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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 283 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. DISTEFANO GUELI GIOVANNI;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. VIGILANTI LUCIO CP_1 P.IVA_1
CORNELIO resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 2 ha chiesto che l' sia condannato a pagargli il TFR Parte_1 CP_1
maturato per il periodo di lavoro a tempo determinato (a far data dall'1.10.2003 al 31.3.2005 e dall'1.4.2005 al 30.6.2013), prima della stabilizzazione dell'1/7/2013, presso l'ASP 7 di CP_1
L' si è costituito eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
Il ricorso è infondato essendo fondata l'eccezione di prescrizione.
Oggetto del giudizio è il diritto al TFR relativo a due rapporti di lavoro, conclusisi l'uno il 31.3.2005 e l'altro il 30.6.2013; il diritto al TFR matura alla conclusione del rapporto di lavoro da cui origina;
e si prescrive in cinque anni ex art. 2948 n. 5 c.c.
Pertanto, i diritti oggetto del presente giudizio sono prescritti, mancando qualunque atto interruttivo entro il 31.3.2010 e il 30.6.2018.
Giova evidenziare che è lo stesso ricorrente a sostenere che tra il rapporto tempo determinato e quello a tempo indeterminato non vi fosse alcuna continuità ed a fondare su tale circostanza la propria pretesa nonostante il secondo rapporto sia ancora in essere.
Le circolari menzionate dal ricorrente nelle note di replica sono irrilevanti per il semplice fatto che, non costituendo atti normativi, non sono soggette al principio iura novit curia e non sono state prodotte in giudizio.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere Parte_1
all' le spese di lite, liquidate in € 1800 oltre iva cpa rimborso spese CP_1
forfetario al 15%.
16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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