TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 724
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Invalidità del provvedimento per violazione delle disposizioni attuative e del riparto di competenze

    Il controllo di ammissibilità e valutazione della Commissione riguarda la verifica preliminare dei requisiti soggettivi e del punteggio auto-attribuito. L'istruttoria tecnico-amministrativa, invece, entra nel merito del progetto per valutare la concedibilità del sostegno e la sua quantificazione, compresa la verifica puntuale dell'ammissibilità delle singole voci di spesa. L'assegnazione dell'istruttoria agli Ispettorati dell'Agricoltura, compreso il compito di emettere i provvedimenti di concessione, rientra nelle loro attribuzioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019

    L'art. 10-bis della L. n. 241/1990 non è applicabile alle procedure di concessione di finanziamenti pubblici, in quanto assimilabili a procedure concorsuali espressamente escluse. La necessità del preavviso di rigetto è esclusa per le procedure concorsuali che prevedono la pubblicazione di un avviso di partecipazione e la successiva selezione delle domande.

  • Rigettato
    Violazione del dovere di soccorso istruttorio

    L'Ispettorato di Agrigento ha attivato il soccorso istruttorio richiedendo documentazione necessaria con note specifiche, a cui il ricorrente ha dato riscontro. Inoltre, il ricorrente non ha indicato quali documenti o chiarimenti avrebbe fornito, rendendo il vizio procedurale sanato dall'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, qualora fosse ravvisabile.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, illogicità e ingiustizia manifesta

    La valutazione delle offerte tecniche e l'ammissibilità delle spese rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione. Per censurare tali giudizi, è necessaria la dimostrazione della palese inattendibilità e dell'evidente insostenibilità. La tensostruttura non rientra nella categoria di 'prototipo' finanziabile al 100% in quanto reperibile sul mercato e realizzabile da imprese in regime concorrenziale. Il carattere durevole è desunto dall'ancoraggio a piattaforma in c.a. e dalle dimensioni. Il calcolo della spesa ammissibile è stato effettuato in relazione alla durata del progetto e alla percentuale di ammortamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione – violazione dell'art. 97 cost., degli artt. 1, 3 e 10-bis l. n. 241/1990 e degli artt. 1, 3 e 13 l.r. n. 7/2019 – eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta

    Le ragioni della riduzione dell'importo finanziato sono illustrate nel provvedimento e nel verbale di istruttoria. La ripartizione della perdita tra i membri dell'ATS è un aspetto interno non rilevante nei rapporti esterni. La riduzione della durata del progetto a otto mesi deriva dal D.D.G. 4602/2023 che ha modificato le disposizioni attuative, fissando il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi al 31/12/2024, con possibilità di proroga.

  • Rigettato
    Indennizzo per mero ritardo

    Le disposizioni richiamate escludono espressamente dal loro alveo applicativo i 'concorsi pubblici', ai quali è riconducibile anche la procedura di finanziamento in oggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 724
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 724
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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