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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1611 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con gli avv.ti FLACCAVENTO ANGELO e C.F._1
CROCCO MAIRA;
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 17.06.2024 ha Parte_1
proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-0001369170 e n. OI-001958320 emesse nei suoi confronti dall e notificatele in data CP_1
18.05.2024 per il pagamento delle somme di € 23.262,50 ed € 24.033,00 dovute a titolo di sanzione ex art. 2, co. 1 bis, D.L. N. 463\1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638\1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8\2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità 2016 e 2017 e basate rispettivamente sugli accertamenti n.
.6500.18/04/2018.0066710 del 18.04.2018 e n. CP_1
.6500.30/10/2019.0171132 del 30.10.2019 eccependo, tra l'altro, CP_1
l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989 e il decorso del termine prescrizionale ex art.28 l. 689/1981.
Si è costituito in giudizio l' il quale, osservato che da un riesame della CP_1
pratica era emerso che la ricorrente non era legale rappresentante della nei periodi in questione, ha proceduto ad Parte_2
annullare le ordinanze ingiunzioni opposte;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte opponente, preso atto, insisteva per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
***
Va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza -
l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere per la desistenza dell'Istituto dalla pretesa creditoria da cui deriva la sua pacifica infondatezza.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
Pagina 2 di 7 del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone la delibazione in ordine alla fondatezza della domanda, va osservato che se è vero che già in sede di costituzione nel presente giudizio l'ente previdenziale ha annullato le ordinanze ingiunzioni per un motivo non dedotto in ricorso, quest'ultimo era comunque fondato con riferimento all'eccezione di estinzione di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni
(centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14 “in quanto applicabili” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
Pagina 3 di 7 La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria.
Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la CP_1
tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni.
Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni
(trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14. In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr.
Pagina 4 di 7 App. Milano 504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 app. Catania
1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad €
10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza
(inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale).
L'ultimo versamento nell'anno solare va effettuato il 16 dicembre, con la precisazione che se si tratta di lavoratori dipendenti, esso riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno (artt.
17 e 18 del dlgs. 241/97, circolari n. 79/98 e 259/98); mentre se si CP_1
tratta di lavoratori agricoli, riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso (artt. 6, comma
14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e 18 d.lgs. 241/1997).
La denuncia delle trattenute va invece effettuata in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003).
Pertanto, se si tratta di lavoratori dipendenti, nel qual caso il termine per la denuncia è successivo a quello per il versamento, l'illecito è integrato il 31 dicembre dell'anno in cui si sarebbero dovuti effettuare i versamenti;
mentre se si tratta di lavoratori agricoli, lo stesso è integrato il 16 dicembre del medesimo anno, dato che il termine per il versamento è successivo a quello della denuncia.
Pagina 5 di 7 In entrambi i casi, per quanto detto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni di versamenti da effettuarsi negli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative ai versamenti da effettuarsi negli anni dal 2016.
Nel caso di specie, si tratta di illeciti successivi (anni 2016 e 2017). In tal caso, deve ritenersi che il termine di cui all'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorra dal momento stesso della commissione dell'illecito dato che, essendo le denunce e i versamenti indirizzati all' , questo ha immediatamente la CP_1
possibilità di riscontrare la violazione tramite la semplice sottrazione dei due dati e l'individuazione dei soggetti responsabili.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C.
20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all' , in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel momento CP_2
sopra individuato (in cui l' ha contezza delle retribuzioni denunciate e CP_1
degli importi versati) e dall'altro a fronte di ciò l' si è limitato a CP_1
dedurre la complessità degli accertamenti da compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia.
Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano versamenti da effettuare negli anni 2016 e 2017 con riferimento a lavoratori dipendenti e quindi il termine in esame decorreva rispettivamente dal 31.12.2016 e dal
Pagina 6 di 7 31/12.2017, mentre gli accertamenti risalgono rispettivamente al
18.04.2018 ed al 30.10.2019, gli accertamenti devono considerarsi tardivi e quindi le sanzioni estinte.
Alla luce di quanto sopra, le spese di lite vanno poste a carico dell'
[...]
. CP_3
Le spese si liquidano nella misura di cui al dispositivo avuto riguardo alla estrema elementarità ed alla serialità della causa, al valore della stessa ed alla scarna attività processuale concretamente svolta (di fatto consistita nello studio e nella introduzione della controversia, cui è seguita la mera presa d'atto dell'annullamento degli atti impugnati).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 1.600, CP_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% e 43 per rimborso c.u.
13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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