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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 371/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 14.11.2024 da
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore arch. rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA POLETTO e Parte_2
GIANNANTONIO TREVISAN del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Pordenone, Viale Cossetti n. 22/A, per procura allegata al ricorso in appello mediante strumenti informatici
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona della sua Controparte_1 P.IVA_2
amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore signora CP_2
rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICO SPINETTI del Foro di Bergamo e GIULIA
BEVILACQUA del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Pordenone, via Cavallotti n. 12, per procura alle liti depositata con la memoria difensiva dd. 6.1.2025
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 602/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 24.10.2024 e notificata il 5.11.2024 – “locazione”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello:
“- nel merito: rigettare tutte le domande formulate da col Controparte_1
proprio atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento del 28.02.2024 di cui al procedimento n. 395/2024 R.G.,
Tribunale di Pordenone e con la propria memoria difensiva integrativa del 30.09.2024 di cui al procedimento n. 662/2024 R.G., Tribunale di Pordenone, e dunque revocare la statuizione di risoluzione del contratto di locazione del 02.05.2007 per assenza di alcun inadempimento dell'appellante, revocare la condanna dell'appellante all'immediato rilascio dell'immobile condotto in locazione, revocare la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di Euro 263.701,66 oltre IVA a titolo di canoni scaduti fino a febbraio 2024, oltre al pagamento dei canoni di locazione successivamente scaduti e quelli a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002 dal dì del dovuto al saldo, revocare la condanna alla rifusione delle spese legali, del rimborso delle spese forfettarie del procedimento di primo grado, rigettare ogni domanda avversaria, nessuna esclusa, per essere tutte infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutte le ragioni indicate in premesse.
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre contributo forfettario del 15% e accessori come per legge del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: come da memoria difensiva integrativa dd. 21.3.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via principale nel merito
Rigettare perché inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti da
[...]
confermando la sentenza n° 602/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone Parte_1
nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesco Tonon in data 24.10.2024 e pubblicata in pari data, oggetto del presente gravame e tutte le statuizioni nella medesima contenute.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto dd. 28.2.2024 intimava, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Pordenone, sfratto per morosità nei confronti di allegando il Parte_1
mancato pagamento da parte della società conduttrice - subentrata nel rapporto locativo dal
6.7.2021 all'originaria conduttrice (precedentemente fallita) Parte_3
a seguito di atto di cessione di azienda - dei canoni dovuti dalla data del subentro per il godimento dell'immobile a uso non abitativo, sito in San Stino di Livenza, via G. Di Vittorio
n. 8, pari a complessivi Euro 321.716,00, Iva inclusa, nonché l'inadempimento all'obbligo di consegnare la polizza assicurativa prevista contrattualmente.
2. Si opponeva l'intimata, la quale esponeva: che con contratto preliminare dd. 30.8.2016
l'intimante si era obbligata a vendere a l'immobile oggetto Parte_3
di locazione al prezzo di Euro 418.020,00 oltre Iva, da corrispondersi entro tre anni dall'accettazione della proposta, con scadenza al 30.7.2019, e con previsione che i canoni maturati successivamente al 1.8.2017 sarebbero stati sospesi e non pagati a condizione che la promissaria acquirente versasse il prezzo pattuito entro il termine fissato;
che, effettivamente, aveva pagato – “per il tramite della società Parte_3 CP_3
(pag. 3 della comparsa di risposta), interamente partecipata dalla prima – il prezzo;
che, dichiarato in data 17.9.2020 il fallimento di il curatore Parte_3
fallimentare aveva comunicato alla locatrice la cessione del contratto di locazione per effetto di cessione di azienda ex art. 36 L. 392/1978, manifestando ripetutamente la volontà di stipulare il contratto definitivo;
che dopo avere in un primo Controparte_1
momento riferito di voler adempiere al contratto preliminare, in data 13.12.2023 aveva mutato avviso, adducendo infondatamente l'omesso versamento del prezzo, la decadenza del dalla facoltà di acquisto dell'immobile e la mancata autorizzazione della cessione Parte_4
del contratto di locazione;
che, avendo versato il prezzo di Parte_3
vendita, i canoni azionati non erano dovuti, circostanza del resto implicitamente confermata dal fatto che la locatrice mai ne avesse richiesto, dopo la stipulazione del contratto preliminare del 30.8.2016, il pagamento;
che il contratto di locazione in cui essa intimata era subentrata era un contratto “derogato” (pag. 8 della comparsa di risposta) in relazione all'obbligo di pagamento del canone, che più non sussisteva.
L'intimata insisteva, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, e, in via subordinata, perché, in caso di pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio, fosse imposta all'intimante – non conoscendosene, a causa dell'omesso deposito dei bilanci, le condizioni economiche, né la solvibilità - la prestazione di una cauzione per i danni e le spese.
3. Con ordinanza dd. 5.4.2024, il giudice negava l'emissione dell'ordinanza di rilascio, disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426, 667 c.p.c. e assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
4. Con memoria integrativa, l'attrice, premesso che secondo l'Agenzia delle Entrate il rapporto locativo risultava risolto per scadenza naturale alla data del 1.5.2019, replicava sostenendo che l'atto dd. 30.8.2016 stipulato con non Parte_3
costituiva un contratto preliminare, ma un accordo transattivo volto a definire la questione relativa al mancato pagamento, sin dal 2015, dei canoni di locazione, e contenente una prelazione sottoposta a condizione sospensiva, prelazione cui la conduttrice aveva rinunciato o di cui comunque non si era avvalsa, non avendo adempiuto all'obbligazione di pagamento cui la prelazione stessa era stata condizionata, come risultava sia dalla corrispondenza intercorsa, sia dal fatto che il versamento del prezzo era stato eseguito – sia pure parzialmente1
– da un diverso soggetto, società con la quale erano state elaborate due bozze di CP_3
contratto preliminare di compravendita, e che significativamente, anche se infondatamente, aveva minacciato di agire ai sensi dell'art. 2932 c.c. per l'adempimento del contratto preliminare.
L'intimante chiedeva quindi di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'intimata sia all'obbligazione di pagamento dei canoni, sia a quella di consegna della polizza assicurativa, con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma pari ai canoni scaduti (Euro 263.701,66, oltre Iva al 22%) e a scadere.
