Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2024, n. 7068
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Sentenza 15 marzo 2024

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In caso di espletamento di procedure di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e succ. modif. ai fini dell'assunzione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, la pubblica amministrazione può intervenire sulla procedura solo ove questa si sia svolta in contrasto con la normativa vigente o con quanto stabilito nel decreto che vi ha dato inizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la P.A. possa annullare o revocare gli atti della prova di esame già espletata, in ragione dell'eccessiva complessità della stessa, sia perché solo la commissione esaminatrice può predisporla e stabilirne il livello di difficoltà, sia perché gli interessati che l'abbiano superata e si trovino in posizione utile hanno un diritto soggettivo al completamento della procedura e all'assunzione).

In tema di avviamento a selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1987, il diritto soggettivo all'assunzione del lavoratore, ancorché utilmente collocato in graduatoria, sorge all'esito del completamento del procedimento (cioé, dopo la valutazione positiva della prova di idoneità), ma per la costituzione del rapporto è necessaria la stipulazione del contratto e la specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, dopo il completamento della prova, l'indebito annullamento o revoca degli atti della procedura, consente al lavoratore utilmente collocato in graduatoria di ottenere dal giudice, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, la pronunzia, ex art. 2932 c.c., di sentenza costitutiva del rapporto di lavoro con la P.A., sempreché, però, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro - qualifica, mansioni e trattamento economico normativo – siano indicati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2024, n. 7068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7068
    Data del deposito : 15 marzo 2024

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