TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00724 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00833/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2024, proposto da
SO TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Orlando, Daniele
Di Cristina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regionale Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, Regionale Siciliana - Dipartimento Dell'Agricoltura, Servizio 7,
Ispettorato Dell'Agricoltura di Agrigento, Regionale Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, Dipartimento Dell'Agricoltura, Area 3, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
nei confronti N. 00833/2024 REG.RIC.
Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca
Ecocompatibile S.C. A R.L., Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, Società Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del D.R.S. n. 1412 del 25.03.2024, recante il decreto di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022,
Misura 16, Sottomisura 16.2, del verbale di istruttoria tecnico-amministrativa e delle note interne prodromiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Agricoltura
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. BA ON e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. SO TO ha chiesto, quale titolare dell'omonima azienda agricola e capofila dell'ATS costituita per il progetto “Ottimizzazione della produzione del caviale di chiocciola Helix Aspersa
LL (OutClass)”, l'annullamento, previa sospensione, del D.R.S. n. 1412 del
25.03.2024, recante il decreto di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, Misura 16, Sottomisura 16.2, N. 00833/2024 REG.RIC.
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, con condanna dell'Amministrazione regionale resistente al pagamento dell'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis della L. n. 241/1990
(espressamente richiamato dall'art. 2 co. 8 L.R. n. 7/2019) e dall'art. 28 del D.L. n.
69/2013 nella misura massima di € 2.000.
I fatti di causa, per quanto di interesse, possono essere sintetizzati come segue.
Con il D.D.G. n. 149 del 20.02.2019 veniva pubblicato il bando per la sottomisura
16.2 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020, avente ad oggetto “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
L'odierno ricorrente presentava, in data 09.05.2019, la domanda di partecipazione n.
94250098236, per il progetto innovativo di cooperazione, nel settore della elicicoltura, per la ottimizzazione della produzione di caviale della chiocciola “Helix aspersa
LL”, attraverso un sistema di coltura idroponica a basso impatto ambientale, che consente il riciclo dell'acqua e il maggior benessere dell'animale.
Successivamente, l'odierno ricorrente chiedeva e otteneva la modifica della composizione dell'A.T.S. e provvedeva a costituirla, rilevando, altresì, con la missiva datata 02.02.2022, che nella compilazione del modulo informatico del SIAN risultavano invertite alcune voci di spesa, rispetto all'originale piano finanziario allegato all'originale cartaceo della domanda di sostegno e chiedeva procedersi alla sua rettifica in via di soccorso istruttorio.
L'Assessorato resistente delegava l'istruttoria all'I.P.A. di Trapani, il quale procedeva ad archiviazione con la nota n. 36613 prot. del 05.05.2022, adducendo una motivazione vaga, secondo cui la documentazione offerta sarebbe risultata “non conforme e non esaustiva”.
Tale nota veniva impugnata innanzi a questo T.A.R., il quale accoglieva il ricorso con la sentenza n. 2532/2023 dell'1.08.2023. N. 00833/2024 REG.RIC.
Con il provvedimento impugnato, datato 25.03.2024, l'Amministrazione concludeva il procedimento istruttorio (ri-)avviato con nota prot. n. 28114 del 28.09.2023, riducendo le spese per beni e servizi (importo approvato di € 88.139,91 sull'importo richiesto per tale voce di spesa di € 286.319,91) e concedendo di conseguenza all'intero Gruppo di cooperazione beneficiario un sostegno economico di €
317.278,00 (in luogo dell'importo complessivo richiesto di € 515.458,00).
A fondamento del ricorso il ricorrente ha posto i seguenti motivi di censura:
I) INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DEL RIPARTO DI COMPETENZE IVI STABILITO
PER LA SOTTOMISURA IN QUESTIONE;
II) VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/1990 E DELL'ART. 13
DELLA L.R. N. 7/2019;
III) VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO E DELL'ART. 97
COST., DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 10-BIS E 18 L. N. 241/1990, DEGLI ARTT. 1, 3, 13, 25
L.R. N. 7/2019, DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA N. 809/2014, DEL PARAGRAFO 15.2 DELLE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA SOTTOMISURA 16.2 DEL PSR SICILIA,
NONCHÉ DELLA CIRCOLARE N. 27248 PROT. DEL 23.06.2020;
IV) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO
DEL FATTO, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA;
V) DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., DEGLI
ARTT. 1, 3 E 10-BIS L. N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 1, 3 E 13 L.R. N. 7/2019 –
ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
Si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della N. 00833/2024 REG.RIC.
Pesca Mediterranea, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso per i motivi dettagliatamente spiegati nella propria memoria difensiva del 26 giugno 2024.
Con ordinanza n. 367 del 10.07.2024 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris e ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di merito “in posizione utile o non utile”, alla quale il ricorrente ha dato seguito, eseguendo gli adempimenti prescritti.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, previo deposito di memoria conclusiva di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
Il D.R.S. n. 1412 del 25.03.2024 di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, Misura 16, Sottomisura 16.2 è impugnato sia sotto il profilo della riduzione del sostegno economico richiesto (come già riferito) sia sotto il profilo della riduzione del cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto de quo (essendosi stabilito al punto 3 che “[i]l progetto di cooperazione deve avere una durata di massima di mesi 8 (31-12-2024)”, salvo proroga motivata).
