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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA COMPOSIZIONE MONOCRATICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 2 aprile 2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di repliche, e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Frasca e dall'avv. Paolo Parte_1
Buttari, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, presso e nel loro studio, in virtù di procura ad litem allegata all'atto di citazione. Attore E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Roberto M. Danesi de Luca e dall'avv. Francesco M. Danesi de Luca del Foro di Pescara, in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuto Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni: parte attrice: di cui in atti parti convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non, dal medesimo subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in località L'Aquila, viale delle Comunità Europee.
In particolare, esponeva che in data 16 agosto 2019, alle ore 19,00 circa, mentre stava transitando alla guida del suo biciclo, lungo viale della Comunità Europea, giunto all'altezza del numero civico 21, cadeva a terra a causa della presenza di una
1 buca sul manto stradale, riportando le lesioni ed i conseguenti danni patrimoniali e non, per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta non contestava il rapporto di custodia con la res, ma chiedeva il rigetto della domanda, eccependo il comportamento colposo dell'attore.
Tanto esposto, osserva il giudicante che, in primis, occorre esaminare la domanda formulata dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione della espressa formulazione in tal senso nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico ( come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
E' evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c. .
Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria, in particolare della testimonianza resa da è emerso che in data 19 agosto 2019, l'attore Testimone_1 alla guida del suo velocipede, mentre transitava lungo viale Delle Comunità Europee, in località L'Aquila, cadeva a terra, a causa della presenza sul manto stradale di una buca, che non era riuscito ad evitare in quanto non risultava avvistabile tempestivamente, in ragione della zona di ombra in cui era posizionata.
2 Infatti, il testimone ha dichiarato di avere visto l'attore alla guida del suo velocipede transitare in un tratto stradale posto in ombra, come raffigurato nella fotografia al medesimo esibita.
Nello specifico, aveva visto la bicicletta finire in corrispondenza di una buca presente sul manto stradale, per cui l'attore era andato a collidere contro la rotaia ivi insistente.
Dalle fotografie prodotte in giudizio, riproducenti lo stato dei luoghi, come riconosciute dal testimone escusso, emerge ictu oculi che nel tratto interessato dall'incidente la strada era dissestata ed attraversata dalle rotaie di superficie.
E' emerso che il giorno del sinistro il tratto di strada interessato dalla caduta era situato in una zona d'ombra, per cui risultava obiettivamente difficoltoso avvistare tempestivamente il pericolo e transitare altrove.
Al riguardo, il testimone infatti, ha precisato che la buca non si vedeva in Tes_1 quanto era collocata in una zona buia, come ripresa dalle fotografie prodotte in atti e scattate in occasione dell'incidente e che, sia lui che il era la prima volta che Pt_1 transitavano su quella strada.
Orbene, le circostanze di fatto come riferite dal testimone oculare ed evincibili anche nelle fotografie prodotte in giudizio, hanno dimostrato che il manto stradale, nel tratto interessato dalla caduta era pericoloso, in ragione della presenza di sconnessioni e della metropolitana di superficie.
La presenza della zona d'ombra, come visibile anche nelle foto prodotte in giudizio, non hanno consentito all'attore di prevenire il pericolo, evitando la buca e transitando altrove.
Né può dirsi che era a lui nota la situazione di pericolo, in quanto era la prima volta che transitava su quel tratto di strada, come riferito dal testimone escusso, il quale ha anche precisato che dopo circa dieci giorni dal fatto il manto stradale era stato sistemato.
Pertanto, nel caso de quo, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che la caduta dell'attore è stata determinata dalle condizioni della res, in custodia dell'ente convenuto.
Infatti, in piena aderenza al principio pretorio, si pone l'evoluzione esegetica dell'art. 2051 c.c. in direzione del sempre maggiore rilievo del giudizio di prevedibilità o meno della alterazione della cosa, nonché in riferimento alla
3 conoscenza o conoscibilità dello specifico fattore di pericolo da parte del danneggiato.
Invero, laddove la cosa custodita non è di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura tale da provocare il danno (es. scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un immobile etc.), bensì sia una res inerte, statica, che richieda che l'agire umano si unisca al suo modo di essere, “per la prova del nesso causale occorre altresì la prova che lo stato dei luoghi presenti delle peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (ostacoli imprevedibili, incroci non visibili e non segnalati, presenza di materiale che non consente di vedere-cfr. Cassazione Civile n. 18866/15).
Orbene, un'interpretazione dell'art. 2051 conforme al principio di autoresponsabilità porta ad attribuire al proprietario della res, non la responsabilità di ogni danno che si verifica, ma soltanto di quelli cagionati da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utilizzatore, dovendo anche quest'ultimo rispettare l'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta.
Invero, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni sia pubblici che privati non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare attenzione nell'uso degli stessi in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene.
Non appare revocabile in dubbio come, in materia di responsabilità da cosa in custodia, i principi pretori, hanno da ultimo cercato di conciliare la natura oggettiva della responsabilità con il principio di autoresponsabilità che deve orientare la condotta degli utilizzatori della res, i quali devono entrare in contatto con la res pubblica o privata, adottando le dovute cautele ed attenzioni, in guisa che all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. fa sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la res, “sicché quando la situazione di pericolo ingeneratasi nella res sarebbe stata superabile con l'adozione di un comportamento particolarmente cauto da parte del danneggiato potrà escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (cfr Cass. Civ. n. 23584/13; Cass. Civ. n. 11661/14; Cass. Civ. n. 15859/15).
Pertanto, la responsabilità del custode deve essere esclusa allorché all'esito dell'istruttoria risulti che l'insidia seppur non segnalata era comunque visibile, prevedibile ed evitabile dall'utilizzatore della res, il quale se avesse tenuto una condotta adeguata alle circostanze emerse (pericolo visibile,) avrebbe certamente impedito l'eventus damni. (cfr Cass. Civ. n. 999/14)
4 Nel caso de quo, come già illustrato in narrativa, il tratto stradale in cui si è verificato il sinistro era interessata da sconnessioni;
quindi, nell'occasione la situazione di pericolo non era percepibile e prevedibile dall'attore con l'uso della ordinaria diligenza, posto che si trovava in una zona d'ombra.
Per le ragioni esposte in narrativa, avendo l'attore dimostrato di essere caduto a causa delle condizioni del manto stradale in custodia dell'ente locale, e non avendo quest'ultimo dimostrato la esistenza di fattori idonei ad interrompere la causalità, deve essere dichiarata la responsabilità del custode, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. .
Accertato l'an, occorre esaminare la fondatezza della pretesa attorea sul versante del quantum debeatur, ovvero, della sussistenza del danno e della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c. .
Infatti, per quanto attiene il danno non patrimoniale, il nostro ordinamento giuridico nega cittadinanza al c.d. danno evento, pur conosciuto e condiviso dagli interpreti del diritto, all'esito della epocale sentenza della Consulta n. 184/86, richiedendo, al contrario, che la lesione alla integrità psico–fisico, abbia prodotto un peggioramento della esistenza del soggetto.
L'attore ha prodotto in giudizio la certificazione medica relativa al sinistro per cui è processo, per cui è stata disposta una CTU al fine di accertare la esistenza di pregiudizi alla sfera psico-fisica dello stesso.
Orbene, all'esito della espletata consulenza medica, il CTU, Dr. Persona_1 ha accertato la esistenza di pregiudizi al bene salute dell'attore, giuridicamente rilevanti sotto la veste della lesione alla integrità psico-fisica del medesimo.
In particolare, da un'attenta lettura della consulenza medica emerge chiaramente che l'attore in conseguenza dell'eventus damni ha riportato un danno non patrimoniale, nella sua veste biologica da invalidità permanente, pari al 7%, nonché temporanea pari a giorni 40 a totale, giorni 10 al 75%, giorni 15 al 50% e giorni 15 al 25%.
Pertanto, considerato che l'attore all'epoca dei fatti (16 agosto 2019) aveva l'età di anni 42 (nato il [...]) e che il grado di invalidità e del 7%, al medesimo deve essere riconosciuta la somma di euro 14.538,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, fatto riferimento ai criteri in atto presso il Tribunale di Milano anno 2024.
Infatti, nel caso di specie non si ritiene di fare applicazione dell'art. 139 C.d.A. in quanto non sussiste il presupposto oggettivo di applicabilità di tale norma, in quanto i velocipedi non possono essere considerati veicoli a motore.
5 Per quanto concerne la personalizzazione di tale voce di danno, nei termini richiesti dalla parte attore, si osserva quanto segue.
I testimoni escussi, e amici dell'attore, hanno riferito Testimone_2 Testimone_3 che successivamente all'incidente, l'attore aveva interrotto la partecipazione ad eventi sportivi ed escursioni in montagna, in quanto, in particolare, aveva difficoltà ad indossare gli scarponi.
Entrambi hanno precisato che prima dell'incidente l'attore era un grande appassionato di montagna e partecipava attivamente a tutti gli eventi organizzati dal Club Alpino, di cui faceva parte.
Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto di questo ulteriore disagio, è possibile riconoscere all'attore, un piccolo incremento del punto standard percentuale, nella sua dimensione esistenziale;
dunque, in applicazione dei criteri appena espressi, si ritiene congruo un aumento pari al 10% dell'importo riconosciuto al medesimo a titolo di danno biologico da invalidità permanente, ovvero la somma complessiva di euro 15.991,8 (euro 14.538,00 + euro 1.453,8).
Ciò fatto, gli deve essere liquidato l'importo di euro 4.600,00 (euro 115,00 x gg 40) a titolo di invalidità temporanea assoluta;
euro 862,5 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75% (gg. 10); euro 862,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (gg 15) ed euro 258,75 al 25% (gg 15).
Dunque, complessivamente la somma di euro 22.574,55 a titolo di danno non patrimoniale nella sua veste biologica da invalidità permanente e temporanea.
Dette somme trattandosi di obbligazione di valore dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza al soddisfo, atteso che le Tabelle di Milano anno 2024, utilizzate da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale, rivalutano automaticamente le somme;
dunque, sulla somma così ottenuta, devalutata al momento del fatto e via via rivalutata, dovranno essere conteggiati gli interessi nella misura legale dal giorno del fatto illecito al soddisfo.
Infine, spetta all'attore il risarcimento del danno patrimoniale, i.e. danno emergente, pari alle spese mediche sostenute a causa dell'eventus damni, che il CTU ha ritenuto congrue nella misura delle spese documentate dalle ricevute fiscale prodotte in atti, ovvero ad euro 1.050,00, oltre interessi nella misura legale dalla data del fatto illecito al saldo.
In ragione di quanto esposto in narrativa, la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non, in favore dell'attore, nella misura
6 complessiva di euro 23.624,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in narrativa indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_1
, in persona del sindaco p.t., ogni diversa istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c. e per l'effetto lo condanna a corrispondere all'attore la somma complessiva di euro 23.624,55 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non;
2. Condanna la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre euro 518,00 per costo di iscrizione a ruolo ed oltre accessori per legge dovuti.
3. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU.
L'Aquila, 23 maggio 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
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