CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
LV FE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA AR OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 932/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto crediti relativi a prestazioni sanitarie in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. e vertente tra
(C.F./ P. I.V.A.: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa in giudizio dagli avvocati Sergio Gidaro e Fernando Gidaro
Parte attrice in riassunzione e
(C.F./ P. I.V.A.: ) Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta in riassunzione non costituita
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice in riassunzione: “1. Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande di ripetizione avanzate dalla nel Controparte_1
giudizio riassunto RG n. 569/2015, nei confronti dell'appellata e dei relativi procuratori distrattari;
1 2. Condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze dei vari gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento dei giudizi di merito di primo e secondo grado risultano esaurientemente esposti nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 6788/2024 nei termini che seguono: “La Parte_1
Parte (d'ora in poi per brevità ), gestore della casa protetta San Pio e
Madonna dell'Immacolata di Corigliano Calabro, accreditata dalla per l'erogazione in nome del Servizio Sanitario Controparte_1
Regionale di prestazioni sociosanitarie in favore di anziani non autosufficienti e non assistibili a domicilio, in esecuzione del contratto stipulato con l' di Cosenza l'11.6.2013, valevole per l'anno 2013, CP_2
avendo erogato le suddette prestazioni in base a provvedimenti della stessa e sostenendo che l'obbligazione di pagamento gravava anche sulla CP_2
in base alla previsione dell'art. 7 della L.R. Controparte_1 CP_1
5.12.2003 n. 23, come modificato dall'art. 17 della L.R. 5.10.2007 CP_1
n. 22, chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna, a titolo di corrispettivo contrattuale o di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., della
, al pagamento della quota del 50% della retta giornaliera Controparte_1
gravante sul Fondo sociale regionale gestito dalla per CP_1
complessivi € 369.263,92 oltre interessi per ritardato pagamento ex D. Lgs.
n. 231/2002, avendo l' provveduto ad erogare la quota Controparte_3
della restante parte della retta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la , che Controparte_1
sosteneva che il contratto dell'11.6.2013 invocato dalla controparte non le
2 era opponibile, in quanto mai sottoscritto dal dirigente del Dipartimento
Politiche Sociali della Regione Calabria e quindi sprovvisto per essa della necessaria forma scritta, che comunque da quel contratto non era scaturita alcuna obbligazione ex lege a carico della in quanto il Controparte_1
Parte contratto stipulato dalla con la il 15.3.2013 per Controparte_1
l'anno 2013, che essa stessa produceva, aveva previsto solo l'obbligo, puntualmente assolto, di trasferire alle strutture private le somme per le prestazioni per le quali a quella data esisteva la copertura finanziaria, che l'azione ex art. 2041 cod. civ. era inammissibile in ragione dell'esperibilità dell'azione di adempimento contrattuale contro la , e che Controparte_3
non erano applicabili gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 al rapporto dedotto in giudizio.
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa all'esito del procedimento di cui all'art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e Parte condannava la a corrispondere alla la somma di € Controparte_1
369.263,92, a saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data contrattualmente fissata al saldo ed alle spese del giudizio, da distrarre a favore dei legali antistatari della ricorrente, avvocati Fernando e Sergio Gidaro.
L'ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Controparte_1
innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro che, con la sentenza n.185/2018 dell'8/26.1.2018, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda Parte proposta in primo grado dalla , escludendo che la Controparte_1
dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte, non essendo la stessa passivamente legittimata in forza di alcune pronunzie rese da questa Corte in materia omogenea (Cass.
n.11452/2017; Cass. n. 11925/2017; Cass. n. 11922/2017; Cass. n.
22067/2016; Cass. n.22039/2016; Cass. n. 22038/2016; Cass.
n.22037/2016).
3 Con la stessa sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro riteneva Parte tardiva ed inammissibile la pretesa fondata dalla su un titolo negoziale diverso da quello invocato in primo grado, ossia sul contratto concluso con essa dalla il 15.3.2013, anziché sul Controparte_1
contratto concluso con essa dalla l'11.6.2013, e CP_2 CP_3
comunque la riteneva anche infondata nel merito. Osservava, al riguardo, che il contratto del 15.3.2013 si riferiva alle sole prestazioni socio sanitarie dell'anno 2012, e non a quelle oggetto di causa del 2013, per le quali si limitava a rinviare ad altro contratto per le prestazioni del 2013 secondo i limiti di disponibilità di bilancio a quella data esistenti, pari ad
€15.000.000,00, senza assunzione per esse di una diretta obbligazione di pagamento della verso il gestore della struttura, Controparte_1
ricollegando all'adempimento del contratto del 15.3.2013, e non a quello dell'11.6.2013, l'avvenuto pagamento da parte della a Controparte_1
Parte favore della dell'importo di € 385.383,40 del 22.5.2013, non qualificabile quindi come parziale riconoscimento del debito asseritamente scaturito a carico della in base al contratto concluso con Controparte_1
Parte la dalla l'11.6.2013. Controparte_3
La Corte escludeva poi il rilievo nella specie dell'art. 1 comma 10 del D.L. n.324/1993, convertito nella L. n. 423/1993, e dell'invocato precedente della sentenza della Corte di Cassazione n. 13333 del
30.6.2015, relativo alla diversa questione della legittimazione passiva dell'ente incaricato del pagamento per i debiti contratti dalle aziende sanitarie locali nella specifica ipotesi (riconosciuta per la Regione Lazio e non per la ) in cui una avesse delegato ad un Controparte_1 CP_1
unico ente le attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie locali, mancando una norma siffatta nella CP_1
.
[...]
4 La Corte d'Appello escludeva poi la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., risultando essere l il destinatario Controparte_3
delle pretese di pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte dalla
La Corte d'Appello, inoltre, riteneva fondate le domande di Pt_1
Parte restituzione delle somme versate dalla alla ed ai Controparte_1
difensori distrattari della stessa in esecuzione della sentenza di primo grado, come documentato nelle ordinanze di assegnazione prodotte dalla col deposito delle note conclusionali”. CP_1
Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione la sulla scorta dei seguenti dieci motivi (ai quali la Pt_1 Controparte_1
aveva resistito con controricorso): 1) nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., il difetto di forma ex art. 156 c.p.c.,
e l'ultrapetizione. La Corte d'Appello avrebbe riformato l'ordinanza impugnata senza indicazione del motivo di appello ritenuto fondato e senza specificare le parti della pronunzia impugnata ritenute meritevoli di riforma;
2) violazione dell'art. 1372 comma 2° cod. civ., dell'art. 1 comma
10° del D.L. n. 324 del 27.8.1993, convertito dalla L. n. 423 del 27.10.1993
e dell'art. 345 c.p.c. La Corte d'appello si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti disattendendo altre pronunzie anche a sezioni unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell'art. 1 comma 10° del D.L. n.
324/1993, dal quale si sarebbe dovuto desumere che la Controparte_1
era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle
Aziende sanitarie;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 comma
2° cod. civ., degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 22 del 2007, CP_1
dell'art. 41 comma 4° della L.R. n. 69 del 27.12.2012, della L.R. CP_1
n.12 del 21.4.2015, dell'art. 9 della L.R. n. 40 del CP_1 CP_1
2.12.2016 e dell'art. 16 comma 6° della L.R. n. 44 del 27.12.2016: CP_1
la normativa regionale di riferimento prevedendo la copertura a carico
5 della dei debiti pregressi delle strutture che erogano Controparte_1
servizi sociosanitari da parte della costituirebbe una sorta di CP_1
interpretazione autentica in ordine all'esistenza di una precisa legittimazione passiva della rispetto alle quote socio- Controparte_1
assistenziali coperte dal Fondo sociale regionale;
4) nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 345
c.p.c.: erroneamente la corte d'appello ha ritenuto non rituale la pretesa di pagamento del 50% del compenso per le prestazioni socio-sanitarie erogate nel 2013 avanzata nel giudizio di secondo grado, non più sulla base del titolo costitutivo rappresentato dal contratto concluso con la l'11.6.2013, e ritenuto vincolante ex lege anche per la Controparte_3
