TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 518/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
518/2023 R.G.C., all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Emiliozzi ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito a Tolentino (MC) in viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. M. Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso la sede dell' sito a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo biologico da malattia professionale e sommatoria preesistenze.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/09/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue: - a partire dal 1994 lo stesso svolgeva le mansioni di muratore e carpentiere edile prima come dipendente delle ditte PU IO e RO
ZI S.p.A. e poi come titolare di impresa edile;
- l'espletamento delle mansioni implicava l'esposizione continua a rumori prodotti da strumenti vibranti (quali, ad esempio,
1 demolitore, trapani, perforatrice, seghe, smerigliatrice, sega tagliamattonelle, impastacolla, forapiastra, scanalatore, pialla elettrica, decespugliatore, motosega, martello pneumatico, etc..), cagionanti uno stress continuo per l'udito; - lo svolgimento delle mansioni, in condizioni di forte e continuativo rumore, mediamente per 8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana e, all'occorrenza, 4 ore il sabato mattina, per l'intera durata del rapporto di lavoro, protrattosi per oltre trent'anni, costituiva causa determinate, o in subordine, concausa, dell'origine della patologia consistente nell'ipoacusia bilaterale diagnosticatagli;
- la sussistenza della malattia era comprovata dal rilascio di certificati medici quali, audiometria tonale del 22.01.2020 con diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta ai toni alti, a firma dott. e audiogramma del 20.06.2023 con diagnosi di Per_2
ipoacusia bilaterale a firma dott. ; - la malattia diagnosticata al ricorrente rientrava Per_3
tra le patologie per le quali, ai sensi del D.P.R. 1124/65 aggiornato con D.M. 19 aprile 2008, sussisteva una presunzione di origine professionale ove il lavoratore fosse esposto a rumori, in assenza di efficace isolamento acustico, derivanti da perforazioni con martelli penumatici e avvitatura con avvitatori penumatici a percussione, in modo non occasionale, con cadenza giornaliera o settimanale a livelli di rumore superiori a 80 db;
- dalla valutazione dei rischi dell'impresa relativa all'esposizione al rumore durante il lavoro emergevano una classe di rischio 1 e una continua esposizione del ricorrente alle vibrazioni;
- in data 06/08/2020, il ricorrente aveva inoltrato all' domanda di riconoscimento della malattia CP_1
professionale; - l'Istituto, con provvedimento del 29/10/2020, aveva respinto la domanda di malattia professionale sull'errato presupposto che “il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”; - in data 03/12/2020, il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in opposizione al provvedimento di rigetto emesso dall'ente, anch'esso respinto dall con provvedimento del 17/11/2021, a seguito di CP_1 collegiale discorde;
- con provvedimento del 25/09/2019, l' aveva già riconosciuto al CP_1
ricorrente la malattia professionale consistente in ernie discali lombari con disturbi trofico- sensitivi per un gradiente invalidante del 6%, a comprova dell'idoneità delle mansioni svolte dal lavoratore a cagionare tecnopatie;
- in data 23/07/2023 con certificato medico redatto dalla dott.ssa il ricorrente era stato ritenuto affetto da una invalidità permanente Per_4
per ipoacusia bilaterale in misura del 6%.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, ritenendo sussistente il nesso causale tra la malattia diagnosticatagli e l'attività lavorativa svolta, concludeva come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per i motivi esposti in narrativa:
2 1)-dichiarare, ai sensi del T.U. 1965, che la patologia di ipoacusia neurosensoriale bilaterale (caso n. 517326487 del 06.08.2020) a carico del ricorrente vada Parte_1
qualificata a tutti gli effetti come malattia professionale e pertanto indennizzabile;
2)-dichiarare che le concrete mansioni svolte dal ricorrente costituiscono la causa diretta e determinante della malattia denunciata di ipoacusia bilaterale neurosensoriale;
3)-conseguentemente, riconoscere in capo al ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D.
Lgs. n. 38 del 23.02.2000, una ulteriore invalidità permanente ai fini nella misura del CP_1
6% o, comunque, nella giusta percentuale di danno biologico ai sensi del D. Lgs. 38/2000 in relazione alla domanda di malattia professionale del 06.08.2020 relativa a ipoacusia neurosensoriale bilaterale (caso n. 517326487) e determinare il gradiente invalidante complessivo in capo al in unifica con la malattia professionale già Parte_1 riconosciuta dall' (nella specie, il 6% per ernie discali lombari con disturbi trofico CP_1 sensitivi), nella misura del 12% o di quella ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare
l' al pagamento della relativa indennità, oltre agli interessi di legge dal CP_1
centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si costituiva in giudizio l' il quale: - contestava la sussistenza del nesso causale tra la CP_1
presunta malattia e l'attività lavorativa svolta, escludendo l'esposizione del lavoratore al rischio di sviluppare tecnopatie ed evidenziando come il tracciato audiometrico prodotto dal ricorrente non presentasse la morfologia tipica dell'ipoacusia di origine professionale;
- insisteva per la richiesta di CTU ambientale, ritenuta necessaria nella fattispecie;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato fondato per le motivazioni che seguono.