5. La convenuta ribadiva che il pagamento del prezzo pattuito nel contratto preliminare del
30.8.2016 era stato interamente saldato mediante il versamento della maggior somma di Euro
419.010,00, non essendo dovuta l'Iva, applicandosi nella specie il c.d. reverse charge ex art. 10, commi 8 bis e 8 ter D.P.R. 633/1972, ed era riferibile a Parte_3
essendo stato eseguito da di cui la conduttrice era all'epoca socia unica. Rilevava CP_3
che era stata la stessa locatrice a qualificare, nella corrispondenza intercorsa ante causam, contratto preliminare l'atto del 30.8.2016 che aveva comportato la modificazione del contratto di locazione nel quale era subentrata nella parte relativa all'obbligo Parte_1
di pagamento del canone, sospeso e quindi venuto meno dal 1.8.2017. Evidenziava che nessun contratto preliminare era stato invece concluso tra l'attrice e e produceva copia CP_3
della polizza assicurativa a suo tempo consegnata alla locatrice.
Concludeva per il rigetto delle pretese avversarie.
6. Con sentenza n. 602/2024 dd. 24.10.2024, il Tribunale di Pordenone dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della convenuta, che condannava al rilascio dell'immobile locato e al pagamento sia della somma di Euro 263.701,66 a titolo di canoni di locazione scaduti sino al mese di febbraio 2024, sia dei canoni a scadere sino al rilascio, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Il giudice di primo grado rilevava che il mancato pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2021, costituente un fatto non controverso e integrante grave inadempimento, non poteva essere giustificato dalla convenuta invocando l'accordo stipulato il 30.8.2016, essendo quest'ultimo intercorso con un diverso conduttore, nella cui posizione contrattuale non si era verificata alcuna successione. Con la conseguenza che l'eventuale rinuncia – peraltro condizionata al pagamento del prezzo – da parte del locatore a esigere i canoni maturati dall'agosto 2017 non poteva andare a vantaggio di un soggetto, quale Parte_1
estraneo al suddetto accordo, e che era subentrato quale conduttore nell'originario
[...]
contratto di locazione solo dal 6.7.2021.
7. ha interposto tempestivo appello, affidato a due motivi. Parte_1
7.1 Con il primo, ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 36 L. 392/1978, sostenendo che la propria successione, pacifica, nel contratto di locazione stipulato da
[...]
e comporta il subingresso in tutte le Controparte_1 Parte_3
posizioni giuridiche vantate dalla cedente e quindi anche nel contratto di locazione così come modificato dalla pattuizione di cui al contratto preliminare di compravendita con la quale la locatrice aveva rinunciato ai canoni di locazione dal 1.8.2017, a condizione che fosse stato pagato il prezzo convenuto per il trasferimento dell'immobile. 7.2 Il secondo motivo è diretto a censurare l'argomentazione contenuta nella motivazione della sentenza appellata, con la quale erano state valorizzate, al fine di evidenziare l'estraneità di al contratto preliminare di compravendita, alcune allegazioni Parte_1
contenute nella memoria dd. 10.10.2024 di parte convenuta, il cui senso era in realtà opposto a quello ritenuto dal giudice di primo grado.
Da ultimo ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, allegando sia il fumus dell'impugnazione, sia il gravissimo danno derivante dal pagamento della somma precettata, pari a Euro 491.363,39, tenuto conto del rischio dell'impossibilità di sua ripetizione, derivante dal fatto che l'appellata non ha mai depositato bilanci ed è proprietaria di un immobile (quello oggetto di locazione) che risulta promesso in vendita.
Ha quindi insistito, in riforma della sentenza appellata, per il rigetto delle domande formulate in primo grado da Controparte_1
Con decreto dd. 21.11.2024 è stata fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva al 7.1.2025, con successiva udienza di discussione al 15.4.2025.
8. Si è costituita, in relazione al sub-procedimento di sospensione, Controparte_1
insistendo per il rigetto dell'istanza avversaria, stante il difetto dei presupposti del
[...]
periculum in mora e del fumus boni juris, e dello stesso appello nel merito.
9. Con ordinanza dd.
7-8.1.2025 il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
10. L'appellata ha quindi depositato in data 21.3.2025 memoria difensiva integrativa.
10.1 Quanto al primo motivo, ha rilevato che il giudice di primo grado aveva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, fatto applicazione della disciplina in materia di locazione, sia accertando il grave inadempimento della conduttrice consistito nell'omesso pagamento del canone, sia evidenziando che la stessa era subentrata ex art 36 L. 392/1978 nel solo contratto di locazione e non anche nel preteso contratto preliminare, cui quindi era estranea.
Ha ribadito che, come indirettamente confermato anche dalla mancata menzione del versamento nel verbale di inventario del Fallimento La Fenice Metalmeccanica S.r.l., il prezzo convenuto era stato pagato, peraltro solo parzialmente, non da quest'ultima, ma da soggetto terzo, la quale aveva intimato a la conclusione del CP_3 Controparte_1
contratto definitivo. 10.2 Ha contestato anche la fondatezza del secondo motivo, idoneo – piuttosto - a confermare l'estraneità di alla scrittura privata del 30.8.2016, nonché l'esistenza Parte_1
dei rapporti intercorsi direttamente tra e Controparte_1 CP_3
Ha quindi richiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
11. All'udienza del 15.4.2025 la causa è stata discussa e infine decisa mediante lettura del dispositivo.
12. Preliminarmente, si osserva che è fondata l'eccezione, sollevata in udienza dall'appellante, di inammissibilità della produzione allegata alla memoria difensiva dell'appellata, costituita dal verbale di inventario dd. 11.11.2020 del Fallimento La Fenice
Metalmeccanica S.r.l. (all. 59), trattandosi di documento tardivamente allegato per la prima volta solo in secondo grado, in violazione del divieto di cui all'art. 437, co. 2 c.p.c., né essendo lo stesso indispensabile ai fini della decisione.
13. Nel merito, risultano documentate, e non contestate, le seguenti circostanze.
13.1 Con atto dd. 30.8.2016 (doc. 3 di parte convenuta) si Controparte_1
obbligò a vendere alla propria conduttrice l'immobile a Parte_3
questa locato con contratto dd. 2.5.2007, costituito da un capannone industriale con accessori sito a San Stino di Livenza, via G. Di Vittorio 8, al prezzo di Euro 418.020,00 oltre IVA, da corrispondersi entro 3 anni “dall'accettazione della proposta” (art. 3), contestualmente apposta mediante sottoscrizione dello stesso atto da parte di Parte_3
“in più rate con un minimo annuale complessivo di Euro 139.340,00 oltre IVA, di cui la prima scadrà il 30.07.2017” (art. 3), termine successivamente prorogato al 30.10.2017 mediante clausola in calce all'atto.
Venne altresì prevista, dalla data di sottoscrizione della scrittura privata, la sospensione dell'obbligo di pagamento dei canoni di locazione successivi al 1 agosto, “purché avvenga il pagamento rateale del saldo prezzo di Euro 418.020,00, oltre IVA, entro il termine decadenziale di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto” (art. 4).
Fu inoltre stabilito che al pagamento del saldo fosse stipulato il contratto definitivo di compravendita, con facoltà dell'acquirente di sostituire a sé altri, comunicando almeno 15 giorni prima “il nominativo dell'intestatario dell'immobile” (art. 5). Infine, venne convenuto che, in caso di mancato pagamento da parte della conduttrice del prezzo nei termini indicati, tutte le somma dalla stessa versate sarebbero state considerate “a deconto dei canoni di locazione nel contempo maturati e dovuti, successivi al 1 agosto 2017”
(art. 6).
13.2 Successivamente, all'epoca interamente partecipata da CP_3 [...]
versò i seguenti importi a mediante Parte_3 Controparte_1
bonifici bancari: Euro 139.340,00 in data 31.10.2017, Euro 25.000,00 in data 31.7.2018, Euro
115.330,00 in data 4.12.2018 ed Euro 139.340,00 in data 30.7.2019, per complessivi Euro
419.010,00 (doc. 4 di parte convenuta).
13.3 Con sentenza dd. 17-22.9.2020 il Tribunale di Pordenone dichiarò il fallimento di
[...]
(doc. 5 di parte convenuta). Parte_3
13.4 A seguito di procedura competitiva, con atto dd. 6.7.2021 (doc. 3 di parte attrice) il curatore del Fallimento La Fenice Metalmeccanica S.r.l. cedette al prezzo di Euro 250.000,00 all'aggiudicataria odierna appellante, l'azienda di cui la società Parte_1
fallita era proprietaria, corrente in San Stino di Livenza, via G. Di Vittorio n. 9, e che risultava concessa in affitto, con contratto dd. 17.1.2018 (doc. 52 di parte attrice), a affitto CP_3
contestualmente risolto nel medesimo atto del 6.7.2021 (v. art. 1).
Le parti diedero atto che dell'azienda ceduta facevano parte anche l'avviamento, i rapporti di lavoro subordinato, nonché il contratto di locazione dd.
2.5.2007 avente a oggetto l'immobile di cui è causa, nel quale la cessionaria (come pure specificato nell'art. 5 dell'atto) subentrò ex art. 36 L. 392/1978, circostanza che venne comunicata dal curatore del fallimento alla società locatrice con pec dd. 6.7.2021 (doc. 6 di parte convenuta).
13.5 non versò, dalla data del suo subentro nel contratto di locazione, Parte_1
alcun canone alla locatrice, circostanza da ritenersi pacifica, in quanto non contestata.
13.6 Con mail dd. 28.7.2021 il curatore del richiese a Parte_4 CP_1 Controparte_1 quale fosse il suo intendimento circa l'adempimento del contratto preliminare dd.
[...]
30.8.2016 (doc. 7 di parte convenuta). dapprima comunicò, con mail dello stesso 28.7.2021, che quanto al Controparte_1 trasferimento dell'immobile in favore del Fallimento La Fenice Metalmeccanica sulla base dell'atto dd. 30.8.2016 “non dovrebbe esserci nessun problema” (doc. 8 di parte convenuta), pur rilevando la mancanza di un “invito alla stipula” da parte della promissaria acquirente, e salva la necessità di provvedere alla sanatoria di alcune irregolarità edilizie o catastali. In seguito, riscontrando la richiesta del curatore fallimentare, trasmessa via pec dd.
15.11.2023 (doc. 10 di parte convenuta), di concordare entro 15 giorni modalità e tempi di trasferimento dell'immobile, con l'avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto con azione ex art. 2932 c.c., l'odierna appellata contestò, con pec dd. 13.12.2023 (successivo doc. 11), sia l'avvenuto pagamento, da parte del , del prezzo convenuto nell'atto dd. 30.8.2016, Parte_4
con conseguente decadenza dall'acquisto dell'immobile, sia l'autorizzazione della locatrice alla cessione del contratto di locazione.
13.7 Infine, il sollecito a di fissare a breve una data per la Controparte_1
stipula del contratto definitivo di compravendita in adempimento del contratto preliminare dd. 30.8.2016 e sulla base del versamento del prezzo di Euro 419.010,00, onde non esporsi alle conseguenze dell'azione ex art. 2932 c.c., fu rivolto anche da con pec. dd. CP_3
26.2.2024 (doc. 48 di parte attrice).
14. Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 36 L. 392/1978, sostenendo che la propria successione – per effetto della cessione d'azienda - nel contratto di locazione stipulato da con Controparte_1 [...]
dovrebbe intendersi estesa a tutte le posizioni giuridiche in capo Parte_3
alla propria dante causa, e dunque anche alla clausola modificativa del predetto contratto di locazione prevista nel contratto preliminare dd. 30.8.2016 e avente a oggetto la rinuncia, da parte della locatrice, al pagamento dei canoni di locazione dovuti dal 1.8.2017, subordinatamente al versamento del prezzo convenuto per la vendita dell'immobile.
Il contratto di locazione nel quale essa è subentrata – ha precisato l'appellante – “è un contratto già derogato nella sua formulazione originaria per ciò che riguarda l'assetto delle obbligazioni contrattuali con riferimento alla rinuncia della proprietà a pretendere il pagamento del canone di locazione derivante dall'art. 4 del contratto preliminare del
30.08.2016” (pag. 9 del ricorso in appello).
