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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante il n. 3454/2020 del 18 novembre 2020, iscritto al n. 4764/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie, rimesso in decisione all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), costituitasi in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposto in calce all'atto di appello e della delibera di incarico n. 1597 del 2.12.2020 dall'avv. Michele Asciore (codice fiscale
) C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), costituitasi Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_3 giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Barbara Savastano (codice fiscale C.F._2
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 31 ottobre 2019 e notificato all' il 17 Parte_1
1 dicembre 2019 la - chiedeva al Tribunale la condanna Controparte_4 Part dell' a pagarle, per le prestazioni sanitarie rientranti nell'area dell'assistenza ospedaliera da essa rese nel mese di luglio 2019 in forza del contratto stipulato il 28 giugno 2018, la somma di €
333.877,18 oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e della fattura n. 38 emessa il 10.09.2019.
Part Esponeva in fatto che la predetta fattura veniva rifiutata dal sistema e che in data 12.09.2019 l' informava, con nota prot. 195433, che, a far data dall'attività erogate nel mese di agosto, i provvedimenti di liquidazione delle fatture informatiche sarebbero state di competenza del
Dipartimento di Salute Mentale (DSM), cui le fatture dovevano essere trasmesse.
Part Si vedeva costretta quindi a costituire in mora l' l'8 ottobre 2019, specificando che il debitore Part era esclusivamente l' e che la modifica di eventuali procedure di liquidazione interne, comunque non riguardante la fattura in questione, anteriore all'indicato mese di agosto, non legittimava il rifiuto della fattura.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Accertare il diritto di credito di Controparte_2 Part e per l'effetto concedere ordinanza ex art. 702 bis, condannando l'
[...] Parte_3 al pagamento della somma di Euro 333.877,18 oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del 2002 e decreto legge 12 settembre 2014 n. 133. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Part Si costituiva l' con una comparsa depositata il 4 ottobre 2020 resistendo alla domanda, confermando la circostanza che la fattura del 10.09.2019 era stata rifiutata dal sistema in quanto l'UOC cui era stata trasmessa non era “più istituzionalmente proposto alla liquidazione dell'attività” divenuta nelle more di competenza del Dipartimento di Salute Mentale”, precisando che la ricorrente aveva emesso una nuova fattura (n. 44/PA) per lo stesso importo e per la stessa causale in sostituzione di quella rifiutata, liquidata con la determina dirigenziale n. 9741 del 18.12.2019 e poi pagata, in acconto e nella misura del 95%, come da mandato di pagamento n. 33 del 02.01.2020.
Affermava che, per quanto concerneva il saldo, nel corso dei controlli programmati dal servizio Part sanitario regionale e dalla di competenza, eseguiti successivamente alla trasmissione della fattura, si era verificato lo sforamento del tetto di spesa per cui era stato stornato l'importo eccedente come da determina dirigenziale n. 6223/2020.
Eccepiva, dunque, pur senza mai depositare la suddetta determina 6223, l'intervenuto adempimento Part da parte della precisando che il ritardo era dipeso esclusivamente dall'errore nella trasmissione della fattura ad un Ufficio non competente.
Infine, eccepiva la non debenza degli interessi moratori con decorrenza dalla prima fattura, in quanto il ritardo era dipeso da un errore di controparte nella trasmissione della fattura e che, al più, la richiesta degli interessi andava limitata al periodo decorrente dalla seconda fattura.
2 Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare cessata la materia del contendere;
- in subordine rigettare comunque la domanda di pagamento del corrispettivo per le prestazioni del mese di luglio
2019, per intervenuta estinzione del credito comprovata dall'allegato mandato di pagamento, e quindi per inesistenza del credito;
- condannare la ricorrente alla refusione delle spese legali, da determinarsi in via equitativa”.
Con note ex art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 del 16.10.2020, la confermava di aver ricevuto CP_2 il pagamento dell'acconto di € 317.183,33 rappresentando, però, che erano maturati 120 giorni di ritardo per cui, ai sensi dell'art. 5 punto 5 del contratto, andavano applicati non solo gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 ma anche le maggiorazioni. Affermava, inoltre, di avere diritto anche al pagamento a saldo dell'ulteriore 5% per un importo pari a € 16.693,86, precisando che i Part disservizi di natura interna dell' non potevano incidere sul proprio diritto ad essere compensato per tutte le prestazioni rese corrispondente alla fattura emessa. Precisava che, comunque, lo Part sforamento del t5etto di spese, che la invocava per trattenere il 5% suddetto, non era stato provato. Chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento del saldo della fattura azionata, pari a €
16.693,86 oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02, nonché di € 8.342,36 a titolo di interessi ex artt.
4 e 5 d.lgs. 231del 2002 ed € 4.171,18 a titolo di penali.
Part Con le note di trattazione depositate il 20.10.2020 l' ribadiva che gli interessi non erano dovuti o che, al massimo, essi sarebbero stati dovuti solo per il periodo dal 15.12.2019 (momento ultimo in Part cui l' avrebbe dovuto provvedere al pagamento della fattura) al 08.01.2020 (momento del pagamento). Ribadiva che il ritardo nel pagamento era stato causato dall'errore nella trasmissione della fattura e che il saldo (pari al 5% del totale) andava pagato a chiusura dell'esercizio solare e previa verifica contabile e controlli di appropriatezza delle prestazioni, che la chiusura contabile andava a cadere nell'aprile 2020 periodo che l'aveva impegnata a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, sicché il ritardo sarebbe dovuto a forza maggiore. Precisava che erano in corso controlli contabili da cui erano emersi lo sforamento del budget, nonché inappropriatezze e irregolarità di un certo numero di prestazioni.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza del 18 novembre 2020 accoglieva il ricorso e, preso dell'avvenuto pagamento parziale, condannava l' al pagamento, in Parte_4 favore della della somma di € 16.693,86 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal CP_2
01.05.2020 sino al soddisfo ed € 6.117,73 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002 sull'acconto liquidato;
negava il diritto della ad ottenere il pagamento di € 4.171,18 a titolo di CP_2 maggiorazioni sul ritardo e compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale:
Part
- accertava l'intervenuto pagamento da parte dell dell'acconto pari al 95%;
3 - rigettava l'eccezione di sopravvenuta forza maggiore nel ritardato pagamento invocata Part dall' ravvisabile nella necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica sia perché gli uffici addetti contabili non erano stati coinvolti direttamente nell'affrontare l'emergenza Part de qua e in ogni caso l non aveva dimostrato in che termini detta emergenza avesse inciso, oltre che sulle attività materiali e gestionali sanitarie anche su quelle contabili e di liquidazione;
- rigettava le eccezioni del superamento del tetto di spesa e di “inappropriatezze e irregolarità di un certo numero di prestazioni”, perché non provate e formulate in modo generico “senza indicare il quantum dello sforamento” e inidonee ad impedire il pagamento del saldo;
Part
- rigettava le eccezioni dell' secondo cui il ritardo nel pagamento sarebbe stato imputabile all'errore di trasmissione della fattura e ciò in quanto la nuova competenza del Dipartimento di Salute Mentale era attiva “a far data dall'attività erogata nel mese di agosto” e che, quindi, Part l' restava competente per le fatture relative alle prestazioni precedenti il mese di agosto e che, poiché la fattura, per quanto di settembre, faceva riferimento alle prestazioni del luglio Part 2019, la competenza era dell' ; Part
- condannava l' al pagamento dell'importo pari ad € € 6.117,73 a titolo di interessi ex art.
d.lgs. 231/2002 dall' 11.10.2019 sino al 07.01.2020 sulla somma liquidata di € 317.183,33 e riteneva dovuto il pagamento degli interessi sul saldo, decorrenti dall'1.05.2020, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento dei saldi, in ossequio all'art. 5 punti
3 e 5 del contratto;
- dichiarava inammissibile perché tardiva la domanda formulata dalla con le note ex CP_2 art. 221 comma 4 d.l. 34/2020, avente ad oggetto la condanna di € 4.171,18 a titolo di maggiorazioni ex art. 5 comma 5 lett. b) del contratto.
Pertanto, così decideva: “1) Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva;
2) Per
l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della Parte_4 Controparte_2 di € 16.693,86 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal 01.05.2020 sino al soddisfo;
3) Condanna l'
[...]
al pagamento, in favore della di € 6.117,73 a titolo di Pt_4 Controparte_2 interessi ex d.lgs. 231/2002 sull'acconto liquidato;
4) Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di € 4.171,18; 5) Compensa le spese del giudizio”.
S'è appellata alla detta ordinanza la con una citazione notificata al il 17 Parte_4 CP_2 dicembre 2020, formulando all'uopo i seguenti motivi così rubricati: 1) “Error in iudicando – omessa valutazione e/o applicazione dell'art. 5 della convenzione del 28.06.2018 stipulata dalle parti.”; 2)
“Error in iudicando – omessa valutazione e/o applicazione dell'art. 3 comma 3 della convenzione del
28.06.2018 stipulata dalle parti; 3) Errata e falsa applicazione del criterio di determinazione degli interessi”.
4 Ha, quindi, così concluso: “- in via principale, rigettare ogni richiesta di pagamento articolata dalla
con l'introduzione del giudizio di primo grado, perché Controparte_4 Controparte_2 infondata in fatto e diritto in ragione delle motivazioni di cui ai superiori paragrafi, accertando e dichiarando che nulla deve l all'appellata in merito al saldo delle prestazioni rese per il mese di luglio Controparte_5
2019 e per interessi maturati;
- in via subordinata, per il solo caso in cui si ritenga di dover riconoscere
l'importo degli interessi sul 95% della fattura correttamente inviata, limitare la citata richiesta di interessi al periodo che va dalla scadenza della fattura correttamente trasmessa (14.12.2019) fino all'effettivo pagamento intervenuto in data 08.01.2020. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore della ”. Controparte_6
L'8 marzo 2021 si è costituita la che nel resistere all'appello, ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità ex art. 348 c.p.c., ha contestato integralmente i motivi di gravame spiegati dalla Part facendo proprie le ragioni poste alla base della decisione di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 c.p.c. per intervenuto Part riconoscimento del diritto impugnato. Nel merito respingere l'appello dell' e confermare integralmente Part confermare l'Ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. RG 9616/2019. Condannare l' al pagamento della somma di Euro 6.117,73 dovuto per il ritardato pagamento dell'acconto fattura, oltre agli interessi maturati sul saldo pagato in data 2 marzo 2021 per Euro 1.115,97 per un totale di Euro 7.233,7. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Part In particolare, la ha dedotto che con mandato di pagamento del 2 marzo 2021 l' CP_2 ha provveduto al pagamento della somma di €16.693,86 quale saldo della fattura del mese di luglio
2020 oggetto dell'ordinanza impugnata e che doveva ancora corrispondere la quota interessi maturati su quanto corrisposto in corso di causa per € 6.117,73 oltre agli interessi maturati sul saldo pagato in data 2 marzo 2021 per € 1.115,97 per un totale di € 7.233,7.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e l'appello
è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini per le comparse di cui al previgente art. 190 c.p.c..
Con le rispettive comparse conclusionali le parti hanno riproposto le argomentazioni già esposte nei precedenti scritti. Inoltre, con la comparsa conclusionale depositata l'8 gennaio 2025 il Centro ha dichiarato che con ordinanza di assegnazione RGE 1875/2022 del 9 gennaio 2023, susseguente alla notifica dell'atto di precetto del 26 maggio 2022, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha condannato la , quale terzo pignorato, al pagamento della somma dovuta Controparte_7 Part anche a titolo di interessi e che l' non ha proposto opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente è necessario rilevare l'inammissibilità della produzione in giudizio della nota prot.
n. 14690/DIP S.M. del 16 giugno 2020 - a firma del Direttore Amministrativo del
[...]
di Sarno - avente ad oggetto – richiesta nota di Controparte_8 Parte_5 credito” una comunicazione del consumo dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'anno 2019, che l'appellante, in violazione della regola dettata dall'art. 345 c.p.c., ha depositato per la prima volta nel secondo grado di giudizio. La suddetta nota risulta formata il 16.06.2020 e fin da Part tale momento era nella disponibilità dell' che avrebbe potuto (e dovuto) depositarla all'atto della sua costituzione in giudizio innanzi al Tribunale avvenuta il 15.10.2020 o, al più tardi, con le note di trattazione depositate il 20.10.2020.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Part Con il primo motivo l' si è doluta della pronuncia di prime cure laddove il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di pagamento del saldo della fattura azionata per € 16.963,86 corrispondente al
5% dell'importo fatturato.
Per l'appellante il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato e/o applicato l'art. 5 del contratto del 28.6.2018 stipulato tra le parti in base al quale “a fronte delle prestazioni erogate e Part rendicontate, la emetterà alla una fattura mensile di acconto nella misura del 95% di 1/12 CP_2 Part (un dodicesimo) del limite di spesa complessivo fissato al comma 1 dell'art.
3. La pagherà l'importo complessivo della fattura di acconto alla Casa di Cura nel termine stabilito al successivo comma 2, purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva (per ricoveri, PACC, funzioni, ecc) cumulata dall'inizio dell'anno solare, non inferiore alla somma degli acconti fatturati dall'inizio dell'anno solare (diversamente l'acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati) Ai fini del pagamento delle prestazioni, restano fermi i chiarimenti forniti dalla Struttura commissariale ai Direttori Generali delle con nota n. 7626/C CP_9 del 1/12/2011”e non del totale delle prestazioni stesse così come, invece fatto dalla . La CP_2 struttura avrebbe dovuto, secondo l'appellante, emettere una fattura pari al 95% delle prestazioni erogate e rendicontate e non il 100% del totale delle prestazioni.
Part Con il secondo motivo l'appellante si è doluta dell'ordinanza laddove il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione il contenuto dell'art. 3, comma 3 del contratto il quale prevedeva che il 5% residuo del saldo della fattura emessa doveva essere soggetto ad ulteriore procedura di controllo di regolarità e di verifica per il rispetto annuale del budget assegnato alla struttura, con la conseguenza che lo stesso doveva essere riconosciuto in sede di consuntivo annuale soltanto e nell'ipotesi in cui non vi fosse stato sforamento del tetto di spesa, circostanza che invece si era verificata nel caso di specie.
In ragione di ciò il saldo della fattura pari ad € 16.693,86 non poteva essere liquidato per sforamento del tetto di spesa così come chiarito dalla nota prot.146908/DIP. S.M. del 16 giugno 2020 con la 6 Part quale l' chiedeva l'emissione di una nota di credito di € 345.929,67 pari al 5% delle fatture emesse e trasmesse tra cui il 5% della fattura relativa alle prestazioni del mese di luglio 2019.
I due motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi e vanno rigettati perché infondati.
Dal contratto stipulato il 28 giugno 2018 avente ad oggetto “la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni id assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2018, nonché in via provvisoria per
l'anno 2019” emerge che con l'art. 3 comma 1 le parti hanno determinato il tetto di spesa ( di struttura, come si legge in contratto) per l'anno 2019 fissandolo in € 721.537,09; tale accordo costituisce, quindi, il tetto di spesa a cui fare riferimento. Dalla pattuizione richiamata risulta che il superamento del tetto di spesa di struttura escludeva che fossero dovute le remunerazioni per le prestazioni rese in eccedenza rispetto ad esso, in quanto era previsto che “la sottoscritta CP_2 non potrà erogare nel 2018 nonché nel 2019 un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero che Part comporti un onere economico a carico della in cui opera maggiore del limite di spesa fissato”. Ed infatti, in presenza di un limite di struttura, l'art. 4 comma 2 stabiliva che: “le prestazioni eccedenti il limite di Part spesa di cui al precedente art. 3 non saranno riconosciute a carico dell' in cui opera la e, se CP_2 fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo”. Part Tanto premesso, l' ha contestato in modo generico ed approssimativo ab origine lo sforamento del tetto di spesa limitandosi ad affermare in giudizio che si era “verificato lo sforamento del budget”, affermazione priva di senso in quanto priva di riferimenti al quantum dello sforamento ed al periodo dello stesso.
Quanto all'onere probatorio in merito al superamento del tetto di spesa, va ribadito che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il predetto onere grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass.
23324/2018).
Ebbene, a pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di prime cure
Part l' si limitava ad affermare che “nel corso dei controlli programmati dal servizio sanitario regionale e
Part dalla di competenze, verificato lo sforamento del tetto di spesa assegnato alla singola struttura è stato stornato l'importo eccedente come da determina dirigenziale n.6223/2020” , senza depositare alcun documento e senza fornire specifici chiarimenti. Il Tribunale non ha mancato di far riferimento
Part all'inerzia probatoria della la decisione va condivisa.
Part Con il terzo ed ultimo motivo l' si è doluta della sentenza per aver il Tribunale erroneamente applicato gli interessi in primis perché la fattura non era stata trasmessa correttamente e dunque l'eventuale omesso pagamento non poteva generare gli interessi e, in secondo luogo, andava considerato che il Giudice di prime cure aveva individuato come dies a quo per il calcolo, anziché la data di notificazione della fattura n. 44/PA del 14.11.2019, la data in cui la stessa era stata erroneamente inviata ovvero il 10.09.2019
7 Il motivo è infondato e va rigettato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto in favore del Centro appellato gli interessi di mora ex art. d.lgs. 231/2002 applicando l'art. 5 punto 2 del contratto che prevede che il diritto al pagamento dell'acconto matura entro trenta giorni dalla ricezione della fattura mensile.
La fattura è stata emessa correttamente il 10.10.2019, dal che deriva che il dies a quo degli interessi Part di mora è da individuarsi nell' 11.10.2019; né assume rilievo il richiamo della a presunti errori di trasmissione della fattura.
In realtà, come già evidenziato dal Tribunale, dalla nota 195433/ASL del 12.09.2019 risulta che la nuova competenza del Dipartimento di Salute Mentale, circostanza che avrebbe potuto giustificare il rifiuto della fattura, è attiva “a far data dall'attività erogata nel mese di agosto”; è evidente, pertanto, Part che per le fatture relative alle prestazioni precedenti il mese di agosto la competenza era dell' , Part come callidamente la embra ignorare.
Poiché la fattura n.38/A , per quanto di settembre, fa riferimento alle prestazioni del luglio 2019, il Part destinatario della fattura e la competenza a trattarla era dell' , per cui non può ritenersi sussistente alcun errore di trasmissione imputabile al Centro appellato.
Part Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza impugnata.
Infine, va considerato che la in comparsa di costituzione ha chiesto la condanna della CP_2 controparte a rifonderle le spese di entrambi i gradi del processo, così implicitamente invocando la parziale riforma della pronunzia di primo grado sulle spese, compensate dal Tribunale. La richiesta non può essere accolta per la sua inammissibilità, dal momento che essa avrebbe presupposto la formulazione di un appello incidentale, non proposto.
Quanto al governo delle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00. Tenuto conto dell'attività espletata, spettano complessivi € 4.657,50, di cui € 800,00 per il compenso relativo alla fase di studio, 650,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione,
1.400,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo nonché € 607,50 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Va accolta la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c.
8 Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della Part sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , Parte_1 notificato alla il 17 dicembre 2020, avverso l'ordinanza Controparte_2 del Tribunale di Santa Capua Vetere recante il numero di repertorio 3454/2020 del 18 novembre
2020,
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di €. 4.657,50, di cui €. 4.050,00 € per i compensi ed € 607,50 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore del procuratore dell'appellata, avv. Barbara Savastano , dichiaratasi antistataria;
Part
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell' ppellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
9
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante il n. 3454/2020 del 18 novembre 2020, iscritto al n. 4764/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie, rimesso in decisione all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), costituitasi in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr. Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposto in calce all'atto di appello e della delibera di incarico n. 1597 del 2.12.2020 dall'avv. Michele Asciore (codice fiscale
) C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), costituitasi Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_3 giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Barbara Savastano (codice fiscale C.F._2
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 31 ottobre 2019 e notificato all' il 17 Parte_1
1 dicembre 2019 la - chiedeva al Tribunale la condanna Controparte_4 Part dell' a pagarle, per le prestazioni sanitarie rientranti nell'area dell'assistenza ospedaliera da essa rese nel mese di luglio 2019 in forza del contratto stipulato il 28 giugno 2018, la somma di €
333.877,18 oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e della fattura n. 38 emessa il 10.09.2019.
Part Esponeva in fatto che la predetta fattura veniva rifiutata dal sistema e che in data 12.09.2019 l' informava, con nota prot. 195433, che, a far data dall'attività erogate nel mese di agosto, i provvedimenti di liquidazione delle fatture informatiche sarebbero state di competenza del
Dipartimento di Salute Mentale (DSM), cui le fatture dovevano essere trasmesse.
Part Si vedeva costretta quindi a costituire in mora l' l'8 ottobre 2019, specificando che il debitore Part era esclusivamente l' e che la modifica di eventuali procedure di liquidazione interne, comunque non riguardante la fattura in questione, anteriore all'indicato mese di agosto, non legittimava il rifiuto della fattura.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Accertare il diritto di credito di Controparte_2 Part e per l'effetto concedere ordinanza ex art. 702 bis, condannando l'
[...] Parte_3 al pagamento della somma di Euro 333.877,18 oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del 2002 e decreto legge 12 settembre 2014 n. 133. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Part Si costituiva l' con una comparsa depositata il 4 ottobre 2020 resistendo alla domanda, confermando la circostanza che la fattura del 10.09.2019 era stata rifiutata dal sistema in quanto l'UOC cui era stata trasmessa non era “più istituzionalmente proposto alla liquidazione dell'attività” divenuta nelle more di competenza del Dipartimento di Salute Mentale”, precisando che la ricorrente aveva emesso una nuova fattura (n. 44/PA) per lo stesso importo e per la stessa causale in sostituzione di quella rifiutata, liquidata con la determina dirigenziale n. 9741 del 18.12.2019 e poi pagata, in acconto e nella misura del 95%, come da mandato di pagamento n. 33 del 02.01.2020.
Affermava che, per quanto concerneva il saldo, nel corso dei controlli programmati dal servizio Part sanitario regionale e dalla di competenza, eseguiti successivamente alla trasmissione della fattura, si era verificato lo sforamento del tetto di spesa per cui era stato stornato l'importo eccedente come da determina dirigenziale n. 6223/2020.
Eccepiva, dunque, pur senza mai depositare la suddetta determina 6223, l'intervenuto adempimento Part da parte della precisando che il ritardo era dipeso esclusivamente dall'errore nella trasmissione della fattura ad un Ufficio non competente.
Infine, eccepiva la non debenza degli interessi moratori con decorrenza dalla prima fattura, in quanto il ritardo era dipeso da un errore di controparte nella trasmissione della fattura e che, al più, la richiesta degli interessi andava limitata al periodo decorrente dalla seconda fattura.
2 Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare cessata la materia del contendere;
- in subordine rigettare comunque la domanda di pagamento del corrispettivo per le prestazioni del mese di luglio
2019, per intervenuta estinzione del credito comprovata dall'allegato mandato di pagamento, e quindi per inesistenza del credito;
- condannare la ricorrente alla refusione delle spese legali, da determinarsi in via equitativa”.
Con note ex art. 221 comma 4 d.l. 34/2020 del 16.10.2020, la confermava di aver ricevuto CP_2 il pagamento dell'acconto di € 317.183,33 rappresentando, però, che erano maturati 120 giorni di ritardo per cui, ai sensi dell'art. 5 punto 5 del contratto, andavano applicati non solo gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 ma anche le maggiorazioni. Affermava, inoltre, di avere diritto anche al pagamento a saldo dell'ulteriore 5% per un importo pari a € 16.693,86, precisando che i Part disservizi di natura interna dell' non potevano incidere sul proprio diritto ad essere compensato per tutte le prestazioni rese corrispondente alla fattura emessa. Precisava che, comunque, lo Part sforamento del t5etto di spese, che la invocava per trattenere il 5% suddetto, non era stato provato. Chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento del saldo della fattura azionata, pari a €
16.693,86 oltre interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02, nonché di € 8.342,36 a titolo di interessi ex artt.
4 e 5 d.lgs. 231del 2002 ed € 4.171,18 a titolo di penali.
Part Con le note di trattazione depositate il 20.10.2020 l' ribadiva che gli interessi non erano dovuti o che, al massimo, essi sarebbero stati dovuti solo per il periodo dal 15.12.2019 (momento ultimo in Part cui l' avrebbe dovuto provvedere al pagamento della fattura) al 08.01.2020 (momento del pagamento). Ribadiva che il ritardo nel pagamento era stato causato dall'errore nella trasmissione della fattura e che il saldo (pari al 5% del totale) andava pagato a chiusura dell'esercizio solare e previa verifica contabile e controlli di appropriatezza delle prestazioni, che la chiusura contabile andava a cadere nell'aprile 2020 periodo che l'aveva impegnata a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, sicché il ritardo sarebbe dovuto a forza maggiore. Precisava che erano in corso controlli contabili da cui erano emersi lo sforamento del budget, nonché inappropriatezze e irregolarità di un certo numero di prestazioni.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza del 18 novembre 2020 accoglieva il ricorso e, preso dell'avvenuto pagamento parziale, condannava l' al pagamento, in Parte_4 favore della della somma di € 16.693,86 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal CP_2
01.05.2020 sino al soddisfo ed € 6.117,73 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/2002 sull'acconto liquidato;
negava il diritto della ad ottenere il pagamento di € 4.171,18 a titolo di CP_2 maggiorazioni sul ritardo e compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale:
Part
- accertava l'intervenuto pagamento da parte dell dell'acconto pari al 95%;
3 - rigettava l'eccezione di sopravvenuta forza maggiore nel ritardato pagamento invocata Part dall' ravvisabile nella necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica sia perché gli uffici addetti contabili non erano stati coinvolti direttamente nell'affrontare l'emergenza Part de qua e in ogni caso l non aveva dimostrato in che termini detta emergenza avesse inciso, oltre che sulle attività materiali e gestionali sanitarie anche su quelle contabili e di liquidazione;
- rigettava le eccezioni del superamento del tetto di spesa e di “inappropriatezze e irregolarità di un certo numero di prestazioni”, perché non provate e formulate in modo generico “senza indicare il quantum dello sforamento” e inidonee ad impedire il pagamento del saldo;
Part
- rigettava le eccezioni dell' secondo cui il ritardo nel pagamento sarebbe stato imputabile all'errore di trasmissione della fattura e ciò in quanto la nuova competenza del Dipartimento di Salute Mentale era attiva “a far data dall'attività erogata nel mese di agosto” e che, quindi, Part l' restava competente per le fatture relative alle prestazioni precedenti il mese di agosto e che, poiché la fattura, per quanto di settembre, faceva riferimento alle prestazioni del luglio Part 2019, la competenza era dell' ; Part
- condannava l' al pagamento dell'importo pari ad € € 6.117,73 a titolo di interessi ex art.
d.lgs. 231/2002 dall' 11.10.2019 sino al 07.01.2020 sulla somma liquidata di € 317.183,33 e riteneva dovuto il pagamento degli interessi sul saldo, decorrenti dall'1.05.2020, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento dei saldi, in ossequio all'art. 5 punti
3 e 5 del contratto;
- dichiarava inammissibile perché tardiva la domanda formulata dalla con le note ex CP_2 art. 221 comma 4 d.l. 34/2020, avente ad oggetto la condanna di € 4.171,18 a titolo di maggiorazioni ex art. 5 comma 5 lett. b) del contratto.
Pertanto, così decideva: “1) Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva;
2) Per
l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della Parte_4 Controparte_2 di € 16.693,86 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dal 01.05.2020 sino al soddisfo;
3) Condanna l'
[...]
al pagamento, in favore della di € 6.117,73 a titolo di Pt_4 Controparte_2 interessi ex d.lgs. 231/2002 sull'acconto liquidato;
4) Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di € 4.171,18; 5) Compensa le spese del giudizio”.
S'è appellata alla detta ordinanza la con una citazione notificata al il 17 Parte_4 CP_2 dicembre 2020, formulando all'uopo i seguenti motivi così rubricati: 1) “Error in iudicando – omessa valutazione e/o applicazione dell'art. 5 della convenzione del 28.06.2018 stipulata dalle parti.”; 2)
“Error in iudicando – omessa valutazione e/o applicazione dell'art. 3 comma 3 della convenzione del
28.06.2018 stipulata dalle parti; 3) Errata e falsa applicazione del criterio di determinazione degli interessi”.
4 Ha, quindi, così concluso: “- in via principale, rigettare ogni richiesta di pagamento articolata dalla
con l'introduzione del giudizio di primo grado, perché Controparte_4 Controparte_2 infondata in fatto e diritto in ragione delle motivazioni di cui ai superiori paragrafi, accertando e dichiarando che nulla deve l all'appellata in merito al saldo delle prestazioni rese per il mese di luglio Controparte_5
2019 e per interessi maturati;
- in via subordinata, per il solo caso in cui si ritenga di dover riconoscere
l'importo degli interessi sul 95% della fattura correttamente inviata, limitare la citata richiesta di interessi al periodo che va dalla scadenza della fattura correttamente trasmessa (14.12.2019) fino all'effettivo pagamento intervenuto in data 08.01.2020. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore della ”. Controparte_6
L'8 marzo 2021 si è costituita la che nel resistere all'appello, ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità ex art. 348 c.p.c., ha contestato integralmente i motivi di gravame spiegati dalla Part facendo proprie le ragioni poste alla base della decisione di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 c.p.c. per intervenuto Part riconoscimento del diritto impugnato. Nel merito respingere l'appello dell' e confermare integralmente Part confermare l'Ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. RG 9616/2019. Condannare l' al pagamento della somma di Euro 6.117,73 dovuto per il ritardato pagamento dell'acconto fattura, oltre agli interessi maturati sul saldo pagato in data 2 marzo 2021 per Euro 1.115,97 per un totale di Euro 7.233,7. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Part In particolare, la ha dedotto che con mandato di pagamento del 2 marzo 2021 l' CP_2 ha provveduto al pagamento della somma di €16.693,86 quale saldo della fattura del mese di luglio
2020 oggetto dell'ordinanza impugnata e che doveva ancora corrispondere la quota interessi maturati su quanto corrisposto in corso di causa per € 6.117,73 oltre agli interessi maturati sul saldo pagato in data 2 marzo 2021 per € 1.115,97 per un totale di € 7.233,7.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e l'appello
è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini per le comparse di cui al previgente art. 190 c.p.c..
Con le rispettive comparse conclusionali le parti hanno riproposto le argomentazioni già esposte nei precedenti scritti. Inoltre, con la comparsa conclusionale depositata l'8 gennaio 2025 il Centro ha dichiarato che con ordinanza di assegnazione RGE 1875/2022 del 9 gennaio 2023, susseguente alla notifica dell'atto di precetto del 26 maggio 2022, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha condannato la , quale terzo pignorato, al pagamento della somma dovuta Controparte_7 Part anche a titolo di interessi e che l' non ha proposto opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente è necessario rilevare l'inammissibilità della produzione in giudizio della nota prot.
n. 14690/DIP S.M. del 16 giugno 2020 - a firma del Direttore Amministrativo del
[...]
di Sarno - avente ad oggetto – richiesta nota di Controparte_8 Parte_5 credito” una comunicazione del consumo dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'anno 2019, che l'appellante, in violazione della regola dettata dall'art. 345 c.p.c., ha depositato per la prima volta nel secondo grado di giudizio. La suddetta nota risulta formata il 16.06.2020 e fin da Part tale momento era nella disponibilità dell' che avrebbe potuto (e dovuto) depositarla all'atto della sua costituzione in giudizio innanzi al Tribunale avvenuta il 15.10.2020 o, al più tardi, con le note di trattazione depositate il 20.10.2020.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Part Con il primo motivo l' si è doluta della pronuncia di prime cure laddove il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di pagamento del saldo della fattura azionata per € 16.963,86 corrispondente al
5% dell'importo fatturato.
Per l'appellante il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato e/o applicato l'art. 5 del contratto del 28.6.2018 stipulato tra le parti in base al quale “a fronte delle prestazioni erogate e Part rendicontate, la emetterà alla una fattura mensile di acconto nella misura del 95% di 1/12 CP_2 Part (un dodicesimo) del limite di spesa complessivo fissato al comma 1 dell'art.
3. La pagherà l'importo complessivo della fattura di acconto alla Casa di Cura nel termine stabilito al successivo comma 2, purché la fattura di acconto sia supportata dalla documentazione di una produzione complessiva (per ricoveri, PACC, funzioni, ecc) cumulata dall'inizio dell'anno solare, non inferiore alla somma degli acconti fatturati dall'inizio dell'anno solare (diversamente l'acconto dovrà essere ridotto della eccedenza della produzione cumulata, rispetto alla somma degli acconti liquidati) Ai fini del pagamento delle prestazioni, restano fermi i chiarimenti forniti dalla Struttura commissariale ai Direttori Generali delle con nota n. 7626/C CP_9 del 1/12/2011”e non del totale delle prestazioni stesse così come, invece fatto dalla . La CP_2 struttura avrebbe dovuto, secondo l'appellante, emettere una fattura pari al 95% delle prestazioni erogate e rendicontate e non il 100% del totale delle prestazioni.
Part Con il secondo motivo l'appellante si è doluta dell'ordinanza laddove il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione il contenuto dell'art. 3, comma 3 del contratto il quale prevedeva che il 5% residuo del saldo della fattura emessa doveva essere soggetto ad ulteriore procedura di controllo di regolarità e di verifica per il rispetto annuale del budget assegnato alla struttura, con la conseguenza che lo stesso doveva essere riconosciuto in sede di consuntivo annuale soltanto e nell'ipotesi in cui non vi fosse stato sforamento del tetto di spesa, circostanza che invece si era verificata nel caso di specie.
In ragione di ciò il saldo della fattura pari ad € 16.693,86 non poteva essere liquidato per sforamento del tetto di spesa così come chiarito dalla nota prot.146908/DIP. S.M. del 16 giugno 2020 con la 6 Part quale l' chiedeva l'emissione di una nota di credito di € 345.929,67 pari al 5% delle fatture emesse e trasmesse tra cui il 5% della fattura relativa alle prestazioni del mese di luglio 2019.
I due motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi e vanno rigettati perché infondati.
Dal contratto stipulato il 28 giugno 2018 avente ad oggetto “la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni id assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2018, nonché in via provvisoria per
l'anno 2019” emerge che con l'art. 3 comma 1 le parti hanno determinato il tetto di spesa ( di struttura, come si legge in contratto) per l'anno 2019 fissandolo in € 721.537,09; tale accordo costituisce, quindi, il tetto di spesa a cui fare riferimento. Dalla pattuizione richiamata risulta che il superamento del tetto di spesa di struttura escludeva che fossero dovute le remunerazioni per le prestazioni rese in eccedenza rispetto ad esso, in quanto era previsto che “la sottoscritta CP_2 non potrà erogare nel 2018 nonché nel 2019 un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero che Part comporti un onere economico a carico della in cui opera maggiore del limite di spesa fissato”. Ed infatti, in presenza di un limite di struttura, l'art. 4 comma 2 stabiliva che: “le prestazioni eccedenti il limite di Part spesa di cui al precedente art. 3 non saranno riconosciute a carico dell' in cui opera la e, se CP_2 fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo”. Part Tanto premesso, l' ha contestato in modo generico ed approssimativo ab origine lo sforamento del tetto di spesa limitandosi ad affermare in giudizio che si era “verificato lo sforamento del budget”, affermazione priva di senso in quanto priva di riferimenti al quantum dello sforamento ed al periodo dello stesso.
Quanto all'onere probatorio in merito al superamento del tetto di spesa, va ribadito che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il predetto onere grava sul debitore, costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass.
23324/2018).
Ebbene, a pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di prime cure
Part l' si limitava ad affermare che “nel corso dei controlli programmati dal servizio sanitario regionale e
Part dalla di competenze, verificato lo sforamento del tetto di spesa assegnato alla singola struttura è stato stornato l'importo eccedente come da determina dirigenziale n.6223/2020” , senza depositare alcun documento e senza fornire specifici chiarimenti. Il Tribunale non ha mancato di far riferimento
Part all'inerzia probatoria della la decisione va condivisa.
Part Con il terzo ed ultimo motivo l' si è doluta della sentenza per aver il Tribunale erroneamente applicato gli interessi in primis perché la fattura non era stata trasmessa correttamente e dunque l'eventuale omesso pagamento non poteva generare gli interessi e, in secondo luogo, andava considerato che il Giudice di prime cure aveva individuato come dies a quo per il calcolo, anziché la data di notificazione della fattura n. 44/PA del 14.11.2019, la data in cui la stessa era stata erroneamente inviata ovvero il 10.09.2019
7 Il motivo è infondato e va rigettato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto in favore del Centro appellato gli interessi di mora ex art. d.lgs. 231/2002 applicando l'art. 5 punto 2 del contratto che prevede che il diritto al pagamento dell'acconto matura entro trenta giorni dalla ricezione della fattura mensile.
La fattura è stata emessa correttamente il 10.10.2019, dal che deriva che il dies a quo degli interessi Part di mora è da individuarsi nell' 11.10.2019; né assume rilievo il richiamo della a presunti errori di trasmissione della fattura.
In realtà, come già evidenziato dal Tribunale, dalla nota 195433/ASL del 12.09.2019 risulta che la nuova competenza del Dipartimento di Salute Mentale, circostanza che avrebbe potuto giustificare il rifiuto della fattura, è attiva “a far data dall'attività erogata nel mese di agosto”; è evidente, pertanto, Part che per le fatture relative alle prestazioni precedenti il mese di agosto la competenza era dell' , Part come callidamente la embra ignorare.
Poiché la fattura n.38/A , per quanto di settembre, fa riferimento alle prestazioni del luglio 2019, il Part destinatario della fattura e la competenza a trattarla era dell' , per cui non può ritenersi sussistente alcun errore di trasmissione imputabile al Centro appellato.
Part Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza impugnata.
Infine, va considerato che la in comparsa di costituzione ha chiesto la condanna della CP_2 controparte a rifonderle le spese di entrambi i gradi del processo, così implicitamente invocando la parziale riforma della pronunzia di primo grado sulle spese, compensate dal Tribunale. La richiesta non può essere accolta per la sua inammissibilità, dal momento che essa avrebbe presupposto la formulazione di un appello incidentale, non proposto.
Quanto al governo delle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del
Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00. Tenuto conto dell'attività espletata, spettano complessivi € 4.657,50, di cui € 800,00 per il compenso relativo alla fase di studio, 650,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione,
1.400,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo nonché € 607,50 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Va accolta la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c.
8 Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della Part sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , Parte_1 notificato alla il 17 dicembre 2020, avverso l'ordinanza Controparte_2 del Tribunale di Santa Capua Vetere recante il numero di repertorio 3454/2020 del 18 novembre
2020,
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di €. 4.657,50, di cui €. 4.050,00 € per i compensi ed € 607,50 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore del procuratore dell'appellata, avv. Barbara Savastano , dichiaratasi antistataria;
Part
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell' ppellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
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