Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2025, proposto da
LL Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale Capogruppo del raggruppamento di imprese tra LL Impresa S.p.A., Guastamacchia S.p.A., Consorzio ITM S.c. a r.l., Macob S.r.l., Coebo S.r.l., Debar Costruzioni S.p.A., in relazione alla procedura C.I.G. 9081679697, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Carlo Giuseppe Terranova, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
Costruzioni Barozzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito - come in atti - con S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Valentino Vulpetti e Vincenzo Nunziata, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Valentino Vulpetti in Roma, via Monte Zebio, n. 19;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dei seguenti atti e provvedimenti relativi alla gara a procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell’area delle ex Caserme “Milano” e “Capozzi” site in località Carrassi-Bari:
(a) della determina del 29 luglio 2025, AGDDG01.REGISTRO PARCO GIUSTIZIA BARI.0000132.30-07-2025.U, adottata dal Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio della Agenzia del Demanio, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell'area delle ex caserme “Milano” e “Capozzi” site in Bari in favore del RTI tra Costruzioni Barozzi S.p.A. (mandataria) e S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante), per un importo complessivo di euro 305.264.391,88, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali, di cui euro 3.637.628,05 per il servizio di Progettazione esecutiva ed euro 301.626.763 per i lavori, di cui questi ultimi a loro volta suddivisi in euro 291.456.507,33, comprensivi del costo della manodopera, in virtù del ribasso offerto pari all'0,5% ed euro 10.170.256,50 per oneri della sicurezza, comunicata il 30 luglio 2025;
(b) del verbale n. 6 della Commissione giudicatrice di “chiusura della valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata” del 10 aprile 2025, nella parte in cui vengono attribuiti i punteggi per i criteri “D2” e “B4”;
(c) del verbale n. 7 della Commissione giudicatrice del 10 aprile 2025 (“seduta pubblica di apertura della busta economica”), di attribuzione dei relativi punteggi, di redazione della graduatoria, nella parte in cui non è stata rilevata la violazione del trattamento retributivo minimo della manodopera offerto dal R.T.I. aggiudicatario;
(d) di ogni altro atto della procedura di affidamento presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per la posizione del ricorrente;
- nonché
(e) per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto con il R.T.I. controinteressato e per il relativo subentro, ex artt. 121 e 122 Cod. proc. amm.;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Costruzioni Barozzi S.p.A. (in sigla, BA S.p.A.) il 17 settembre 2025:
- per l'annullamento, nei limiti dell’interesse, di tutti gli atti e provvedimenti della gara de qua , tra cui:
a) i verbali della commissione giudicatrice nn. 6 e 7 del 10 aprile 2025, nella parte in cui sono state valutate - rispettivamente - l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dal R.T.I. capeggiato dalla LL Impresa S.p.A.;
b) i verbali del seggio di gara n. 1 del 15 aprile 2025 e n. 2 del 5 maggio 2025, nella parte in cui è stata valutata la documentazione amministrativa ed è stato ammesso alla procedura il costituendo R.T.I. capeggiato da LL Impresa S.p.A.;
c) la determina del 29 luglio 2025, AGDDG01.REGISTRO PARCO GIUSTIZIA BARI.0000132.30-07-2025.U, adottata dal Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio della Agenzia del Demanio recante aggiudicazione della procedura e approvazione della graduatoria di gara (limitatamente alla parte in cui il costituendo R.T.I. capeggiato da LL Impresa S.p.A. è stato collocato al secondo posto in graduatoria, sebbene con indicazione dell’anomalia dell’offerta);
- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti di gara, anche successivi, con i quali la Stazione Appaltante ha omesso di disporre l’esclusione dalla procedura del R.T.I. capeggiato dalla LL Impresa S.p.A., ovvero ha erroneamente valutato l’offerta tecnica dello stesso, nei termini di seguito precisati.
Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Costruzioni Barozzi S.p.A. e dell’Agenzia del Demanio;
Visto il ricorso incidentale presentato dalla società Costruzioni Barozzi S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RI IS AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio (di seguito anche solo Agenzia del Demanio o Stazione Appaltante/committente o Amministrazione o P.A.) ha indetto una procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori (c.d. appalto integrato) finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell’area delle ex Caserme “Milano” e “Capozzi” site in Bari, per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari (unico polo degli uffici giudiziari attualmente dislocati in più sedi cittadine, segnatamente edificio “A” - Tribunale Penale, edificio “B” - Tribunale Civile, edificio “C” - Corte d’Appello e Procura Generale della Repubblica, edificio “D” - Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza e Giudice di Pace), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (massimo 85 punti per l’offerta tecnica, massimo 10 punti per l’offerta economica - ribasso percentuale unico sui lavori - e massimo 5 punti per l’offerta temporale - riduzione percentuale del tempo di esecuzione dei lavori, non superiore al 20%), per un importo totale di euro 306.728.997,44.
Entro il termine prescritto per la partecipazione alla gara sono pervenute le offerte dei seguenti cinque operatori economici: R.T.I. costituendo tra Costruzioni Barozzi S.p.A. (mandataria) e S.A.C. - Società Appalti Costruzioni S.p.A. (mandante); R.T.I. costituendo tra LL Impresa S.p.A. (mandataria), Guastamacchia S.p.A., Consorzio ITM S.c. a r.l., Macob S.r.l., Coebo S.r.l. e Debar Costruzioni S.p.A. (mandanti); Consorzio Ar.co. Lavori - Società Cooperativa Consortile; R.T.I. costituendo tra Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 S.r.l. (mandataria) e Renova Red S.p.A. (mandante); R.T.I. Impresa Percassi S.p.A. (mandataria), Consorzio Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.c.p.a. e Matarrese S.p.A. (mandanti).
Con provvedimento del 26 febbraio 2025, è stata disposta l’esclusione del R.T.I. costituendo Impresa Percassi S.p.A.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione giudicatrice (effettuata prima dell’esame delle buste amministrative in virtù del ricorso alla c.d. inversione procedimentale, di cui al par. 26 del Disciplinare di gara, ex art. 107, comma 3 del decreto legislativo n. 36/2023), è risultato aggiudicatario il costituendo R.T.I. tra Costruzioni Barozzi S.p.A. (mandataria) e S.A.C. - Società Appalti Costruzioni S.p.A. (mandante) - di seguito, anche solo R.T.I. BA, con il punteggio complessivo di 90. Il costituendo R.T.I. tra LL Impresa S.p.A. (mandataria), Debar Costruzioni S.p.a., Guastamacchia S.p.a., Macob S.r.l., Consorzio ITM S.c. a r.l. e Coebo S.r.l. (mandanti) - nel prosieguo anche solo R.T.I. LL - è risultato secondo classificato, riportando complessivi punti 86,58. Il Consorzio Ar.co. Lavori Società cooperativa consortile, terzo graduato, ha ottenuto totali punti 78,40; si è classificato quarto il R.T.I. Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 S.r.l. e Renova Red S.P.A., con punti totali 73,52.
Con determinazione AGDDG01.REGISTRO PARCO GIUSTIZIA BARI.0000132.30-07-2025.U del Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del Demanio, è stata disposta l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in questione in favore del R.T.I. tra Costruzioni Barozzi S.p.A. (mandataria) e S.A.C. - Società Appalti Costruzioni S.P.A. (mandante).
1.1 - Con il ricorso principale, il Raggruppamento temporaneo secondo graduato ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- la succitata determina di aggiudicazione AGDDG01.REGISTRO PARCO GIUSTIZIA BARI.0000132.30-07-2025.U;
- il verbale n. 6 della Commissione giudicatrice di “ chiusura della valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata ” del 10 aprile 2025, nella parte in cui vengono attribuiti i punteggi per i criteri “D2” e “B4”;
- il verbale n. 7 della Commissione giudicatrice del 10 aprile 2025 (“ seduta pubblica di apertura della busta economica ”), di attribuzione dei relativi punteggi e redazione della graduatoria, nella parte in cui non sarebbe stata rilevata la violazione del trattamento retributivo minimo della manodopera offerto dal R.T.I. aggiudicatario;
- ogni altro atto della procedura di affidamento presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per la posizione di parte ricorrente.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto con il R.T.I. controinteressato e il relativo subentro, ex artt. 121 e 122 Cod. proc. amm.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I.A Violazione e falsa applicazione dell’art. 23.1 del Disciplinare di gara in relazione al criterio tabellare D2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di buon andamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta ed irragionevolezza ;
IB. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23.1 del disciplinare di gara in relazione al criterio tabellare D2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di buon andamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta ed irragionevolezza ;
I.C. Ulteriore e assorbente profilo di illegittimità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23.1 del disciplinare di gara in relazione al criterio tabellare D2. Incomprensibilità e inattendibilità in parte qua dell’offerta tecnica. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, parità concorrenziale, autoresponsabilità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e irragionevolezza;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, commi 13 e 14, e 110, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23.1 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi di buon andamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta ed irragionevolezza .
1.2 - Si è costituita in giudizio la società Costruzioni Barozzi S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con S.A.C. - Società Appalti Costruzioni S.p.A., di seguito costituito come in atti, contestando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3 - Si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale erariale, l’Agenzia del Demanio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.4 - Con ricorso incidentale notificato il 17 settembre 2025 e depositato in giudizio in pari data, il R.T.I. BA ha impugnato, domandandone l’annullamento, nei limiti dell’interesse, tutti gli atti e provvedimenti della gara de qua , tra cui:
- i verbali della commissione giudicatrice n. 6 e n. 7 del 10 aprile 2025, nella parte in cui sono state valutate - rispettivamente - l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dal R.T.I. capeggiato dalla LL Impresa S.p.A.;
- i verbali del seggio di gara n. 1 del 15 aprile 2025 e n. 2 del 5 maggio 2025, nella parte in cui è stata valutata la documentazione amministrativa ed è stato ammesso alla procedura il costituendo R.T.I. capeggiato da LL Impresa S.p.A.;
- la determina del 29 luglio 2025, AGDDG01.REGISTRO PARCO GIUSTIZIA BARI.0000132.30-07-2025.U del Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio della Agenzia del Demanio, recante aggiudicazione della procedura e approvazione della graduatoria di gara (limitatamente alla parte in cui il costituendo R.T.I. capeggiato da LL Impresa S.p.A. è stato collocato al secondo posto in graduatoria, sebbene con indicazione dell’anomalia dell’offerta) ;
- tutti gli ulteriori atti e provvedimenti di gara, anche successivi, con i quali la Stazione Appaltante ha omesso di disporre l’esclusione dalla procedura del R.T.I. capeggiato dalla LL Impresa S.p.A., ovvero ha erroneamente valutato l’offerta tecnica dello stesso, nei termini di seguito precisati.
A sostegno del ricorso incidentale ha formulato le seguenti censure, così rubricate:
I. Violazione di legge. Violazione degli artt. 2, 5, 95, comma 1, lett. e) e 98 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione delle previsioni del Disciplinare di gara di cui all’art. 23.1 in relazione al sub-criterio a.2. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria;
II. Violazione di legge. Violazione dell’art. 110, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione delle previsioni del Disciplinare di gara di cui all’art. 23.1 in relazione al sub-criterio B.4. Violazione dell’art. 2 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria;
III. Violazione di legge. Violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 2 e 96 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del principio della fiducia e del principio del clare loqui. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria;
IV. Violazione e falsa applicazione delle previsioni del Disciplinare di gara di cui all’art. 23.1 in relazione al sub-criterio B.5 e all’art. 23.3 in relazione all’offerta temporale. Violazione dell’art. 2 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.
1.5 - All’udienza in camera di consiglio in data 8 ottobre 2025, fissata per la trattazione della spiegata istanza cautelare, con il consenso di tutte le parti e con rinuncia ai termini a difesa, l’istanza cautelare è stata abbinata al merito, con contestuale assunzione di impegno da parte dell’Agenzia del Demanio a non procedere, medio tempore , alla stipula del contratto. L’udienza pubblica è stata fissata al 5 novembre 2025.
1.6 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.7 - All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - È noto che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 5 settembre 2019 (C-333/2018), si impone l’esame sia del ricorso principale, sia di quello incidentale, in quanto l’effettività della tutela si realizza mediante l’esame di tutte le doglianze di cui a entrambi i ricorsi, salva l’ipotesi - poi elaborata dalla giurisprudenza amministrativa nazionale - in cui il ricorso principale risulta infondato, divenendo in questo caso il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo evidente che l’interesse dell’aggiudicataria a proporre ricorso incidentale viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto dalla ricorrente principale sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto, cioè l’aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3094; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 agosto 2025, n. 1011; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 6 novembre 2023, n. 16401; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 4723).
3. - Il ricorso principale è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
4. - Il ricorso incidentale è fondato, nei sensi e nei limiti nel prosieguo indicati.
5. - Quanto al ricorso principale, fondata e assorbente è la prima censura, con cui, essenzialmente, il R.T.I. LL, illustrato in generale il protocollo EE ( Leadership in Energy and Environmental Design ), standard internazionale di certificazione ambientale, recepito negli atti di gara, e le pertinenti disposizioni degli elaborati progettuali, lamenta l’erronea attribuzione di cinque punti tabellari in relazione al sub- criterio “D.2” - Ottimizzazione del livello di certificazione EE - del Disciplinare (pagine da 8 a 20 del ricorso principale, oltre ai pertinenti relativi riferimenti contenuti nella parte TO ), in quanto collocati nella colonna “N”, invece non assegnabili in base alle specifiche disposizioni della lex specialis (in particolare, si veda il Disciplinare di gara, pagina 54), e precisamente:
- 2 punti per “Rainwater Management”;
- 1 punto per “Building Life-Cycle Use Reduction” (conteggiato nella tabella riepilogativa a pag. 22 della relazione tecnica ma omesso a pag. 23 dello stesso elaborato (doc. 10);
- 1 punto per “Enhanced Indoor Air Quality Strategies”;
- 1 punto per “Acoustic Performance”.
5.1 - Giova premettere che il punteggio in questione (massimo 11 punti), per il merito tecnico relativo al sub -criterio “D.2”, è di tipo quantitativo/tabellare (con attribuzione “automatica”), come si evince dal paragrafo 23.1 del Disciplinare di gara (pagina 46 - si veda la tabella di sintesi dei criteri e sub- criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in cui i relativi punti sono riportati nella colonna Punteggio quantitativo ), dall’esplicitazione del ridetto sub- criterio “D.2” (pagina 54 del Disciplinare, laddove il punteggio in funzione della proposta migliorativa è stabilito in 1 punto per ogni credito aggiuntivo raggiunto, fino ad un massimo di 11 punti (11 crediti aggiuntivi) ) e dai chiarimenti dell’Amministrazione, di cui alla FAQ n. 3 - risposta al quesito n. 4 (testualmente, Si conferma che la valutazione del sub-criterio D.2 è di tipo quantitativo ): e tanto secondo il modulo c.d. on/off , che risponde a una commendevole istanza di contenimento e regimentazione della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 9 aprile 2024, n. 2356 e giurisprudenza ivi citata - Consiglio di Stato sez. VI, 13/08/2020, n. 5026, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1591 ), ben potendo la Stazione appaltante, a monte, nella sua discrezionalità privilegiare parametri di valutazione di tipo oggettivo dell’offerta tecnica (secondo metodi on/off) non essendo incompatibile tale scelta discrezionale con la disciplina in tema di offerta economicamente più vantaggiosa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 9 aprile 2024, n. 2356, e giurisprudenza ivi citata - Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2023, n. 9400 ).
Dal delineato metodo tabellare di attribuzione del punteggio (quantitativo/tabellare) secondo il modulo non discrezionale c.d. on/off , di cui al sub- criterio di valutazione “D.2”, consegue la possibilità del sindacato giurisdizionale in ordine alla corretta applicazione, in parte qua , dei meccanismi della lex specialis : infatti, questo sindacato non mira alla ridefinizione di punteggi discrezionalmente assegnati dalla Commissione, ma alla verifica della corretta attribuzione di punti tabellari correlati a dettagliati requisiti selettivi di carattere automatico stabiliti dalla legge di gara (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 144).
5.2 - Tanto chiarito, è opportuno evidenziare che, ai fini della sostenibilità ambientale, il progetto definitivo posto in gara è stato predisposto in conformità ai criteri NZEB e C.A.M. nonché al protocollo internazionale EE ( Leadership in Energy and Environmental Design ), costituente sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici volontario, basato sul consenso e guidato dal mercato, sviluppato da US Green Building Council, considerato ad oggi il principale e maggiormente riconosciuto protocollo di sostenibilità presente nel mercato edilizio (così la Relazione generale del progetto definitivo posto in gara, pagina 85).
In particolare, in via generale, il protocollo EE - standard EEv4 BD+C: New Construction and Major Renovation , recepito negli atti di gara, valuta la sostenibilità di un edificio in fase di progetto e costruzione, misurandone la prestazione rispetto ai criteri di valutazione suddivisi in nove aree distinte, (Integrative Process, Location & Transportation, Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy & Atmosphere, Material & Resources, Indoor Environmental Quality, Innovation, Regional Priority) (cfr. l’elaborato progettuale Verifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD+C , pagina 2), ognuna delle quali articolata in crediti EE cui sono riferiti i relativi punteggi ( punti/crediti ), comprensivi di tutte le azioni previste in linea generale dal Protocollo medesimo.
Detto Protocollo prevede alcuni prerequisiti obbligatori, ai quali, proprio in quanto obbligatori e per così dire minimi , non è attribuito alcun punteggio EE ( Required ), e un numero di prestazioni ambientali in relazione ai singoli crediti, utili ad attribuire il punteggio finale all’edificio (scaturente dalla sommatoria dei punti/crediti), fino a un massimo di 110 punti.
In funzione del punteggio finale conseguito, sono riconosciuti quattro diversi livelli di certificazione EE: Base , da 40 a 49 punti; Silver , da 50 a 59 punti; Gold , da 60 a 79 punti; Platinum , da 80 a 110 punti.
Nella fattispecie concreta in esame, sulla scorta del pre-assessment EE, il progetto definitivo posto in gara - il quale ha assunto come parametro di riferimento il succitato protocollo internazionale EE disciplinandone l’incidenza sul progetto dei lavori da realizzare e “calibrandolo” in relazione al progetto e alle scelte, in parte qua , della Stazione appaltante/committente - è stato impostato per conseguire la certificazione EE Gold (60 - 79 punti), attestandosi a punti 66 per gli edifici “A” (Tribunale Penale) e “B” (Tribunale Civile) nonché a punti 67 per gli edifici “C” (Corte di Appello e Procura Generale della Repubblica) e “D” (Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza e Giudice di Pace), e ha incluso, per quanto di rilievo, in particolare, i seguenti allegati: l’elaborato progettuale BAB0400-ADD-RELCONLEE-XX-RT-Z-D00001 - Verifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD+C e il Capitolato EE - oneri e obblighi dell’appaltatore.
5.3 - Al fine di implementare gli interventi EE e il relativo punteggio posti a base di gara (66/67 punti, come sopra illustrato), il Disciplinare ha previsto uno specifico criterio premiale in riferimento alle azioni migliorative proponibili nell’offerta tecnica da parte dell’operatore economico concorrente, segnatamente il Criterio D.2 - Ottimizzazione del livello di certificazione EE , disponendo testualmente che (pag. 54):
È attribuito un punteggio premiante alle offerte ove l’Operatore Economico proporrà il miglioramento del livello di certificazione energetico-ambientale EE BD+C rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base gara; potranno essere proposte migliorie progettuali e/o costruttive le quali permetteranno l’ottenimento di crediti attualmente indicati come ottenibili (cfr. colonna “?” della check list di progetto), stabilendo - come detto - l’assegnazione di n. 1 punto per ogni credito aggiuntivo raggiunto, fino ad un massimo di 11 punti (11 crediti aggiuntivi) (punteggio di tipo quantitativo/tabellare, cfr. il precedente paragrafo 5.1).
5.4 - A sua volta, la check list di progetto, cui il Disciplinare di gara testualmente rinvia, è contenuta nell’elaborato progettuale BAB0400-ADD-RELCONLEE-XX-RT-Z-D00001 - Verifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD + C.
5.4.1 - Nello specifico, questo elaborato, nel recepire i criteri di valutazione del ridetto Protocollo EE (richiamati e riportati nel loro complesso), articola al paragrafo 3 (pagine da 7 a 40) l’ Analisi dei crediti, estrapolati dal Protocollo medesimo e comprensivi di tutte le azioni ivi previste in via generale, riportando la suddivisione di tutti i crediti in cui si articola la certificazione EE, individuando i punteggi ritenuti ottenibili, possibili e non ottenibili sulla base dell’analisi del progetto sviluppato.
Il succitato paragrafo 3 reca la dettagliata suddivisione di ciascuna delle suddette nove aree “generali” nei rispettivi crediti, per ognuno descrivendone gli obiettivi ( Intent ) e l’ Approccio e implementazione nonché riportando i c.d. prerequisiti (“P”), qualora prescritti dal ridetto Protocollo EE ( Req., come detto, obbligatori e senza punteggio alcuno), come pure, oltre al rispettivo punteggio massimo in astratto conseguibile secondo il recepito Protocollo EE, la suddivisione in tre tipologie di punti (“SI”, “?”, “NO”) associati a ciascuno dei crediti EE ( punti/crediti della certificazione - così specificamente definiti nell’elaborato progettuale Capitolato EE - oneri e obblighi dell’appaltatore , pagina 20), distintamente ricompresi in ognuna delle succitate aree, inerenti agli (e scaturenti dagli) interventi migliorativi correlati ai singoli crediti EE.
5.4.2 - Il medesimo elaborato V erifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD + C riporta (pagine 45 e 46) la checklist EEv4 BD+C di sintesi per ciascuno dei quattro edifici da realizzare, con indicazione schematica e di diversa colorazione, oltre che dei prerequisiti obbligatori e privi di punteggio ( Required , in grigio), anche partitamente dei punteggi/crediti per ciascun credito, come segue:
- colonna verde “Y” (“SI”): obbligatori sulla scorta del progetto definitivo in gara, riferiti agli interventi “di base” ivi già previsti, con la preliminare/automatica attribuzione di totali 66 punti per ciascuno degli edifici “A” e “B” e totali 67 punti per ciascuno degli edifici “C” e “D”, necessari al raggiungimento del livello di certificazione Gold prescelto dalla Stazione appaltante/committente e, pertanto, non valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale dell’offerta tecnica; in parte qua , l’elaborato progettuale Capitolato EE - Oneri e obblighi dell’appaltatore ha ulteriormente e significativamente precisato che Non è ammessa nessuna modifica al progetto definitivo che possa compromettere il soddisfacimento di alcuno dei prerequisiti e crediti della certificazione EEv4 definiti dalla Committente ;
- colonna gialla “?”: migliorativi ( in forse ), totali 15 per ciascuno degli edifici “A” e “B”, totali 14 per ciascuno degli edifici “C” e “D”, lasciati alla discrezionalità dell’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta tecnica;
- colonna arancione “N”, ossia i punti/crediti ritenuti non ottenibili (“NO”): totali 29 per ciascuno degli edifici “A”, “B”, “C” e “D”.
5.4.3 - Lo stesso elaborato ( Verifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD + C ) illustra, altresì, le motivazioni per le quali taluni punti/crediti sono stati, “a monte”, ritenuti non ottenibili (colonna “N” - “NO”) in relazione al progetto in questione, con ragioni che, dalla lettura del ridetto allegato, risultano riconducibili:
- alcune, alle “impedienti” caratteristiche oggettive e intrinseche dell’intervento da realizzare: si veda, a esempio, il credito High priority site (2 punti astrattamente assegnabili secondo protocollo EE) , per il quale è chiarito che La localizzazione del progetto non ricade in un’area conforme a quelle identificate dal credito , sicché 2 punti non sono ottenibili per tutti gli edifici all’interno del Campus (pagina 7); o, ancora, il credito Access to quality transit (5 punti astrattamente attribuibili secondo protocollo EE), laddove si specifica che Il credito valuta la prossimità del sito di progetto al sistema di trasporto urbano. Nell’intorno del sito di progetto non sono presenti linee di trasporto pubblico che garantiscano corse in numero sufficiente a soddisfare i requisiti del credito , e, conseguentemente, 5 punti non sono ottenibili per tutti gli edifici all’interno del Campus (pagina 9);
- altre, a precise scelte discrezionali effettuate ex ante dalla Stazione appaltante/committente: si pensi, in via esemplificativa, al credito Raiwater Management (3 punti astrattamente assegnabili secondo protocollo EE), in riferimento al quale l’Amministrazione (pagina 18) ha evidenziato che Il progetto non persegue il presente credito . Si lascia aperta la possibilità all’Appaltatore incaricato dello sviluppo del progetto esecutivo, a propria discrezione, di integrare le richieste del credito nello sviluppo del progetto esecutivo stesso , concludendo che - solo - 1 punto è considerato possibile (colonna “?”), mentre 2 punti sono considerati non ottenibili (colonna “N” - “NO”); o, ancora, al credito Acoustic performance (1 punto astrattamente conseguibile secondo protocollo EE), in riferimento al quale la P.A. ha stabilito (pagina 39) che Il presente credito non è oggetto della strategia EE del progetto definitivo e, quindi, che 1 punto non è ottenibile per tutti gli edifici all’interno del Campus (colonna “N” - “NO”).
5.5 - Orbene, il testuale e dirimente riferimento/rinvio operato dal Disciplinare di gara (pagina 54) per l’attribuzione del punteggio premiale tabellare/quantitativo in questione (massimo 11 punti) alla sola colonna “?” della checklist di progetto impone di limitare le azioni migliorative proponibili dal concorrente nell’offerta tecnica al fine di ottenere il corrispondente punteggio premiale di cui al sub -criterio “D2” - Ottimizzazione del livello di certificazione EE solo a quelle riconducibili alla colonna “?” ( in forse ).
