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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2166/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PAOLO REGINATO
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO DALL'IGNA
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Udienza rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c.: 27.3.2025
Conclusioni (come precisate nelle note depositate in data 20.1.2025): Parte_1
“Voglia l'intestato Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: nel merito accertata e dichiarata per i motivi esposti in narrativa la responsabilità del
[...]
, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro del 12/5/2021, condannarsi lo stesso ente, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore medesimo come indicati in narrativa, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che sarà quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria, nella somma che, calcolata con valori attuali, andrà devalutata alla data del sinistro 12/5/2021 e successivamente rivalutata in base agli indici
ISTAT e maggiorata con gli interessi di legge sulla somma via via rivalutata sino alla data della sentenza, e con aggiunta dei soli interessi di legge dalla sentenza al saldo.
Con rimborso dei costi sostenuti per la Consulenza Tecnica d'Ufficio e la consulenza di parte nel procedimento per ATP n. 713/2022 RG, spese e compensi legali integralmente rifusi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, tenuto conto dell'indisponibilità di controparte all'esperimento del tentativo di conciliazione ad opera del CTU.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Conclusioni (come precisate nelle note depositate il 23.1.2025): Controparte_1
“1) Respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità del
, contenersi la condanna risarcitoria nello stretto limite di quanto Controparte_1 provato.
3) Con vittoria di spese ed onorari di lite, comprese spese generali, cpa ed iva”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 6.4.2023 Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta occorsagli nel territorio del Comune di in data 12.5.2021 ad ore 18:45 circa quando, giunto nei pressi dell'esercizio Controparte_1 commerciale sito in via Carlo Goldoni n. 2 e posteggiata la propria Controparte_2 autovettura sulla piazzola adibita a parcheggio, scivolava sulla rampa metallica posizionata sul cordolo del marciapiede antistante l'area di sosta - rampa che risultava bagnata a causa delle intense piogge verificatesi il giorno del sinistro -, così cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni.
Allegava l'attore che a seguito della caduta veniva trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove, accertato il trauma alla caviglia destra, veniva sottoposto Controparte_1
a esame radiografico che evidenziava “frattura spiroide composta del terzo distale del malleolo peroneale”, nonché “lieve sublussazione tibio-astragalica con ampliamento della rima articolare sul versante mediale. Si associa frattura pluririmata del malleolo tibiale posteriore”. Veniva quindi sottoposto in data 18.5.2021 a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con applicazione di placca e viti presso l'ospedale di Seguivano ulteriori visite di controllo e Controparte_1 intervento per la rimozione della vite transindesmosica in data 6.7.2021. assumeva che l'infortunio subìto fosse imputabile alla pericolosità della Parte_1 rampa metallica - installata su una strada comunale da ignoti e in assenza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa - e che, pertanto, dovesse ravvisarsi nel caso di specie una responsabilità del per omessa vigilanza e custodia ex art. 2051 c.c. Controparte_1
L'attore assumeva che in caso di pioggia la rampa -di fattura artigianale e presente in loco da molti anni (quantomeno dal 2014)-, risultava intrinsecamente pericolosa per tipologia, materiale impiegato, pendenza e caratteristiche costruttive, trattandosi di un manufatto realizzato in violazione delle norme relative agli standard costruttivi delle opere da installarsi sulle aree pubbliche aperte al pubblico transito.
Allegato che la richiesta stragiudiziale di ristoro dei danni rivolta all'ente comunale rimaneva senza esito alcuno, l'attore deduceva di essersi quindi sottoposto a visita medico-legale presso il dott. di il quale accertava un danno biologico permanente del Persona_1 Controparte_1
10% secondo la tabella ANIA e del 13% secondo le tabelle INAIL, un danno biologico temporaneo di 2 giorni al 100%, di 40 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e infine di 50 giorni al 25%, oltre a inabilità lavorativa totale per giorni 120 e a un grado di sofferenza di media entità in contesto di malattia e medio-lieve nei postumi.
L'attore dava atto di aver introdotto innanzi all'intestato Tribunale il procedimento per ATP ex artt.
696-696 bis c.p.c. rubricato al n. 713/2022 R.G., nell'ambito del quale veniva disposta consulenza tecnica medico-legale e il CTU incaricato, dott. accertava la sostanziale Persona_2 compatibilità della lesione subita dall'attore con il sinistro de quo, quantificando il danno biologico permanente nella misura dell'8% e il danno biologico temporaneo in complessivi 102 giorni, di cui giorni 2 al 100%, giorni 40 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%. Il CTU accertava altresì un'inabilità lavorativa temporanea assoluta pari a 72 giorni e parziale al 50% pari a 30 giorni, escluse ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica. Congrue le spese mediche documentate per
€ 1.429,05.
L'attore, assumendo a riferimento i valori delle tabelle di Milano del 2021 e le conclusioni in punto di danno formulate dal CTU nel predetto procedimento per ATP, quantificava il danno risarcibile in complessivi € 35.699,18, di cui:
- € 14.317,74 per invalidità permanente, con personalizzazione massima al 25%;
- € 5.395,50 per invalidità temporanea;
- € 1.429,05 per spese mediche documentate;
- € 14.556,89 per inabilità lavorativa totale di 102 giorni.
Introduceva quindi il presente giudizio con cui chiedeva, ravvisati gli estremi della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e, in subordine, la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza Controparte_1 della caduta e quantificati in complessivi € 35.699,18, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla sentenza al saldo effettivo. Con ulteriore condanna dell'ente comunale al rimborso di spese e costi sostenuti nel procedimento per
ATP n. 713/2022 R.G., oltre alla rifusione di spese e compensi di giudizio.
2. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il
[...] contestando preliminarmente che la pedana si trovasse su suolo pubblico e/o in Controparte_1 un'area aperta al pubblico e che, pertanto, fosse di proprietà del Comune di . Controparte_1
Il convenuto contestava altresì che nel caso di specie potesse ravvisarsi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto la presenza della pedana era nota all'attore e l'ostacolo CP_1 era agevolmente evitabile o affrontabile con cautela alla luce diurna: trattandosi di un manufatto facilmente visibile, infatti, lo stesso non poteva considerarsi “insidia o trabocchetto”. Il CP_1 assumeva, pertanto, che l'infortunio dovesse essere ascritto al comportamento disattento del convenuto, idoneo a integrare il caso fortuito esimente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il contestava, poi, la quantificazione dei danni operata dall'attore in quanto eccessiva, CP_1 opponendosi in particolare alla personalizzazione del danno in assenza di allegazione e prova di circostanze peculiari idonee a giustificare l'aumento. Contestava altresì la richiesta di ristoro del danno da lucro cessante per invalidità lavorativa, posto che nel procedimento per ATP il CTU incaricato aveva concluso escludendo “una ripercussione negativa sulla capacità lavorativa specifica”, mentre in merito all'inabilità lavorativa temporanea il Comune deduceva che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 prodotta dall'attore non consentiva di verificare se vi fosse stata un'effettiva contrazione del reddito. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, contenere il risarcimento nei limi di quanto effettivamente provato. Spese e compensi di causa rifusi.
3. Alla prima udienza tenutasi in data 12.10.2023 il G.I., fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP n. 713/2022 R.G. del
Tribunale di Vicenza. Il procedimento veniva, quindi, istruito mediante assunzione di prova orale, indi rinviato all'udienza del 27.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. A tale udienza la causa veniva quindi assunta in decisione.
4. Risulta opportuno esaminare, preliminarmente, la questione sollevata da parte convenuta in merito alla natura pubblica del luogo ove l'attore sarebbe scivolato infortunandosi, come descritto in atti e rappresentato nella documentazione fotografica dimessa dall'attore.
Sul punto si osserva che l'art. 22 (titolo II sez. IV, allegato F) della Legge n. 2248/1865 pone una presunzione relativa di demanialità laddove espressamente prevede al comma 1 che “è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali”, aggiungendo poi al comma 3 che “nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”.
La presunzione di demanialità ricorre, in merito alle aree adiacenti alla strada pubblica, allorquando le stesse, per la loro immediata accessibilità, appaiano integranti della funzione viaria della rete stradale, costituendo di fatto una pertinenza della strada stessa (sul punto Cass., Sez. Unite, sentenza n. 5522/1996; conformi: Cass. civile, II Sez., sentenza n. 4975/2007 e Cass. civile, II Sez., sentenza n. 8876/2011).
Detta presunzione, proprio in quanto relativa, risulta superabile mediante prova contraria: ai sensi dell'art. 2728 c.c. le presunzioni legali - qual è per l'appunto quella in esame - dispensano coloro a favore dei quali sono stabilite dall'onere di fornire qualunque prova, mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria (sul punto, recentemente, Cass civile., VI sez., ordinanza n. 27054/2021).