ma sulla base del diverso contratto concluso il Controparte_1
15.3.2013 dalla irettamente con la;
5) violazione Pt_1 Controparte_1
e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. La Corte d'Appello, nel pronunciarsi comunque per il rigetto della pretesa della di pagamento del 50% Pt_1
del compenso per le prestazioni socio-sanitarie basata sul contratto concluso dalla con la il 15.3.2013, avrebbe Pt_1 Controparte_1
violato il principio di non contestazione;
6) violazione degli articoli 2041
e 2042 cod. civ. e dell'art. 1 comma 10° del D.L. n. 324 del 1993: il ricordato art. 1, comma 10° del D.L. n.324 del 1993, impedirebbe di agire nei confronti dell' , ricorrendo dunque il requisito della Controparte_4
sussidiarietà postulato dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ.; 7) nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 345, 352, 189, 153 comma 2°
e 294 c.p.c. e dell'art. 24 della Costituzione. La Corte d'Appello, accogliendo la domanda di restituzione delle somme versate alla d Pt_1
ai suoi difensori in adempimento dell'ordinanza di primo grado, avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile la domanda in sede di precisazione delle conclusioni e la produzione documentale avvenuta nella stessa sede,
6 nonché al momento del deposito delle note conclusionali;
8) nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 della Costituzione, degli articoli 112
e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per assenza di motivazione laddove era stato ritenuto apoditticamente l'intervenuto pagamento delle somme in favore della e dei legali distrattari sulla base della Pt_1
documentazione versata;
9) violazione e falsa applicazione degli articoli
2697 cod. civ., 2729 cod. civ, 553 c.p.c. e 2928 cod. civ.. Si duole la Pt_1
che la Corte d'Appello, nell'affermare a pagina 21 "l'insussistenza di qualsivoglia elemento di prova che conduca a ritenere che essi (ordinanze di assegnazione rese dal giudice nell'ambito di procedimento di pignoramento presso terzi) non siano giunti a buon fine", abbia di fatto posto a carico della l'onere di provare che le ordinanze di Pt_1
assegnazione non fossero andate a buon fine, così violando l'art. 2697 cod. civ.; 10) nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato i legali distrattari della ricorrente, avvocati Fernando e Sergio Gidaro, alla restituzione delle spese distratte in loro favore in quanto non qualificabili come parti del procedimento.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo, infondato il quarto.
In relazione ai motivi settimo, ottavo, nono e decimo, relativi alle domande di restituzione delle somme asseritamente pagate in esecuzione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado poi riformata in appello, avanzate dalla nei confronti della e dei Controparte_1 Pt_1
suoi legali distrattari, la Corte di cassazione ha rilevato come nel caso di specie risultasse dalla sentenza impugnata che la domanda di restituzione azionata dalla fosse stata proposta in sede di precisazione Controparte_1
delle conclusioni sulla base di pagamenti successivi all'appello e sotto questo profilo andasse esclusa la tardività della stessa.
7 Richiamate pronunce giurisprudenziali sul tema, poi, ha osservato che la corte d'appello si era conformata ai principi e ben poteva pronunciarsi sulla domanda di restituzione avanzata dalla CP_1
nei confronti dei legali distrattari della ancorché gli stessi
[...] Pt_1
non fossero stati convenuti in giudizio personalmente in appello, in quanto non vi era contestazione sulla disposta distrazione delle spese processuali di primo grado.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati questi motivi, invece, nella parte in cui il ricorrente si era lamentato della motivazione apparente dell'inversione dell'onere probatorio e della violazione dell'art. 2729 cod. civ. nella parte in cui richiede che le presunzioni siano basate su indizi gravi, precisi e concordanti: la corte d'appello aveva ritenuto sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate avanzata dalla all'udienza di precisazione delle Controparte_1
conclusioni nei confronti della dei legali distrattari della stessa nel Pt_1
giudizio di primo grado “la documentazione versata in atti al momento del deposito delle note conclusionali avuto riguardo alla natura dei provvedimenti esecutivi ed all'insussistenza di qualsivoglia elemento di prova che conduca a ritenere che essi (ordinanze di assegnazione rese dal giudice nell'ambito di procedimento di pignoramento presso terzi) non siano giunti a buon fine”.