Invero, deve ritenersi che la Stazione appaltante/committente, nel definire l’interesse pubblico in parte qua , ha selezionato “a monte”, nell’esercizio della discrezionalità tecnica di competenza, gli ambiti degli interventi ambientali da implementare in riferimento all’ottimizzazione del livello EE per il progetto de quo , premiandoli con l’attribuzione dell’inerente punteggio in sede di gara, non essendo, peraltro, finalità del progetto il conseguimento del superiore livello di certificazione Platinum , ma solo il miglioramento del livello di certificazione prescelto Gold (punti da 60 a 79), con la determinazione - a fronte dei 66/67 punti EE a base di gara - di un massimo di punti tabellari 11 (in corrispondenza, quindi, a punti EE 77/78, permanendo nel range di punteggio del livello EE Gold ), come, d’altro canto, si evince anche dalla FAQ n. 3, Quesito n. 28 (segnatamente, Premesso che: - per il raggiungimento del miglioramento del livello di certificazione, inteso come passaggio dall’attuale livello GOLD (66/67 crediti) a livello PLATINUM, servono almeno 13 ulteriori crediti; - dall’Allegato 24 al documento “PGBA Conferenza di Servizi_trasmissione provvedimento.pdf” si evince che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “[...] ritiene che non sia auspicabile puntare al livello massimo di EE PLATINUM. E in questo senso si esprime una viva raccomandazione. [...]” si chiede di confermare che l’obiettivo della S.A. nell’ambito del sub-criterio D.2 è solo il miglioramento del credito totale EE di max. 11 crediti e non il passaggio dall’attuale livello GOLD al livello di certificazione PLATINUM . Risposta: Si conferma quanto richiesto nel criterio D.2. sul numero massimo di crediti aggiuntivi da proporre ).
In altri termini, sotto quest’ultimo profilo, e con chiarezza, l’Amministrazione ha inteso - discrezionalmente ex ante - “privilegiare” il miglioramento di alcune prestazioni ambientali rispetto ad altre (pur astrattamente e in linea generale incluse nel Protocollo EE), promuovendolo con la possibile assegnazione del ridetto punteggio premiale tabellare/quantitativo, con la conseguente relativa preclusione dell’esercizio di poteri discrezionali della Commissione di gara: infatti, la Stazione appaltante/committente ha scelto di orientare la valutazione di meritevolezza e premialità dell’offerta tecnica in parte qua , effettuando una oggettiva selezione preliminare degli interventi ambientali suscettibili di attribuzione del controverso punteggio premiale, definendo inequivocabilmente l’ambito ( colonna “?” ) degli interventi migliorativi proponibili - non tout court , ma - ai fini dell’assegnazione del punteggio in questione.
In proposito, il Collegio osserva pure che, dall’analisi dell’elaborato Verifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD+C, si evince che:
- per alcuni crediti EE, l’Amministrazione ha previsto l’integrale raggiungimento secondo Protocollo EE, e tanto: o già obbligatoriamente in base al progetto definitivo posto in gara (si pensi, a esempio, ai crediti Bicycle Facilities, Reduced Parking Footprint, Green Vehicles, specificamente pagine 10 e 11, per ciascuno dei quali 1 punto/credito è attribuibile astrattamente da protocollo EE ed è stato previsto 1 punto/credito obbligatorio - “SI”/“Y” - da progetto definitivo); oppure, in parte, con la previsione dei punti/crediti obbligatori da progetto definitivo (“SI” - “Y”), e, per la residua parte, con l’eventuale assegnazione di punti/crediti in forse (“?”), questi ultimi lasciati - invece – all’iniziativa dell’operatore economico offerente (come riguardo al criterio Enhanced Commissioning , specificamente pagina 27, in riferimento al quale, a fronte dei 6 punti/crediti astrattamente assegnabili, l’Agenzia resistente ha stabilito 4 punti/crediti obbligatori da progetto - “SI”/“Y” - e 2 punti/crediti in forse - “?”; o - ancora - al criterio Outdoor Water Use Reduction , puntualmente pagina 23, per il quale, a fronte dei 2 punti/crediti astrattamente assegnabili, l’Amministrazione resistente ha stabilito 1 punto/credito obbligatorio da progetto - “SI”/“Y” - e 1 punto/credito in forse - “?”);
- per altri crediti EE (e correlate prestazioni ambientali), la Stazione appaltante ha ritenuto - invece - di perseguirne il - solo - parziale “soddisfacimento”, come, a esempio, per il credito Optimize Energy Performance, pagina 28, in riferimento al quale, a fronte dei 18 punti/crediti astrattamente assegnabili, la P.A. committente ha stabilito 12/13 punti/crediti obbligatori da progetto (“SI” - “Y”), 3/2 punti/crediti in forse (“?”) e 3 punti/crediti non ottenibili (“NO” - “N”).
Per una “visione di sintesi”, si rinvia alle tabelle ( Project Checklist ) di cui alle pagine 45 e 46 dell’elaborato Verifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD+C .
5.6 - Da quanto innanzi esposto scaturisce che nessun punteggio premiale può essere, quindi, attribuito agli interventi riferibili alla colonna “N” (“NO” - non ottenibili ), i quali, pur in via generale riconducibili al recepito protocollo EE in quanto ivi previsti e anche laddove astrattamente possibili se non riconducibili alle “impedienti” oggettive e intrinseche caratteristiche dell’intervento da realizzare (cfr. il precedente punto 5.4.3), non sono - però - valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio tabellare/quantitativo di cui al ridetto sub -criterio “D2”, in ragione della precisa valutazione di “non attribuibilità” operata “a monte” dalla Stazione appaltante/committente.
5.7 - Quanto innanzi esposto trova ulteriore conferma:
- nell’elaborato progettuale Capitolato EE - oneri e obblighi dell’appaltatore , laddove, dopo aver previsto che Non è ammessa nessuna modifica al progetto definitivo che possa compromettere il soddisfacimento di alcuno dei prerequisiti e crediti della certificazione EEv4 definiti dalla Committente , è stabilito, altresì, che Come parte del progetto definitivo sono lasciati in forse (?) alcuni punti/crediti della certificazione, il cui ottenimento potrà essere definito a discrezione dell’Appaltatore incaricato, sulla base di ulteriori verifiche e/o integrazioni progettuali da prevedere in fase di progettazione esecutiva/costruttiva e che Per l’individuazione dei punti/crediti lasciati in forse si faccia riferimento alle checklist di progetto, specifici per i vari edifice, oltre a quanto riportato nel documento BAB0400-ADD-RELCONLEE-XX-RT-Z-D00001 (pagina 20);
- nel Capitolato tecnico prestazionale - Servizi di ingegneria e architettura - Progetto esecutivo , laddove si prescrive che La progettazione esecutiva dovrà prevedere tutte le azioni e approfondimenti progettuali specificati e richiesti dal protocollo di sostenibilità adottato, il completo sviluppo delle soluzioni tecniche necessarie al recepimento dei crediti previsti dal progetto definitivo, nonché implementare i crediti evidenziati come potenzialmente raggiungibili (colonna ?) nella check list EE BD+C del Progetto Definitivo, anche nel rispetto di quanto l’operatore economico avrà offerto in sede di offerta tecnica, relativamente al criterio di valutazione D.2 - Ottimizzazione del livello di certificazione EE (pagina 13), in questo modo dando atto testualmente - e ulteriormente confermando - che il sub- criterio di valutazione “D.2”, di cui si discute, è riferito all’implementazione dei - soli - crediti evidenziati come potenzialmente raggiungibili (colonna “?”) nella check list progettuale.
5.8 - Le considerazioni di cui sopra privano di rilievo le avverse deduzioni, che, nel tentativo di valorizzare l’avverbio attualmente di cui al Disciplinare di gara (pagina 54), assumono che i crediti per interventi della colonna “N” sarebbero solo attualmente non ottenibili (cioè sulla base del progetto definitivo a base di gara), ma potrebbero in seguito divenire ottenibili con l’elaborazione del progetto esecutivo (trattandosi di appalto integrato).
In proposito, è dirimente osservare che il progetto esecutivo, da elaborarsi da parte dell’operatore economico affidatario, non può “trasformare” i punti/crediti non valutabili ai sensi delle specifiche previsioni della lex specialis in punti/crediti valutabili ai fini dell’assegnazione del contestato punteggio premiale, di cui al sub- criterio “D.2”.
D’altro canto, come detto (si veda il precedente paragrafo 5.7), lo stesso Capitolato tecnico prestazionale relativo al progetto esecutivo fa espresso riferimento all’implementazione, nell’ambito del progetto esecutivo, dei - soli - crediti evidenziati come potenzialmente raggiungibili (colonna ?) nella check list EE BD+C del progetto definitivo, in relazione all’offerta tecnica dell’operatore economico nella parte inerente al sub- criterio di valutazione “D.2”.
Parimenti, negli stessi termini e limiti va inteso il riferimento al raggiungimento del credito non contemplato nella fase progettuale precedente (pagina 55 del Disciplinare), che, pertanto, non può essere valorizzato come ex adverso invocato.
5.9 - A fronte di quanto innanzi esposto, neppure convincono le controdeduzioni opposte, laddove invocano - essenzialmente - la rilevata inclusione delle tipologie di intervento della colonna “N” nella check list del progetto definitivo, anche con la precisazione dell’inerente punteggio.
Al riguardo, si evidenzia che il progetto definitivo de quo ha recepito, come detto, l’intero protocollo EE di riferimento e che l’elenco dettagliato degli interventi della colonna “N” (“NO”) e dei relativi punteggi assume, per quanto di rilievo, la sola funzione di definire ex ante quali proposte, anche laddove astrattamente possibili e in linea generale considerabili come implementazioni del sistema EE, non siano - tuttavia - suscettibili di “generare” il punteggio aggiuntivo di cui al sub- criterio “D.2”.
Il punto decisivo non è, dunque, stabilire se gli interventi della colonna “N” (“NO”) siano vietati o non realizzabili (anzi, come sopra esposto, alcuni interventi ben potrebbero anche essere compiuti) o se gli stessi siano o meno di maggior pregio o difficoltà (come ex adverso opposto dalla Difesa erariale e dal Raggruppamento controinteressato) oppure ancora se talune tipologie di crediti riportati nella colonna “N” (“NO”) costituiscano sviluppi incrementativi di voci di credito della medesima tipologia previste nella colonna “? (cfr. pagina 20 della memoria difensiva del R.T.I. BA del 16 settembre 2025), ma - in via dirimente ai fini in questione - la loro valutabilità o meno ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante di cui al sub- criterio “D.2”, e, cioè, la limitazione degli sviluppi incrementativi degli interventi offerti, ritenuti meritevoli del relativo punteggio.
5.10 - Né a diverse conclusioni si perviene sulla scorta delle confutazioni del R.T.I. BA (pagine 19 e 20 della memoria difensiva del 16 settembre 2025), secondo cui la stessa colonna “?” ha previsto alcune categorie di interventi (in particolare, l’attività di Commissioning e il credito EAcr7- Green Power and Carbon Offsets ) , la cui realizzazione prescinde dalla disponibilità del concorrente ed è - invece - rimessa alla P.A. committente.
Infatti, si tratta di interventi migliorativi che ben possono rientrare nella disponibilità o - comunque - restare a carico dell’operatore economico offerente, a esempio (per rimanere nell’ambito dei crediti indicati dal Raggruppamento BA):
- riguardo al credito Enhanced Commissioning : a fronte del Commissioning di base e avanzato degli impianti prescritto come obbligatorio dalla Stazione appaltante, la miglioria offerta dal R.T.I. Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 S.p.A. è riferita alla Verifica di corretta installazione per l’involucro termico dell’edificio, inclusi, tra gli altri aspetti, la revisione delle proposte degli appaltatori, dei documenti di costruzione, dei requisiti di formazione per gli operatori, dei test stagionali. L’edificio dovrà essere sottoposto a una revisione 10 mesi dopo il completamento (pagina 21 della relativa Relazione tecnica, Criteri B - D ); la miglioria proposta dal Consorzio Ar.co. Lavori è l’esecuzione del Commissioning avanzato dell’involucro nonché la previsione dell’esecuzione delle prove di tenuta all’aria e all’acqua dell’involucro (pagina 21 della inerente Relazione tecnica);
- quanto al credito Green Power and Carbon Offsets, a fronte della mancata previsione a base di gara, il Raggruppamento Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 S.p.A. ha offerto come miglioria Acquistare il 100% di “energia verde” (per il fabbisogno di 5 anni), ovvero prodotta con fonti rinnovabili (es. contratto di fornitura dell’energia che includa certificati GO), oppure prevedere acquisto certificati RECS per il medesimo fabbisogno (pagina 22 della relativa Relazione tecnica, Criteri B - D ).
5.11 - Neppure convincono gli avversi rilievi del Raggruppamento BA e dell’Amministrazione resistente, laddove oppongono che la contestata interpretazione fatta propria dal R.T.I. BA, secondo cui il punteggio aggiuntivo potrebbe essere attribuito anche a interventi riconducibili alla colonna “N”, sarebbe confermata dall’operato di tutti gli operatori economici concorrenti, incluso lo stesso Raggruppamento LL.
Al contrario si osserva (cfr. documenti da 20 a 23, depositati dal R.T.I. ricorrente principale il 17 settembre 2025), che le offerte tecniche degli altri operatori economici concorrenti includono proposte per interventi riportati nella colonna “N”, ma non le conteggiano ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante de quo, mentre i punteggi sono stati calcolati solo in riferimento ai punti/crediti indicati nella colonna “?”.
In particolare, come evidenziato dal Raggruppamento LL (si veda la memoria difensiva del 6 ottobre 2025, pagina 7):
- il Raggruppamento Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880 S.p.A. ha conseguito gli 11 punti premianti solo tramite interventi riportati nella colonna gialla (“Y”): infatti, pur avendo formulato una proposta migliorativa anche per interventi previsti nella colonna “N”, non ha calcolato per questi ultimi alcun punteggio aggiuntivo (peraltro chiarendo che si riuscirebbe ad ottenere un punteggio fino a 85 punti, che permette il raggiungimento del livello Platinum );
- il Consorzio Ar.co. Lavori ha presentato due proposte: la prima, recante Strategia per l’ottenimento di n. 11 crediti, indicati nella checklist del progetto definitivo come “ottenibili” , con cui ha raggiunto gli 11 punti premianti soltanto tramite interventi riportati nella colonna gialla (“?”), offrendo il miglioramento del livello di certificazione EE BD+C rispetto al progetto base , puntando a ottenere 11 crediti indicati come potenzialmente disponibili nella checklist di progetto ; la seconda, recante Strategie aggiuntive, orientata al raggiungimento livello EE Platinum (obiettivo non richiesto dalla lex specialis ), non generatrice del punteggio aggiuntivo in questione.
Neppure il R.T.I. LL, con riferimento al credito Rainwater Management , ha calcolato 2 punti aggiuntivi per interventi elencati nella colonna “N”: invero, in riferimento al succitato credito, il Raggruppamento ricorrente principale ha riportato, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, solo il punteggio aggiuntivo di 1, corrispondente al punto/credito in forse (pagina 18 dell’elaborato Verifica di conformità del progetto alla certificazione EE vB BD+C ), e tanto: da un lato, evidenziando che Il raggiungimento dei 77 punti nella classe GOLD è garantito per tutti gli edifici oggetto dell’appalto (A, B, C, D), grazie alla combinazione delle soluzioni previste a base gara e delle scelte progettuali migliorative all’interno del EE Boundary indicato nel progetto definitivo. In particolare, il Concorrente offre una serie di migliorie al progetto, che consentiranno l’ottenimento di tutti gli ulteriori 11 punti richiesti nel Disciplinare di Gara, corrispondenti ai crediti indicati come ottenibili e indicati con “?” nella checklist del progetto definitivo ; e, dall’altro, limitandosi a precisare che, Per il criterio Rainwater Management sono potenzialmente ottenibili ulteriori 2 punti, in quanto il progetto di miglioria della Scrivente consente la gestione del deflusso fino al 98° percentile . Si raggiungerebbero conseguentemente i 79 punti totali (pagina 20 della Relazione tecnica di LL).
5.12 - Invece, è incontestato che il R.T.I. BA aggiudicatario ha ottenuto la valorizzazione con il punteggio di cui al sub- criterio “D.2” di cinque punti/crediti collocati nella colonna “N” (“NO”), e precisamente (cfr. la inerente tabella riepilogativa a pagina 22 della Relazione tecnica del Raggruppamento BA, la successiva illustrazione inerente ai crediti individuati per l’ottenimento del punteggio aggiuntivo e l’inerente allegato 1 - Scorecard EE , pagine 1 e 2):
- 2 punti per il credito Rainwater Management , in riferimento al quale, a fronte dei 3 punti/crediti astrattamente assegnabili secondo protocollo EE, l’Agenzia del Demanio (pagina 18, pagine 45 e 46 dell’allegato Verifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD+C ) - dopo aver premesso che Il progetto non persegue il presente credito - ha definito 1 punto/credito in forse (“?”) e 2 punti/credito non ottenibili (colonna arancione “N” - “NO”); mentre il Raggruppamento BA ha considerato 3 punti ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui al sub- criterio “D.2”, dei quali 2 - appunto - non computabili;
- 1 punto per il credito Building Life-Cycle Impact Reduction : infatti, per questo credito, a fronte dei 5 punti/crediti astrattamente assegnabili secondo protocollo EE, l’Amministrazione (pagina 33, pagine 45 e 46 del succitato elaborato), dopo aver evidenziato che Si lascia aperta la possibilità di ottenere ulteriori due punti per il presente credito, a discrezione dell’Appaltatore durante la fase di costruzione degli edifici, sulla base delle caratteristiche dei materiali effettivamente installati e le relative caratteristiche ambientali , ha definito 1 punto/credito obbligatorio da progetto (colonna verde “Y” - “SI”), 2 punti/credito in forse (“?”) e 2 punti/credito non ottenibili (colonna arancione “N” - “NO”); invece, il Raggruppamento aggiudicatario ha conteggiato, ai fini del punteggio premiale di cui al sub- criterio “D.2”, 3 punti, di cui 1 non attribuibile;
- 1 punto per il credito Enhanced Indoor Air Quality Strategies : invero, per detto credito, a fronte dei 2 punti/crediti astrattamente assegnabili secondo protocollo EE, la Stazione appaltante (pagina 36, pagine 45 e 46 del ridetto elaborato) ha definito 1 punto/credito obbligatorio da progetto (colonna verde “Y” - “SI”) e 1 punto non ottenibile (colonna arancione “N” - “NO”); al contrario, il Raggruppamento controinteressato ha incluso nel punteggio premiale di cui al sub -criterio “D.2” 1 punto, come detto non assegnabile;
- 1 punto per il credito Acoustic Performance : difatti, per il credito de quo , a fronte di 1 punto/credito in via generale assegnabile secondo protocollo EE, la P.A. (pagina 39, pagine 45 e 46 dell’elaborato Verifica di conformità del progetto alla certificazione EEv4 BD+C ), dopo aver precisato che Il presente credito non è oggetto della strategia EE del progetto definitivo , ha stabilito 1 punto non ottenibile (colonna arancione “N” - “NO”); per contro, il Raggruppamento controinteressato ha incluso nel punteggio premiale di cui al sub -criterio “D.2” 1 punto, invece non attribuibile.
5.13 - Né il Raggruppamento BA ha impugnato, con il ricorso incidentale, le specifiche disposizioni della lex specialis nella parte in cui precludono la valutabilità con punteggio premiale dei punti/crediti riconducibili alla colonna “N”, sicché, al riguardo, è preclusa al Collegio ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza o meno delle relative previsioni discrezionali.
6. - Fermo e assorbente quanto innanzi esposto al fine dell’accoglimento del ricorso principale (nei sensi e nei limiti di seguito precisati), per mera completezza espositiva, in ordine alle residue censure del ricorso principale, si osserva che le stesse sono infondate, per le ragioni di seguito sinteticamente illustrate.
7. - Il Raggruppamento LL lamenta l’attribuzione al R.T.I. controinteressato di ulteriori 3 punti, ascrivibili alla colonna “?” (crediti Rainwater Management , Building Product Disclosure and Optimization Material Ingredients , Low Emitting Materials ): in tesi, il Raggruppamento BA non avrebbe, anche tra i crediti i punti/crediti riferibili alla colonna gialla “?”, adeguatamente provato le soluzioni migliorative proposte (pagine 21 e 22 del ricorso principale).
7.1 - Il motivo è infondato.
7.2 - Invero: per un verso, si ribadisce trattarsi di un controllo c.d. on/off (valutazione tabellare); e, per altro verso, le soluzioni migliorative proposte risultano adeguatamente descritte in relazione alla prevista sinteticità dell’offerta tecnica (cfr. pagina 43 del Disciplinare, secondo cui La Relazione Tecnica dovrà essere redatta in non più di 30 pagine totali comprensivi di pagina di introduzione e pagina di riepilogo , con prescrizione altresì delle relative modalità di compilazione - carattere, interlinea, margini, formato cartaceo) e considerato - altresì - che si tratta di aspetti ingegneristici complessi che saranno sviluppati in sede di progetto esecutivo.
8. - Il Raggruppamento ricorrente principale deduce, inoltre, che, in riferimento al criterio “D.2”, l’intera offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario sarebbe risultata nel suo complesso intrinsecamente contraddittoria, lacunosa e, dunque, inidonea a consentire una valutazione oggettiva , in quanto la documentazione dal medesimo prodotta si sarebbe - in tesi - discostata dalle prescrizioni dettate dalla lex specialis per la contraddittorietà dei contenuti della relazione prodotta con le tabelle di sintesi e con la lex specialis; per la carenza di specificità e per le gravi lacune rese evidenti dalla circostanza che numerosi crediti indicati non sono corredati da schede tecniche, calcoli o riferimenti a prodotti/produttori, con elenchi generici e privi di riscontri oggettivi .
Lamenta - altresì - che il Raggruppamento BA avrebbe proposto un format completamente diverso all’evidente fine di “confondere” la Commissione. Ne deriverebbe l’impossibilità di attribuire alcun punteggio al sub- criterio “D.2” in questione (pagine da 22 a 24 del ricorso principale).
8.1 - La doglianza è infondata.
8.2 - Va ribadito che si tratta di punteggio quantitativo/tabellare e che l’offerta in parte qua risulta formulata adeguatamente in relazione alle previste ridotte dimensioni del documento, oltre al fatto che, peraltro, le conseguenti attività - quali il monitoraggio dell’esecuzione dei lavori - sono riferibili alle successive fasi dell’appalto.
9. - Il Raggruppamento LL deduce che l’offerta del R.T.I. BA sarebbe stata, in relazione al sub -criterio “B.4” - Cantierizzazione , a suo dire illegittimamente valorizzata con l’attribuzione del punteggio massimo di 12 punti.
Assume, in particolare, l’incongruenza di quanto dichiarato dall’aggiudicatario in ordine agli “Aspetti organizzativi - Cantierizzazione” disciplinati dal sub-criterio B4, con particolare riferimento al prospettato utilizzo della manodopera, ai correlativi problemi di sicurezza dei lavoratori e di inquinamento ambientale, e massimamente al costo della manodopera . Sostiene che la documentazione tecnica presentata dal R.T.I. aggiudicatario - che ha conseguito il punteggio massimo di 12 punti in ragione del coefficiente medio di 0,93 riparametrato a 1, corrispondente al giudizio “ottimo”, mentre l’offerta del R.T.I. LL ha ottenuto il punteggio di 7,8, in ragione di un coefficiente medio pari a 0,60, riparametrato a 0,65, corrispondente al giudizio “sufficiente” - sarebbe inidonea a descrivere gli interventi proposti e le complessità progettuali oltre che priva di qualsivoglia soluzione idonea a eliminare o mitigare le criticità di cantiere determinate dalla proposta organizzativa di lavoro, come invece richiesto dal Disciplinare di gara. (pagine da 25 a 28 del ricorso principale).
9.1 - La censura è infondata.
9.2 - Invero, in proposito, è inequivoco “… il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui nel valutare il pregio tecnico dell’offerta l’Amministrazione esercita la cd. discrezionalità tecnica nell’esercizio della quale applica regole elastiche ed opinabili (cd. concetti giuridici indeterminati), rilevando che il giudizio tecnico è connotato da un fisiologico margine di opinabilità e che per superarlo è necessario dimostrare la sua palese inattendibilità, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. V, 09/04/2020, n. 2337; Cons. Stato, V, 6 ottobre 2018, n. 5749) ” (Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 2094 ).
È stato altresì precisato che “Quando l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare quest’ultimo non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria, giacché, diversamente, egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva all'Amministrazione” (così Cons. Stato, sez. III, 6 luglio 2020, n. 4312).
Ancora e in modo particolarmente incisivo si è osservato che, “A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. <discrezionalità amministrativa>) ‒ dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla <ragionevole> ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. <discrezionalità tecnica>) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della estrinseca <attendibilità> tecnico-scientifica. È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica contestare, secondo i consueti indici di eccesso di potere, l’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto in modo rigoroso e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili – come avviene nell’ipotesi di specie - il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Si tratta di garantire all’Amministrazione la riserva di funzione pubblica corollario del principio supremo di separazione dei poteri, dando un seguito, sul piano del processo – a mente dell’art. 134 c.p.a. che ha reso tassativi i casi di giurisdizione di merito (dal cui novero esulano le controversie come quella in trattazione) – alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione” (Cons. Stato, V, 18 aprile 2023, n. 3892) (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2024, n. 2631).
In definitiva, “la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica”, Cons. Stato, V, 14 maggio 2018, n. 2853; con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta: cfr., tra le altre, già Cons. Stato, III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258; id., V, 17 gennaio 2018, n. 269) (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282).
Il giudizio della Commissione sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 agosto 2025, n. 1011).
9.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, le censure formulate dalla parte ricorrente principale risultano concretamente non idonee a configurare i vizi dedotti in termini di manifesta irragionevolezza o di abnorme indeterminatezza né le relative allegazioni attingono, ai fini in questione, a un sufficiente grado di concludenza e compiutezza nella dimostrazione dei pretesi indici di palese incongruenza.
Le doglianze in parte qua si rivelano, difatti, in parte generiche, assertive e apodittiche e in parte destinate unicamente a sovrapporsi, in termini di mera opinabilità, rispetto alle scelte e valutazioni altamente tecniche e ampiamente discrezionali operate dalla Commissione di gara, connotate da un fisiologico e intrinseco margine di opinabilità, anche in relazione alle controdeduzioni partitamente replicate dal Raggruppamento controinteressato negli atti difensivi oltre ai pertinenti rilievi difensivi svolti dalla Difesa erariale.
10. - Con ulteriore doglianza, il Raggruppamento LL deduce, essenzialmente, che il costo medio orario per unità di manodopera offerto dal R.T.I. BA aggiudicatario, considerato l’indicato impiego medio giornaliero di 500 maestranze e la riduzione temporale del 5%, risulterebbe pari a euro 23,30, dunque inferiore ai minimi salariali inderogabili fissati dai bollettini della Provincia di Bari come media dei 4 livelli retributivi pari a euro 28,00 (cfr. doc. 17 “Tabella ministeriale tariffe manodopera”) previsti dal P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), tanto da comportare - in tesi - l’esclusione dell’offerta del Raggruppamento BA o quanto meno la sottoposizione della stessa a verifica di anomalia (pagine da 28 a 30 del ricorso principale).
10.1 – Anche tale censura è infondata.
10.2 - Invero, in linea generale, come più volte segnalato dalla giurisprudenza, trattamento salariale minimo inderogabile, oneri della sicurezza, costo medio orario indicato nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13 e costo della manodopera sono concetti diversi nella sistematica del codice degli appalti, che non devono tra loro essere confusi (cfr. TAR Roma, sez. II, 29 aprile 2024, n. 8473; TAR Piemonte, sez. I, 23 novembre 2023, n. 754 e l’ampia giurisprudenza richiamata).
In particolare, la retribuzione minima è soltanto uno dei fattori che concorre a determinare il costo complessivo della manodopera; quest’ultimo, infatti, è il riflesso anche di scelte aziendali (quanti lavoratori e con quale inquadramento destinare a determinate mansioni, per quanto tempo e con quale organizzazione; eventuale accesso ad agevolazioni pubbliche; ecc.), che eccedono la questione del rispetto del minimo salariale.
Un conto poi è il minimo salariale inderogabile stabilito dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, altro è il costo medio orario individuato nelle apposite tabelle ministeriali (non espressamente qualificato come inderogabile dal legislatore) e solo lo scostamento del costo del lavoro dai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, non tollerando alcun tipo di giustificazione da parte del singolo operatore economico (art. 110, comma 4, lettera “a” del decreto legislativo n. 36/2023) radica il potere vincolato della Stazione appaltante di esclusione automatica dalla gara, stante il ruolo centrale che detta contrattazione svolge nella definizione dei parametri costituzionali di “sufficienza” e “proporzionalità” della retribuzione del lavoratore subordinato (cfr. art. 36 Cost.) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 578 e giurisprudenza ivi citata - cfr. TAR Roma, sez. II, 29 aprile 2024 - così T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13 gennaio 2025, n. 39; in termini, anche nella vigenza del precedente Codice dei Contratti, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 4 febbraio 2020, n. 1473; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 24 giugno 2020, n. 904).
10.3 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, il R.T.I. LL non ha puntualmente dimostrato che il Raggruppamento BA aggiudicatario abbia violato il trattamento minimo inderogabile di cui al C.C.N.L., sicché alcuna necessaria comminatoria di esclusione si ravvisa in parte qua .
Inoltre, il Raggruppamento BA ha indicato un costo della manodopera pari a euro 71.494.087,68, superiore a quello quantificato dalla Stazione appaltante nei documenti di gara in euro 68.020.426,17, ex art. 41, comma 13 del decreto legislativo n. 36/2023, ai sensi del quale il costo del lavoro è determinato sulla base delle tabelle predisposte periodicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: pertanto, il R.U.P. ha correttamente ritenuto di non dover avviare alcuna verifica (facoltativa) di anomalia, dovendosi sul punto evidenziare che alcun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera può essere imputato alla Stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 23 aprile 2024, n. 493).
Le considerazioni innanzi riportate risultano ulteriormente rafforzate nel nuovo assetto normativo delineato dal decreto legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), laddove si consideri che l’art. 108 del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d’ufficio dei costi della manodopera, come invece riportato all’art. 95, comma 10 del precedente Codice (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 23 aprile 2024, n. 493) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 578).
11. - Infine, il Raggruppamento LL contesta, sotto diversi profili, il carattere migliorativo di alcune soluzioni tecniche, operando anche, nella parte finale del ricorso principale, una comparazione della propria offerta con quella del R.T.I. aggiudicatario (da 30 a 34 del ricorso principale).
11.1 - Il motivo è infondato, per gli stessi principi di diritto già illustrati al precedente paragrafo 9.2.
Invero, a fronte dell’ampia discrezionalità tecnica spettante alla Commissione valutativa in subiecta materia, le doglianze in esame risultano concretamente non idonee a configurare i vizi dedotti in termini di manifesta irragionevolezza o di abnorme indeterminatezza né le relative allegazioni attingono, ai fini de quibus , a un sufficiente grado di concludenza e compiutezza nella dimostrazione dei pretesi indici di palese incongruenza.
A ciò si aggiunga che la logica “comparativa” tra le due offerte è estranea al corretto funzionamento delle procedure selettive, laddove - con la sola eccezione del caso in cui la legge di gara preveda il ricorso al metodo del “confronto a coppie” - all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi si procede in via autonoma e “assoluta”, e non previo raffronto con le offerte di altri concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. III, 31 gennaio 2023, n. 1055) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 agosto 2025, n. 1011).
12. - Il ricorso incidentale è, a sua volta, fondato, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
13. - Il Raggruppamento BA deduce, innanzitutto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 23.1 del Disciplinare di gara in relazione al sub- criterio “A.2 - Professionalità ed adeguatezza dell’impresa , secondo cui Il concorrente dovrà comprovare l’esperienza acquisita proponendo un massimo di due interventi realizzati di nuova costruzione, comparabili per grado di complessità, aderenza delle scelte progettuali e tipologia edilizia a quello oggetto della presente procedura, compilando la Scheda intervento (All. 3.7b) , oltre che il difetto di istruttoria.
Lamenta che la Commissione di gara avrebbe attribuito al secondo graduato Raggruppamento LL un punteggio quasi pari al massimo previsto (3,68 punti/4 punti disponibili), a fronte della presentazione di un solo intervento ultimato (ovvero la Nuova Sede del Consiglio regionale di Bari) e - invece - di un intervento (il Nuovo Ospedale San CA di Taranto, peraltro segnalando erroneamente l’esecuzione totalitaria da parte della mandante Debar Costruzioni S.p.A.) che, in base alla lex specialis di gara, non sarebbe stato valutabile, poiché ancora in corso di realizzazione, essendo, in tesi, l’art. 23.1 del Disciplinare chiaro, in parta qua , nel prevedere che gli interventi valutabili dovevano essere già realizzati ovvero ultimati e non in corso di realizzazione .
13.1 - La censura è fondata, nei sensi di seguito indicati.
Invero, la Commissione di gara, a fronte della presentazione da parte del Raggruppamento LL di due progetti in relazione al sub- criterio “A.2”, non ha specificato - come, invece, avrebbe dovuto - se ha conferito il punteggio de quo (punteggio medio scaturente dalla valutazione da parte dei singoli commissari, riparametrato secondo quanto previsto ai paragrafi 24 e 24.1 del Disciplinare) per entrambi i progetti o se - invece - abbia limitato l’attribuzione del punteggio in questione a un solo progetto.
In definitiva, non è dato evincere dagli atti di gara - e tanto costituisce rilievo assorbente - il percorso logico effettivamente svolto dalla Commissione in parte qua.
Neppure possono soccorrere ex adverso le deduzioni difensive della Difesa erariale, laddove questa ha sostenuto che la Commissione ha tenuto conto esclusivamente del lavoro ultimato (cioè la Nuova Sede del Consiglio Regionale di Bari): infatti, non può ritenersi, con assoluta certezza, sulla scorta dei verbali di gara - unici atti che possano avere rilievo in questa sede - la valutazione di un unico lavoro ovvero di entrambi (si vedano in proposito le condivisibili osservazioni di cui alla memoria difensiva del Raggruppamento ricorrente incidentale del 20 ottobre 2025, pagina 5).
Da tanto deriva incertezza assoluta sull’oggetto della valutazione in parte qua , che non consente di considerare ex se l’assegnato punteggio medio di 0,67 (riparametrato a 3,68) come riferibile a un solo progetto o a entrambi.
14. - Quanto innanzi priva di concreto rilievo la censura relativa alla presentazione di dichiarazioni fuorvianti suscettibili di influenzare indebitamente le decisioni della Commissione (grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lettera “b” del decreto legislativo n. 36/2023), idonee - in tesi - a ritenere verificatasi la causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2023, in relazione, in particolare, all’omissione della circostanza per cui i lavori indicati non sarebbero stati realizzati esclusivamente dalle mandanti del R.T.I. LL.
Peraltro, al riguardo, si osserva che, quanto ai lavori inerenti alla Nuova Sede del Consiglio Regionale di Bari (incontrovertibilmente ultimati), nella scheda - intervento relativa al sub- criterio “A-2” il R.T.I. LL non ha dichiarato la totale esecuzione dei lavori da parte delle mandanti Guastamacchia S.p.A. e Debar S.p.A., bensì ha indicato le lavorazioni e le quote percentuali realizzate da queste ultime, non integrali quanto alle categorie “OS18-B” (72,56%) e“OG1” (93,32%). Inoltre, il Raggruppamento LL ha prodotto in giudizio il certificato di regolare esecuzione dei ridetti lavori.
15. - Fermi e assorbenti i rilievi sopra esposti al fine dell’accoglimento del ricorso incidentale, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, per mera completezza espositiva, in ordine alle residue censure del ricorso incidentale, si osserva che le stesse sono infondate, per le ragioni di seguito sinteticamente illustrate.
16. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il R.T.I. BA sostiene che l’offerta della LL avrebbe dovuto essere esclusa, ai sensi dell’art. 110, commi 4 e 5 e dell’art. 41, comma 14, del decreto legislativo n. 36/2023, o quanto meno penalizzata, considerato che, in riferimento sub -criterio “B.4” - Cantierizzazione , dal raffronto tra il cronoprogramma allegato all’offerta tecnica e il costo della manodopera indicato in sede di offerta economica, risulterebbe la sostanziale irrealizzabilità economica di quanto offerto, anche in relazione al raddoppio proposto del numero delle squadre operative impiegate per le opere architettoniche e impiantistiche. A riprova di ciò, si porrebbe anche il fatto che l’offerta del R.T.I. LL è risultata “anomala” (pagine da 9 a 12 del ricorso incidentale).
16.1 - La censura è infondata.
16.2 - In proposito, in via dirimente, si osserva che queste contestazioni vertono su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Invero, come a ragione controdedotto dalla Difesa erariale, si tratta di una valutazione che l’Amministrazione è tenuta a svolgere soltanto nell’ambito del sub -procedimento di verifica dell’anomalia: verifica, quest’ultima, non effettuata nel caso di specie, essendosi la LL classificata seconda in graduatoria.
Né tantomeno potrebbe assumere alcun rilievo la circostanza, invocata dal Raggruppamento ricorrente incidentale a riprova dell’inattendibilità dell’offerta proposta dalla LL, che l’offerta di quest’ultima sia risultata anormalmente bassa.
Al riguardo, si osserva che si tratta di una mera presunzione di anomalia basata su di un calcolo matematico (cfr. il paragrafo 26.3 del Disciplinare di gara, secondo cui Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare al par. 23 ), che costituisce soltanto il presupposto per l’attivazione, nel necessario contraddittorio con l’operatore economico concorrente, del sub- procedimento di verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023, finalizzato a vagliare la congruità, la serietà, la sostenibilità, la realizzabilità dell’offerta e la coerenza di tutte le sue componenti (qualità, tempo, prezzo).
Con riferimento, invece, all’asserita erronea attribuzione del punteggio relativo al sub -criterio “B.4” - Cantierizzazione - da parte della Commissione, va rilevato che il Disciplinare richiedeva all’operatore economico partecipante di illustrare le modalità di gestione della fase esecutiva del cantiere, relativamente alle lavorazioni e alla sicurezza, proponendo soluzioni tese alla riduzione delle interferenze, considerando le attività del Sito, la gestione di più fasi costruttive contemporanee ed i tempi di realizzazione delle opere. I contenuti della proposta dovranno essere rispondenti al progetto posto a base di gara, alle descrizioni e alle prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto e al PSC .
Il Disciplinare prescriveva, altresì, di allegare il Cronoprogramma dei lavori (807 giorni) e della progettazione (60 giorni) dettagliato con elencazione di fasi, zone del cantiere e sovrapposizioni di lavorazioni , precisando che non dovrà essere fatto alcun riferimento al ribasso temporale offerto, pena l’esclusione dalla gara .
Lo stesso Disciplinare stabiliva, altresì, che L’Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione: rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economico-temporale o comunque pregiudicarne la segretezza (pagina 58): e tanto in ossequio al pacifico principio generale, secondo cui il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. Ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612; Id., sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1335) (Cons. Stato, sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 1° aprile 2025, n. 433).
Orbene, trattandosi di aspetti che la Commissione era chiamata a valutare nell’ambito della sola offerta tecnica, è dirimente osservare che la valutazione dell’offerta tecnica è avvenuta e si è conclusa - come prescritto - prima dell’apertura dell’offerta economica/temporale: pertanto, la Commissione non poteva di certo valutare l’offerta tecnica per il sub -criterio “B.4” tenendo conto di un elemento (il costo della manodopera) contenuto nell’ambito della sola offerta economica.
17. - Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente incidentale lamenta l’omessa dichiarazione, da parte del Raggruppamento LL, di una precedente inadempienza “particolarmente” grave e idonea a costituire grave illecito professionale, tale da concretizzare - in tesi - una causa di esclusione di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 36/2023.
In particolare, il R.T.I. BA richiama un comunicato stampa del comune di Genova del 7 agosto 2025, in cui viene dato atto dell’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per gravi inadempienze, con cantieri sostanzialmente inattivi, nei confronti della società consortile di scopo TR S.c. a r.l. (impresa esecutrice LL Impresa S.p.A.), per lavori aggiudicati nel 2020, di realizzazione delle tratte di metropolitana CA e RI (pagine da 12 a 14 del ricorso incidentale).
17.1 - La censura è infondata.
17.2- Invero, anche in disparte ogni considerazione in merito alla riconducibilità dell’invocato avvio del procedimento di risoluzione contrattuale alle disposizioni legislative di cui si censura la violazione (non risultando segnalata alcuna intervenuta risoluzione contrattuale, come sottolineato dal Raggruppamento LL e dalla Difesa erariale), è dirimente osservare che lo stesso è sopravvenuto rispetto al termine per la scadenza delle offerte, in relazione a dichiarazione di operatore economico risultato secondo graduato.
18. - Con il quarto motivo del ricorso incidentale, il Raggruppamento BA sostiene che dall’esame dell’offerta tecnica della LL sarebbe emersa, per un verso, l’assoluta erroneità del punteggio attribuito dalla Commissione con riferimento al sub -criterio “B.5” - Ottimizzazione delle soluzioni costruttive , e, per altro verso, l’incongruità del ribasso temporale offerto, anche in relazione ai turni di lavoro proposti (un turno di lavoro compreso tra le 7.00 e le 16.00, per un monte ore settimanale fino a 56 ore, prevedendo solo qualora sia opportuno un secondo turno di lavoro).
18.1 - La censura è infondata.
18.2 - Con riferimento al sub- criterio “B.5”, il Disciplinare di gara prescriveva la presentazione, da parte dell’operatore economico, di proposte migliorative mirate alla prefabbricazione off-site e alla riduzione dei tempi di montaggio e installazione, stabilendo, ai fini dell’attribuzione del punteggio, articolati specifici parametri di valutazione, cioè: completezza e articolazione delle proposte e relativa descrizione; - fattibilità̀ tecnica e flessibilità̀ delle soluzioni proposte in coerenza con il progetto a base di gara; - livello di pianificazione dei processi di progettazione costruttiva, approvazione, conferma d’ordine, produzione, stoccaggio, handover del prodotto in sito, gestione e movimentazione, installazione e verifica del prodotto finale; - grado di approfondimento delle soluzioni proposte, in ottica di prefabbricazione off-site, trasportabilità e gestione in cantiere delle componenti, con particolare riferimento alla gestione e risoluzione delle interferenze, supportata da opportuni schemi costruttivi, dettagli e descrizioni tecniche e prestazionali; - incremento della sicurezza dei lavoratori (descrivere come l’approccio DFMA e MMC contribuiranno alla minimizzazione dei rischi connessi alle lavorazioni); - incremento della dotazione della manodopera anche su più turni di lavoro in funzione della riduzione dei tempi .
Quanto all’offerta temporale, il Disciplinare prevedeva la proposta di un ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori, nella misura massima del 20%.
Orbene, nel riportarsi a quanto sopra esposto in ordine alla sindacabilità giurisdizionale delle valutazioni ampiamente discrezionali della Commissione di gara (cfr. il precedente paragrafo 9.2), il Collegio osserva che, nel caso in esame, le censure de quibus risultano concretamente non idonee a configurare i vizi dedotti in termini di manifesta irragionevolezza o di abnorme indeterminatezza né le relative allegazioni attingono, ai fini in questione, a un sufficiente grado di concludenza e compiutezza nella dimostrazione dei pretesi indici di palese incongruenza.
In ogni caso, come pure condivisibilmente controdedotto dalla Difesa erariale, eventuali relativi aspetti ritenuti rilevanti potranno essere vagliati in sede di valutazione di congruità dell’offerta, non ancora effettuata.
19. - Per le ragioni sopra illustrate:
- il ricorso principale è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti innanzi esposti, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti valutativi della Commissione di gara, limitatamente all’erronea attribuzione al Raggruppamento BA di punti 90 in luogo dei punti effettivamente spettanti, pari a 85, in considerazione della non attribuibilità di 5 punti tabellari erroneamente assegnati in relazione al sub- criterio “D.2” (punteggio quantitativo), salvi i conseguenti atti della Pubblica Amministrazione;
- il ricorso incidentale è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra illustrati, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti valutativi della Commissione di gara, limitatamente all’attribuzione al Raggruppamento LL del punteggio (qualitativo/discrezionale) riferito al sub- criterio “A.2”, salva la sua rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione, e i conseguenti atti dell’Amministrazione.
20. - In funzione della natura delle censure accolte, come sopra illustrato, e degli effetti conformativi del disposto accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, nei sensi e nei limiti rispettivamente innanzi indicati, provvederà l’Amministrazione, compiute le valutazioni rimesse alla Commissione giudicatrice, all’eventuale conferma o annullamento dell’aggiudicazione.
21. - Le spese possono essere compensate, in ragione della complessità e peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso principale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- accoglie il ricorso incidentale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- demanda all’Amministrazione le conseguenti determinazioni, come da motivazione.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AG, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
RI IS AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IS AN | ON AG |
IL SEGRETARIO