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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2024, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1731 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1731/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MACCARRI ERIKA, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con l'Avv. PIFERI Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato nel Comune di Castello di Cisterna (NA) in data
[...]
003, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto al N. 2, P. 1, anno 2003. Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. dichiarare la separazione personale tra le parti;
2. assegnare la casa familiare sita in Tuscania che ivi potrà continuare a vivere Parte_1 unitamente ai tre figli. Il sig si impeg % del mutuo;
CP_1
3. affidare i figli minor congiuntamente ai genitori con permanenza presso Per_1 Persona_2 la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi al lunedi quando li riaccompagnerà a scuola ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di lunedi e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 19 alle ore 20,30 del 28 dicembre con un genitore e dalle ore 10,30 del 29 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro, iniziando dalla madre e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva CP_1 di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. Ogni coniuge percepirà il 50% dell'assegno unico;
5. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di CP_1 Parte_1 euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa fino al 30.6.2025, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. spese compensate e rinuncia all'impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione. In ragione dell'intervento già eseguito dai Servizi Sociali del Comune di Tuscania sul nucleo familiare in esame, per opportuna comunicazione la presente decisione dovrà essere trasmessa agli indicati servizi
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata il Parte_1
06/04/1979 a NAPOLI e nato il [...] a NAPOLI in [...] al Controparte_1 matrimonio celebrato nel Comune di Castello di Cisterna (NA) in data 14.04.2003, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto al N. 2, P. 1, anno 2003, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
4. Dispone la trasmissione della presente decisione ai Servizio Sociali del Comune di Tuscania.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 11/12/2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1731/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MACCARRI ERIKA, come da procura in atti RICORRENTE E
nato il [...] a [...], con l'Avv. PIFERI Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio celebrato nel Comune di Castello di Cisterna (NA) in data
[...]
003, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto al N. 2, P. 1, anno 2003. Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. dichiarare la separazione personale tra le parti;
2. assegnare la casa familiare sita in Tuscania che ivi potrà continuare a vivere Parte_1 unitamente ai tre figli. Il sig si impeg % del mutuo;
CP_1
3. affidare i figli minor congiuntamente ai genitori con permanenza presso Per_1 Persona_2 la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi al lunedi quando li riaccompagnerà a scuola ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di lunedi e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,30. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 19 alle ore 20,30 del 28 dicembre con un genitore e dalle ore 10,30 del 29 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro, iniziando dalla madre e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva CP_1 di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. Ogni coniuge percepirà il 50% dell'assegno unico;
5. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di CP_1 Parte_1 euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa fino al 30.6.2025, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. spese compensate e rinuncia all'impugnazione”.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione. In ragione dell'intervento già eseguito dai Servizi Sociali del Comune di Tuscania sul nucleo familiare in esame, per opportuna comunicazione la presente decisione dovrà essere trasmessa agli indicati servizi
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata il Parte_1
06/04/1979 a NAPOLI e nato il [...] a NAPOLI in [...] al Controparte_1 matrimonio celebrato nel Comune di Castello di Cisterna (NA) in data 14.04.2003, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune con atto al N. 2, P. 1, anno 2003, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
4. Dispone la trasmissione della presente decisione ai Servizio Sociali del Comune di Tuscania.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 11/12/2024
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco