Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2635
CASS
Sentenza 27 gennaio 2023

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione il 10 gennaio 2023. Le parti coinvolte nel contenzioso sono una società madre e l'Amministrazione finanziaria italiana. La società madre ha richiesto il rimborso di un credito d'imposta sui dividendi percepiti dalla controllata italiana, sostenendo di avere diritto a tale rimborso in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. L'Amministrazione ha negato il rimborso, argomentando l'assenza di una doppia imposizione e la prevalenza della normativa comunitaria sulla convenzione bilaterale.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società madre, evidenziando che la convenzione e la direttiva "madre-figlia" perseguono lo stesso obiettivo di evitare distorsioni fiscali. Ha sottolineato che, sebbene la società avesse optato per l'esenzione dalla ritenuta alla fonte, ciò non escludeva il diritto al rimborso del credito d'imposta, poiché la convenzione non richiede una doppia imposizione per il riconoscimento del beneficio fiscale. La Corte ha quindi ribadito la necessità di garantire un trattamento equo tra operatori nazionali e stranieri, evitando che l'applicazione delle normative fiscali possa generare vantaggi ingiustificati per i contribuenti stranieri. Il caso è stato rinviato al giudice di merito per ulteriori accertamenti.

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Le direttive c.d. madre-figlia (1990/435/CEE e 2011/96/UE) coesistono con le convenzioni bilaterali su modello OCSE, cooperando al medesimo obiettivo fondamentale di prevenire un trattamento deteriore dell'operatore straniero rispetto a quello nazionale: specularmente, l'interpretazione combinata delle due fonti - che non si pongono in regime di alternatività assoluta, residuando margini di accertamento nel caso di specie - non può mai tradursi nel consentire all'operatore straniero un trattamento favorevole che non sarebbe ottenibile da analogo operatore nazionale. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da una società madre francese che, dopo aver percepito dalla propria controllata italiana delle somme a titolo di dividendi che non erano stati soggetti a tassazione alcuna, aveva visto rigettata la propria istanza volta ad ottenere il rimborso del credito d'imposta, senza alcuna verifica in concreto della violazione del principio di neutralità fiscale).

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società "figlia" residente in Italia ad una società "madre" residente in Francia, l'applicazione combinata della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989 e ratificata con l. n. 20 del 1992, e delle direttive c.d. madre-figlia (1990/435/CEE e 2011/96/UE) non può concretarsi in un indebito beneficio fiscale: la disciplina combinata, infatti, da un lato mira ad evitare un eccesso di tassazione sui medesimi profitti da parte di diversi soggetti impositori, dall'altro, non può risolversi in agevolazioni fiscali tese a favorire i gruppi articolati su più ordinamenti rispetto a quelli di rilevanza statale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2023, n. 2635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2635
    Data del deposito : 27 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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