Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/05/2025, n. 9176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9176 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12860/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12860 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Falleti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del diniego concessione della cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 9 maggio 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 16 novembre 2021 e depositato il 13 dicembre 2021, la signora -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del decreto -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’interno, previo preavviso di rigetto, a cui ha fatto seguito la presentazione di osservazioni, ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 1992.
Esposti i fatti, ha dedotto il seguente unico articolato motivo:
Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; della carenza d’istruttoria; del difetto di motivazione; dell’illogicità; dell’incongruenza; dell’irragionevolezza; della sproporzione. Violazione dell’art. 6, comma 3, della l. n. 91 del 1992.
Per il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti, tra cui la relazione prot. n. -OMISSIS-.
Il ricorrente ha depositato un’articolata memoria con cui ha replicato alla relazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 9 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 91 del 5 febbraio 1992, n. 91 l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, soggetto tuttavia al controllo giudiziario sull’esercizio della discrezionalità, che non si estende al merito della valutazione compiuta, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell’istruttoria svolta, al travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2025, n. 2656).
La delicatezza della valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere, nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino, si correla, in particolare, alla pienezza del godimento dei diritti civili e politici che scaturisce dall’attribuzione dello status civitatis.
S’impone, pertanto, un esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell’interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell’interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano.
L’Amministrazione non deve limitarsi a tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l’area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2025, n. 2656).
Ciò posto, nel caso di specie il Ministero non ha esercitato correttamente il potere discrezionale di cui dispone.
Va, in particolare, rilevato che ha posto alla base della propria determinazione:
1) il decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Pavia, divenuto esecutivo il -OMISSIS-, per il reato di -OMISSIS-;
2) il reddito dell’anno -OMISSIS-.
Parte ricorrente ha rappresentato e documentato, sia in seno al procedimento che nel corso del presente giudizio, quanto segue.
In merito alla circostanza sub 1), che: si tratta di un decreto penale di condanna a un’ammenda di -OMISSIS-, che è stata pagata contestualmente -OMISSIS-; in data -OMISSIS- ha ottenuto la riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano in quanto: “ dalle informazioni di P.S. risulta come il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ”.
Con riferimento alla circostanza sub 2), che: -OMISSIS- aveva percepito un reddito di € -OMISSIS- con conseguente discrepanza di circa € -OMISSIS- dovuta a fattori contingenti; nei 3 anni precedenti (-OMISSIS-) aveva avuto redditi superiori alla soglia richiesta; negli anni -OMISSIS- aveva avuto redditi adeguati.
Orbene, la circostanza che si trattava di un unico modesto reato non è stata approfondita, in sede istruttoria dal Ministero, il quale non ha nemmeno tenuto conto, come avrebbe dovuto, dell’intervenuta riabilitazione e della lieve discrepanza del reddito.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione, nella fase di riedizione del potere, dovrà valutare se il comportamento del ricorrente, alla luce delle circostanze dallo stesso rappresentate e della condotta di vita, sia espressivo di un mancato inserimento sociale e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.