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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 12117/2023 R.G. promosso da nato a [...]/SP, Brasile, il 02.05.1963 (C.F. Parte_1
C.P.F. ) e residente in [...]dos Inconfidentes, n. 130, Alphaville, Lagoa dos C.F._1
Ingleses (Nova Lima – Minas Gerais); , nato Controparte_1
a BE IZ (Minas Gerais, Brasile) il 19.01.1993 (C.F. C.P.F. ) e residente in C.F._2
Avenida Alvares Cabral, n. 551, interno 1302, ES (BE IZ - MG); CP_2 [...]
nata a [...], Brasile) il 20.04.1995 (C.F. Controparte_1
C.P.F. ) e residente in [...], n. 551, interno 1302, ES (BE C.F._3
IZ - MG); nato a [...]/SP, Brasile, il 28.10.1967 Parte_2
(C.F. C.P.F. ) e residente in [...], n. 125, interno 1601, RR (BE C.F._4
IZ - MG); nata a [...]çu (Parana, Parte_3
Brasile) il 13.12.1994 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...], n. 251, interno 605, C.F._5
BA (Ipatinga - MG); nato a [...]çu Parte_4
(Parana, Brasile) il 08.05.1998 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...], n. C.F._6
125, interno 1601, RR (BE IZ - MG), ai fii del presente giudizio elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Cova del Foro di OG ( ) come da C.F._7 procure speciali in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per gli attori come da note depositate il 20/01/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che i sig.ri , nato a [...], Parte_1
Brasile) il 02.05.1963; , nato a [...]_1
(Minas Gerais, Brasile) il 19.01.1993; nata a [...]_4
IZ (Minas Gerais, Brasile) il 20.04.1995; , nato a [...]_2
AU, Brasile) il 28.10.1967; nata a [...]çu Parte_3
(Parana, Brasile) il 13.12.1994; , nato a [...]çu Parte_4
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
(Parana, Brasile) il 08.05.1998 sono cittadini italiani e per l'effetto, ordinare al e, Controparte_3 per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino
(ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Persona_1
ovvero ovvero , nato a [...], il 14 marzo Persona_1 Persona_2 Persona_3
1867 e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.2-4).
Con decreto del 20/02/2024 il G.O.P. delegato in sede di U.P.P. dott. Luca Mangini hafissata udienza di trattazione per il giorno 25/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. che subiva un rinvio ex. art. 309 c.p.c. con fissazione di una nuova trattazione per il 15/11/2024 all'esito della quale, ravvisata l'assenza di prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto alla parte convenuta, veniva disposta una nuova trattazione per il 31 gennaio 2025.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Nelle more la difesa attorea ha fornito prova della notifica a parte convenuta eseguita il 20/02/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il CP_3 non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_3 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo
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consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato a mezzo posta, in data 15.02.2023, le loro richieste di riconoscimento della cittadinanza al competente Consolato di BE IZ ma di non aver ricevuto alcun riscontro, (doc.20).
Per quanto siffatta modalità di presentazione delle domande, ( a mezzo posta), sian più più quella prevista e quindi destinata con ogni probabilità a non essere presa in considerazione, si evince dalla ulteriore documentazione prodotta in giudizio il sensibile ritardo con il quale la suddetta Autorità consolare sta procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (docc.17-18-19).
E' infatti attivo dal 6.6.2022 il nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza da inoltrare telematicamente al sito “PREN@TAMI”. che ha sostituito quello delle c.d. liste di attesa, anche alla luce di una nota informativa fatta pervenire dal u richiesta di questo Tribunale Pt_5 ex art. 213 c.p.c. formulata in altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (causa nr. 1385/2023 R.G.).
E' ben vero che tale modalità di prenotazione non risolve affatto il problema delle file decennali ed anzi crea notevoli disagi per gli utenti
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata ossia oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema Email_1 prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo.
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_5 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione. Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere
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quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Tanto premesso, alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi in cui versano i Consolati d'Italia, in particolare quelli di Brasile ed Argentina, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che Persona_1 contrasse matrimonio con in data 21 settembre 1877 in Seravezza (LU) per poi Persona_4 emigrare insieme alla moglie in Brasile dove, in data 26 agosto 1903, nacque il loro figlio
[...]
(docc.3- 5). Questi, a sua volta, contraeva matrimonio in data 26 maggio 1923 con Per_5 [...]
(doc. 6); dalla loro unione nasceva in data 18 luglio 1940, nella città di Passos, Persona_6
MG, Brasile, la figlia (doc. 7), la quale in data 21 aprile 1962 si sposava con Persona_7 CP_6
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VE (doc. 8). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nati in Brasile due figli e odierni ricorrenti: i) in data 06 maggio 1963 (doc. 9), il quale in data 20 Parte_1 giugno 1990 si è sposato con (doc. 10); ii) in data 28 ottobre 1967 Controparte_7
(doc. 11), il quale in data 20 agosto 1994 si è sposato con Parte_2 [...]
(doc. 12). Controparte_8
Dalla unione fra e sono nati i ricorrenti: in Parte_1 Controparte_7 data 19 gennaio 1993 (doc. 13) e, in data 20 aprile Controparte_1
1995, (doc. 14). Controparte_4
Dall'unione fra e sono nati i ricorrenti: Parte_2 Controparte_8 in data 13 dicembre 1994 (doc. 15) e, in data 14 maggio Parte_3
1998, (doc. 16). Parte_4
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è Persona_1 evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, sempre in forza Persona_5 della predetta disposizione normativa, alla figlia madre e nonna degli attori. Persona_7
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di
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trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Il fatto che i ricorrenti non abbiano neppure provato ad attivare la procedura per ottenere la cittadinanza con le modalità attualmente previste tramite tentativi di accesso al sito PREN@TAMI, mancando pertanto di interpellare in termoni corretti la P.A. prima di sttivare il giudizio ,, pur nella quasi certezza del mantenimento di tempi di attesa eccessivi laddove fossero riusciti ad otetnere la prenotazione dell'appuntamento per presentare le domande, costituisce giusto motivo, insieme alla contumacia di parte convenuta, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dispone l'integrale compensazione inter partes delle spese di lite
Firenze, 9.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 12117/2023 R.G. promosso da nato a [...]/SP, Brasile, il 02.05.1963 (C.F. Parte_1
C.P.F. ) e residente in [...]dos Inconfidentes, n. 130, Alphaville, Lagoa dos C.F._1
Ingleses (Nova Lima – Minas Gerais); , nato Controparte_1
a BE IZ (Minas Gerais, Brasile) il 19.01.1993 (C.F. C.P.F. ) e residente in C.F._2
Avenida Alvares Cabral, n. 551, interno 1302, ES (BE IZ - MG); CP_2 [...]
nata a [...], Brasile) il 20.04.1995 (C.F. Controparte_1
C.P.F. ) e residente in [...], n. 551, interno 1302, ES (BE C.F._3
IZ - MG); nato a [...]/SP, Brasile, il 28.10.1967 Parte_2
(C.F. C.P.F. ) e residente in [...], n. 125, interno 1601, RR (BE C.F._4
IZ - MG); nata a [...]çu (Parana, Parte_3
Brasile) il 13.12.1994 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...], n. 251, interno 605, C.F._5
BA (Ipatinga - MG); nato a [...]çu Parte_4
(Parana, Brasile) il 08.05.1998 (C.F. C.P.F. ) e residente in [...], n. C.F._6
125, interno 1601, RR (BE IZ - MG), ai fii del presente giudizio elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Cova del Foro di OG ( ) come da C.F._7 procure speciali in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per gli attori come da note depositate il 20/01/2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare che i sig.ri , nato a [...], Parte_1
Brasile) il 02.05.1963; , nato a [...]_1
(Minas Gerais, Brasile) il 19.01.1993; nata a [...]_4
IZ (Minas Gerais, Brasile) il 20.04.1995; , nato a [...]_2
AU, Brasile) il 28.10.1967; nata a [...]çu Parte_3
(Parana, Brasile) il 13.12.1994; , nato a [...]çu Parte_4
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
(Parana, Brasile) il 08.05.1998 sono cittadini italiani e per l'effetto, ordinare al e, Controparte_3 per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino
(ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Persona_1
ovvero ovvero , nato a [...], il 14 marzo Persona_1 Persona_2 Persona_3
1867 e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.2-4).
Con decreto del 20/02/2024 il G.O.P. delegato in sede di U.P.P. dott. Luca Mangini hafissata udienza di trattazione per il giorno 25/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. che subiva un rinvio ex. art. 309 c.p.c. con fissazione di una nuova trattazione per il 15/11/2024 all'esito della quale, ravvisata l'assenza di prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto alla parte convenuta, veniva disposta una nuova trattazione per il 31 gennaio 2025.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Nelle more la difesa attorea ha fornito prova della notifica a parte convenuta eseguita il 20/02/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il CP_3 non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_3 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato a mezzo posta, in data 15.02.2023, le loro richieste di riconoscimento della cittadinanza al competente Consolato di BE IZ ma di non aver ricevuto alcun riscontro, (doc.20).
Per quanto siffatta modalità di presentazione delle domande, ( a mezzo posta), sian più più quella prevista e quindi destinata con ogni probabilità a non essere presa in considerazione, si evince dalla ulteriore documentazione prodotta in giudizio il sensibile ritardo con il quale la suddetta Autorità consolare sta procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (docc.17-18-19).
E' infatti attivo dal 6.6.2022 il nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza da inoltrare telematicamente al sito “PREN@TAMI”. che ha sostituito quello delle c.d. liste di attesa, anche alla luce di una nota informativa fatta pervenire dal u richiesta di questo Tribunale Pt_5 ex art. 213 c.p.c. formulata in altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (causa nr. 1385/2023 R.G.).
E' ben vero che tale modalità di prenotazione non risolve affatto il problema delle file decennali ed anzi crea notevoli disagi per gli utenti
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata ossia oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema Email_1 prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo.
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_5 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione. Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere
Pagina 3 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Tanto premesso, alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi in cui versano i Consolati d'Italia, in particolare quelli di Brasile ed Argentina, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che Persona_1 contrasse matrimonio con in data 21 settembre 1877 in Seravezza (LU) per poi Persona_4 emigrare insieme alla moglie in Brasile dove, in data 26 agosto 1903, nacque il loro figlio
[...]
(docc.3- 5). Questi, a sua volta, contraeva matrimonio in data 26 maggio 1923 con Per_5 [...]
(doc. 6); dalla loro unione nasceva in data 18 luglio 1940, nella città di Passos, Persona_6
MG, Brasile, la figlia (doc. 7), la quale in data 21 aprile 1962 si sposava con Persona_7 CP_6
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VE (doc. 8). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nati in Brasile due figli e odierni ricorrenti: i) in data 06 maggio 1963 (doc. 9), il quale in data 20 Parte_1 giugno 1990 si è sposato con (doc. 10); ii) in data 28 ottobre 1967 Controparte_7
(doc. 11), il quale in data 20 agosto 1994 si è sposato con Parte_2 [...]
(doc. 12). Controparte_8
Dalla unione fra e sono nati i ricorrenti: in Parte_1 Controparte_7 data 19 gennaio 1993 (doc. 13) e, in data 20 aprile Controparte_1
1995, (doc. 14). Controparte_4
Dall'unione fra e sono nati i ricorrenti: Parte_2 Controparte_8 in data 13 dicembre 1994 (doc. 15) e, in data 14 maggio Parte_3
1998, (doc. 16). Parte_4
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è Persona_1 evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, sempre in forza Persona_5 della predetta disposizione normativa, alla figlia madre e nonna degli attori. Persona_7
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di
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trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Il fatto che i ricorrenti non abbiano neppure provato ad attivare la procedura per ottenere la cittadinanza con le modalità attualmente previste tramite tentativi di accesso al sito PREN@TAMI, mancando pertanto di interpellare in termoni corretti la P.A. prima di sttivare il giudizio ,, pur nella quasi certezza del mantenimento di tempi di attesa eccessivi laddove fossero riusciti ad otetnere la prenotazione dell'appuntamento per presentare le domande, costituisce giusto motivo, insieme alla contumacia di parte convenuta, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dispone l'integrale compensazione inter partes delle spese di lite
Firenze, 9.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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