TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29/01/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 907/2023 R.G.;
nella causa pendente tra:
, con sede legale in Livorno alla via Parte_1
Maestri del Lavoro n. 11/13 (P.I. in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Fiore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Federico Cesi n. 21, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, nata al Livorno l'8/7/1968 (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Manieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno Via G. Marradi n° 14 giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al
[...] Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1218 c.c. di nella esecuzione Controparte_1 dell'incarico ricevuto da condannarla al Parte_1
1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice quale conseguenza della condotta negligente della convenuta da quantificarsi in complessivi
€ 5.905,12 o nella somma maggiore e minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver dato incarico, nel corso dell'ano 2018, allo studio della dott.ssa CP_1 per l'espletamento di tutte le formalità necessarie per la presentazione della domanda di partecipazione al bando indetto dalla Regione Toscana con Decreto
Dirigenziale n. 12603 del 31/08/2017 denominato “Creazione Impresa – microcredito
a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili, e dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturier ” che Controparte_2 prevedeva l'erogazione di un'agevolazione finanziaria sotto forma di finanziamento a tasso zero a fronte dell'impegno da parte del beneficiario di realizzare l'investimento secondo i tempi e le modalità previste nel progetto e rendicontare le spese sostenute e quietanzate entro il termine concesso;
- con delibera n. 611 del 15/05/2018 la Fidi – a cui era stata CP_3 affidata dalla Regione Toscana la gestione del Bando – comunicava che con Decreto
Dirigenziale n. 11633 del 17/07/2018 la domanda di partecipazione al Bando presentata dallo per conto di Controparte_4 Parte_1 era stata ammessa all'agevolazione finanziaria per un importo totale di € 24.500,00
a fronte di un investimento ammesso di € 35.000,00;
- in data 25/07/2018 il gestore del Bando provvedeva ad accreditare sul conto corrente dell'attrice la somma di € 19.600,00 a titolo di anticipo sul finanziamento concesso;
- l'attrice consegnava tempestivamente alla consulente ogni documento da questa richiesto in quanto utile e/o necessario ai fini della partecipazione al Bando;
- con comunicazione del 23/05/2019 Fidi accogliendo l'istanza di CP_3 proroga presentata dallo per conto di rendeva noto Controparte_4 Parte_1 alla istante che il termine ultimo per la conclusione del progetto era fissato al giorno
7/08/2019;
- con decreto n. 9522 del 17/06/2020 la Regione Toscana comunicava all'odierna attrice la revoca dell'ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dal bando n.
12603 in quanto “ non ha realizzato il progetto Parte_1 entro il termine, fissato al 7 agosto 2019, ovvero non ha presentato, entro il mese successivo alla data della conclusione dello stesso, la documentazione rendicontativa
2 completa delle spese sostenute come previsto dal Bando medesimo”, decretando altresì il recupero dell'importo di € 19.600,00 già versato a titolo di acconto, nonché
l'importo di € 1.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica del finanziamento concesso e per l'erogazione dell'anticipo, pagamento da effettuarsi entro 120 giorni dalla comunicazione;
- successivamente l'attrice, non avendo provveduto al pagamento, riceveva la notifica della cartella esattoriale n. 06120210003022316000 dall'Agenzia delle
Entrate per l'importo complessivo di € 21.860,42.
Sulla base di questi fatti, e ritenendo che la responsabilità della revoca del beneficio sia imputabile in via esclusiva alla convenuta, la quale non avrebbe adempiuto al contratto stipulato con la diligenza richiesta, non presentando nel termine la documentazione richiesta dal bando – in particolare quella attestante la avvenuta realizzazione del progetto e la rendicontazione delle spese sostenute,
l'attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di vedersi risarciti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come alcuna responsabilità possa ad ella essere imputata e che la revoca del finanziamento concesso sarebbe al contrario dipeso da esclusiva negligenza dell'attrice. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, gli interrogatori formali delle parti e l'escussione di testimoni per entrambe le parti.
All'udienza del 29/1/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, alla luce dell'istruzione probatoria della causa, deve ritenersi provato che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale di consulenza e di opera professionale.
La stessa parte convenuta, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver ricevuto incarico dalla per assisterla nella Parte_1 presentazione della domanda di partecipazione al Bando della Regione Toscana n°
12603. Nello specifico, l'incarico è consistito non solo nella presentazione della domanda tramite l'accesso al Portale Pubblico istituito dalla Regione ma anche nell'inviare tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione finale del
3 progetto. Ciò è stato confermato sia dalla stessa parte convenuta ascoltata in sede di interrogatorio formale, che da tutti i testi escussi nel corso del giudizio.
Orbene, parte attrice ha eccepito l'inadempimento contrattuale della convenuta per aver omesso di inviare alla Regione Toscana tutta la documentazione necessaria ai fini del completamento della procedura di finanziamento, omissione che ha comportato la revoca del finanziamento.
In punto di diritto, va osservato che, laddove venga dedotto un inadempimento contrattuale, in base alla regola generale posta dall'art. 1218 c.c., spetta all'attore dare prova della fonte negoziale del suo diritto potendo limitarsi ad allegare il relativo inadempimento della controparte, e compete invece al convenuto dare prova di aver adempiuto diligentemente all'obbligazione che gli faceva carico.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale del professionista, in particolare, il cliente/assistito che voglia agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla negligenza del professionista, ha l'onere di allegare l'inadempimento e provare la sussistenza del rapporto contrattuale oltre al danno lamentato e al nesso eziologico che lega il danno alla condotta negligente del professionista. Il professionista deve, invece, fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ovvero non sia dovuto a suo fatto e colpa.
Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene che l'attrice abbia provato la sussistenza del rapporto contrattuale con la controparte, come già innanzi specificato, e abbia poi allegato l'inadempimento della convenuta, che è consistito nel aver omesso di eseguire il proprio incarico professionale con la diligenza necessaria, tanto che la sua condotta omissiva e colposa ha causato la revoca del finanziamento già concesso dalla Regione Toscana, con obbligo per l'attrice alla restituzione della somma ricevuta come anticipo dall'Ente e al pagamento di ulteriori spese e accessori, di cui chiede il risarcimento alla convenuta.
Dal canto suo, invece, la convenuta non è riuscita a fornire la prova liberatoria, che solo sulla stessa gravava, di aver correttamente adempiuto o che l'inadempimento è dipeso a fatto a lei non imputabile.
In particolare, come si ricava dalla documentazione depositata in atti, il decreto della Regione Toscana, datato 17/6/2020, ha disposto la revoca del finanziamento concesso alla per non aver quest'ultima realizzato il Parte_1 progetto entro il termine, fissato al 7 agosto 2019, ovvero per non avere presentato, entro il mese successivo alla data di conclusione dello stesso, la documentazione rendicontantiva completa delle spese sostenute, come previso dal Bando medesimo.
4 La convenuta non ha dato la prova di aver correttamente provveduto ad inviare alla Regione Toscana tutta la documentazione per la rendicontazione finale, lamentando che l'attrice avrebbe ricevuto delle richieste di integrazioni documentali da parte dell'Ente pubblico che sarebbero state ignorate. Dal canto suo, l'attrice ha eccepito di non aver mai ricevuto comunicazioni in tal senso dalla Regione Toscana, che le avrebbe comunicato solo il decreto di revoca del finanziamento.
Sul punto, all'esito dell'istruzione della causa e delle dichiarazioni rese dai testimoni, non è risultato in alcun modo provato che la richiesta di integrazione documentale sia stata comunica in via diretta alla pec della società attrice. Ma al contrario, sembra potersi affermare che tali richieste fossero, invece, visibili solo sul
Portale pubblico per la partecipazione al bando, al quale pacificamente aveva accesso solo la convenuta. Basta richiamare le dichiarazioni rilasciate sul punto dal teste escusso per la stessa parte convenuta, la quale ha CP_5 espressamente dichiarato: “Le comunicazioni di revoca e concessione affidamento vengono inviate direttamente via pec all'impresa, il resto viene inserito nel portale”.
Del resto, la stessa convenuta, sentita in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che la documentazione per la rendicontazione era stata presentata in modo incompleto, addossando però la colpa alla controparte, ma con ciò confermando che sarebbe stato comunque suo onere, da professionista diligente, controllare l'esito della procedura e eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Ente Pubblico.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi espresse, si ritiene provato l'inadempimento contrattuale della convenuta , la quale, di fronte Controparte_1 alle contestazioni ed allegazioni formulate da parte attrice, non è riuscita a fornire la prova liberatoria di aver correttamente adempiuto alla sua prestazione.
3. Dall'accertamento della responsabilità contrattuale della professionista, ne deriva il diritto della parte attrice a vedersi risarciti i danni subiti.
Si rammenta sul punto, come già sopra specificato, che è onere di colui che agisce in giudizio provare i danni subiti e il nesso di causalità tra gli stessi e l'inadempimento della controparte.
Nella fattispecie in esame, può essere riconosciuto il rimborso del solo importo pari ad € 1.000,00, che l'attrice ha dovuto restituire alla Regione Toscana, unitamente alla restituzione dell'importo finanziato, a titolo di costi per le spese di istruttoria e di erogazione anticipata del finanziamento. In tal caso, infatti, tale importo è direttamente riconducibile alla condotta negligente della convenuta, che ha causato la revoca del finanziamento.
5 Non può, invece, essere riconosciuto l'importo di € 1.260,42 quali oneri di cui alla cartella esattoriale n. 06120210003022316000, in quanto la decisione di non restituire l'importo finanziato alla Regione Toscana è dipesa unicamente dall'attrice, la quale dunque è tenuta a sopportare i maggiori oneri e costi che le sono stati addebitati per sua esclusiva responsabilità. E' stata la stessa parte attrice, infatti, a dichiarare di non aver pagato nei termini perché non disponeva al momento della liquidità necessaria per far fronte a quanto richiesto dalla Regione per la revoca del finanziamento.
Non può essere accolta la domanda relativamente alla restituzione dell'importo di
€ 1.644,70 quali compensi percepiti dallo per la partecipazione al Controparte_4 bando, in quanto l'attrice non ha formulato alcun domanda di risoluzione del contratto, che avrebbe potuto comportare la restituzione del prezzo pagato.
Non può, infine, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da liquidarsi in via equitativa, in quanto formulata in maniera del tutto generica e senza nemmeno allegare quali sarebbero stati i pregiudizi che l'attrice avrebbe subito in concreto a causa della condotta negligente della controparte.
Alla luce di tutte le rgioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta e, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, quest'ultima deve essere condannata al risarcimento in favore della parte attrice dei danni patrimoniali subiti e quantificati nell'importo di € 1.000,00.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale subito in conseguenza della condotta colposa della convenuta;
• Condanna al rimborso in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 264,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
6 Così deciso.
Livorno, 21/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29/01/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 907/2023 R.G.;
nella causa pendente tra:
, con sede legale in Livorno alla via Parte_1
Maestri del Lavoro n. 11/13 (P.I. in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Fiore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Federico Cesi n. 21, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, nata al Livorno l'8/7/1968 (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Manieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno Via G. Marradi n° 14 giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al
[...] Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1218 c.c. di nella esecuzione Controparte_1 dell'incarico ricevuto da condannarla al Parte_1
1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice quale conseguenza della condotta negligente della convenuta da quantificarsi in complessivi
€ 5.905,12 o nella somma maggiore e minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di aver dato incarico, nel corso dell'ano 2018, allo studio della dott.ssa CP_1 per l'espletamento di tutte le formalità necessarie per la presentazione della domanda di partecipazione al bando indetto dalla Regione Toscana con Decreto
Dirigenziale n. 12603 del 31/08/2017 denominato “Creazione Impresa – microcredito
a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili, e dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturier ” che Controparte_2 prevedeva l'erogazione di un'agevolazione finanziaria sotto forma di finanziamento a tasso zero a fronte dell'impegno da parte del beneficiario di realizzare l'investimento secondo i tempi e le modalità previste nel progetto e rendicontare le spese sostenute e quietanzate entro il termine concesso;
- con delibera n. 611 del 15/05/2018 la Fidi – a cui era stata CP_3 affidata dalla Regione Toscana la gestione del Bando – comunicava che con Decreto
Dirigenziale n. 11633 del 17/07/2018 la domanda di partecipazione al Bando presentata dallo per conto di Controparte_4 Parte_1 era stata ammessa all'agevolazione finanziaria per un importo totale di € 24.500,00
a fronte di un investimento ammesso di € 35.000,00;
- in data 25/07/2018 il gestore del Bando provvedeva ad accreditare sul conto corrente dell'attrice la somma di € 19.600,00 a titolo di anticipo sul finanziamento concesso;
- l'attrice consegnava tempestivamente alla consulente ogni documento da questa richiesto in quanto utile e/o necessario ai fini della partecipazione al Bando;
- con comunicazione del 23/05/2019 Fidi accogliendo l'istanza di CP_3 proroga presentata dallo per conto di rendeva noto Controparte_4 Parte_1 alla istante che il termine ultimo per la conclusione del progetto era fissato al giorno
7/08/2019;
- con decreto n. 9522 del 17/06/2020 la Regione Toscana comunicava all'odierna attrice la revoca dell'ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dal bando n.
12603 in quanto “ non ha realizzato il progetto Parte_1 entro il termine, fissato al 7 agosto 2019, ovvero non ha presentato, entro il mese successivo alla data della conclusione dello stesso, la documentazione rendicontativa
2 completa delle spese sostenute come previsto dal Bando medesimo”, decretando altresì il recupero dell'importo di € 19.600,00 già versato a titolo di acconto, nonché
l'importo di € 1.000,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica del finanziamento concesso e per l'erogazione dell'anticipo, pagamento da effettuarsi entro 120 giorni dalla comunicazione;
- successivamente l'attrice, non avendo provveduto al pagamento, riceveva la notifica della cartella esattoriale n. 06120210003022316000 dall'Agenzia delle
Entrate per l'importo complessivo di € 21.860,42.
Sulla base di questi fatti, e ritenendo che la responsabilità della revoca del beneficio sia imputabile in via esclusiva alla convenuta, la quale non avrebbe adempiuto al contratto stipulato con la diligenza richiesta, non presentando nel termine la documentazione richiesta dal bando – in particolare quella attestante la avvenuta realizzazione del progetto e la rendicontazione delle spese sostenute,
l'attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di vedersi risarciti tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come alcuna responsabilità possa ad ella essere imputata e che la revoca del finanziamento concesso sarebbe al contrario dipeso da esclusiva negligenza dell'attrice. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, gli interrogatori formali delle parti e l'escussione di testimoni per entrambe le parti.
All'udienza del 29/1/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, alla luce dell'istruzione probatoria della causa, deve ritenersi provato che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale di consulenza e di opera professionale.
La stessa parte convenuta, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver ricevuto incarico dalla per assisterla nella Parte_1 presentazione della domanda di partecipazione al Bando della Regione Toscana n°
12603. Nello specifico, l'incarico è consistito non solo nella presentazione della domanda tramite l'accesso al Portale Pubblico istituito dalla Regione ma anche nell'inviare tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione finale del
3 progetto. Ciò è stato confermato sia dalla stessa parte convenuta ascoltata in sede di interrogatorio formale, che da tutti i testi escussi nel corso del giudizio.
Orbene, parte attrice ha eccepito l'inadempimento contrattuale della convenuta per aver omesso di inviare alla Regione Toscana tutta la documentazione necessaria ai fini del completamento della procedura di finanziamento, omissione che ha comportato la revoca del finanziamento.
In punto di diritto, va osservato che, laddove venga dedotto un inadempimento contrattuale, in base alla regola generale posta dall'art. 1218 c.c., spetta all'attore dare prova della fonte negoziale del suo diritto potendo limitarsi ad allegare il relativo inadempimento della controparte, e compete invece al convenuto dare prova di aver adempiuto diligentemente all'obbligazione che gli faceva carico.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale del professionista, in particolare, il cliente/assistito che voglia agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla negligenza del professionista, ha l'onere di allegare l'inadempimento e provare la sussistenza del rapporto contrattuale oltre al danno lamentato e al nesso eziologico che lega il danno alla condotta negligente del professionista. Il professionista deve, invece, fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ovvero non sia dovuto a suo fatto e colpa.
Applicando tali principi al caso in esame, si ritiene che l'attrice abbia provato la sussistenza del rapporto contrattuale con la controparte, come già innanzi specificato, e abbia poi allegato l'inadempimento della convenuta, che è consistito nel aver omesso di eseguire il proprio incarico professionale con la diligenza necessaria, tanto che la sua condotta omissiva e colposa ha causato la revoca del finanziamento già concesso dalla Regione Toscana, con obbligo per l'attrice alla restituzione della somma ricevuta come anticipo dall'Ente e al pagamento di ulteriori spese e accessori, di cui chiede il risarcimento alla convenuta.
Dal canto suo, invece, la convenuta non è riuscita a fornire la prova liberatoria, che solo sulla stessa gravava, di aver correttamente adempiuto o che l'inadempimento è dipeso a fatto a lei non imputabile.
In particolare, come si ricava dalla documentazione depositata in atti, il decreto della Regione Toscana, datato 17/6/2020, ha disposto la revoca del finanziamento concesso alla per non aver quest'ultima realizzato il Parte_1 progetto entro il termine, fissato al 7 agosto 2019, ovvero per non avere presentato, entro il mese successivo alla data di conclusione dello stesso, la documentazione rendicontantiva completa delle spese sostenute, come previso dal Bando medesimo.
4 La convenuta non ha dato la prova di aver correttamente provveduto ad inviare alla Regione Toscana tutta la documentazione per la rendicontazione finale, lamentando che l'attrice avrebbe ricevuto delle richieste di integrazioni documentali da parte dell'Ente pubblico che sarebbero state ignorate. Dal canto suo, l'attrice ha eccepito di non aver mai ricevuto comunicazioni in tal senso dalla Regione Toscana, che le avrebbe comunicato solo il decreto di revoca del finanziamento.
Sul punto, all'esito dell'istruzione della causa e delle dichiarazioni rese dai testimoni, non è risultato in alcun modo provato che la richiesta di integrazione documentale sia stata comunica in via diretta alla pec della società attrice. Ma al contrario, sembra potersi affermare che tali richieste fossero, invece, visibili solo sul
Portale pubblico per la partecipazione al bando, al quale pacificamente aveva accesso solo la convenuta. Basta richiamare le dichiarazioni rilasciate sul punto dal teste escusso per la stessa parte convenuta, la quale ha CP_5 espressamente dichiarato: “Le comunicazioni di revoca e concessione affidamento vengono inviate direttamente via pec all'impresa, il resto viene inserito nel portale”.
Del resto, la stessa convenuta, sentita in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che la documentazione per la rendicontazione era stata presentata in modo incompleto, addossando però la colpa alla controparte, ma con ciò confermando che sarebbe stato comunque suo onere, da professionista diligente, controllare l'esito della procedura e eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Ente Pubblico.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi espresse, si ritiene provato l'inadempimento contrattuale della convenuta , la quale, di fronte Controparte_1 alle contestazioni ed allegazioni formulate da parte attrice, non è riuscita a fornire la prova liberatoria di aver correttamente adempiuto alla sua prestazione.
3. Dall'accertamento della responsabilità contrattuale della professionista, ne deriva il diritto della parte attrice a vedersi risarciti i danni subiti.
Si rammenta sul punto, come già sopra specificato, che è onere di colui che agisce in giudizio provare i danni subiti e il nesso di causalità tra gli stessi e l'inadempimento della controparte.
Nella fattispecie in esame, può essere riconosciuto il rimborso del solo importo pari ad € 1.000,00, che l'attrice ha dovuto restituire alla Regione Toscana, unitamente alla restituzione dell'importo finanziato, a titolo di costi per le spese di istruttoria e di erogazione anticipata del finanziamento. In tal caso, infatti, tale importo è direttamente riconducibile alla condotta negligente della convenuta, che ha causato la revoca del finanziamento.
5 Non può, invece, essere riconosciuto l'importo di € 1.260,42 quali oneri di cui alla cartella esattoriale n. 06120210003022316000, in quanto la decisione di non restituire l'importo finanziato alla Regione Toscana è dipesa unicamente dall'attrice, la quale dunque è tenuta a sopportare i maggiori oneri e costi che le sono stati addebitati per sua esclusiva responsabilità. E' stata la stessa parte attrice, infatti, a dichiarare di non aver pagato nei termini perché non disponeva al momento della liquidità necessaria per far fronte a quanto richiesto dalla Regione per la revoca del finanziamento.
Non può essere accolta la domanda relativamente alla restituzione dell'importo di
€ 1.644,70 quali compensi percepiti dallo per la partecipazione al Controparte_4 bando, in quanto l'attrice non ha formulato alcun domanda di risoluzione del contratto, che avrebbe potuto comportare la restituzione del prezzo pagato.
Non può, infine, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da liquidarsi in via equitativa, in quanto formulata in maniera del tutto generica e senza nemmeno allegare quali sarebbero stati i pregiudizi che l'attrice avrebbe subito in concreto a causa della condotta negligente della controparte.
Alla luce di tutte le rgioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta e, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, quest'ultima deve essere condannata al risarcimento in favore della parte attrice dei danni patrimoniali subiti e quantificati nell'importo di € 1.000,00.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno
[...] patrimoniale subito in conseguenza della condotta colposa della convenuta;
• Condanna al rimborso in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 264,00 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
6 Così deciso.
Livorno, 21/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
7