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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8066 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8066/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 06.07.2023, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura, inferiore alla soglia minima indennizzabile, CP_1 del 4% derivati da infortunio sul lavoro del 30.11.2021, valutazione non modificata dall' CP_2 nemmeno a seguito di ricorso amministrativo del 20.06.2022; ritenendo ingiusta tale valutazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo in capitale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurato, quantomeno, al grado di menomazione pari al 6%, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese CP_1 di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la mancanza di un supporto obiettivo che CP_1 documentasse l'esistenza di postumi indennizzabili.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “la ricorrente a seguito dell'infortunio lavorativo subito in data 30.11.2021 e riconosciuto dall' riportò le CP_1 seguenti lesioni fisiche: trauma facciale con frattura delle ossa nasali. … omissis … Il nostro esame clinico, sulla scorta dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali prodotti sui postumi invalidanti scaturiti dal trauma per cui è causa, ha consentito di rilevare la ricorrenza dei seguenti postumi permanenti: esiti di frattura ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lieve diminuzione della pervietà nasale bilaterale (cod. 324; grado: 6%).
Per quanto su esposto, possiamo quantificare dei postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 6% (sei percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi medico-legali di CP_1 riferimento in tema di valutazione del danno biologico (LA , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs CP_1 n. 38.2000 e del D.M. n. 12.07.2000)”.
2 L'ausiliario ha, dunque, concluso “che la sig.ra , a seguito dell'infortunio lavorativo Parte_1 subito in data 30.11.2021, riportò le seguenti lesioni fisiche: trauma facciale con frattura delle ossa propria del naso. I postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni, rappresentati da: esiti di frattura ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lieve diminuzione della pervietà nasale bilaterale, determinano un danno biologico valutabile nella misura del 6% (sei percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi medico-legali di riferimento CP_1 in tema di valutazione del danno biologico (LA )”. CP_1
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 6%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 6%, con decorrenza dal 30.11.2021, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta, nonché quelle di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente in capo all' , in ragione della soccombenza. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 06.07.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n.
38/00 per danno biologico del 6%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 del 6%, con decorrenza dal 30.11.2021, oltre ad accessori come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 19/06/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8066/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 06.07.2023, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura, inferiore alla soglia minima indennizzabile, CP_1 del 4% derivati da infortunio sul lavoro del 30.11.2021, valutazione non modificata dall' CP_2 nemmeno a seguito di ricorso amministrativo del 20.06.2022; ritenendo ingiusta tale valutazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo in capitale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurato, quantomeno, al grado di menomazione pari al 6%, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese CP_1 di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la mancanza di un supporto obiettivo che CP_1 documentasse l'esistenza di postumi indennizzabili.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “la ricorrente a seguito dell'infortunio lavorativo subito in data 30.11.2021 e riconosciuto dall' riportò le CP_1 seguenti lesioni fisiche: trauma facciale con frattura delle ossa nasali. … omissis … Il nostro esame clinico, sulla scorta dell'esito degli accertamenti clinico-strumentali prodotti sui postumi invalidanti scaturiti dal trauma per cui è causa, ha consentito di rilevare la ricorrenza dei seguenti postumi permanenti: esiti di frattura ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lieve diminuzione della pervietà nasale bilaterale (cod. 324; grado: 6%).
Per quanto su esposto, possiamo quantificare dei postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura del 6% (sei percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi medico-legali di CP_1 riferimento in tema di valutazione del danno biologico (LA , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs CP_1 n. 38.2000 e del D.M. n. 12.07.2000)”.
2 L'ausiliario ha, dunque, concluso “che la sig.ra , a seguito dell'infortunio lavorativo Parte_1 subito in data 30.11.2021, riportò le seguenti lesioni fisiche: trauma facciale con frattura delle ossa propria del naso. I postumi invalidanti permanenti residuati alla guarigione clinica delle lesioni, rappresentati da: esiti di frattura ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lieve diminuzione della pervietà nasale bilaterale, determinano un danno biologico valutabile nella misura del 6% (sei percento) in ambito , consultati i barèmes valutativi medico-legali di riferimento CP_1 in tema di valutazione del danno biologico (LA )”. CP_1
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 6%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 6%, con decorrenza dal 30.11.2021, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta, nonché quelle di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente in capo all' , in ragione della soccombenza. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 06.07.2023, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n.
38/00 per danno biologico del 6%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 del 6%, con decorrenza dal 30.11.2021, oltre ad accessori come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 19/06/2025
Il Giudice
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