Con il primo motivo, il ricorrente censura il travalicamento di competenze nel quale sarebbe incorso l'I.P.A. di Agrigento rispetto alle valutazioni di ammissibilità del progetto già compiute dalla commissione nominata dall'Autorità di gestione del P.S.R.
In proposito il ricorrente osserva che “i requisiti di ricevibilità e ammissibilità del progetto vengono verificati dalla commissione appositamente nominata per la verifica del punteggio, ai fini della redazione e approvazione della graduatoria finale da parte del Dirigente del servizio competente, mentre l'istruttoria tecnico-amministrativa riguarda la sola conferma o meno del punteggio e della graduatoria, dovendosi così N. 00833/2024 REG.RIC.
escludere che possa ingerirsi del merito del progetto e del relativo piano finanziario”
e che “il decreto qui impugnato specifica chiaramente, da una parte, che vi è già stata la verifica dell'ammissibilità del contenuto della domanda di sostegno presentata dal sig. TO, ragion per cui l'Ispettorato non avrebbe dovuto sostituirsi all'organo deputato a tale verifica e procedere alla rideterminazione, peraltro errata e arbitraria, delle voci di spesa e della durata previste nel progetto”.
Il motivo è infondato.
Il controllo di ammissibilità e valutazione di competenza della Commissione verte unicamente sulla verifica preliminare della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati dal richiedente e sulla conferma o meno del punteggio auto- attribuito “a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione” (art. 15.2 delle disposizioni attuative-parte specifica).
Solo successivamente a questa fase, il procedimento prosegue con l'istruttoria tecnico- amministrativa che entra nel merito del progetto al fine di valutare la concedibilità del sostegno e la sua quantificazione effettiva, previa verifica puntuale dell'ammissibilità dell'intervento e delle singole voci di spesa ai sensi degli artt. 7 e 8 delle stesse disposizioni attuative.
Al fine di accelerare e snellire le procedure, con nota prot. n. 49270 del 29/07/2021
(all. 10 della produzione di parte resistente) l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata assegnata agli Ispettorati dell'Agricoltura i quali sono stati investiti, anche, del compito di emettere i relativi provvedimenti di concessione una volta concluse le verifiche di competenza.
Da quanto detto, appare evidente che l'Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento, nel compiere la verifica (prodromica all'adozione del provvedimento impugnato) di ammissibilità delle singole voci di spesa relative al progetto finanziato, ha esercitato attribuzioni sue proprie senza invadere la sfera di attribuzione della commissione N. 00833/2024 REG.RIC.
rispetto a una verifica da questa in precedenza non compiuta relativamente all'ammissibilità delle singole voci di spesa concernenti il progetto.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 bis, L. 241/1990, asserendo che egli avrebbe dovuto essere preavvisato della riduzione delle spese finanziabili ipotizzata dall'Amministrazione ed essere messo in grado di interloquire con la stessa al fine di esaminare congiuntamente gli aspetti oggetto dei dubbi formulati dal funzionario istruttore.
Il motivo non è condivisibile, perché l'art. 10 bis della l. n. 241/1990 non è applicabile alle procedure di concessione di finanziamenti pubblici (T.A.R. Roma Lazio sez. III,
2/04/2024, n. 6346), essendo queste assimilabili a procedure concorsuali espressamente escluse dall'alveo applicativo dell'art. 10 bis, cit.
La necessità del preavviso di rigetto, come stabilito dall'art. 10 bis, penultimo inciso, della l. n. 241 del 1990, va invero esclusa per le procedure concorsuali, in cui debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. I, 8/01/2019, n. 274).
Per le stesse ragioni il Collegio ritiene che non possa essere accolta la domanda di corresponsione dell'indennizzo per il mero ritardo previsto dall'art. 2-bis della L. n.
241/1990 (espressamente richiamato dall'art. 2 co. 8, L.R. n. 7/2019) e dall'art. 28 del
D.L. n. 69/2013, nella misura di € 30 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di
€ 2.000. Infatti, le disposizioni richiamate escludono espressamente dal loro alveo applicativo i “concorsi pubblici”, ai quali è riconducibile anche la procedura di finanziamento per cui è controversia.
Col terzo motivo si deduce la violazione del dovere di soccorso istruttorio.
Rileva in proposito il ricorrente che sia le disposizioni attuative generali sia quelle speciali (relative alla sottomisura in questione) prevedono che il responsabile del procedimento acquisisca i documenti o i chiarimenti ritenuti necessari per il N. 00833/2024 REG.RIC.
completamento dell'istruttoria, ma ciò, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto, dovendosi anzi constatare che il funzionario incaricato si è costantemente sottratto ad ogni tentativo di contatto.
Il motivo è infondato.
A una attenta considerazione, l'Ispettorato di Agrigento – che a seguito della sentenza del Tar n. 2532/2023 è stato incaricato dell'istruttoria tecnico-amministrativa con la nota prot. 162999 del 25/09/2023 (all.12 produzione parte resistente) – ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio laddove ritenuto necessario, richiedendo all'interessato la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria con le note prot. n. 34927 del 27/11/2023 (all. 13) e 7002 del 07/03/2024 (all. 14) cui lo stesso ha dato riscontro.
Il motivo procede in ogni caso da una prospettiva eccessivamente formalistica, non avendo il ricorrente indicato quali documenti o chiarimenti avrebbe fornito al funzionario istruttore, ove interpellato, in ipotesi idonei a indirizzare diversamente l'esito del procedimento, con la conseguenza che l'ipotetico vizio di procedura – anche qualora fosse ravvisabile – sarebbe sanato dal disposto dell'art. 21 octies, comma 2,
L. 241/1990.
Col quarto motivo il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e il travisamento fattuale in ordine alla natura di “prototipo” e “bene durevole” della tensostruttura ancorata a piattaforma in cemento armato.
Come riferito in ricorso, l'I.P.A. di Agrigento dubita della natura delle spese per la realizzazione di una tensostruttura ancorata ad una piattaforma in cemento armato, invero destinata a consentire al CNR di svolgere, in situ, le verifiche sull'andamento del progetto, in ambiente controllato ed esente da contaminazioni o alterazioni da parte di agenti atmosferici, chimici o biologici. Inoltre, la spesa relativa, ad avviso del ricorrente, non riguarderebbe “beni durevoli”, bensì una struttura precaria amovibile e di facile dismissione, da ancorare ad una piattaforma in cemento armato al solo fine N. 00833/2024 REG.RIC.
di evitare il contatto diretto con il terreno, fonte di possibili contaminazioni tanto per i campioni, quanto per le attrezzature e i reagenti chimici da adoperare sotto il profilo scientifico. Quanto precede escluderebbe, pertanto, che possano essere utilizzati, quale criterio per la valutazione dell'ammontare delle somme da concedersi in via di sostegno al progetto, i coefficienti di ammortamento fiscale del bene da realizzare.
I predetti rilievi non sono condivisibili.
In generale, va ricordato che la valutazione delle offerte tecniche, operata dalla Commissione giudicatrice attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dalla lex specialis, si configura come un apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica e, quindi, le censure che attingono il merito di tale apprezzamento (di per sé opinabile) sono inammissibili, perché richiedono al giudice di esercitare un sindacato di natura sostitutiva non previsto dalla legge. Per sconfessare i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrarne la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità (tra tante, T.A.R. Napoli Campania sez. I, 5/03/2025, n. 1797).
Anche il giudizio di ammissibilità delle spese relative all'intervento finanziabile, da condurre in relazione alle previsioni della lex specialis (nella fattispecie l'art. 8 delle disposizioni attuative-parte specifica), è espressione di discrezionalità tecnica; da ciò deriva che il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto anche in questo ambito ai casi di manifesta illogicità, palese inattendibilità ed evidente insostenibilità, in verità non ravvisabili a parere del Collegio nella vicenda portata al suo esame.
Ebbene, tanto precisato, per la realizzazione della tensostruttura trova applicazione il terzo capoverso del punto 8 delle Disposizioni attuative specifiche, che prevede che
“La spesa imputabile a beni durevoli è pari alla quota di ammortamento in relazione alla durata del progetto e proporzionata all'effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto stesso” e, quindi, come illustrato dal funzionario istruttore Giuseppe Vizzi, il N. 00833/2024 REG.RIC.
costo ammissibile è limitato a due quote di ammortamento del costo di acquisto (D.M
31/12/1988 Min. Finanze: 10% x 2 anni di progetto), restando a carico del richiedente il restante 80%; parimenti, i macchinari e le attrezzature richieste, eccezion fatta per il
“prototipo analisi lumache”, essendo anch'essi beni in comune commercio, possono essere ammessi nella misura del 20% annuo per 2 anni del progetto rimanendo a carico del richiedente il restante 60% del costo di acquisto (v. nota prot. n. 32668 del
7.11.2023 e verbale istruttorio di determinazione della spesa ammissibile datato
23/02/2024, entrambi richiamati in premessa dal provvedimento impugnato).
Ai fini della finanziabilità al 100% sarebbe stato necessario che la tensostruttura fosse riconducibile alla categoria del “prototipo” (come da secondo capoverso del richiamato punto 8 che menziona i prototipi tra i “costi diretti” del progetto). Tale qualificazione è risultata non di meno incompatibile, alla stregua dell'istruttoria condotta dall'autorità procedente, con la presenza di diversi preventivi per la sua realizzazione che testimoniano, anzi, come i beni predetti siano reperibili comunemente sul mercato e i lavori siano eseguibili da imprese diverse in regime concorrenziale. Al contrario, il prototipo, per definizione, è caratterizzato da unicità e viene realizzato su un “progetto specifico da un soggetto specifico” che ne detiene, esso stesso o il suo committente, l'esclusiva per averlo realizzato.
