cui la sig.ra con la sottoscrizione del ricorso rilascia Parte_1 ampia e liberatoria quietanza.
- euro 5.000,00 (cinquemila,00) alla sottoscrizione del ricorso mediante bonifico ordinario, di cui la sig.ra con la sottoscrizione del ricorso rilascia Parte_1 ampia e liberatoria quietanza, salvo buon fine dell'accredito. - euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento,00) entro 3 giorni della notifica del provvedimento di omologa della separazione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso Poste Italiane Parte_1
S.p.a. e con iban [...].
I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto ai sopra indicati punti 3, 4 e 5 non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6. I coniugi si rilasciano reciprocamente, sin d'ora, il consenso per l'ottenimento o il rinnovo del passaporto e/o carta di espatrio (intendendosi per espatrio anche quando lo stesso fosse effettuato nei Paesi UE).
7. Le suddette condizioni saranno immediatamente esecutive con decorrenza dalla data di sottoscrizione del ricorso.
8. Spese di lite al definitivo;
9. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 20.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai