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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8245/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8245/23 promosso con ricorso depositato in data 27/03/2023 da:
, nato a [...] (U.S.A.) il Parte_1
02.11.1968, C.F. C.F._1
nata a [...] (U.S.A.) il Parte_2
28.06.1959 C.F. C.F._2
, nato a [...] (U.S.A.) il Parte_3
09.09.1997, C.F. C.F._3
, nata a [...] (U.S.A.) Parte_4
il 14.11.2001 C.F. C.F._4
nato a [...] (U.S.A.) il 19.07.1997 Parte_5
C.F. C.F._5
, nato a [...] (U.S.A.) il 10.05.1985 Parte_6
C.F. C.F._6 tutti rappresnetati e difesi dall'avv Angelo Rnchino elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Orvieto, Via Cipriano Manente n 38, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
1 Pubblico Ministero
ex lege CP_2
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata in data [...] in [...] Persona_1
(AV), emigrata negli USA senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense ( all. 3 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Montemiletto (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di
[...]
, che dall'unione della medesima con il IG. nasceva in data 22.02.1935 a Per_1 Persona_2
LL la IG.ra che la IG.ra si univa in Persona_3 Persona_3
matrimonio con il IG il 05.06.1955 a Medford acquisendo in questo modo anche Persona_4
2 il cognome del marito, e dalla loro unione nascevano: il IG. nato a Parte_7
LL (U.S.A.) il 02.11.1968, e la IG.ra , nata a [...] (U.S.A.) il Parte_8
28.06.1959 che il IG. si univa in matrimonio con la IG.ra Parte_7 Parte_9
a Medford, il 01.05.1994; che dalla loro unione nasceva un figlio, ,
[...] Parte_3
nato a [...] (U.S.A.) il 09.09.1997; che la IG.ra ebbe un figlio fuori dal Parte_8
matrimonio, nato il [...] a [...], (U.S.A.); che ella, successivamente, Parte_6
si univa in matrimonio con il IG. ad Edgartown il 15.06.1996 e che dalla loro unione Persona_5
nascevano: la IG.ra nata a [...] (U.S.A.) il 14.11.2001 ed il IG. Parte_4
nato a [...] (U.S.A.) il 19.07.1997. Parte_5
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 28.5.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
3
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8245/23 promosso con ricorso depositato in data 27/03/2023 da:
, nato a [...] (U.S.A.) il Parte_1
02.11.1968, C.F. C.F._1
nata a [...] (U.S.A.) il Parte_2
28.06.1959 C.F. C.F._2
, nato a [...] (U.S.A.) il Parte_3
09.09.1997, C.F. C.F._3
, nata a [...] (U.S.A.) Parte_4
il 14.11.2001 C.F. C.F._4
nato a [...] (U.S.A.) il 19.07.1997 Parte_5
C.F. C.F._5
, nato a [...] (U.S.A.) il 10.05.1985 Parte_6
C.F. C.F._6 tutti rappresnetati e difesi dall'avv Angelo Rnchino elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Orvieto, Via Cipriano Manente n 38, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
1 Pubblico Ministero
ex lege CP_2
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 22.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata in data [...] in [...] Persona_1
(AV), emigrata negli USA senza mai naturalizzarsi cittadina statunitense ( all. 3 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Montemiletto (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di
[...]
, che dall'unione della medesima con il IG. nasceva in data 22.02.1935 a Per_1 Persona_2
LL la IG.ra che la IG.ra si univa in Persona_3 Persona_3
matrimonio con il IG il 05.06.1955 a Medford acquisendo in questo modo anche Persona_4
2 il cognome del marito, e dalla loro unione nascevano: il IG. nato a Parte_7
LL (U.S.A.) il 02.11.1968, e la IG.ra , nata a [...] (U.S.A.) il Parte_8
28.06.1959 che il IG. si univa in matrimonio con la IG.ra Parte_7 Parte_9
a Medford, il 01.05.1994; che dalla loro unione nasceva un figlio, ,
[...] Parte_3
nato a [...] (U.S.A.) il 09.09.1997; che la IG.ra ebbe un figlio fuori dal Parte_8
matrimonio, nato il [...] a [...], (U.S.A.); che ella, successivamente, Parte_6
si univa in matrimonio con il IG. ad Edgartown il 15.06.1996 e che dalla loro unione Persona_5
nascevano: la IG.ra nata a [...] (U.S.A.) il 14.11.2001 ed il IG. Parte_4
nato a [...] (U.S.A.) il 19.07.1997. Parte_5
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 28.5.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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