Nel caso di cui trattasi, pertanto, era onere del Comune di fornire la prova della Controparte_1 non demanialità del tratto di strada su cui l'attore sarebbe scivolato: tale circostanza, tuttavia, sebbene genericamente contestata dal convenuto a pagina 2 della propria comparsa di risposta (ove si legge, per l'appunto, “si contesta che la pedana ove è asseritamente scivolato il sig. Parte_1 sia posta su suolo pubblico e/o in un'area aperta al pubblico e che sia di proprietà del
[...]
Comune di l'attore vorrà fornirne la prova”) - contestazione poi Controparte_1 genericamente reiterata anche nei successivi scritti difensivi - non è stata dallo stesso provata.
E questo anche in applicazione del principio di c.d. vicinanza della prova, specie a fronte della documentata richiesta attorea di accesso agli atti presentata all'ente convenuto in data 23.3.2022 (doc. 31) relativamente a “pratica edilizia e provvedimento autorizzativo relativi alla installazione della rampa metallica sita in prossimità del marciapiede in via Goldoni n. 2, prospicente
l'immobile individuato al catasto fabbricati di questo comune al fg. 5 mapp. n. 790” - che non esitava in riscontro alcuno, né in fase stragiudiziale, né nel corso del giudizio. Dal che non può che trarsi l'assenza di alcun titolo abilitativo e, soprattutto, per quel che qui rileva, l'omessa prova della proprietà altrui (semmai evincibile dalla richiesta e/o comunicazione di titolo abilitativo) della zona oggetto di causa.
Ad ogni modo, sotto un diverso profilo, nondimeno si rileva come la difesa svolta dal CP_1 convenuto vada disattesa. Secondo consolidato orientamento di legittimità, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. quel che rileva non è tanto la titolarità della res – e quindi se la strada sia privata, vicinale o pubblica -, quanto il fatto che sia adibita a pubblico transito e nei fatti esposta all'utilizzo da parte della collettività.
Con pronuncia n. 11942 del 3.5.2024 (in fattispecie di danni per caduta su un trave posizionato su marciapiede, cagionato da tondini di ferro che vi fuoriuscivano) la Suprema Corte ha ribadito che
“a) l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste in capo al anche sulle strade CP_1 vicinali o private, indipendentemente dalla proprietà delle stesse e dalla sussistenza o meno di un potere di disporne in capo all'Ente, purché ne sia accertata la destinazione ad uso pubblico, come per l'appunto nel caso di specie è stato accertato dalla corte di merito;
b) anche a tali strade si applicano le disposizioni del Codice della Strada;
c) per eventuali danni riportati dagli utenti legittimato passivo è il Comune;
d) obblighi conseguenti all'obbligo di custodia sono la manutenzione e messa in sicurezza, non solo delle strade, ma anche delle aree pubbliche o private adiacenti, quando ne possa derivare pericolo agli utenti;
la facoltà di imporre un divieto di uso generalizzato, ove necessario”.
In altre parole, quel che rileva ai fini 2051 c.c. quando si tratti di una strada e/o zone limitrofe ad essa assimilate, non è la titolarità pubblica o privata della proprietà, quanto piuttosto la destinazione di una determinata superficie a uso pubblico. Quale risulta nel caso di specie essendo emerso nel corso dell'istruttoria che la rampa in questione è posizionata nella pubblica via Carlo Goldoni n. 2 in agganciata al marciapiede che dà su uno scoperto, nei fatti adibito a Controparte_1 parcheggio, assente alcuna delimitazione o varco o simili tali da impedire l'accesso indiscriminato della collettività a detta area (stato dei luoghi riconosciuto e confermato da tutti i testi escussi cui venivano rammostrate le foto dei luoghi di causa dimesse da parte attrice).
Deve pertanto concludersi che il tratto di strada di cui trattasi appartenga al Controparte_1 [...]
costituendo a tutti gli effetti una pertinenza della strada comunale nel senso espresso dalle CP_1 citate pronunce, e/o in ogni caso destinata all'utilizzo pubblico indiscriminato da parte della collettività.
Tanto premesso, si osserva in diritto che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, Cass. civile, sez. VI, 4.10.2013, n. 22684,“la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
Merita sottolineare, al riguardo, che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua pericolosità, nel senso che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. civile, sez.
III, 9.2.2004, n. 2430).
Posto che anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo sono idonee, in concorso con altri fattori, a cagionare danni, il giudizio sulla pericolosità delle medesime deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato: in altre parole, “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4.11.2003, n.16527).
Al contempo, nella valutazione se la condotta del danneggiato possa costituire il caso fortuito che esclude il nesso di causalità, occorre tenere conto del generale dovere di cautela e precauzione riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., sez. VI, 3.4.2019, n. 9315).
Con specifico riferimento all'insidia stradale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra,
o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. In altre parole, l'ente proprietario di una strada si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei “sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cass. civ., 1.2.2018, n. 2481; conf. Cass. civ.,
29.7.2013, n. 15761: Cass. civ., 13.2.2019, n. 4160).
Tali principi sono stati poi compendiati in recenti arresti della Suprema Corte, univocamente e concordemente volti ad affermare che, anche in materia di insidia stradale e danni da cose in custodia della P.A., “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, primo comma, del Cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' articolo 2 della Costituzione . Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ.,
23.12.2020, n. 29435; conf. Cass. civ., 13.1.2020, n. 347).
Pertanto, affinché la condotta serbata dal danneggiato possa integrare il caso fortuito idoneo a incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra res e danno subito - così di fatto escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. - è necessario che la stessa rappresenti un fattore eccezionale, connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel caso di specie l'attore ha assolto, mediante prova testimoniale, l'onere probatorio sullo stesso gravante circa la ricostruzione del fatto storico, in particolare quanto all'esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno subito.
La dinamica del sinistro, come descritta dall'attore, risulta confermata dalle dichiarazioni rese dal teste , presente al momento del verificarsi del fatto, il quale all'udienza del Testimone_1
18.4.2024, interrogato sul capitolo n. 4 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, così rispondeva: “io avevo praticamente la visuale della foto 28 e ho visto che è scivolato ed è rimasto seduto a terra, quindi ho attraversato la strada e sono andato lì; era praticamente seduto tra le due macchine” (cfr. verbale del 18.4.2024).
La dinamica può ritenersi confermata anche dalle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse all'udienza del 18.1.2024 - e - le quali hanno riferito di essersi recate Testimone_2 Testimone_3 sul luogo del sinistro e di aver trovato l'attore seduto per terra tra la rampa e il marciapiede, in mezzo alle auto ivi posteggiate. Nello specifico, , interrogata sul capitolo 2 della Testimone_2 seconda memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c., così rispondeva: “si è vero, io posso dirlo perché quando sono arrivata lui era per terra, ancora seduto sulla rampa e gli infermieri lo stavano cercando di far salire sulla barella, e la macchina era dietro di lui;
ADR l'auto di mio marito era parcheggiata nel posto immediatamente a destra rispetto a quello della foto 21 attorea, di fianco alla macchina ivi raffigurata”. La stessa teste riferiva poi, in merito allo stato dei luoghi “io posso dire che la rampa appare sfondata, ha come un avvallamento, per il peso delle macchine” (cfr. verbale del 18.1.2024, risposta al capitolo 6). La dinamica veniva poi confermata anche dalla teste , la quale, in risposta al Testimone_3 capitolo 4 della seconda memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c., così riferiva: “io non ero presente;
riconosco lo stato dei luoghi;
io posso dire che lui era seduto tra la rampa e il marciapiede, tutto bagnato perché diluviava” (cfr. verbale del 18.1.2024).
Nondimeno, non può non rilevarsi come la pedana in questione appaia visibile, sia per estensione che per colorazione, rispetto al restante manto stradale, dal che desumendosene la visibilità anche in capo all'attore il giorno del fatto. A ciò si aggiunga che è lo stesso nel Parte_1 descrivere la rampa su cui sarebbe scivolato, a dare atto del fatto che la stessa era “presente in loco da molti anni” (cfr. pagina 3 dell'atto di citazione), così dimostrando di essere a conoscenza dell'esistenza della pedana. Considerando altresì le condizioni metereologiche del giorno del sinistro, caratterizzate da forti piogge - circostanza questa confermata sia dai testimoni escussi, sia dal bollettino meteo prodotto dall'attore sub doc. 32 - si deve ritenere che la situazione di possibile pericolo – determinata dalla interazione della res con l'ambiente esterno, nelle condizioni di tempo e luogo ivi esistenti - fosse, il giorno del fatto, suscettibile di essere prevista dall'attore, prestando le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alla specificità delle circostanze ivi esistenti.
È da escludere, tuttavia, che il comportamento tenuto da sia tale da integrare il Parte_1 caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra res e danno subito: ed invero, una volta parcheggiate le autovetture sulla piazzola di sosta adiacente all'esercizio commerciale, il transito sulla pedana risultava un passaggio obbligato e necessario, non essendovi un percorso alternativo utile per raggiungere il negozio cui l'attore era diretto. Ne consegue che l'attore, anche se si fosse accorto delle criticità connesse allo stato della pedana e avesse conseguentemente adeguato il proprio comportamento allo stato dei luoghi, non avrebbe in ogni caso potuto evitare di utilizzare la res. Né è emerso nel corso dell'istruttoria o è stata provata dal convenuto una condotta del danneggiato particolarmente imprudente o disattenta (quale un'andatura particolarmente veloce o l'utilizzo di telefono cellulare o qualsivoglia altro elemento tale da determinare una distrazione).
Alla luce di quanto finora esposto, tenuto conto del richiamato indirizzo giurisprudenziale secondo cui tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quando più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (cfr. Cass. civ., 29.1.2019, n. 2345), nonché del connesso principio di autoresponsabilità posto dall'art. 2 Cost., si impone la riduzione del risarcimento nella misura del 25% in ragione della natura della cosa e della sua limitata e/o comunque prevedibile pericolosità, che avrebbe quantomeno dovuto indurre a Parte_1 tenere una condotta maggiormente cauta e prudente.
5. Ciò posto in merito all'an della pretesa risarcitoria attorea, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, va ricordato che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del
31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della
“necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito”
(ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che: “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass.
23778/2014).
Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza medico-legale disposta nel procedimento per ATP n. 713/2022 R.G., ove il CTU incaricato, dott. attestava Persona_2 che la frattura spiroide del malleolo peroneale riportata dall'attore - “avvenuta per movimento di flesso-torsione della caviglia destra per perdita dell'equilibrio” - era “tipica del trauma distorsivo della caviglia per flessorotazione del mortaio tibio-peroneo-tarsico” e che il meccanismo lesivo era compatibile con la dinamica del trauma descritto dall'attore (cfr. relazione peritale pagina 12).
L'ausiliario ha quindi così determinato il danno biologico subìto dall'attore:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea parziale (ITP) al 100% per 2 giorni, al
75% per 40 giorni, al 50% per 30 giorni, al 25% per 30 giorni;
- danno biologico permanente nella misura dell'8%.
In risposta al quesito 5 (“segnali e descriva, ai fini dell'eventuale personalizzazione del danno, se gli stessi postumi temporanei o permanenti abbiano inciso sull'attività lavorativa del ricorrente- agente di commercio nel settore farmaceutico – rendendola più difficoltosa e usurante, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità, individuando una percentuale di appesantimento del punto biologico in forza delle tabelle applicate dal Tribunale di Milano, nella formulazione vigente (laddove l'invalidità permanente dovesse risultare non di lieve entità)”) il CTU incaricato riteneva ravvisabile nel caso di specie un periodo di inabilità lavorativa temporanea assoluta pari a
72 giorni e parziale al 50% pari a 30 giorni, escludendo al contempo una ripercussione negativa sulla capacità lavorativa specifica trattandosi di danno biologico permanente rientrante nel range delle lesioni micropermanenti (cfr. pagina 14 della perizia medico-legale).
Non ha luogo il riconoscimento di alcuna componente per danno morale in difetto di tempestiva e circostanziata allegazione e prova, che incombeva in capo a parte attrice, non essendovi evidenza probatoria da cui desumere una sofferenza più grave, diversa e ulteriore rispetto alla lesione dell'integrità fisica, ovvero elementi che connotino l'offesa come oggettivamente più grave.
Per ragioni assimilabili, non ha luogo alcuna personalizzazione del danno, non essendo emerse circostanze specifiche e di natura eccezionale che abbiano reso il danno patito dall'attore concretamente più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente proprie derivanti da pregiudizi dello stesso tipo: nel proprio atto introduttivo si è limitato a dedurre, in modo Parte_1 del tutto generico, che “la quantificazione del danno dovrà necessariamente considerare anche i disagi e i dolori patiti dall'attore, in tema di danno non patrimoniale, anche di natura esistenziale, dovranno considerarsi le ripercussioni che la vicenda de qua ha avuto e avrà sulla vita personale dell'attore, il quale per lungo tempo ha dovuto e a tutt'oggi deve convivere quotidianamente con i postumi e le significative limitazioni nella vita lavorativa e di relazione provocate dall'infortunio, che ne hanno dapprima impedito e poi limitato significativamente la capacità di deambulazione”
(cfr. pagina 7 dell'atto di citazione).
Ne consegue che il danno non patrimoniale subìto da (di anni 54 all'epoca del Parte_1 fatto) si determina in € 6.267,50 per pregiudizio biologico temporaneo, ed € 13.313,00 per danno biologico permanente. E quindi per complessivi € 19.580,50 per danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il ristoro delle spese mediche documentate sostenute dall'attore ritenute pertinenti e congrue dal CTU, nello specifico € 697,05 per visite specialistiche ed altre prestazioni sanitarie. Risulta inoltre rimborsabile, in quanto documentato in atti (cfr. doc. 15 di parte attrice – fattura dott. del 12.11.2021) e costituente un costo in nesso di causa con il Per_1 sinistro occorso, la spesa sostenuta dall'attore per perizia medico-legale di parte, pari a € 732,00 - importo del resto dichiarato dal CTU in linea con il tariffario nazionale SISMLA. E quindi complessivamente € 1.429,05 per danno patrimoniale.
L'attore insta anche per il ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante, connesso alla impossibilità di svolgere l'attività di agente di commercio nel settore farmaceutico per la durata di circa quattro mesi, diretta conseguenza degli esiti della caduta occorsagli in data 12.5.2021, lamentando contrazione dei redditi (da euro 61.072,00 nell'anno 2020 a euro 51.373,00 nell'anno dell'infortunio).
Sul punto, non può dirsi raggiunta la prova in quanto, se accertata dal CTU una inabilità lavorativa temporanea, al 100% per 72 giorni e al 50% per 30 giorni, nondimeno difetta la produzione delle dichiarazioni dei redditi presentate dal danneggiato nei tre anni precedenti all'evento lesivo, non essendo sufficiente la dichiarazione di un solo anno (Cass. civ., sez. III, 1.10.2009, n. 21062).
La risarcibilità del danno patrimoniale di natura reddituale, quale conseguenza della lamentata lesione, impone difatti la specifica dimostrazione del pregiudizio subito. In tal senso, mentre nel caso in cui la lesione sia stata di particolare gravità e abbia comportato l'esistenza di postumi permanenti di entità rilevante, la ripercussione di essa sulla capacità di produzione del reddito da parte del danneggiato può essere, in certa misura presunta e il ristoro del pregiudizio affidato a una liquidazione equitativa, nella diversa ipotesi in cui, come nella specie, la lesione sia modesta e non abbia comportato postumi, occorre che il soggetto danneggiato, il quale eserciti un'attività lavorativa produttiva di reddito e sostenga che a causa della lesione la sua capacità di guadagno abbia subito una contrazione, deve fornire la prova positiva del periodo di inabilità conseguente alla lesione, determinante una effettiva compromissione della capacità di produrre reddito, trattandosi di un mancato guadagno, nonché degli elementi di fatto necessari alla sua quantificazione. La carenza della richiamata prova, nei termini sopra indicati, determina la reiezione della domanda.
In definitiva, il danno patito dall'attore, sia nella componente patrimoniale che non patrimoniale, si liquida nella complessiva somma di € 21.009,55.
Tale somma va decurtata nella misura del 25% in ragione del ritenuto concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno, risultando pertanto definitivamente determinata nella minor somma di € 15.757,16.
Tale importo va devalutato alla data del sinistro (12.5.2021) e indi applicata rivalutazione e interessi, in adesione al principio espresso da Cass. civ. S.U. n. 1712/1995, risultando quindi definitivamente dovuta in favore di la complessiva somma di € 17.189,36. Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto che in caso di accoglimento della domanda attorea il valore della causa va determinato secondo il c.d. criterio del decisum (ex multis Cass. civ. 22462/2019 e Cass. civ. 197/2020: “il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda”).
Quanto al procedimento per ATP, si segue analogo criterio, dovendo le spese di lite essere poste a carico del Comune di (limitatamente alla fase di studio e introduttiva, tenuto Controparte_1 conto della concreta attività svolta), così come il compenso del CTU ivi liquidato. In merito alle spese sostenute per la consulenza di parte, sebbene dette spese, qualora richieste con specifica domanda, debbano essere rimborsate - avendo natura di allegazione difensiva tecnica -, nel caso di specie non possono essere rimborsate in mancanza di prova dell'effettivo pagamento da parte dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) dichiara tenuto e condanna il a pagare, per i titoli di cui in parte Controparte_1 motiva, la somma di € 17.189,36 in favore di , oltre interessi legali dalla data Parte_1 della sentenza sino al saldo effettivo;
2) condanna il a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 565,40 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna il a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del procedimento per ATP n. 713/2022 R.G. Trib. Vicenza, che si liquidano in € 419,73 per anticipazioni ed € 1.276,00 per compenso professionale (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva), oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M.
55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico del le spese di CTU come liquidate Controparte_1 CP_1 in seno al procedimento per ATP n. 713/2022 R.G. Trib. Vicenza.
Vicenza, 2.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PAOLO REGINATO
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO DALL'IGNA
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Udienza rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c.: 27.3.2025
Conclusioni (come precisate nelle note depositate in data 20.1.2025): Parte_1
“Voglia l'intestato Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: nel merito accertata e dichiarata per i motivi esposti in narrativa la responsabilità del
[...]
, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro del 12/5/2021, condannarsi lo stesso ente, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore medesimo come indicati in narrativa, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che sarà quantificata all'esito dell'espletanda istruttoria, nella somma che, calcolata con valori attuali, andrà devalutata alla data del sinistro 12/5/2021 e successivamente rivalutata in base agli indici
ISTAT e maggiorata con gli interessi di legge sulla somma via via rivalutata sino alla data della sentenza, e con aggiunta dei soli interessi di legge dalla sentenza al saldo.
Con rimborso dei costi sostenuti per la Consulenza Tecnica d'Ufficio e la consulenza di parte nel procedimento per ATP n. 713/2022 RG, spese e compensi legali integralmente rifusi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, tenuto conto dell'indisponibilità di controparte all'esperimento del tentativo di conciliazione ad opera del CTU.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Conclusioni (come precisate nelle note depositate il 23.1.2025): Controparte_1
“1) Respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità del
, contenersi la condanna risarcitoria nello stretto limite di quanto Controparte_1 provato.
3) Con vittoria di spese ed onorari di lite, comprese spese generali, cpa ed iva”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 6.4.2023 Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., chiedendone la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta occorsagli nel territorio del Comune di in data 12.5.2021 ad ore 18:45 circa quando, giunto nei pressi dell'esercizio Controparte_1 commerciale sito in via Carlo Goldoni n. 2 e posteggiata la propria Controparte_2 autovettura sulla piazzola adibita a parcheggio, scivolava sulla rampa metallica posizionata sul cordolo del marciapiede antistante l'area di sosta - rampa che risultava bagnata a causa delle intense piogge verificatesi il giorno del sinistro -, così cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni.
Allegava l'attore che a seguito della caduta veniva trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove, accertato il trauma alla caviglia destra, veniva sottoposto Controparte_1
a esame radiografico che evidenziava “frattura spiroide composta del terzo distale del malleolo peroneale”, nonché “lieve sublussazione tibio-astragalica con ampliamento della rima articolare sul versante mediale. Si associa frattura pluririmata del malleolo tibiale posteriore”. Veniva quindi sottoposto in data 18.5.2021 a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con applicazione di placca e viti presso l'ospedale di Seguivano ulteriori visite di controllo e Controparte_1 intervento per la rimozione della vite transindesmosica in data 6.7.2021. assumeva che l'infortunio subìto fosse imputabile alla pericolosità della Parte_1 rampa metallica - installata su una strada comunale da ignoti e in assenza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa - e che, pertanto, dovesse ravvisarsi nel caso di specie una responsabilità del per omessa vigilanza e custodia ex art. 2051 c.c. Controparte_1
L'attore assumeva che in caso di pioggia la rampa -di fattura artigianale e presente in loco da molti anni (quantomeno dal 2014)-, risultava intrinsecamente pericolosa per tipologia, materiale impiegato, pendenza e caratteristiche costruttive, trattandosi di un manufatto realizzato in violazione delle norme relative agli standard costruttivi delle opere da installarsi sulle aree pubbliche aperte al pubblico transito.
Allegato che la richiesta stragiudiziale di ristoro dei danni rivolta all'ente comunale rimaneva senza esito alcuno, l'attore deduceva di essersi quindi sottoposto a visita medico-legale presso il dott. di il quale accertava un danno biologico permanente del Persona_1 Controparte_1
10% secondo la tabella ANIA e del 13% secondo le tabelle INAIL, un danno biologico temporaneo di 2 giorni al 100%, di 40 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e infine di 50 giorni al 25%, oltre a inabilità lavorativa totale per giorni 120 e a un grado di sofferenza di media entità in contesto di malattia e medio-lieve nei postumi.