La Corte di cassazione ha rilevato come tale motivazione non consenta di comprendere “quali siano i documenti specifici presi in considerazione per la e per gli avvocati Fernando e Sergio Gidaro, Pt_1
a quando risalgano, se siano riferibili all'esecuzione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, se siano stati prodotti dalla
soltanto con le note conclusionali di appello e quindi Controparte_1
tardivamente, o in sede di precisazione delle conclusioni in appello. A ciò va aggiunto che le ordinanze di assegnazione dei crediti emesse a
8 conclusione dei procedimenti di pignoramento presso terzi determinano solo la sostituzione del creditore procedente al debitore esecutato nella titolarità del credito, ma di per sé non offrono alcuna prova del pagamento del credito a favore del creditore procedente, tanto che l'art. 2928 cod. civ. specifica che il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito
l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato, per cui le ordinanze di assegnazione non possono di per sé costituire prove di pagamento delle somme assegnate, ma al più semplici indizi, che solo insieme ad altri indizi gravi e precisi che depongano concordemente nel senso del sopravvenuto pagamento possono dare dimostrazione di quest'ultimo, mentre nella specie la Corte d'Appello ha valorizzato a tal fine solo il fatto che le controparti, che non erano però gravate dall'onere della prova dei pagamenti dei quali la CP_1
chiedeva la restituzione, non avessero fornito elementi di prova
[...]
per dimostrare che le ordinanze di assegnazione non fossero giunte a buon fine, per di più non considerando la tardività della produzione delle ordinanze di assegnazione, ostativa all'esercizio del diritto di difesa della
e dei suoi legali distrattari del giudizio di primo grado”. Pt_1
In relazione ai motivi accolti, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La causa è stata ritualmente riassunta da , Parte_2
affinché, in applicazione dei principi indicati dalla Corte di cassazione, siano dichiarate inammissibili o rigettate le domande di ripetizione avanzate dalla nel giudizio riassunto R.G. n. 569/2015, Controparte_1
nei confronti dell'appellata e dei relativi procuratori distrattari.
9 La non si è costituita, nonostante la regolare Controparte_1
notifica avvenuta a mezzo p.e.c. il 13.6.2024, e deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 31.3.2025, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
In via preliminare occorre precisare che, in ragione del parziale accoglimento del ricorso per cassazione, la sentenza d'appello è divenuta cosa giudicata per i capi della sentenza oggetto dei motivi rigettati o dichiarati inammissibili.
Oggetto del giudizio di riassunzione è, dunque, esclusivamente la fondatezza della domanda restitutoria della volta a Controparte_1
ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia di primo grado, poi riformata, alla e ai procuratori antistatari. Pt_2
A tal fine occorre precisare che le ordinanze di assegnazione rese nel procedimento di pignoramento presso terzi sono state prodotte tempestivamente, cioè in sede di precisazione delle conclusioni in appello,
e che esse sono riconducibili all'esecuzione dell'ordinanza conclusiva del primo grado di giudizio, in quanto le somme indicate nelle ordinanze corrispondono a quelle oggetto di condanna.
Ritiene la corte, tuttavia, che tale produzione non sia idonea a provare che tali somme siano state effettivamente pagate.
Le ordinanze di assegnazione dei crediti emesse a conclusione dei procedimenti di pignoramento presso terzi, per come affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ordinanza di rinvio, determinano solo la sostituzione del creditore procedente al debitore esecutato nella titolarità
10 del credito, ma di per sé non offrono alcuna prova del pagamento del credito a favore del creditore procedente.
Tali ordinanze costituiscono indizi, da valutare unitamente ad altri elementi.
Orbene, nel caso di specie la , sulla quale gravava Controparte_1
l'onere di provare il perfezionamento del pagamento delle somme, non ha fornito altri elementi dai quali desumere, unitamente alle ordinanze, che quelle somme fossero state effettivamente pagate.
Alla luce delle suesposte considerazioni e assorbita ogni altra questione, la corte ritiene di dover rigettare la domanda della CP_1
di restituzione delle somme pagate in esecuzione dell'ordinanza
[...]
definitoria del giudizio di primo grado.
La corte ritiene che le spese di tutti i gradi di giudizio, da regolamentare in ossequio al principio dell'esito complessivo della lite, siano da compensare integralmente, in considerazione della soccombenza della sul merito della controversia e della soccombenza della Pt_2
sulla domanda restitutoria, precisando che quelle di primo e CP_1
secondo grado risultano già compensate per effetto della pronuncia della corte d'appello non cassata sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta la domanda restitutoria avanzata dalla nel Controparte_1
giudizio d'appello iscritto al n. 569/2015;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità e di quello di riassunzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
11 Il consigliere estensore La presidente
NA AR OR LV FE
12
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
LV FE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA AR OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 932/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto crediti relativi a prestazioni sanitarie in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. e vertente tra
(C.F./ P. I.V.A.: ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa in giudizio dagli avvocati Sergio Gidaro e Fernando Gidaro
Parte attrice in riassunzione e
(C.F./ P. I.V.A.: ) Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta in riassunzione non costituita
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice in riassunzione: “1. Dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande di ripetizione avanzate dalla nel Controparte_1
giudizio riassunto RG n. 569/2015, nei confronti dell'appellata e dei relativi procuratori distrattari;
1 2. Condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze dei vari gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento dei giudizi di merito di primo e secondo grado risultano esaurientemente esposti nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 6788/2024 nei termini che seguono: “La Parte_1
Parte (d'ora in poi per brevità ), gestore della casa protetta San Pio e
Madonna dell'Immacolata di Corigliano Calabro, accreditata dalla per l'erogazione in nome del Servizio Sanitario Controparte_1
Regionale di prestazioni sociosanitarie in favore di anziani non autosufficienti e non assistibili a domicilio, in esecuzione del contratto stipulato con l' di Cosenza l'11.6.2013, valevole per l'anno 2013, CP_2
avendo erogato le suddette prestazioni in base a provvedimenti della stessa e sostenendo che l'obbligazione di pagamento gravava anche sulla CP_2
in base alla previsione dell'art. 7 della L.R. Controparte_1 CP_1
5.12.2003 n. 23, come modificato dall'art. 17 della L.R. 5.10.2007 CP_1
n. 22, chiedeva al Tribunale di Catanzaro la condanna, a titolo di corrispettivo contrattuale o di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., della
, al pagamento della quota del 50% della retta giornaliera Controparte_1
gravante sul Fondo sociale regionale gestito dalla per CP_1
complessivi € 369.263,92 oltre interessi per ritardato pagamento ex D. Lgs.
n. 231/2002, avendo l' provveduto ad erogare la quota Controparte_3
della restante parte della retta remunerata con fondi gestiti dalle Aziende sanitarie medesime.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la , che Controparte_1
sosteneva che il contratto dell'11.6.2013 invocato dalla controparte non le
2 era opponibile, in quanto mai sottoscritto dal dirigente del Dipartimento
Politiche Sociali della Regione Calabria e quindi sprovvisto per essa della necessaria forma scritta, che comunque da quel contratto non era scaturita alcuna obbligazione ex lege a carico della in quanto il Controparte_1
Parte contratto stipulato dalla con la il 15.3.2013 per Controparte_1
l'anno 2013, che essa stessa produceva, aveva previsto solo l'obbligo, puntualmente assolto, di trasferire alle strutture private le somme per le prestazioni per le quali a quella data esisteva la copertura finanziaria, che l'azione ex art. 2041 cod. civ. era inammissibile in ragione dell'esperibilità dell'azione di adempimento contrattuale contro la , e che Controparte_3
non erano applicabili gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 al rapporto dedotto in giudizio.
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa all'esito del procedimento di cui all'art. 702 ter c.p.c., accoglieva la domanda e Parte condannava la a corrispondere alla la somma di € Controparte_1
369.263,92, a saldo del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data contrattualmente fissata al saldo ed alle spese del giudizio, da distrarre a favore dei legali antistatari della ricorrente, avvocati Fernando e Sergio Gidaro.
L'ordinanza anzidetta veniva impugnata dalla Controparte_1
innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro che, con la sentenza n.185/2018 dell'8/26.1.2018, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda Parte proposta in primo grado dalla , escludendo che la Controparte_1
dovesse corrispondere somme sulla base di una convenzione della quale non era stata parte, non essendo la stessa passivamente legittimata in forza di alcune pronunzie rese da questa Corte in materia omogenea (Cass.
n.11452/2017; Cass. n. 11925/2017; Cass. n. 11922/2017; Cass. n.
22067/2016; Cass. n.22039/2016; Cass. n. 22038/2016; Cass.
n.22037/2016).
3 Con la stessa sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro riteneva Parte tardiva ed inammissibile la pretesa fondata dalla su un titolo negoziale diverso da quello invocato in primo grado, ossia sul contratto concluso con essa dalla il 15.3.2013, anziché sul Controparte_1
contratto concluso con essa dalla l'11.6.2013, e CP_2 CP_3
comunque la riteneva anche infondata nel merito. Osservava, al riguardo, che il contratto del 15.3.2013 si riferiva alle sole prestazioni socio sanitarie dell'anno 2012, e non a quelle oggetto di causa del 2013, per le quali si limitava a rinviare ad altro contratto per le prestazioni del 2013 secondo i limiti di disponibilità di bilancio a quella data esistenti, pari ad
€15.000.000,00, senza assunzione per esse di una diretta obbligazione di pagamento della verso il gestore della struttura, Controparte_1
ricollegando all'adempimento del contratto del 15.3.2013, e non a quello dell'11.6.2013, l'avvenuto pagamento da parte della a Controparte_1
Parte favore della dell'importo di € 385.383,40 del 22.5.2013, non qualificabile quindi come parziale riconoscimento del debito asseritamente scaturito a carico della in base al contratto concluso con Controparte_1
Parte la dalla l'11.6.2013. Controparte_3
La Corte escludeva poi il rilievo nella specie dell'art. 1 comma 10 del D.L. n.324/1993, convertito nella L. n. 423/1993, e dell'invocato precedente della sentenza della Corte di Cassazione n. 13333 del
30.6.2015, relativo alla diversa questione della legittimazione passiva dell'ente incaricato del pagamento per i debiti contratti dalle aziende sanitarie locali nella specifica ipotesi (riconosciuta per la Regione Lazio e non per la ) in cui una avesse delegato ad un Controparte_1 CP_1
unico ente le attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie locali, mancando una norma siffatta nella CP_1
.
[...]
4 La Corte d'Appello escludeva poi la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., risultando essere l il destinatario Controparte_3
delle pretese di pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte dalla
La Corte d'Appello, inoltre, riteneva fondate le domande di Pt_1
Parte restituzione delle somme versate dalla alla ed ai Controparte_1
difensori distrattari della stessa in esecuzione della sentenza di primo grado, come documentato nelle ordinanze di assegnazione prodotte dalla col deposito delle note conclusionali”. CP_1
Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione la sulla scorta dei seguenti dieci motivi (ai quali la Pt_1 Controparte_1
aveva resistito con controricorso): 1) nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., il difetto di forma ex art. 156 c.p.c.,
e l'ultrapetizione. La Corte d'Appello avrebbe riformato l'ordinanza impugnata senza indicazione del motivo di appello ritenuto fondato e senza specificare le parti della pronunzia impugnata ritenute meritevoli di riforma;
2) violazione dell'art. 1372 comma 2° cod. civ., dell'art. 1 comma
10° del D.L. n. 324 del 27.8.1993, convertito dalla L. n. 423 del 27.10.1993
e dell'art. 345 c.p.c. La Corte d'appello si sarebbe adeguata ad alcuni precedenti disattendendo altre pronunzie anche a sezioni unite, senza per nulla considerare la portata precettiva dell'art. 1 comma 10° del D.L. n.
324/1993, dal quale si sarebbe dovuto desumere che la Controparte_1
era incaricata del pagamento delle rette in quanto ente finanziatore delle
Aziende sanitarie;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 comma
2° cod. civ., degli articoli 17 e 18 della L.R. n. 22 del 2007, CP_1
dell'art. 41 comma 4° della L.R. n. 69 del 27.12.2012, della L.R. CP_1
n.12 del 21.4.2015, dell'art. 9 della L.R. n. 40 del CP_1 CP_1
2.12.2016 e dell'art. 16 comma 6° della L.R. n. 44 del 27.12.2016: CP_1
la normativa regionale di riferimento prevedendo la copertura a carico
5 della dei debiti pregressi delle strutture che erogano Controparte_1
servizi sociosanitari da parte della costituirebbe una sorta di CP_1
interpretazione autentica in ordine all'esistenza di una precisa legittimazione passiva della rispetto alle quote socio- Controparte_1
assistenziali coperte dal Fondo sociale regionale;
4) nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 345
c.p.c.: erroneamente la corte d'appello ha ritenuto non rituale la pretesa di pagamento del 50% del compenso per le prestazioni socio-sanitarie erogate nel 2013 avanzata nel giudizio di secondo grado, non più sulla base del titolo costitutivo rappresentato dal contratto concluso con la l'11.6.2013, e ritenuto vincolante ex lege anche per la Controparte_3
ma sulla base del diverso contratto concluso il Controparte_1
15.3.2013 dalla irettamente con la;
5) violazione Pt_1 Controparte_1
e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. La Corte d'Appello, nel pronunciarsi comunque per il rigetto della pretesa della di pagamento del 50% Pt_1
del compenso per le prestazioni socio-sanitarie basata sul contratto concluso dalla con la il 15.3.2013, avrebbe Pt_1 Controparte_1
violato il principio di non contestazione;
6) violazione degli articoli 2041
e 2042 cod. civ. e dell'art. 1 comma 10° del D.L. n. 324 del 1993: il ricordato art. 1, comma 10° del D.L. n.324 del 1993, impedirebbe di agire nei confronti dell' , ricorrendo dunque il requisito della Controparte_4
sussidiarietà postulato dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ.; 7) nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 345, 352, 189, 153 comma 2°
e 294 c.p.c. e dell'art. 24 della Costituzione. La Corte d'Appello, accogliendo la domanda di restituzione delle somme versate alla d Pt_1
ai suoi difensori in adempimento dell'ordinanza di primo grado, avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile la domanda in sede di precisazione delle conclusioni e la produzione documentale avvenuta nella stessa sede,
6 nonché al momento del deposito delle note conclusionali;
8) nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 della Costituzione, degli articoli 112
e 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per assenza di motivazione laddove era stato ritenuto apoditticamente l'intervenuto pagamento delle somme in favore della e dei legali distrattari sulla base della Pt_1
documentazione versata;
9) violazione e falsa applicazione degli articoli
2697 cod. civ., 2729 cod. civ, 553 c.p.c. e 2928 cod. civ.. Si duole la Pt_1
che la Corte d'Appello, nell'affermare a pagina 21 "l'insussistenza di qualsivoglia elemento di prova che conduca a ritenere che essi (ordinanze di assegnazione rese dal giudice nell'ambito di procedimento di pignoramento presso terzi) non siano giunti a buon fine", abbia di fatto posto a carico della l'onere di provare che le ordinanze di Pt_1
assegnazione non fossero andate a buon fine, così violando l'art. 2697 cod. civ.; 10) nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato i legali distrattari della ricorrente, avvocati Fernando e Sergio Gidaro, alla restituzione delle spese distratte in loro favore in quanto non qualificabili come parti del procedimento.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo, infondato il quarto.
In relazione ai motivi settimo, ottavo, nono e decimo, relativi alle domande di restituzione delle somme asseritamente pagate in esecuzione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado poi riformata in appello, avanzate dalla nei confronti della e dei Controparte_1 Pt_1
suoi legali distrattari, la Corte di cassazione ha rilevato come nel caso di specie risultasse dalla sentenza impugnata che la domanda di restituzione azionata dalla fosse stata proposta in sede di precisazione Controparte_1
delle conclusioni sulla base di pagamenti successivi all'appello e sotto questo profilo andasse esclusa la tardività della stessa.
7 Richiamate pronunce giurisprudenziali sul tema, poi, ha osservato che la corte d'appello si era conformata ai principi e ben poteva pronunciarsi sulla domanda di restituzione avanzata dalla CP_1
nei confronti dei legali distrattari della ancorché gli stessi
[...] Pt_1
non fossero stati convenuti in giudizio personalmente in appello, in quanto non vi era contestazione sulla disposta distrazione delle spese processuali di primo grado.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati questi motivi, invece, nella parte in cui il ricorrente si era lamentato della motivazione apparente dell'inversione dell'onere probatorio e della violazione dell'art. 2729 cod. civ. nella parte in cui richiede che le presunzioni siano basate su indizi gravi, precisi e concordanti: la corte d'appello aveva ritenuto sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate avanzata dalla all'udienza di precisazione delle Controparte_1
conclusioni nei confronti della dei legali distrattari della stessa nel Pt_1
giudizio di primo grado “la documentazione versata in atti al momento del deposito delle note conclusionali avuto riguardo alla natura dei provvedimenti esecutivi ed all'insussistenza di qualsivoglia elemento di prova che conduca a ritenere che essi (ordinanze di assegnazione rese dal giudice nell'ambito di procedimento di pignoramento presso terzi) non siano giunti a buon fine”.
La Corte di cassazione ha rilevato come tale motivazione non consenta di comprendere “quali siano i documenti specifici presi in considerazione per la e per gli avvocati Fernando e Sergio Gidaro, Pt_1
a quando risalgano, se siano riferibili all'esecuzione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, se siano stati prodotti dalla
soltanto con le note conclusionali di appello e quindi Controparte_1
tardivamente, o in sede di precisazione delle conclusioni in appello. A ciò va aggiunto che le ordinanze di assegnazione dei crediti emesse a
8 conclusione dei procedimenti di pignoramento presso terzi determinano solo la sostituzione del creditore procedente al debitore esecutato nella titolarità del credito, ma di per sé non offrono alcuna prova del pagamento del credito a favore del creditore procedente, tanto che l'art. 2928 cod. civ. specifica che il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito
l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato, per cui le ordinanze di assegnazione non possono di per sé costituire prove di pagamento delle somme assegnate, ma al più semplici indizi, che solo insieme ad altri indizi gravi e precisi che depongano concordemente nel senso del sopravvenuto pagamento possono dare dimostrazione di quest'ultimo, mentre nella specie la Corte d'Appello ha valorizzato a tal fine solo il fatto che le controparti, che non erano però gravate dall'onere della prova dei pagamenti dei quali la CP_1
chiedeva la restituzione, non avessero fornito elementi di prova
[...]
per dimostrare che le ordinanze di assegnazione non fossero giunte a buon fine, per di più non considerando la tardività della produzione delle ordinanze di assegnazione, ostativa all'esercizio del diritto di difesa della
e dei suoi legali distrattari del giudizio di primo grado”. Pt_1
In relazione ai motivi accolti, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La causa è stata ritualmente riassunta da , Parte_2
affinché, in applicazione dei principi indicati dalla Corte di cassazione, siano dichiarate inammissibili o rigettate le domande di ripetizione avanzate dalla nel giudizio riassunto R.G. n. 569/2015, Controparte_1
nei confronti dell'appellata e dei relativi procuratori distrattari.
9 La non si è costituita, nonostante la regolare Controparte_1
notifica avvenuta a mezzo p.e.c. il 13.6.2024, e deve esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 31.3.2025, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
In via preliminare occorre precisare che, in ragione del parziale accoglimento del ricorso per cassazione, la sentenza d'appello è divenuta cosa giudicata per i capi della sentenza oggetto dei motivi rigettati o dichiarati inammissibili.
Oggetto del giudizio di riassunzione è, dunque, esclusivamente la fondatezza della domanda restitutoria della volta a Controparte_1
ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia di primo grado, poi riformata, alla e ai procuratori antistatari. Pt_2
A tal fine occorre precisare che le ordinanze di assegnazione rese nel procedimento di pignoramento presso terzi sono state prodotte tempestivamente, cioè in sede di precisazione delle conclusioni in appello,
e che esse sono riconducibili all'esecuzione dell'ordinanza conclusiva del primo grado di giudizio, in quanto le somme indicate nelle ordinanze corrispondono a quelle oggetto di condanna.
Ritiene la corte, tuttavia, che tale produzione non sia idonea a provare che tali somme siano state effettivamente pagate.
Le ordinanze di assegnazione dei crediti emesse a conclusione dei procedimenti di pignoramento presso terzi, per come affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ordinanza di rinvio, determinano solo la sostituzione del creditore procedente al debitore esecutato nella titolarità
10 del credito, ma di per sé non offrono alcuna prova del pagamento del credito a favore del creditore procedente.
Tali ordinanze costituiscono indizi, da valutare unitamente ad altri elementi.
Orbene, nel caso di specie la , sulla quale gravava Controparte_1
l'onere di provare il perfezionamento del pagamento delle somme, non ha fornito altri elementi dai quali desumere, unitamente alle ordinanze, che quelle somme fossero state effettivamente pagate.
Alla luce delle suesposte considerazioni e assorbita ogni altra questione, la corte ritiene di dover rigettare la domanda della CP_1
di restituzione delle somme pagate in esecuzione dell'ordinanza
[...]
definitoria del giudizio di primo grado.
La corte ritiene che le spese di tutti i gradi di giudizio, da regolamentare in ossequio al principio dell'esito complessivo della lite, siano da compensare integralmente, in considerazione della soccombenza della sul merito della controversia e della soccombenza della Pt_2
sulla domanda restitutoria, precisando che quelle di primo e CP_1
secondo grado risultano già compensate per effetto della pronuncia della corte d'appello non cassata sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta la domanda restitutoria avanzata dalla nel Controparte_1
giudizio d'appello iscritto al n. 569/2015;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità e di quello di riassunzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
11 Il consigliere estensore La presidente
NA AR OR LV FE
12