Le valutazioni sul punto compiute dall'autorità amministrativa non sono state contraddette nella loro portata significativa dal ricorrente, il quale, se da un lato afferma in modo ossimorico che i beni in questione non costituiscono “prototipi unici
e originali”, dall'altro sostiene che la definizione di “prototipo”, diversamente da quanto ipotizzato dal funzionario istruttore, riguarderebbe anche l'impiego di beni già in commercio, ma in maniera nuova o per conseguire obbiettivi diversi da quelli per cui sono stati originariamente realizzati, senza tuttavia evidenziare né chiarire in che modo si manifesterebbe nel caso concreto l'originalità dell'impiego che il funzionario istruttore, errando, non avrebbe valorizzato. N. 00833/2024 REG.RIC.
Dal canto suo, il carattere durevole dell'impiego viene desunto, oltre che dall'ancoraggio a una piattaforma in c.a., anche dalle dimensioni della stessa, doppie rispetto a quelle della tensostruttura, le quali rendono inverosimile, nel ragionevole apprezzamento tecnico-discrezionale compiuto dall'Ispettorato, l'ipotesi del loro smontaggio al termine del periodo di durata del progetto. Il funzionario istruttore Vizzi non è, infine, incorso in errore sulla durata del progetto, avendo calcolato – come si è visto – la quota ammissibile di spesa in relazione a una percentuale di ammortamento per ciascuno dei due anni previsti nel cronoprogramma allegato alla domanda di contributo, e tale computo è stato esattamente recepito dall'Ispettorato dell'Agricoltura nel provvedimento finale quivi gravato.
Quanto sin qui rilevato dimostra l'insussistenza delle figure sintomatiche di eccesso di potere dedotte col quarto motivo (avuto particolare riguardo al difetto di istruttoria e travisamento fattuale) in relazione alla valutazione tecnico-discrezionale condotta dall'amministrazione nell'operare la riduzione dell'importo delle spese ammesse a finanziamento.
Col quinto motivo il ricorrente deduce, infine, il difetto di motivazione sia riguardo alla riduzione della durata del progetto a 8 mesi rispetto alla durata complessiva (24 mesi) prevista dal cronoprogramma allegato alla propria domanda di finanziamento sia rispetto alla riduzione delle spese ammissibili per ciascun partecipante alla ATS di cui è capogruppo.
La censura è infondata riguardo ad entrambi i profili evidenziati.
Come si è visto, le ragioni della riduzione dell'importo finanziato sono chiaramente illustrate in seno al provvedimento, anche mediante il rinvio al verbale di istruttoria del funzionario Giuseppe Vizzi. L'incidenza del taglio sui singoli componenti dell'ATS, benché sia indicata sommariamente nel provvedimento, non assume invece rilevanza nell'economia complessiva della decisione amministrativa, proprio perché beneficiario del contributo (in misura ridotta) è il Gruppo di cooperazione nel suo N. 00833/2024 REG.RIC.
insieme, mentre la ripartizione della perdita tra i membri dell'ATS attiene a profili puramente interni, non rilevanti nei rapporti esterni con l'Amministrazione erogatrice i quali sono gestiti unicamente dalla mandataria capofila (v. atto costitutivo dell'ATS).
Quanto all'altro profilo di doglianza, le ragioni della riduzione della durata del progetto a otto mesi (prorogabili di ulteriori sei mesi) rispetto alla durata di mesi ventiquattro prevista nel cronoprogramma si ricavano agevolmente dal D.D.G.
4602/2023, noto al ricorrente in quanto pubblicato nelle forme di legge.
Con D.D.G. 4602/2023 del Dirigente Generale nonché Autorità di Gestione del PSR
Sicilia è stata disposta la modifica delle Disposizioni Attuative e procedurali per le
Misure di Sviluppo Rurale non connesse a superfici o agli animali. Tale modifica ha riguardato i paragrafi 5.3 e 3.8 stabilendo che “Il temine ultimo per l'esecuzione degli interventi finanziati con decreti di concessione del sostegno successivi alla pubblicazione del presente provvedimento è fissato alla data del 31/12/2024 per tutte le Misure del Programma. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi”. Lo stesso ha previsto, inoltre, che “Tutti i progetti precedentemente finanziati e che hanno già fruito di una o più proroghe per la realizzazione degli interventi dovranno essere conclusi entro il 31/12/2024”.
Considerato che il decreto di concessione in favore di TO è datato 25/03/2024
e, quindi è successivo al D.D.G. 4602/2023, il termine di chiusura del progetto è stato conseguentemente fissato in 8 mesi, eventualmente prorogabili di 6 mesi, dal provvedimento impugnato laddove è stato previsto, al punto 3, che “[i]l progetto di cooperazione deve avere una durata di massima di mesi 8 (31-12-2024)”, salvo proroga concedibile su richiesta motivata dell'istante.
Per questi motivi, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari N. 00833/2024 REG.RIC.
relativamente alla fase studio e alla fase introduttiva, nonché alla fase decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, liquidandole in € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente
BA ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BA ON TE CA N. 00833/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00724 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00833/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2024, proposto da
SO TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Orlando, Daniele
Di Cristina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regionale Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, Regionale Siciliana - Dipartimento Dell'Agricoltura, Servizio 7,
Ispettorato Dell'Agricoltura di Agrigento, Regionale Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, Dipartimento Dell'Agricoltura, Area 3, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
nei confronti N. 00833/2024 REG.RIC.
Consorzio di Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, Sicilia Agrobio e Pesca
Ecocompatibile S.C. A R.L., Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, Società Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del D.R.S. n. 1412 del 25.03.2024, recante il decreto di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022,
Misura 16, Sottomisura 16.2, del verbale di istruttoria tecnico-amministrativa e delle note interne prodromiche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Agricoltura
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. BA ON e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. SO TO ha chiesto, quale titolare dell'omonima azienda agricola e capofila dell'ATS costituita per il progetto “Ottimizzazione della produzione del caviale di chiocciola Helix Aspersa
LL (OutClass)”, l'annullamento, previa sospensione, del D.R.S. n. 1412 del
25.03.2024, recante il decreto di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, Misura 16, Sottomisura 16.2, N. 00833/2024 REG.RIC.
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, con condanna dell'Amministrazione regionale resistente al pagamento dell'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis della L. n. 241/1990
(espressamente richiamato dall'art. 2 co. 8 L.R. n. 7/2019) e dall'art. 28 del D.L. n.
69/2013 nella misura massima di € 2.000.
I fatti di causa, per quanto di interesse, possono essere sintetizzati come segue.
Con il D.D.G. n. 149 del 20.02.2019 veniva pubblicato il bando per la sottomisura
16.2 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020, avente ad oggetto “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.
L'odierno ricorrente presentava, in data 09.05.2019, la domanda di partecipazione n.
94250098236, per il progetto innovativo di cooperazione, nel settore della elicicoltura, per la ottimizzazione della produzione di caviale della chiocciola “Helix aspersa
LL”, attraverso un sistema di coltura idroponica a basso impatto ambientale, che consente il riciclo dell'acqua e il maggior benessere dell'animale.
Successivamente, l'odierno ricorrente chiedeva e otteneva la modifica della composizione dell'A.T.S. e provvedeva a costituirla, rilevando, altresì, con la missiva datata 02.02.2022, che nella compilazione del modulo informatico del SIAN risultavano invertite alcune voci di spesa, rispetto all'originale piano finanziario allegato all'originale cartaceo della domanda di sostegno e chiedeva procedersi alla sua rettifica in via di soccorso istruttorio.
L'Assessorato resistente delegava l'istruttoria all'I.P.A. di Trapani, il quale procedeva ad archiviazione con la nota n. 36613 prot. del 05.05.2022, adducendo una motivazione vaga, secondo cui la documentazione offerta sarebbe risultata “non conforme e non esaustiva”.
Tale nota veniva impugnata innanzi a questo T.A.R., il quale accoglieva il ricorso con la sentenza n. 2532/2023 dell'1.08.2023. N. 00833/2024 REG.RIC.
Con il provvedimento impugnato, datato 25.03.2024, l'Amministrazione concludeva il procedimento istruttorio (ri-)avviato con nota prot. n. 28114 del 28.09.2023, riducendo le spese per beni e servizi (importo approvato di € 88.139,91 sull'importo richiesto per tale voce di spesa di € 286.319,91) e concedendo di conseguenza all'intero Gruppo di cooperazione beneficiario un sostegno economico di €
317.278,00 (in luogo dell'importo complessivo richiesto di € 515.458,00).
A fondamento del ricorso il ricorrente ha posto i seguenti motivi di censura:
I) INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DEL RIPARTO DI COMPETENZE IVI STABILITO
PER LA SOTTOMISURA IN QUESTIONE;
II) VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/1990 E DELL'ART. 13
DELLA L.R. N. 7/2019;
III) VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO E DELL'ART. 97
COST., DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 10-BIS E 18 L. N. 241/1990, DEGLI ARTT. 1, 3, 13, 25
L.R. N. 7/2019, DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA N. 809/2014, DEL PARAGRAFO 15.2 DELLE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA SOTTOMISURA 16.2 DEL PSR SICILIA,
NONCHÉ DELLA CIRCOLARE N. 27248 PROT. DEL 23.06.2020;
IV) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO
DEL FATTO, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA;
V) DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., DEGLI
ARTT. 1, 3 E 10-BIS L. N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 1, 3 E 13 L.R. N. 7/2019 –
ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
Si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della N. 00833/2024 REG.RIC.
Pesca Mediterranea, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso per i motivi dettagliatamente spiegati nella propria memoria difensiva del 26 giugno 2024.
Con ordinanza n. 367 del 10.07.2024 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris e ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di merito “in posizione utile o non utile”, alla quale il ricorrente ha dato seguito, eseguendo gli adempimenti prescritti.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, previo deposito di memoria conclusiva di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
Il D.R.S. n. 1412 del 25.03.2024 di concessione parziale del sostegno richiesto a valere del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, Misura 16, Sottomisura 16.2 è impugnato sia sotto il profilo della riduzione del sostegno economico richiesto (come già riferito) sia sotto il profilo della riduzione del cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto de quo (essendosi stabilito al punto 3 che “[i]l progetto di cooperazione deve avere una durata di massima di mesi 8 (31-12-2024)”, salvo proroga motivata).
Con il primo motivo, il ricorrente censura il travalicamento di competenze nel quale sarebbe incorso l'I.P.A. di Agrigento rispetto alle valutazioni di ammissibilità del progetto già compiute dalla commissione nominata dall'Autorità di gestione del P.S.R.
In proposito il ricorrente osserva che “i requisiti di ricevibilità e ammissibilità del progetto vengono verificati dalla commissione appositamente nominata per la verifica del punteggio, ai fini della redazione e approvazione della graduatoria finale da parte del Dirigente del servizio competente, mentre l'istruttoria tecnico-amministrativa riguarda la sola conferma o meno del punteggio e della graduatoria, dovendosi così N. 00833/2024 REG.RIC.
escludere che possa ingerirsi del merito del progetto e del relativo piano finanziario”
e che “il decreto qui impugnato specifica chiaramente, da una parte, che vi è già stata la verifica dell'ammissibilità del contenuto della domanda di sostegno presentata dal sig. TO, ragion per cui l'Ispettorato non avrebbe dovuto sostituirsi all'organo deputato a tale verifica e procedere alla rideterminazione, peraltro errata e arbitraria, delle voci di spesa e della durata previste nel progetto”.
Il motivo è infondato.
Il controllo di ammissibilità e valutazione di competenza della Commissione verte unicamente sulla verifica preliminare della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati dal richiedente e sulla conferma o meno del punteggio auto- attribuito “a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione” (art. 15.2 delle disposizioni attuative-parte specifica).
Solo successivamente a questa fase, il procedimento prosegue con l'istruttoria tecnico- amministrativa che entra nel merito del progetto al fine di valutare la concedibilità del sostegno e la sua quantificazione effettiva, previa verifica puntuale dell'ammissibilità dell'intervento e delle singole voci di spesa ai sensi degli artt. 7 e 8 delle stesse disposizioni attuative.
Al fine di accelerare e snellire le procedure, con nota prot. n. 49270 del 29/07/2021
(all. 10 della produzione di parte resistente) l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata assegnata agli Ispettorati dell'Agricoltura i quali sono stati investiti, anche, del compito di emettere i relativi provvedimenti di concessione una volta concluse le verifiche di competenza.
Da quanto detto, appare evidente che l'Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento, nel compiere la verifica (prodromica all'adozione del provvedimento impugnato) di ammissibilità delle singole voci di spesa relative al progetto finanziato, ha esercitato attribuzioni sue proprie senza invadere la sfera di attribuzione della commissione N. 00833/2024 REG.RIC.
rispetto a una verifica da questa in precedenza non compiuta relativamente all'ammissibilità delle singole voci di spesa concernenti il progetto.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 bis, L. 241/1990, asserendo che egli avrebbe dovuto essere preavvisato della riduzione delle spese finanziabili ipotizzata dall'Amministrazione ed essere messo in grado di interloquire con la stessa al fine di esaminare congiuntamente gli aspetti oggetto dei dubbi formulati dal funzionario istruttore.
Il motivo non è condivisibile, perché l'art. 10 bis della l. n. 241/1990 non è applicabile alle procedure di concessione di finanziamenti pubblici (T.A.R. Roma Lazio sez. III,
2/04/2024, n. 6346), essendo queste assimilabili a procedure concorsuali espressamente escluse dall'alveo applicativo dell'art. 10 bis, cit.
La necessità del preavviso di rigetto, come stabilito dall'art. 10 bis, penultimo inciso, della l. n. 241 del 1990, va invero esclusa per le procedure concorsuali, in cui debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. I, 8/01/2019, n. 274).
Per le stesse ragioni il Collegio ritiene che non possa essere accolta la domanda di corresponsione dell'indennizzo per il mero ritardo previsto dall'art. 2-bis della L. n.
241/1990 (espressamente richiamato dall'art. 2 co. 8, L.R. n. 7/2019) e dall'art. 28 del
D.L. n. 69/2013, nella misura di € 30 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di
€ 2.000. Infatti, le disposizioni richiamate escludono espressamente dal loro alveo applicativo i “concorsi pubblici”, ai quali è riconducibile anche la procedura di finanziamento per cui è controversia.
Col terzo motivo si deduce la violazione del dovere di soccorso istruttorio.
Rileva in proposito il ricorrente che sia le disposizioni attuative generali sia quelle speciali (relative alla sottomisura in questione) prevedono che il responsabile del procedimento acquisisca i documenti o i chiarimenti ritenuti necessari per il N. 00833/2024 REG.RIC.
completamento dell'istruttoria, ma ciò, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto, dovendosi anzi constatare che il funzionario incaricato si è costantemente sottratto ad ogni tentativo di contatto.
Il motivo è infondato.
A una attenta considerazione, l'Ispettorato di Agrigento – che a seguito della sentenza del Tar n. 2532/2023 è stato incaricato dell'istruttoria tecnico-amministrativa con la nota prot. 162999 del 25/09/2023 (all.12 produzione parte resistente) – ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio laddove ritenuto necessario, richiedendo all'interessato la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria con le note prot. n. 34927 del 27/11/2023 (all. 13) e 7002 del 07/03/2024 (all. 14) cui lo stesso ha dato riscontro.
Il motivo procede in ogni caso da una prospettiva eccessivamente formalistica, non avendo il ricorrente indicato quali documenti o chiarimenti avrebbe fornito al funzionario istruttore, ove interpellato, in ipotesi idonei a indirizzare diversamente l'esito del procedimento, con la conseguenza che l'ipotetico vizio di procedura – anche qualora fosse ravvisabile – sarebbe sanato dal disposto dell'art. 21 octies, comma 2,
L. 241/1990.
Col quarto motivo il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e il travisamento fattuale in ordine alla natura di “prototipo” e “bene durevole” della tensostruttura ancorata a piattaforma in cemento armato.
Come riferito in ricorso, l'I.P.A. di Agrigento dubita della natura delle spese per la realizzazione di una tensostruttura ancorata ad una piattaforma in cemento armato, invero destinata a consentire al CNR di svolgere, in situ, le verifiche sull'andamento del progetto, in ambiente controllato ed esente da contaminazioni o alterazioni da parte di agenti atmosferici, chimici o biologici. Inoltre, la spesa relativa, ad avviso del ricorrente, non riguarderebbe “beni durevoli”, bensì una struttura precaria amovibile e di facile dismissione, da ancorare ad una piattaforma in cemento armato al solo fine N. 00833/2024 REG.RIC.
di evitare il contatto diretto con il terreno, fonte di possibili contaminazioni tanto per i campioni, quanto per le attrezzature e i reagenti chimici da adoperare sotto il profilo scientifico. Quanto precede escluderebbe, pertanto, che possano essere utilizzati, quale criterio per la valutazione dell'ammontare delle somme da concedersi in via di sostegno al progetto, i coefficienti di ammortamento fiscale del bene da realizzare.
I predetti rilievi non sono condivisibili.
In generale, va ricordato che la valutazione delle offerte tecniche, operata dalla Commissione giudicatrice attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dalla lex specialis, si configura come un apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica e, quindi, le censure che attingono il merito di tale apprezzamento (di per sé opinabile) sono inammissibili, perché richiedono al giudice di esercitare un sindacato di natura sostitutiva non previsto dalla legge. Per sconfessare i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrarne la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità (tra tante, T.A.R. Napoli Campania sez. I, 5/03/2025, n. 1797).
Anche il giudizio di ammissibilità delle spese relative all'intervento finanziabile, da condurre in relazione alle previsioni della lex specialis (nella fattispecie l'art. 8 delle disposizioni attuative-parte specifica), è espressione di discrezionalità tecnica; da ciò deriva che il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto anche in questo ambito ai casi di manifesta illogicità, palese inattendibilità ed evidente insostenibilità, in verità non ravvisabili a parere del Collegio nella vicenda portata al suo esame.
Ebbene, tanto precisato, per la realizzazione della tensostruttura trova applicazione il terzo capoverso del punto 8 delle Disposizioni attuative specifiche, che prevede che
“La spesa imputabile a beni durevoli è pari alla quota di ammortamento in relazione alla durata del progetto e proporzionata all'effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto stesso” e, quindi, come illustrato dal funzionario istruttore Giuseppe Vizzi, il N. 00833/2024 REG.RIC.
costo ammissibile è limitato a due quote di ammortamento del costo di acquisto (D.M
31/12/1988 Min. Finanze: 10% x 2 anni di progetto), restando a carico del richiedente il restante 80%; parimenti, i macchinari e le attrezzature richieste, eccezion fatta per il
“prototipo analisi lumache”, essendo anch'essi beni in comune commercio, possono essere ammessi nella misura del 20% annuo per 2 anni del progetto rimanendo a carico del richiedente il restante 60% del costo di acquisto (v. nota prot. n. 32668 del
7.11.2023 e verbale istruttorio di determinazione della spesa ammissibile datato
23/02/2024, entrambi richiamati in premessa dal provvedimento impugnato).
Ai fini della finanziabilità al 100% sarebbe stato necessario che la tensostruttura fosse riconducibile alla categoria del “prototipo” (come da secondo capoverso del richiamato punto 8 che menziona i prototipi tra i “costi diretti” del progetto). Tale qualificazione è risultata non di meno incompatibile, alla stregua dell'istruttoria condotta dall'autorità procedente, con la presenza di diversi preventivi per la sua realizzazione che testimoniano, anzi, come i beni predetti siano reperibili comunemente sul mercato e i lavori siano eseguibili da imprese diverse in regime concorrenziale. Al contrario, il prototipo, per definizione, è caratterizzato da unicità e viene realizzato su un “progetto specifico da un soggetto specifico” che ne detiene, esso stesso o il suo committente, l'esclusiva per averlo realizzato.
Le valutazioni sul punto compiute dall'autorità amministrativa non sono state contraddette nella loro portata significativa dal ricorrente, il quale, se da un lato afferma in modo ossimorico che i beni in questione non costituiscono “prototipi unici
e originali”, dall'altro sostiene che la definizione di “prototipo”, diversamente da quanto ipotizzato dal funzionario istruttore, riguarderebbe anche l'impiego di beni già in commercio, ma in maniera nuova o per conseguire obbiettivi diversi da quelli per cui sono stati originariamente realizzati, senza tuttavia evidenziare né chiarire in che modo si manifesterebbe nel caso concreto l'originalità dell'impiego che il funzionario istruttore, errando, non avrebbe valorizzato. N. 00833/2024 REG.RIC.
Dal canto suo, il carattere durevole dell'impiego viene desunto, oltre che dall'ancoraggio a una piattaforma in c.a., anche dalle dimensioni della stessa, doppie rispetto a quelle della tensostruttura, le quali rendono inverosimile, nel ragionevole apprezzamento tecnico-discrezionale compiuto dall'Ispettorato, l'ipotesi del loro smontaggio al termine del periodo di durata del progetto. Il funzionario istruttore Vizzi non è, infine, incorso in errore sulla durata del progetto, avendo calcolato – come si è visto – la quota ammissibile di spesa in relazione a una percentuale di ammortamento per ciascuno dei due anni previsti nel cronoprogramma allegato alla domanda di contributo, e tale computo è stato esattamente recepito dall'Ispettorato dell'Agricoltura nel provvedimento finale quivi gravato.
Quanto sin qui rilevato dimostra l'insussistenza delle figure sintomatiche di eccesso di potere dedotte col quarto motivo (avuto particolare riguardo al difetto di istruttoria e travisamento fattuale) in relazione alla valutazione tecnico-discrezionale condotta dall'amministrazione nell'operare la riduzione dell'importo delle spese ammesse a finanziamento.
Col quinto motivo il ricorrente deduce, infine, il difetto di motivazione sia riguardo alla riduzione della durata del progetto a 8 mesi rispetto alla durata complessiva (24 mesi) prevista dal cronoprogramma allegato alla propria domanda di finanziamento sia rispetto alla riduzione delle spese ammissibili per ciascun partecipante alla ATS di cui è capogruppo.
La censura è infondata riguardo ad entrambi i profili evidenziati.
Come si è visto, le ragioni della riduzione dell'importo finanziato sono chiaramente illustrate in seno al provvedimento, anche mediante il rinvio al verbale di istruttoria del funzionario Giuseppe Vizzi. L'incidenza del taglio sui singoli componenti dell'ATS, benché sia indicata sommariamente nel provvedimento, non assume invece rilevanza nell'economia complessiva della decisione amministrativa, proprio perché beneficiario del contributo (in misura ridotta) è il Gruppo di cooperazione nel suo N. 00833/2024 REG.RIC.
insieme, mentre la ripartizione della perdita tra i membri dell'ATS attiene a profili puramente interni, non rilevanti nei rapporti esterni con l'Amministrazione erogatrice i quali sono gestiti unicamente dalla mandataria capofila (v. atto costitutivo dell'ATS).
Quanto all'altro profilo di doglianza, le ragioni della riduzione della durata del progetto a otto mesi (prorogabili di ulteriori sei mesi) rispetto alla durata di mesi ventiquattro prevista nel cronoprogramma si ricavano agevolmente dal D.D.G.
4602/2023, noto al ricorrente in quanto pubblicato nelle forme di legge.
Con D.D.G. 4602/2023 del Dirigente Generale nonché Autorità di Gestione del PSR
Sicilia è stata disposta la modifica delle Disposizioni Attuative e procedurali per le
Misure di Sviluppo Rurale non connesse a superfici o agli animali. Tale modifica ha riguardato i paragrafi 5.3 e 3.8 stabilendo che “Il temine ultimo per l'esecuzione degli interventi finanziati con decreti di concessione del sostegno successivi alla pubblicazione del presente provvedimento è fissato alla data del 31/12/2024 per tutte le Misure del Programma. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi”. Lo stesso ha previsto, inoltre, che “Tutti i progetti precedentemente finanziati e che hanno già fruito di una o più proroghe per la realizzazione degli interventi dovranno essere conclusi entro il 31/12/2024”.
Considerato che il decreto di concessione in favore di TO è datato 25/03/2024
e, quindi è successivo al D.D.G. 4602/2023, il termine di chiusura del progetto è stato conseguentemente fissato in 8 mesi, eventualmente prorogabili di 6 mesi, dal provvedimento impugnato laddove è stato previsto, al punto 3, che “[i]l progetto di cooperazione deve avere una durata di massima di mesi 8 (31-12-2024)”, salvo proroga concedibile su richiesta motivata dell'istante.
Per questi motivi, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari N. 00833/2024 REG.RIC.
relativamente alla fase studio e alla fase introduttiva, nonché alla fase decisionale; non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, liquidandole in € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente
BA ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BA ON TE CA N. 00833/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO