Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1538
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    Il giudice ha ritenuto provata la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento, anche tramite copie informatiche conformi all'originale, e delle precedenti intimazioni di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza delle pretese fiscali

    Il giudice ha ritenuto che le precedenti intimazioni di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, abbiano interrotto i termini di prescrizione, pertanto nessun credito era prescritto alla data dell'intimazione impugnata. La notifica delle ultime quattro cartelle è stata ritenuta valida e la prescrizione impedita da proroghe e sospensioni Covid-19.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    Il giudice ha respinto il ricorso nel suo complesso, ritenendo tutte le eccezioni infondate.

  • Rigettato
    Nullità delle sanzioni

    Il giudice ha respinto il ricorso nel suo complesso, ritenendo tutte le eccezioni infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1538
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1538
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo