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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 24446, decisa all'udienza dell'11.3.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Lorena Stagno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via dei Castani 48
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli
Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione previdenziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti introduttivi, da intendersi qui integralmente riportate. pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti dell' fossero CP_1
accolte le seguenti domande: “1) … dichiarare … l'irripetibilità degli importi richiesti con il provvedimento impugnato, con il conseguente annullamento del medesimo provvedimento;
2) per l'effetto, condannare l' alla restituzione, in favore del CP_1
ricorrente, di tutti gli importi trattenuti sia sulla pensione ai superstiti che su quella diretta”.
A fondamento delle suddette domande ha esposto: che con provvedimento del 28.4.2014 gli era stata riconosciuta pensione ai superstiti n. 08828594, a decorrere dall'1.8.2013, a seguito del decesso della coniuge, (cfr. doc. n. 2); che Persona_1
successivamente, con provvedimento del 23.3.2020, gli era stato comunicato il conferimento di pensione anticipata (ex anzianità), liquidata a decorrere dall'1.1.2020
(cfr. doc. n. 3); che esso ricorrente, dipendente pubblico attualmente in quiescenza, oltre ad aver sempre provveduto ritualmente e tempestivamente alla presentazione delle
Dichiarazioni dei Redditi Mod. 730, sin dal dicembre 2019 aveva intrattenuto uno scambio di mail con l' , chiedendo che venisse correttamente ricalcolata la pensione CP_1
di reversibilità, anche alla luce del prossimo pensionamento, a tal fine comunicando i propri redditi relativi agli anni 2018 e 2019 (cfr. doc. n. 4); che, ciò nonostante, in data
6.11.2023, gli era stato notificato provvedimento con il quale l' gli aveva CP_1
comunicato il recupero dell'indebito pensionistico di Euro 6.149,52, formatosi nell'anno
2021 sulla pensione ai superstiti n. 08828594 per superamento dei limiti di cumulabilità con gli altri redditi del beneficiario (art. 1, comma 41 L. n. 335/1995 tab. F), ciò a mezzo di trattenute sulla pensione ai superstiti per un numero di 60 rate mensili di Euro 34,98 ed il rimanente a mezzo di trattenute sulla pensione diretta per un numero di 12 rate mensili di Euro 337,56 a partire dal mese di febbraio 2024 (cfr. doc. n. 1); che nessuna responsabilità poteva essergli attribuita, in merito all'errore posto in essere dall' e CP_1
pagina 2 di 7 relativo all'errata applicazione della tab. F della L. n. 335/1995, avendo egli correttamente dichiarato tutti i propri redditi ed essendosi addirittura attivato per informare l'Istituto dell'errore commesso, chiedendo l'esatta applicazione della tabella stessa.
Tanto premesso, evidenziata la mancanza di dolo in capo al percipiente ed eccepita la decadenza dell' dal diritto di ripetizione dell'indebito, ha sostenuto l'irripetibilità CP_1
delle somme indebitamente percepite, concludendo nei termini innanzi esposti.
Si è costituito l' , eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del CP_1
Tribunale adito, in favore della Corte dei Conti, relativamente alla domanda riguardante le trattenute sulla pensione diretta, di natura pubblica.
Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso ed in particolare dell'eccezione di decadenza, sul rilievo della decorrenza del relativo termine annuale dalla data di effettiva conoscenza da parte dell'Istituto dei redditi diversi da quelli da pensione, sostenendo inoltre l'irrilevanza dell'assenza di dolo nel percipiente.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell' è CP_1
infondata per due ordini di motivi.
Anzitutto, perché l'indebito cui si riferisce la pretesa restitutoria avanzata dall non CP_1
attiene alla pensione erogata al ricorrente in qualità di ex pubblico dipendente, ma alla pensione di reversibilità erogatagli in qualità di erede della moglie, , Persona_1
che non era pubblica dipendente, bensì lavoratrice del settore privato.
Nel caso di specie non si discute, quindi, dell'an e del quantum di un trattamento pensionistico pubblico, essendo irrilevante che parte dell'indebito formatosi sulla pagina 3 di 7 pensione di reversibilità sia recuperato anche mediante trattenute operate sulla pensione diretta.
In secondo luogo, perché la Suprema Corte ha evidenziato che “in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario” (
v. Cass., Sez.un., 5/4/2023, n. 9436; in senso conforme Cass., Sez.un., 24/7/2017, n.
18172, secondo cui “la controversia sull'obbligo di restituzione dei ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall' rispetto alle CP_1
somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico”).
Nel merito.
Tanto chiarito, deve premettersi che l'Istituto di previdenza con comunicazione del 23 ottobre 2023 ha notificato al ricorrente l'avvio del procedimento di recupero dell'indebito, per complessivi € 6.149,52, accertato sulla pensione ai superstiti n.
08828594, per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti in base alla tabella F, Legge 335/95, avuto riguardo agli ulteriori redditi da pensione (a carico dell'ex gestione , risultanti dal Centro Unico Casellario Pensionati. In CP_2
particolare, è emerso che gli importi per pensione ai superstiti, percepiti nel periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2021, hanno superato quelli spettanti in applicazione del limite di pagina 4 di 7 cumulabilità del trattamento ai superstiti stesso con gli altri redditi posseduti dal beneficiario.
Come pacifico tra le parti, per il calcolo dell'indebito in questione, sono stati presi in considerazione i redditi relativi all'anno 2020 diversi da quelli da pensione, pari a €
282,00, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con mod.730/2021 (presentato in data
21/06/2022), nonché quelli presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, relativi all'anno 2021, pari a € 35.012,00.
Il ricorrente ha eccepito in via generale la irripetibilità delle somme richieste in restituzione.
Ebbene, al riguardo, va ricordata la regola generale sull'indebito previdenziale (e non assistenziale) per motivi legati al reddito ex art 13, comma 2, della legge n. 412/1991, secondo la quale l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto CP_1
conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione ed entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (per tutte, Cass. 8.2.2019, n. 3802); con la precisazione che entro detto termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_1
dell'importo ritenuto indebito (e cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato), e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. 20.5.2021, n. 13918).
Ora, dal provvedimento impugnato emerge come la verifica reddituale si sia basata essenzialmente su redditi conosciuti dall e, in particolare, su redditi conosciuti CP_1
direttamente dall'Istituto di previdenza, poiché consistenti in trattamenti pensionistici a carico dell' stesso, essendo, nel caso di specie, del tutto irrilevante – ai fini della CP_1
corretta applicazione della tab. F. L. 335/1995 – l'informazione acquisita da parte dell'Agenzia delle Entrate e relativa ad ulteriori redditi diversi pari ad Euro 282,00; ai fini dell'applicazione della tab. F. della L. n. 355/1995, infatti, e con particolare riferimento ai limiti di reddito previsti per l'anno 2021, il superamento del reddito annuo pari ad Euro 33.525,70 (a fronte dell'importo di Euro 35.012,00 erogato dall' al CP_1
pagina 5 di 7 ricorrente) comportava l'applicazione della massima riduzione (pari al 50%) della pensione ai superstiti essendo, di conseguenza, del tutto ininfluente l'ulteriore dato proveniente dall'Agenzia delle Entrate.
Come previsto nella stessa circolare n. 47 del 16.3.2018 (cfr. doc. n. 7 della CP_1
produzione di parte ricorrente), “per i redditi conosciuti direttamente, consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell , che siano rilevanti ai fini del diritto o CP_1
della misura di un'altra prestazione già in godimento del medesimo titolare o del coniuge, il giorno in cui l' ne ha avuto conoscenza coincide con la data del CP_1
provvedimento di liquidazione. Pertanto, il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante”.
Pertanto, l'indebito richiesto con il provvedimento impugnato risulta irripetibile, in quanto l' è incorso nel termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. CP_1
412/1991, avendo esercitato la pretesa restitutoria per indebiti relativi al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2021, solo in data 6.11.2023.
Per quanto sin qui osservato, deve in conclusione dichiararsi l'irripetibilità della somma di ero 6.149,52, richiesta al ricorrente dall' con la nota di indebito del 23.10.2023 e CP_1
condannarsi pertanto l' a restituire al ricorrente ogni somma a tale titolo trattenuta CP_1
sui trattamenti pensionistici in erogazione.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di ero 6.149,52, richiesta al ricorrente dall' con la nota di indebito del 23.10.2023; CP_1
2. Per l'effetto, condanna l' a restituire al ricorrente ogni somma a tale titolo CP_1
trattenuta sui trattamenti pensionistici in erogazione;
pagina 6 di 7 3. Condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.865,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 11.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 24446, decisa all'udienza dell'11.3.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Lorena Stagno, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via dei Castani 48
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli
Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: indebita percezione prestazione previdenziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti introduttivi, da intendersi qui integralmente riportate. pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti dell' fossero CP_1
accolte le seguenti domande: “1) … dichiarare … l'irripetibilità degli importi richiesti con il provvedimento impugnato, con il conseguente annullamento del medesimo provvedimento;
2) per l'effetto, condannare l' alla restituzione, in favore del CP_1
ricorrente, di tutti gli importi trattenuti sia sulla pensione ai superstiti che su quella diretta”.
A fondamento delle suddette domande ha esposto: che con provvedimento del 28.4.2014 gli era stata riconosciuta pensione ai superstiti n. 08828594, a decorrere dall'1.8.2013, a seguito del decesso della coniuge, (cfr. doc. n. 2); che Persona_1
successivamente, con provvedimento del 23.3.2020, gli era stato comunicato il conferimento di pensione anticipata (ex anzianità), liquidata a decorrere dall'1.1.2020
(cfr. doc. n. 3); che esso ricorrente, dipendente pubblico attualmente in quiescenza, oltre ad aver sempre provveduto ritualmente e tempestivamente alla presentazione delle
Dichiarazioni dei Redditi Mod. 730, sin dal dicembre 2019 aveva intrattenuto uno scambio di mail con l' , chiedendo che venisse correttamente ricalcolata la pensione CP_1
di reversibilità, anche alla luce del prossimo pensionamento, a tal fine comunicando i propri redditi relativi agli anni 2018 e 2019 (cfr. doc. n. 4); che, ciò nonostante, in data
6.11.2023, gli era stato notificato provvedimento con il quale l' gli aveva CP_1
comunicato il recupero dell'indebito pensionistico di Euro 6.149,52, formatosi nell'anno
2021 sulla pensione ai superstiti n. 08828594 per superamento dei limiti di cumulabilità con gli altri redditi del beneficiario (art. 1, comma 41 L. n. 335/1995 tab. F), ciò a mezzo di trattenute sulla pensione ai superstiti per un numero di 60 rate mensili di Euro 34,98 ed il rimanente a mezzo di trattenute sulla pensione diretta per un numero di 12 rate mensili di Euro 337,56 a partire dal mese di febbraio 2024 (cfr. doc. n. 1); che nessuna responsabilità poteva essergli attribuita, in merito all'errore posto in essere dall' e CP_1
pagina 2 di 7 relativo all'errata applicazione della tab. F della L. n. 335/1995, avendo egli correttamente dichiarato tutti i propri redditi ed essendosi addirittura attivato per informare l'Istituto dell'errore commesso, chiedendo l'esatta applicazione della tabella stessa.
Tanto premesso, evidenziata la mancanza di dolo in capo al percipiente ed eccepita la decadenza dell' dal diritto di ripetizione dell'indebito, ha sostenuto l'irripetibilità CP_1
delle somme indebitamente percepite, concludendo nei termini innanzi esposti.
Si è costituito l' , eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del CP_1
Tribunale adito, in favore della Corte dei Conti, relativamente alla domanda riguardante le trattenute sulla pensione diretta, di natura pubblica.
Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso ed in particolare dell'eccezione di decadenza, sul rilievo della decorrenza del relativo termine annuale dalla data di effettiva conoscenza da parte dell'Istituto dei redditi diversi da quelli da pensione, sostenendo inoltre l'irrilevanza dell'assenza di dolo nel percipiente.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione.
L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell' è CP_1
infondata per due ordini di motivi.
Anzitutto, perché l'indebito cui si riferisce la pretesa restitutoria avanzata dall non CP_1
attiene alla pensione erogata al ricorrente in qualità di ex pubblico dipendente, ma alla pensione di reversibilità erogatagli in qualità di erede della moglie, , Persona_1
che non era pubblica dipendente, bensì lavoratrice del settore privato.
Nel caso di specie non si discute, quindi, dell'an e del quantum di un trattamento pensionistico pubblico, essendo irrilevante che parte dell'indebito formatosi sulla pagina 3 di 7 pensione di reversibilità sia recuperato anche mediante trattenute operate sulla pensione diretta.
In secondo luogo, perché la Suprema Corte ha evidenziato che “in materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l'"an" e/o il "quantum" del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario” (
v. Cass., Sez.un., 5/4/2023, n. 9436; in senso conforme Cass., Sez.un., 24/7/2017, n.
18172, secondo cui “la controversia sull'obbligo di restituzione dei ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall' rispetto alle CP_1
somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico”).
Nel merito.
Tanto chiarito, deve premettersi che l'Istituto di previdenza con comunicazione del 23 ottobre 2023 ha notificato al ricorrente l'avvio del procedimento di recupero dell'indebito, per complessivi € 6.149,52, accertato sulla pensione ai superstiti n.
08828594, per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti in base alla tabella F, Legge 335/95, avuto riguardo agli ulteriori redditi da pensione (a carico dell'ex gestione , risultanti dal Centro Unico Casellario Pensionati. In CP_2
particolare, è emerso che gli importi per pensione ai superstiti, percepiti nel periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2021, hanno superato quelli spettanti in applicazione del limite di pagina 4 di 7 cumulabilità del trattamento ai superstiti stesso con gli altri redditi posseduti dal beneficiario.
Come pacifico tra le parti, per il calcolo dell'indebito in questione, sono stati presi in considerazione i redditi relativi all'anno 2020 diversi da quelli da pensione, pari a €
282,00, dichiarati all'Agenzia delle Entrate con mod.730/2021 (presentato in data
21/06/2022), nonché quelli presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati, relativi all'anno 2021, pari a € 35.012,00.
Il ricorrente ha eccepito in via generale la irripetibilità delle somme richieste in restituzione.
Ebbene, al riguardo, va ricordata la regola generale sull'indebito previdenziale (e non assistenziale) per motivi legati al reddito ex art 13, comma 2, della legge n. 412/1991, secondo la quale l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto CP_1
conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione ed entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (per tutte, Cass. 8.2.2019, n. 3802); con la precisazione che entro detto termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione CP_1
dell'importo ritenuto indebito (e cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato), e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. 20.5.2021, n. 13918).
Ora, dal provvedimento impugnato emerge come la verifica reddituale si sia basata essenzialmente su redditi conosciuti dall e, in particolare, su redditi conosciuti CP_1
direttamente dall'Istituto di previdenza, poiché consistenti in trattamenti pensionistici a carico dell' stesso, essendo, nel caso di specie, del tutto irrilevante – ai fini della CP_1
corretta applicazione della tab. F. L. 335/1995 – l'informazione acquisita da parte dell'Agenzia delle Entrate e relativa ad ulteriori redditi diversi pari ad Euro 282,00; ai fini dell'applicazione della tab. F. della L. n. 355/1995, infatti, e con particolare riferimento ai limiti di reddito previsti per l'anno 2021, il superamento del reddito annuo pari ad Euro 33.525,70 (a fronte dell'importo di Euro 35.012,00 erogato dall' al CP_1
pagina 5 di 7 ricorrente) comportava l'applicazione della massima riduzione (pari al 50%) della pensione ai superstiti essendo, di conseguenza, del tutto ininfluente l'ulteriore dato proveniente dall'Agenzia delle Entrate.
Come previsto nella stessa circolare n. 47 del 16.3.2018 (cfr. doc. n. 7 della CP_1
produzione di parte ricorrente), “per i redditi conosciuti direttamente, consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell , che siano rilevanti ai fini del diritto o CP_1
della misura di un'altra prestazione già in godimento del medesimo titolare o del coniuge, il giorno in cui l' ne ha avuto conoscenza coincide con la data del CP_1
provvedimento di liquidazione. Pertanto, il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante”.
Pertanto, l'indebito richiesto con il provvedimento impugnato risulta irripetibile, in quanto l' è incorso nel termine decadenziale di cui all'art. 13 comma 2 L. CP_1
412/1991, avendo esercitato la pretesa restitutoria per indebiti relativi al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2021, solo in data 6.11.2023.
Per quanto sin qui osservato, deve in conclusione dichiararsi l'irripetibilità della somma di ero 6.149,52, richiesta al ricorrente dall' con la nota di indebito del 23.10.2023 e CP_1
condannarsi pertanto l' a restituire al ricorrente ogni somma a tale titolo trattenuta CP_1
sui trattamenti pensionistici in erogazione.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di ero 6.149,52, richiesta al ricorrente dall' con la nota di indebito del 23.10.2023; CP_1
2. Per l'effetto, condanna l' a restituire al ricorrente ogni somma a tale titolo CP_1
trattenuta sui trattamenti pensionistici in erogazione;
pagina 6 di 7 3. Condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.865,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 11.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7