I testi e escussi all'udienza del 16/07/2024, confermavano lo Testimone_1 Testimone_2 svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni esposte in ricorso mediante l'utilizzo degli strumenti riferiti dallo stesso.
Risulta pertanto dimostrata l'esposizione al rischio di sviluppare la tecnopatia denunciata.
3 Nell'ambito della disposta consulenza medico - legale d'ufficio, il C.T.U., dott.ssa
[...]
nominata all'udienza del 16/07/2024, concludeva come segue: Per_5
“… Secondo il mio parere, vista la documentazione sanitaria, visitato il paziente, in considerazione della fascia d'età, delle caratteristiche degli esami audiometrici, in particolare quello del 20/6/23, esami comunque tutti con la caratteristica morfologia a cucchiaio, è possibile affermare che il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa esiste. Tale esposizione ha determinato un danno biologico permanente pari al
6%. Considerando le preesistenze il totale è pari al 12%.”
La bozza di relazione veniva inviata alle parti le quali non sollevavano osservazioni.
Pertanto, la dott.ssa ribadiva in modo definitivo le suddette conclusioni. Per_5
Questo giudicante condivide tale valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale della malattia, determinante un danno biologico permanente pari al 6% che, cumulato con i postumi già riconosciuti in misura pari al 6%, comporta un danno biologico complessivamente pari al 12%, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve riconoscersi il diritto del medesimo a percepire l'indennizzo in capitale ex art. 13, comma 2, D. Lgs. N. 38/2000, con conseguente condanna dell' al CP_1
versamento, in suo favore, della prestazione previdenziale in capitale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
L'importo delle stesse è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1, D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei Parte_1
confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 4-9-2023, nel CP_1
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
4 1) in accoglimento del ricorso, accertato che dalla malattia professionale sofferta dal ricorrente è derivato un danno biologico pari al 6% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute (6%), è complessivamente pari al 12%, condanna l' come sopra CP_1 rappresentato, al pagamento in favore del medesimo dell'indennizzo in capitale corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, complessivamente liquidate in € 2.100,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 30/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
518/2023 R.G.C., all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Emiliozzi ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito a Tolentino (MC) in viale XXX Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. M. Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso la sede dell' sito a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo biologico da malattia professionale e sommatoria preesistenze.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/09/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue: - a partire dal 1994 lo stesso svolgeva le mansioni di muratore e carpentiere edile prima come dipendente delle ditte PU IO e RO
ZI S.p.A. e poi come titolare di impresa edile;
- l'espletamento delle mansioni implicava l'esposizione continua a rumori prodotti da strumenti vibranti (quali, ad esempio,
1 demolitore, trapani, perforatrice, seghe, smerigliatrice, sega tagliamattonelle, impastacolla, forapiastra, scanalatore, pialla elettrica, decespugliatore, motosega, martello pneumatico, etc..), cagionanti uno stress continuo per l'udito; - lo svolgimento delle mansioni, in condizioni di forte e continuativo rumore, mediamente per 8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana e, all'occorrenza, 4 ore il sabato mattina, per l'intera durata del rapporto di lavoro, protrattosi per oltre trent'anni, costituiva causa determinate, o in subordine, concausa, dell'origine della patologia consistente nell'ipoacusia bilaterale diagnosticatagli;
- la sussistenza della malattia era comprovata dal rilascio di certificati medici quali, audiometria tonale del 22.01.2020 con diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta ai toni alti, a firma dott. e audiogramma del 20.06.2023 con diagnosi di Per_2
ipoacusia bilaterale a firma dott. ; - la malattia diagnosticata al ricorrente rientrava Per_3
tra le patologie per le quali, ai sensi del D.P.R. 1124/65 aggiornato con D.M. 19 aprile 2008, sussisteva una presunzione di origine professionale ove il lavoratore fosse esposto a rumori, in assenza di efficace isolamento acustico, derivanti da perforazioni con martelli penumatici e avvitatura con avvitatori penumatici a percussione, in modo non occasionale, con cadenza giornaliera o settimanale a livelli di rumore superiori a 80 db;
- dalla valutazione dei rischi dell'impresa relativa all'esposizione al rumore durante il lavoro emergevano una classe di rischio 1 e una continua esposizione del ricorrente alle vibrazioni;
- in data 06/08/2020, il ricorrente aveva inoltrato all' domanda di riconoscimento della malattia CP_1
professionale; - l'Istituto, con provvedimento del 29/10/2020, aveva respinto la domanda di malattia professionale sull'errato presupposto che “il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”; - in data 03/12/2020, il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo in opposizione al provvedimento di rigetto emesso dall'ente, anch'esso respinto dall con provvedimento del 17/11/2021, a seguito di CP_1 collegiale discorde;
- con provvedimento del 25/09/2019, l' aveva già riconosciuto al CP_1
ricorrente la malattia professionale consistente in ernie discali lombari con disturbi trofico- sensitivi per un gradiente invalidante del 6%, a comprova dell'idoneità delle mansioni svolte dal lavoratore a cagionare tecnopatie;
- in data 23/07/2023 con certificato medico redatto dalla dott.ssa il ricorrente era stato ritenuto affetto da una invalidità permanente Per_4
per ipoacusia bilaterale in misura del 6%.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, ritenendo sussistente il nesso causale tra la malattia diagnosticatagli e l'attività lavorativa svolta, concludeva come segue:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per i motivi esposti in narrativa:
2 1)-dichiarare, ai sensi del T.U. 1965, che la patologia di ipoacusia neurosensoriale bilaterale (caso n. 517326487 del 06.08.2020) a carico del ricorrente vada Parte_1
qualificata a tutti gli effetti come malattia professionale e pertanto indennizzabile;
2)-dichiarare che le concrete mansioni svolte dal ricorrente costituiscono la causa diretta e determinante della malattia denunciata di ipoacusia bilaterale neurosensoriale;
3)-conseguentemente, riconoscere in capo al ricorrente, ai sensi del T.U. del 1965 e del D.
Lgs. n. 38 del 23.02.2000, una ulteriore invalidità permanente ai fini nella misura del CP_1
6% o, comunque, nella giusta percentuale di danno biologico ai sensi del D. Lgs. 38/2000 in relazione alla domanda di malattia professionale del 06.08.2020 relativa a ipoacusia neurosensoriale bilaterale (caso n. 517326487) e determinare il gradiente invalidante complessivo in capo al in unifica con la malattia professionale già Parte_1 riconosciuta dall' (nella specie, il 6% per ernie discali lombari con disturbi trofico CP_1 sensitivi), nella misura del 12% o di quella ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare
l' al pagamento della relativa indennità, oltre agli interessi di legge dal CP_1
centoventesimo giorno dalla domanda fino al saldo.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si costituiva in giudizio l' il quale: - contestava la sussistenza del nesso causale tra la CP_1
presunta malattia e l'attività lavorativa svolta, escludendo l'esposizione del lavoratore al rischio di sviluppare tecnopatie ed evidenziando come il tracciato audiometrico prodotto dal ricorrente non presentasse la morfologia tipica dell'ipoacusia di origine professionale;
- insisteva per la richiesta di CTU ambientale, ritenuta necessaria nella fattispecie;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con sentenza mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato fondato per le motivazioni che seguono.
I testi e escussi all'udienza del 16/07/2024, confermavano lo Testimone_1 Testimone_2 svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni esposte in ricorso mediante l'utilizzo degli strumenti riferiti dallo stesso.
Risulta pertanto dimostrata l'esposizione al rischio di sviluppare la tecnopatia denunciata.
3 Nell'ambito della disposta consulenza medico - legale d'ufficio, il C.T.U., dott.ssa
[...]
nominata all'udienza del 16/07/2024, concludeva come segue: Per_5
“… Secondo il mio parere, vista la documentazione sanitaria, visitato il paziente, in considerazione della fascia d'età, delle caratteristiche degli esami audiometrici, in particolare quello del 20/6/23, esami comunque tutti con la caratteristica morfologia a cucchiaio, è possibile affermare che il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa esiste. Tale esposizione ha determinato un danno biologico permanente pari al
6%. Considerando le preesistenze il totale è pari al 12%.”
La bozza di relazione veniva inviata alle parti le quali non sollevavano osservazioni.
Pertanto, la dott.ssa ribadiva in modo definitivo le suddette conclusioni. Per_5
Questo giudicante condivide tale valutazione, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale della malattia, determinante un danno biologico permanente pari al 6% che, cumulato con i postumi già riconosciuti in misura pari al 6%, comporta un danno biologico complessivamente pari al 12%, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, deve riconoscersi il diritto del medesimo a percepire l'indennizzo in capitale ex art. 13, comma 2, D. Lgs. N. 38/2000, con conseguente condanna dell' al CP_1
versamento, in suo favore, della prestazione previdenziale in capitale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
L'importo delle stesse è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1, D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nei Parte_1
confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 4-9-2023, nel CP_1
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
4 1) in accoglimento del ricorso, accertato che dalla malattia professionale sofferta dal ricorrente è derivato un danno biologico pari al 6% che, cumulato con le preesistenze già riconosciute (6%), è complessivamente pari al 12%, condanna l' come sopra CP_1 rappresentato, al pagamento in favore del medesimo dell'indennizzo in capitale corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, complessivamente liquidate in € 2.100,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 30/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
5