Il pacifico mancato pagamento dell'ingente somma a titolo di canoni di locazione maturati dal 7.7.2021 in poi sarebbe quindi giustificato – secondo l'appellante – dall'insussistenza del relativo obbligo.
14.1 La successione ex art. 36 L. 392/1978 della società appellante, come del resto specificato nello stesso atto di cessione d'azienda (art. 2), è nell'originario “contratto di locazione sottoscritto in data 2 maggio 2007” tra la locatrice e la conduttrice-cedente l'azienda, e nella relativa disciplina, comprensiva dell'obbligo di pagamento del canone di Euro 7.000,00 + IVA mensili, da aggiornarsi annualmente in base al 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT.
è invece del tutto estranea alla scrittura privata conclusa il 30.8.2016 Parte_1
tra e con la quale la prima si Controparte_1 Parte_3 obbligò a vendere alla seconda l'immobile locato, e che contiene una clausola che prevede la liberazione della conduttrice dal pagamento dei canoni dovuti dal 1.8.2017 a condizione che la stessa versi, nei termini e con le modalità indicate, il prezzo pattuito per la compravendita.
Un tale contratto esplica, ai sensi dell'art. 1372, co. 1 c.c., effetti tra le sole relative parti, e non può essere fatto valere da chi rispetto ad esso è terzo.
14.2 Né - a fondare la successione di nell'”assetto delle obbligazioni Parte_1
contrattuali con riferimento alla rinuncia della proprietà a pretendere il pagamento del canone di locazione derivante dall'art. 4 del contratto preliminare del 30.08.2016” (pag. 9 dell'atto di appello) - può invocarsi il principio, espresso dalla pronuncia richiamata dall'appellante (Cass., sent. n. 2961/2013), del pieno subingresso del cessionario d'azienda nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all'esercizio dell'impresa.
Al riguardo - e in disparte il rilievo che l'appellante pretenderebbe di limitare il subentro a una sola delle clausole contrattuali (quella che prevede il venir meno dell'obbligo del pagamento del canone) del contratto dd. 30.8.2016, anziché riferirlo all'intero rapporto - si rileva che la liberazione della conduttrice all'obbligazione di pagamento del canone dal
1.8.2017 era stata esplicitamente condizionata (v. art. 4) al versamento, da parte della stessa del prezzo di cessione dell'azienda (art. 6: “Nel caso in cui Parte_3
non provvedesse al pagamento delle somme di cui all'art. 3 Parte_3
che precede, nei termini pattuiti, tutte le somme dalla stessa versate saranno considerate a deconto dei canoni di locazione nel contempo maturati e dovuti, successivi al 1° agosto
2017”).
Tale prezzo venne invece corrisposto non dall'odierna appellante, ma – come risulta documentalmente (v. le quattro contabili di bonifico, doc. 4 di parte convenuta) - da
[...]
soggetto giuridico diverso dalla conduttrice e al quale – come già rilevato - con atto dd. CP_3
17.1.2018 fu concessa in affitto l'azienda (oggetto dell'atto dd. 30.8.2016) da
[...]
Parte_3 La circostanza che fosse, all'epoca, interamente partecipata da CP_3 [...]
non è idonea a ricondurre il versamento alla controllante, considerato Parte_3
che i bonifici furono tutti eseguiti da e ordinati in parte da questa (quelli di Euro CP_3
139.340,00 del 31.10.2017 e di Euro 25.000,00 del 31.7.2018) e in parte da soggetto ancora diverso (Macro S.r.l., i restanti due), né sussistendo elementi che consentano di ritenere che abbia agito per conto dell'appellante, neppure menzionata negli ordini di bonifico, CP_3
risultando piuttosto dal fitto scambio di corrispondenza documentato in primo grado dall'appellata (v. docc. 15 - 41) l'esistenza, successiva all'accordo del 30.8.2016, di trattative dirette tra da un lato e dall'altro, e finalizzate alla Controparte_1 CP_3
stipulazione di un contratto preliminare prima (una bozza del quale venne redatta e sottoscritta dalla sola che lo inviò il 18.1.2018 a v. doc. 22) CP_3 Controparte_1
e del contratto definitivo di compravendita dell'immobile poi a (v. mail dd. CP_3
26.2.2018 del dott. allora legale rappresentante di Controparte_4 Controparte_1
inviata all'arch. il quale all'epoca agiva per conto di con la quale fu
[...] Pt_2 CP_3 manifestata l'intenzione di sottoscrivere immediatamente il rogito, non preceduto dal preliminare2; doc. 31) sulla base del versamento del prezzo da parte di quest'ultima.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
15. Il secondo motivo ha a oggetto non un capo della decisione, come tale suscettibile di impugnazione (art. 342, co. 1 c.p.c.), ma un'argomentazione del giudice di primo grado volta meramente a rafforzare – mediante il richiamo alle allegazioni svolte dalla stessa convenuta nella memoria difensiva dd. 10.10.2024 (“E' la stessa convenuta … ad affermare che…”; pag.
7 della sentenza) – le conclusioni circa la ritenuta estraneità (già adeguatamente motivata nei due precedenti paragrafi della sentenza) di all'accordo concluso in Parte_1
data 30.8.2016 tra locatrice e conduttrice, e la non invocabilità di questo da parte della cessionaria.
16. Disatteso anche l'ultimo motivo di gravame, l'appello viene pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00) per le fasi di studio e introduttiva, e inferiori a quelli medi per la fase decisionale, articolatasi nella sola discussione orale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento, e con distrazione in favore dei difensori dell'appellata, dichiaratisi antistatari.
17.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 371/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 602/2024 del Parte_1
Tribunale di Pordenone che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore degli avvocati
Federico Spinetti e Giulia Bevilacqua, dichiaratisi antistatari, liquidate in Euro 11.000,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002
a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Trieste, 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Indicato in Euro 419.010,00, e quindi – secondo l'intimante – inferiore sia a quello di Euro 418.020,00 oltre Iva previsto nell'atto dd. 30.8.2016, sia a quello di Euro 420.000,00 oltre Iva, che sarebbe stato concordato con CP_3 2 “come da accordo telefonico eravamo rimasti che non avrei firmato il compromesso, ma direttamente dal notaio la relativa vendita come d'accordo”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 371/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 14.11.2024 da
C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore arch. rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA POLETTO e Parte_2
GIANNANTONIO TREVISAN del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Pordenone, Viale Cossetti n. 22/A, per procura allegata al ricorso in appello mediante strumenti informatici
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona della sua Controparte_1 P.IVA_2
amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore signora CP_2
rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICO SPINETTI del Foro di Bergamo e GIULIA
BEVILACQUA del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Pordenone, via Cavallotti n. 12, per procura alle liti depositata con la memoria difensiva dd. 6.1.2025
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 602/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 24.10.2024 e notificata il 5.11.2024 – “locazione”
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello:
“- nel merito: rigettare tutte le domande formulate da col Controparte_1
proprio atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento del 28.02.2024 di cui al procedimento n. 395/2024 R.G.,
Tribunale di Pordenone e con la propria memoria difensiva integrativa del 30.09.2024 di cui al procedimento n. 662/2024 R.G., Tribunale di Pordenone, e dunque revocare la statuizione di risoluzione del contratto di locazione del 02.05.2007 per assenza di alcun inadempimento dell'appellante, revocare la condanna dell'appellante all'immediato rilascio dell'immobile condotto in locazione, revocare la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di Euro 263.701,66 oltre IVA a titolo di canoni scaduti fino a febbraio 2024, oltre al pagamento dei canoni di locazione successivamente scaduti e quelli a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002 dal dì del dovuto al saldo, revocare la condanna alla rifusione delle spese legali, del rimborso delle spese forfettarie del procedimento di primo grado, rigettare ogni domanda avversaria, nessuna esclusa, per essere tutte infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutte le ragioni indicate in premesse.
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre contributo forfettario del 15% e accessori come per legge del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: come da memoria difensiva integrativa dd. 21.3.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via principale nel merito
Rigettare perché inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti da
[...]
confermando la sentenza n° 602/2024 emessa dal Tribunale di Pordenone Parte_1
nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesco Tonon in data 24.10.2024 e pubblicata in pari data, oggetto del presente gravame e tutte le statuizioni nella medesima contenute.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nonché IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto dd. 28.2.2024 intimava, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Pordenone, sfratto per morosità nei confronti di allegando il Parte_1
mancato pagamento da parte della società conduttrice - subentrata nel rapporto locativo dal
6.7.2021 all'originaria conduttrice (precedentemente fallita) Parte_3
a seguito di atto di cessione di azienda - dei canoni dovuti dalla data del subentro per il godimento dell'immobile a uso non abitativo, sito in San Stino di Livenza, via G. Di Vittorio
n. 8, pari a complessivi Euro 321.716,00, Iva inclusa, nonché l'inadempimento all'obbligo di consegnare la polizza assicurativa prevista contrattualmente.
2. Si opponeva l'intimata, la quale esponeva: che con contratto preliminare dd. 30.8.2016
l'intimante si era obbligata a vendere a l'immobile oggetto Parte_3
di locazione al prezzo di Euro 418.020,00 oltre Iva, da corrispondersi entro tre anni dall'accettazione della proposta, con scadenza al 30.7.2019, e con previsione che i canoni maturati successivamente al 1.8.2017 sarebbero stati sospesi e non pagati a condizione che la promissaria acquirente versasse il prezzo pattuito entro il termine fissato;
che, effettivamente, aveva pagato – “per il tramite della società Parte_3 CP_3
(pag. 3 della comparsa di risposta), interamente partecipata dalla prima – il prezzo;
che, dichiarato in data 17.9.2020 il fallimento di il curatore Parte_3
fallimentare aveva comunicato alla locatrice la cessione del contratto di locazione per effetto di cessione di azienda ex art. 36 L. 392/1978, manifestando ripetutamente la volontà di stipulare il contratto definitivo;
che dopo avere in un primo Controparte_1
momento riferito di voler adempiere al contratto preliminare, in data 13.12.2023 aveva mutato avviso, adducendo infondatamente l'omesso versamento del prezzo, la decadenza del dalla facoltà di acquisto dell'immobile e la mancata autorizzazione della cessione Parte_4
del contratto di locazione;
che, avendo versato il prezzo di Parte_3
vendita, i canoni azionati non erano dovuti, circostanza del resto implicitamente confermata dal fatto che la locatrice mai ne avesse richiesto, dopo la stipulazione del contratto preliminare del 30.8.2016, il pagamento;
che il contratto di locazione in cui essa intimata era subentrata era un contratto “derogato” (pag. 8 della comparsa di risposta) in relazione all'obbligo di pagamento del canone, che più non sussisteva.
L'intimata insisteva, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, e, in via subordinata, perché, in caso di pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio, fosse imposta all'intimante – non conoscendosene, a causa dell'omesso deposito dei bilanci, le condizioni economiche, né la solvibilità - la prestazione di una cauzione per i danni e le spese.
3. Con ordinanza dd. 5.4.2024, il giudice negava l'emissione dell'ordinanza di rilascio, disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426, 667 c.p.c. e assegnando termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
4. Con memoria integrativa, l'attrice, premesso che secondo l'Agenzia delle Entrate il rapporto locativo risultava risolto per scadenza naturale alla data del 1.5.2019, replicava sostenendo che l'atto dd. 30.8.2016 stipulato con non Parte_3
costituiva un contratto preliminare, ma un accordo transattivo volto a definire la questione relativa al mancato pagamento, sin dal 2015, dei canoni di locazione, e contenente una prelazione sottoposta a condizione sospensiva, prelazione cui la conduttrice aveva rinunciato o di cui comunque non si era avvalsa, non avendo adempiuto all'obbligazione di pagamento cui la prelazione stessa era stata condizionata, come risultava sia dalla corrispondenza intercorsa, sia dal fatto che il versamento del prezzo era stato eseguito – sia pure parzialmente1
– da un diverso soggetto, società con la quale erano state elaborate due bozze di CP_3
contratto preliminare di compravendita, e che significativamente, anche se infondatamente, aveva minacciato di agire ai sensi dell'art. 2932 c.c. per l'adempimento del contratto preliminare.
L'intimante chiedeva quindi di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'intimata sia all'obbligazione di pagamento dei canoni, sia a quella di consegna della polizza assicurativa, con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma pari ai canoni scaduti (Euro 263.701,66, oltre Iva al 22%) e a scadere.
5. La convenuta ribadiva che il pagamento del prezzo pattuito nel contratto preliminare del
30.8.2016 era stato interamente saldato mediante il versamento della maggior somma di Euro
419.010,00, non essendo dovuta l'Iva, applicandosi nella specie il c.d. reverse charge ex art. 10, commi 8 bis e 8 ter D.P.R. 633/1972, ed era riferibile a Parte_3
essendo stato eseguito da di cui la conduttrice era all'epoca socia unica. Rilevava CP_3
che era stata la stessa locatrice a qualificare, nella corrispondenza intercorsa ante causam, contratto preliminare l'atto del 30.8.2016 che aveva comportato la modificazione del contratto di locazione nel quale era subentrata nella parte relativa all'obbligo Parte_1
di pagamento del canone, sospeso e quindi venuto meno dal 1.8.2017. Evidenziava che nessun contratto preliminare era stato invece concluso tra l'attrice e e produceva copia CP_3
della polizza assicurativa a suo tempo consegnata alla locatrice.
Concludeva per il rigetto delle pretese avversarie.
6. Con sentenza n. 602/2024 dd. 24.10.2024, il Tribunale di Pordenone dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della convenuta, che condannava al rilascio dell'immobile locato e al pagamento sia della somma di Euro 263.701,66 a titolo di canoni di locazione scaduti sino al mese di febbraio 2024, sia dei canoni a scadere sino al rilascio, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Il giudice di primo grado rilevava che il mancato pagamento dei canoni di locazione maturati dal luglio 2021, costituente un fatto non controverso e integrante grave inadempimento, non poteva essere giustificato dalla convenuta invocando l'accordo stipulato il 30.8.2016, essendo quest'ultimo intercorso con un diverso conduttore, nella cui posizione contrattuale non si era verificata alcuna successione. Con la conseguenza che l'eventuale rinuncia – peraltro condizionata al pagamento del prezzo – da parte del locatore a esigere i canoni maturati dall'agosto 2017 non poteva andare a vantaggio di un soggetto, quale Parte_1
estraneo al suddetto accordo, e che era subentrato quale conduttore nell'originario
[...]
contratto di locazione solo dal 6.7.2021.
7. ha interposto tempestivo appello, affidato a due motivi. Parte_1
7.1 Con il primo, ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 36 L. 392/1978, sostenendo che la propria successione, pacifica, nel contratto di locazione stipulato da
[...]
e comporta il subingresso in tutte le Controparte_1 Parte_3
posizioni giuridiche vantate dalla cedente e quindi anche nel contratto di locazione così come modificato dalla pattuizione di cui al contratto preliminare di compravendita con la quale la locatrice aveva rinunciato ai canoni di locazione dal 1.8.2017, a condizione che fosse stato pagato il prezzo convenuto per il trasferimento dell'immobile. 7.2 Il secondo motivo è diretto a censurare l'argomentazione contenuta nella motivazione della sentenza appellata, con la quale erano state valorizzate, al fine di evidenziare l'estraneità di al contratto preliminare di compravendita, alcune allegazioni Parte_1
contenute nella memoria dd. 10.10.2024 di parte convenuta, il cui senso era in realtà opposto a quello ritenuto dal giudice di primo grado.
Da ultimo ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, allegando sia il fumus dell'impugnazione, sia il gravissimo danno derivante dal pagamento della somma precettata, pari a Euro 491.363,39, tenuto conto del rischio dell'impossibilità di sua ripetizione, derivante dal fatto che l'appellata non ha mai depositato bilanci ed è proprietaria di un immobile (quello oggetto di locazione) che risulta promesso in vendita.
Ha quindi insistito, in riforma della sentenza appellata, per il rigetto delle domande formulate in primo grado da Controparte_1
Con decreto dd. 21.11.2024 è stata fissata udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva al 7.1.2025, con successiva udienza di discussione al 15.4.2025.
8. Si è costituita, in relazione al sub-procedimento di sospensione, Controparte_1
insistendo per il rigetto dell'istanza avversaria, stante il difetto dei presupposti del
[...]
periculum in mora e del fumus boni juris, e dello stesso appello nel merito.
9. Con ordinanza dd.
7-8.1.2025 il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
10. L'appellata ha quindi depositato in data 21.3.2025 memoria difensiva integrativa.
10.1 Quanto al primo motivo, ha rilevato che il giudice di primo grado aveva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, fatto applicazione della disciplina in materia di locazione, sia accertando il grave inadempimento della conduttrice consistito nell'omesso pagamento del canone, sia evidenziando che la stessa era subentrata ex art 36 L. 392/1978 nel solo contratto di locazione e non anche nel preteso contratto preliminare, cui quindi era estranea.
Ha ribadito che, come indirettamente confermato anche dalla mancata menzione del versamento nel verbale di inventario del Fallimento La Fenice Metalmeccanica S.r.l., il prezzo convenuto era stato pagato, peraltro solo parzialmente, non da quest'ultima, ma da soggetto terzo, la quale aveva intimato a la conclusione del CP_3 Controparte_1
contratto definitivo. 10.2 Ha contestato anche la fondatezza del secondo motivo, idoneo – piuttosto - a confermare l'estraneità di alla scrittura privata del 30.8.2016, nonché l'esistenza Parte_1
dei rapporti intercorsi direttamente tra e Controparte_1 CP_3
Ha quindi richiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
11. All'udienza del 15.4.2025 la causa è stata discussa e infine decisa mediante lettura del dispositivo.
12. Preliminarmente, si osserva che è fondata l'eccezione, sollevata in udienza dall'appellante, di inammissibilità della produzione allegata alla memoria difensiva dell'appellata, costituita dal verbale di inventario dd. 11.11.2020 del Fallimento La Fenice
Metalmeccanica S.r.l. (all. 59), trattandosi di documento tardivamente allegato per la prima volta solo in secondo grado, in violazione del divieto di cui all'art. 437, co. 2 c.p.c., né essendo lo stesso indispensabile ai fini della decisione.
13. Nel merito, risultano documentate, e non contestate, le seguenti circostanze.
13.1 Con atto dd. 30.8.2016 (doc. 3 di parte convenuta) si Controparte_1
obbligò a vendere alla propria conduttrice l'immobile a Parte_3
questa locato con contratto dd. 2.5.2007, costituito da un capannone industriale con accessori sito a San Stino di Livenza, via G. Di Vittorio 8, al prezzo di Euro 418.020,00 oltre IVA, da corrispondersi entro 3 anni “dall'accettazione della proposta” (art. 3), contestualmente apposta mediante sottoscrizione dello stesso atto da parte di Parte_3
“in più rate con un minimo annuale complessivo di Euro 139.340,00 oltre IVA, di cui la prima scadrà il 30.07.2017” (art. 3), termine successivamente prorogato al 30.10.2017 mediante clausola in calce all'atto.
Venne altresì prevista, dalla data di sottoscrizione della scrittura privata, la sospensione dell'obbligo di pagamento dei canoni di locazione successivi al 1 agosto, “purché avvenga il pagamento rateale del saldo prezzo di Euro 418.020,00, oltre IVA, entro il termine decadenziale di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto” (art. 4).
Fu inoltre stabilito che al pagamento del saldo fosse stipulato il contratto definitivo di compravendita, con facoltà dell'acquirente di sostituire a sé altri, comunicando almeno 15 giorni prima “il nominativo dell'intestatario dell'immobile” (art. 5). Infine, venne convenuto che, in caso di mancato pagamento da parte della conduttrice del prezzo nei termini indicati, tutte le somma dalla stessa versate sarebbero state considerate “a deconto dei canoni di locazione nel contempo maturati e dovuti, successivi al 1 agosto 2017”
(art. 6).
13.2 Successivamente, all'epoca interamente partecipata da CP_3 [...]
versò i seguenti importi a mediante Parte_3 Controparte_1
bonifici bancari: Euro 139.340,00 in data 31.10.2017, Euro 25.000,00 in data 31.7.2018, Euro
115.330,00 in data 4.12.2018 ed Euro 139.340,00 in data 30.7.2019, per complessivi Euro
419.010,00 (doc. 4 di parte convenuta).
13.3 Con sentenza dd. 17-22.9.2020 il Tribunale di Pordenone dichiarò il fallimento di
[...]
(doc. 5 di parte convenuta). Parte_3
13.4 A seguito di procedura competitiva, con atto dd. 6.7.2021 (doc. 3 di parte attrice) il curatore del Fallimento La Fenice Metalmeccanica S.r.l. cedette al prezzo di Euro 250.000,00 all'aggiudicataria odierna appellante, l'azienda di cui la società Parte_1
fallita era proprietaria, corrente in San Stino di Livenza, via G. Di Vittorio n. 9, e che risultava concessa in affitto, con contratto dd. 17.1.2018 (doc. 52 di parte attrice), a affitto CP_3
contestualmente risolto nel medesimo atto del 6.7.2021 (v. art. 1).
Le parti diedero atto che dell'azienda ceduta facevano parte anche l'avviamento, i rapporti di lavoro subordinato, nonché il contratto di locazione dd.
2.5.2007 avente a oggetto l'immobile di cui è causa, nel quale la cessionaria (come pure specificato nell'art. 5 dell'atto) subentrò ex art. 36 L. 392/1978, circostanza che venne comunicata dal curatore del fallimento alla società locatrice con pec dd. 6.7.2021 (doc. 6 di parte convenuta).
13.5 non versò, dalla data del suo subentro nel contratto di locazione, Parte_1
alcun canone alla locatrice, circostanza da ritenersi pacifica, in quanto non contestata.
13.6 Con mail dd. 28.7.2021 il curatore del richiese a Parte_4 CP_1 Controparte_1 quale fosse il suo intendimento circa l'adempimento del contratto preliminare dd.
[...]
30.8.2016 (doc. 7 di parte convenuta). dapprima comunicò, con mail dello stesso 28.7.2021, che quanto al Controparte_1 trasferimento dell'immobile in favore del Fallimento La Fenice Metalmeccanica sulla base dell'atto dd. 30.8.2016 “non dovrebbe esserci nessun problema” (doc. 8 di parte convenuta), pur rilevando la mancanza di un “invito alla stipula” da parte della promissaria acquirente, e salva la necessità di provvedere alla sanatoria di alcune irregolarità edilizie o catastali. In seguito, riscontrando la richiesta del curatore fallimentare, trasmessa via pec dd.
15.11.2023 (doc. 10 di parte convenuta), di concordare entro 15 giorni modalità e tempi di trasferimento dell'immobile, con l'avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto con azione ex art. 2932 c.c., l'odierna appellata contestò, con pec dd. 13.12.2023 (successivo doc. 11), sia l'avvenuto pagamento, da parte del , del prezzo convenuto nell'atto dd. 30.8.2016, Parte_4
con conseguente decadenza dall'acquisto dell'immobile, sia l'autorizzazione della locatrice alla cessione del contratto di locazione.
13.7 Infine, il sollecito a di fissare a breve una data per la Controparte_1
stipula del contratto definitivo di compravendita in adempimento del contratto preliminare dd. 30.8.2016 e sulla base del versamento del prezzo di Euro 419.010,00, onde non esporsi alle conseguenze dell'azione ex art. 2932 c.c., fu rivolto anche da con pec. dd. CP_3
26.2.2024 (doc. 48 di parte attrice).
14. Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 36 L. 392/1978, sostenendo che la propria successione – per effetto della cessione d'azienda - nel contratto di locazione stipulato da con Controparte_1 [...]
dovrebbe intendersi estesa a tutte le posizioni giuridiche in capo Parte_3
alla propria dante causa, e dunque anche alla clausola modificativa del predetto contratto di locazione prevista nel contratto preliminare dd. 30.8.2016 e avente a oggetto la rinuncia, da parte della locatrice, al pagamento dei canoni di locazione dovuti dal 1.8.2017, subordinatamente al versamento del prezzo convenuto per la vendita dell'immobile.
Il contratto di locazione nel quale essa è subentrata – ha precisato l'appellante – “è un contratto già derogato nella sua formulazione originaria per ciò che riguarda l'assetto delle obbligazioni contrattuali con riferimento alla rinuncia della proprietà a pretendere il pagamento del canone di locazione derivante dall'art. 4 del contratto preliminare del
30.08.2016” (pag. 9 del ricorso in appello).
