CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1538/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17550/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0972024909143650000, notificata in data 26 settembre 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3.956,70, oltre accessori.
L'intimazione ha ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento, tutte relative al diritto annuale dovuto alla
Camera di Commercio di Roma, come analiticamente indicate nell'atto impugnato:
Cartella n. 09720110087034612000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2008
Cartella n. 09720120059336258000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2009
Cartella n. 09720130146317929000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2010
Cartella n. 09720140004999253000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2011
Cartella n. 09720150042860142000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2012
Cartella n. 09720160057675732000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2013
Cartella n. 09720170020961941000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2014
Cartella n. 09720180016056776000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2015
Cartella n. 09720190073996769000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2016
Cartella n. 09720200088568943000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2017
Cartella n. 0972021007617359000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2018
Cartella n. 0972022002417863000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2019
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle presupposte, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle pretese fiscali, la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 nonché la nullità delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, ha depositato la prova della notifica di tutte le cartelle sopra elencate, nonché la documentazione attestante anche la notifica di due precedenti intimazioni di pagamento, tutte ritualmente notificate al ricorrente prima dell'atto oggi impugnato. In particolare, dagli atti allegati in giudizio è risultato che, prima dell'intimazione n. 0972024909143650000 oggi impugnata, erano state notificate al ricorrente le seguenti precedenti intimazioni di pagamento, aventi entrambe il medesimo oggetto:
intimazione di pagamento n. 09720169013381341000 notificata il 21.04.2016;
intimazione di pagamento n. 09720199083987791000 notificata il 4.02.2019.
Tali atti, come detto, sono risultati regolarmente notificati e non impugnati.
Il ricorrente ha poi depositato note conclusionali, in cui ha insistito nella pretesa invalidità delle notifiche, contestando l'utilizzabilità delle copie informatiche prodotte dall'Agente della riscossione e deducendo la mancata prova della regolare comunicazione degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che tutte le cartelle di pagamento sopra elencate sono state regolarmente notificate al ricorrente, mediante servizio postale o messo notificatore, secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Le notifiche sono risultate assistite da avvisi di ricevimento e documentazione completa, idonee a dimostrare la ritualità della notifica, con piena efficacia probatoria fino a querela di falso, che non è stata proposta.
È risultato, altresì, provato che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato al ricorrente almeno due altre intimazioni di pagamento antecedenti a quella oggi impugnata, tutte rimaste non contestate, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione n. 0972024909143650000, oggi impugnata, nessun credito è risultato prescritto.
L'eccezione sollevata nelle note conclusionali da parte ricorrente circa la pretesa inutilizzabilità dei documenti prodotti in formato PDF è infondata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, infatti, ha allegato in atti formale attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992, rendendo le copie informatiche pienamente equipollenti agli originali, con piena efficacia probatoria.
Quanto alle doglianze del ricorrente riguardo a presunti vizi propri delle notifiche, il Giudice osserva quanto segue.
Le notifiche delle due intimazioni avvenute nel 2016 e nel 2019 tramite messo notificatore sono regolari. La ricorrente confonde la cosiddetta CAD (comunicazione di avvenuto deposito) da inviarsi solo nel caso di compiuta giacenza con la cosiddetta CAN (comunicazione di avvenuta notifica) che, invece, riguarda per esempio i casi di notifica al portiere, come nel caso di specie.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito costantemente che, trattandosi di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c., in quanto il plico contenente l'atto tributario era stato ritirato dal portiere dello stabile di residenza/domicilio del destinatario, con successivo inoltro della comunicazione di avvenuta notifica, la notificazione risulta perfezionata, non essendo necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della suddetta comunicazione di avvenuta notifica (Cassazione, ordinanza n. 27060/2025). Ai fini della prova della notifica, è del tutto sufficiente depositare in atti, come fatto puntualmente dalla resistente, copia della distinta di spedizione, in cui figura il nominativo del destinatario ricorrente ed il numero della raccomandata, che corrisponde a quello della comunicazione pure allegata in copia.
La notifica delle due intimazioni, precedenti quella impugnata, sana qualsiasi eventuale difetto delle notifiche delle cartelle, in quanto, seppure ricevute, non sono state tempestivamente impugnate, consolidando così il credito fiscale e rendendo inutile l'eccezione di prescrizione.
Infine, anche le ultime quattro cartelle n. 09720190073996769000, n. 09720200088568943000, n.
0972021007617359000 e n. 0972022002417863000
(che non sono state oggetto delle due intimazioni sopra indicate) sono state notificate correttamente.
La prima mediante notifica al portiere con prova dell'invio della CAN e le altre tre per notifica diretta tramite servizio postale.
Si ricorda che, in tal caso, come ormai affermato dalla Corte di Cassazione in modo granitico, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta da parte dell'ente impositore eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cfr. da ultimo, Cassazione n. 1686/2023).
Per queste quattro cartelle, la prescrizione del diritto camerale è stata impedita dalle proroghe e sospensioni di cui alla normativa emergenziale Covid e dalla tempestiva notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Il Giudice, quindi, respinge il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.200,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
RO TE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17550/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249091436501000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0972024909143650000, notificata in data 26 settembre 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3.956,70, oltre accessori.
L'intimazione ha ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento, tutte relative al diritto annuale dovuto alla
Camera di Commercio di Roma, come analiticamente indicate nell'atto impugnato:
Cartella n. 09720110087034612000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2008
Cartella n. 09720120059336258000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2009
Cartella n. 09720130146317929000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2010
Cartella n. 09720140004999253000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2011
Cartella n. 09720150042860142000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2012
Cartella n. 09720160057675732000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2013
Cartella n. 09720170020961941000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2014
Cartella n. 09720180016056776000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2015
Cartella n. 09720190073996769000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2016
Cartella n. 09720200088568943000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2017
Cartella n. 0972021007617359000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2018
Cartella n. 0972022002417863000 – Diritto annuale Camera di Commercio anno 2019
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle presupposte, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle pretese fiscali, la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 nonché la nullità delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, ha depositato la prova della notifica di tutte le cartelle sopra elencate, nonché la documentazione attestante anche la notifica di due precedenti intimazioni di pagamento, tutte ritualmente notificate al ricorrente prima dell'atto oggi impugnato. In particolare, dagli atti allegati in giudizio è risultato che, prima dell'intimazione n. 0972024909143650000 oggi impugnata, erano state notificate al ricorrente le seguenti precedenti intimazioni di pagamento, aventi entrambe il medesimo oggetto:
intimazione di pagamento n. 09720169013381341000 notificata il 21.04.2016;
intimazione di pagamento n. 09720199083987791000 notificata il 4.02.2019.
Tali atti, come detto, sono risultati regolarmente notificati e non impugnati.
Il ricorrente ha poi depositato note conclusionali, in cui ha insistito nella pretesa invalidità delle notifiche, contestando l'utilizzabilità delle copie informatiche prodotte dall'Agente della riscossione e deducendo la mancata prova della regolare comunicazione degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che tutte le cartelle di pagamento sopra elencate sono state regolarmente notificate al ricorrente, mediante servizio postale o messo notificatore, secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Le notifiche sono risultate assistite da avvisi di ricevimento e documentazione completa, idonee a dimostrare la ritualità della notifica, con piena efficacia probatoria fino a querela di falso, che non è stata proposta.
È risultato, altresì, provato che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato al ricorrente almeno due altre intimazioni di pagamento antecedenti a quella oggi impugnata, tutte rimaste non contestate, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione n. 0972024909143650000, oggi impugnata, nessun credito è risultato prescritto.
L'eccezione sollevata nelle note conclusionali da parte ricorrente circa la pretesa inutilizzabilità dei documenti prodotti in formato PDF è infondata.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, infatti, ha allegato in atti formale attestazione di conformità ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992, rendendo le copie informatiche pienamente equipollenti agli originali, con piena efficacia probatoria.
Quanto alle doglianze del ricorrente riguardo a presunti vizi propri delle notifiche, il Giudice osserva quanto segue.
Le notifiche delle due intimazioni avvenute nel 2016 e nel 2019 tramite messo notificatore sono regolari. La ricorrente confonde la cosiddetta CAD (comunicazione di avvenuto deposito) da inviarsi solo nel caso di compiuta giacenza con la cosiddetta CAN (comunicazione di avvenuta notifica) che, invece, riguarda per esempio i casi di notifica al portiere, come nel caso di specie.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito costantemente che, trattandosi di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c., in quanto il plico contenente l'atto tributario era stato ritirato dal portiere dello stabile di residenza/domicilio del destinatario, con successivo inoltro della comunicazione di avvenuta notifica, la notificazione risulta perfezionata, non essendo necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della suddetta comunicazione di avvenuta notifica (Cassazione, ordinanza n. 27060/2025). Ai fini della prova della notifica, è del tutto sufficiente depositare in atti, come fatto puntualmente dalla resistente, copia della distinta di spedizione, in cui figura il nominativo del destinatario ricorrente ed il numero della raccomandata, che corrisponde a quello della comunicazione pure allegata in copia.
La notifica delle due intimazioni, precedenti quella impugnata, sana qualsiasi eventuale difetto delle notifiche delle cartelle, in quanto, seppure ricevute, non sono state tempestivamente impugnate, consolidando così il credito fiscale e rendendo inutile l'eccezione di prescrizione.
Infine, anche le ultime quattro cartelle n. 09720190073996769000, n. 09720200088568943000, n.
0972021007617359000 e n. 0972022002417863000
(che non sono state oggetto delle due intimazioni sopra indicate) sono state notificate correttamente.
La prima mediante notifica al portiere con prova dell'invio della CAN e le altre tre per notifica diretta tramite servizio postale.
Si ricorda che, in tal caso, come ormai affermato dalla Corte di Cassazione in modo granitico, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta da parte dell'ente impositore eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cfr. da ultimo, Cassazione n. 1686/2023).
Per queste quattro cartelle, la prescrizione del diritto camerale è stata impedita dalle proroghe e sospensioni di cui alla normativa emergenziale Covid e dalla tempestiva notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Il Giudice, quindi, respinge il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.200,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
RO TE