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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/09/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1442 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. FLORE MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara (PV),
Via Bianchi n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Vigevano, in data 29/07/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 88, dell'anno 2001;
separati consensualmente con verbale in data 21/07/2009 e relativo decreto di omologa del Tribunale di Vigevano del 17/09/2009;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1. DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 29/07/2001 in Vigevano (PV), come da atto n. 88 Parte_2 parte II serie A - anno 2001 del Comune di Vigevano;
2. DARE ATTO che dal matrimonio non sono nati figli;
3. DISPORRE che la IG.ra riprenda il cognome da nubile Parte_2
, perdendo il cognome ggiunto a seguito del matrimonio;
Pt_2 Parte_1
4. PRENDERE ATTO degli accordi patrimoniali ed economici raggiunti dalle parti, come di seguito specificati in conformità alle condizioni già depositate:
a) Rapporti patrimoniali: I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto e pendenza di natura patrimoniale ed economica e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra. In particolare:
Non sussistono crediti o debiti reciproci di alcuna natura;
Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva dei beni attualmente in suo possesso;
Non vi sono beni in comunione da dividere;
rimane proprietario esclusivo dell'immobile sito in Vigevano Parte_1
(PV), Via della Toscana 15;
già vive in altro immobile sito in Vigevano (PV), Via del Parte_2
Comune 185.
b) Assegno divorzile: Nessuna delle parti richiede assegno divorzile o altre prestazioni economiche.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento con i propri redditi pensionistici.
c) Rinuncia alle azioni: I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi azione di natura patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra, dichiarando di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo.
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5. ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vigevano di procedere alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile;
6. COMPENSARE le spese processuali tra le parti, come concordato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Vigevano del 17.09.2009 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 21/07/2009. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Vigevano il giorno Parte_1 Parte_2
29/07/2001 (atto n. 88, parte II, serie A, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1442 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. FLORE MARCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Mortara (PV),
Via Bianchi n. 4;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Vigevano, in data 29/07/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 88, dell'anno 2001;
separati consensualmente con verbale in data 21/07/2009 e relativo decreto di omologa del Tribunale di Vigevano del 17/09/2009;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1. DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 29/07/2001 in Vigevano (PV), come da atto n. 88 Parte_2 parte II serie A - anno 2001 del Comune di Vigevano;
2. DARE ATTO che dal matrimonio non sono nati figli;
3. DISPORRE che la IG.ra riprenda il cognome da nubile Parte_2
, perdendo il cognome ggiunto a seguito del matrimonio;
Pt_2 Parte_1
4. PRENDERE ATTO degli accordi patrimoniali ed economici raggiunti dalle parti, come di seguito specificati in conformità alle condizioni già depositate:
a) Rapporti patrimoniali: I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto e pendenza di natura patrimoniale ed economica e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra. In particolare:
Non sussistono crediti o debiti reciproci di alcuna natura;
Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva dei beni attualmente in suo possesso;
Non vi sono beni in comunione da dividere;
rimane proprietario esclusivo dell'immobile sito in Vigevano Parte_1
(PV), Via della Toscana 15;
già vive in altro immobile sito in Vigevano (PV), Via del Parte_2
Comune 185.
b) Assegno divorzile: Nessuna delle parti richiede assegno divorzile o altre prestazioni economiche.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento con i propri redditi pensionistici.
c) Rinuncia alle azioni: I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi azione di natura patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra, dichiarando di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo.
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5. ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vigevano di procedere alla annotazione della sentenza nei registri dello stato civile;
6. COMPENSARE le spese processuali tra le parti, come concordato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Vigevano del 17.09.2009 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 21/07/2009. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Pag. 3 di 5
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Vigevano il giorno Parte_1 Parte_2
29/07/2001 (atto n. 88, parte II, serie A, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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