Il pacifico mancato pagamento dell'ingente somma a titolo di canoni di locazione maturati dal 7.7.2021 in poi sarebbe quindi giustificato – secondo l'appellante – dall'insussistenza del relativo obbligo.
14.1 La successione ex art. 36 L. 392/1978 della società appellante, come del resto specificato nello stesso atto di cessione d'azienda (art. 2), è nell'originario “contratto di locazione sottoscritto in data 2 maggio 2007” tra la locatrice e la conduttrice-cedente l'azienda, e nella relativa disciplina, comprensiva dell'obbligo di pagamento del canone di Euro 7.000,00 + IVA mensili, da aggiornarsi annualmente in base al 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT.
è invece del tutto estranea alla scrittura privata conclusa il 30.8.2016 Parte_1
tra e con la quale la prima si Controparte_1 Parte_3 obbligò a vendere alla seconda l'immobile locato, e che contiene una clausola che prevede la liberazione della conduttrice dal pagamento dei canoni dovuti dal 1.8.2017 a condizione che la stessa versi, nei termini e con le modalità indicate, il prezzo pattuito per la compravendita.
Un tale contratto esplica, ai sensi dell'art. 1372, co. 1 c.c., effetti tra le sole relative parti, e non può essere fatto valere da chi rispetto ad esso è terzo.
14.2 Né - a fondare la successione di nell'”assetto delle obbligazioni Parte_1
contrattuali con riferimento alla rinuncia della proprietà a pretendere il pagamento del canone di locazione derivante dall'art. 4 del contratto preliminare del 30.08.2016” (pag. 9 dell'atto di appello) - può invocarsi il principio, espresso dalla pronuncia richiamata dall'appellante (Cass., sent. n. 2961/2013), del pieno subingresso del cessionario d'azienda nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all'esercizio dell'impresa.
Al riguardo - e in disparte il rilievo che l'appellante pretenderebbe di limitare il subentro a una sola delle clausole contrattuali (quella che prevede il venir meno dell'obbligo del pagamento del canone) del contratto dd. 30.8.2016, anziché riferirlo all'intero rapporto - si rileva che la liberazione della conduttrice all'obbligazione di pagamento del canone dal
1.8.2017 era stata esplicitamente condizionata (v. art. 4) al versamento, da parte della stessa del prezzo di cessione dell'azienda (art. 6: “Nel caso in cui Parte_3
non provvedesse al pagamento delle somme di cui all'art. 3 Parte_3
che precede, nei termini pattuiti, tutte le somme dalla stessa versate saranno considerate a deconto dei canoni di locazione nel contempo maturati e dovuti, successivi al 1° agosto
2017”).
Tale prezzo venne invece corrisposto non dall'odierna appellante, ma – come risulta documentalmente (v. le quattro contabili di bonifico, doc. 4 di parte convenuta) - da
[...]
soggetto giuridico diverso dalla conduttrice e al quale – come già rilevato - con atto dd. CP_3
17.1.2018 fu concessa in affitto l'azienda (oggetto dell'atto dd. 30.8.2016) da
[...]
Parte_3 La circostanza che fosse, all'epoca, interamente partecipata da CP_3 [...]
non è idonea a ricondurre il versamento alla controllante, considerato Parte_3
che i bonifici furono tutti eseguiti da e ordinati in parte da questa (quelli di Euro CP_3
139.340,00 del 31.10.2017 e di Euro 25.000,00 del 31.7.2018) e in parte da soggetto ancora diverso (Macro S.r.l., i restanti due), né sussistendo elementi che consentano di ritenere che abbia agito per conto dell'appellante, neppure menzionata negli ordini di bonifico, CP_3
risultando piuttosto dal fitto scambio di corrispondenza documentato in primo grado dall'appellata (v. docc. 15 - 41) l'esistenza, successiva all'accordo del 30.8.2016, di trattative dirette tra da un lato e dall'altro, e finalizzate alla Controparte_1 CP_3
stipulazione di un contratto preliminare prima (una bozza del quale venne redatta e sottoscritta dalla sola che lo inviò il 18.1.2018 a v. doc. 22) CP_3 Controparte_1
e del contratto definitivo di compravendita dell'immobile poi a (v. mail dd. CP_3
26.2.2018 del dott. allora legale rappresentante di Controparte_4 Controparte_1
inviata all'arch. il quale all'epoca agiva per conto di con la quale fu
[...] Pt_2 CP_3 manifestata l'intenzione di sottoscrivere immediatamente il rogito, non preceduto dal preliminare2; doc. 31) sulla base del versamento del prezzo da parte di quest'ultima.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
15. Il secondo motivo ha a oggetto non un capo della decisione, come tale suscettibile di impugnazione (art. 342, co. 1 c.p.c.), ma un'argomentazione del giudice di primo grado volta meramente a rafforzare – mediante il richiamo alle allegazioni svolte dalla stessa convenuta nella memoria difensiva dd. 10.10.2024 (“E' la stessa convenuta … ad affermare che…”; pag.
7 della sentenza) – le conclusioni circa la ritenuta estraneità (già adeguatamente motivata nei due precedenti paragrafi della sentenza) di all'accordo concluso in Parte_1
data 30.8.2016 tra locatrice e conduttrice, e la non invocabilità di questo da parte della cessionaria.
16. Disatteso anche l'ultimo motivo di gravame, l'appello viene pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00) per le fasi di studio e introduttiva, e inferiori a quelli medi per la fase decisionale, articolatasi nella sola discussione orale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento, e con distrazione in favore dei difensori dell'appellata, dichiaratisi antistatari.
17.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 371/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 602/2024 del Parte_1
Tribunale di Pordenone che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore degli avvocati
Federico Spinetti e Giulia Bevilacqua, dichiaratisi antistatari, liquidate in Euro 11.000,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002
a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Trieste, 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Indicato in Euro 419.010,00, e quindi – secondo l'intimante – inferiore sia a quello di Euro 418.020,00 oltre Iva previsto nell'atto dd. 30.8.2016, sia a quello di Euro 420.000,00 oltre Iva, che sarebbe stato concordato con CP_3 2 “come da accordo telefonico eravamo rimasti che non avrei firmato il compromesso, ma direttamente dal notaio la relativa vendita come d'accordo”