L'attore dava atto di aver introdotto innanzi all'intestato Tribunale il procedimento per ATP ex artt.
696-696 bis c.p.c. rubricato al n. 713/2022 R.G., nell'ambito del quale veniva disposta consulenza tecnica medico-legale e il CTU incaricato, dott. accertava la sostanziale Persona_2 compatibilità della lesione subita dall'attore con il sinistro de quo, quantificando il danno biologico permanente nella misura dell'8% e il danno biologico temporaneo in complessivi 102 giorni, di cui giorni 2 al 100%, giorni 40 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%. Il CTU accertava altresì un'inabilità lavorativa temporanea assoluta pari a 72 giorni e parziale al 50% pari a 30 giorni, escluse ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica. Congrue le spese mediche documentate per
€ 1.429,05.
L'attore, assumendo a riferimento i valori delle tabelle di Milano del 2021 e le conclusioni in punto di danno formulate dal CTU nel predetto procedimento per ATP, quantificava il danno risarcibile in complessivi € 35.699,18, di cui:
- € 14.317,74 per invalidità permanente, con personalizzazione massima al 25%;
- € 5.395,50 per invalidità temporanea;
- € 1.429,05 per spese mediche documentate;
- € 14.556,89 per inabilità lavorativa totale di 102 giorni.
Introduceva quindi il presente giudizio con cui chiedeva, ravvisati gli estremi della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e, in subordine, la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., condannare il al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza Controparte_1 della caduta e quantificati in complessivi € 35.699,18, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla sentenza al saldo effettivo. Con ulteriore condanna dell'ente comunale al rimborso di spese e costi sostenuti nel procedimento per
ATP n. 713/2022 R.G., oltre alla rifusione di spese e compensi di giudizio.
2. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il
[...] contestando preliminarmente che la pedana si trovasse su suolo pubblico e/o in Controparte_1 un'area aperta al pubblico e che, pertanto, fosse di proprietà del Comune di . Controparte_1
Il convenuto contestava altresì che nel caso di specie potesse ravvisarsi la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto la presenza della pedana era nota all'attore e l'ostacolo CP_1 era agevolmente evitabile o affrontabile con cautela alla luce diurna: trattandosi di un manufatto facilmente visibile, infatti, lo stesso non poteva considerarsi “insidia o trabocchetto”. Il CP_1 assumeva, pertanto, che l'infortunio dovesse essere ascritto al comportamento disattento del convenuto, idoneo a integrare il caso fortuito esimente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il contestava, poi, la quantificazione dei danni operata dall'attore in quanto eccessiva, CP_1 opponendosi in particolare alla personalizzazione del danno in assenza di allegazione e prova di circostanze peculiari idonee a giustificare l'aumento. Contestava altresì la richiesta di ristoro del danno da lucro cessante per invalidità lavorativa, posto che nel procedimento per ATP il CTU incaricato aveva concluso escludendo “una ripercussione negativa sulla capacità lavorativa specifica”, mentre in merito all'inabilità lavorativa temporanea il Comune deduceva che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 prodotta dall'attore non consentiva di verificare se vi fosse stata un'effettiva contrazione del reddito. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, contenere il risarcimento nei limi di quanto effettivamente provato. Spese e compensi di causa rifusi.
3. Alla prima udienza tenutasi in data 12.10.2023 il G.I., fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP n. 713/2022 R.G. del
Tribunale di Vicenza. Il procedimento veniva, quindi, istruito mediante assunzione di prova orale, indi rinviato all'udienza del 27.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. A tale udienza la causa veniva quindi assunta in decisione.
4. Risulta opportuno esaminare, preliminarmente, la questione sollevata da parte convenuta in merito alla natura pubblica del luogo ove l'attore sarebbe scivolato infortunandosi, come descritto in atti e rappresentato nella documentazione fotografica dimessa dall'attore.
Sul punto si osserva che l'art. 22 (titolo II sez. IV, allegato F) della Legge n. 2248/1865 pone una presunzione relativa di demanialità laddove espressamente prevede al comma 1 che “è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali”, aggiungendo poi al comma 3 che “nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”.
La presunzione di demanialità ricorre, in merito alle aree adiacenti alla strada pubblica, allorquando le stesse, per la loro immediata accessibilità, appaiano integranti della funzione viaria della rete stradale, costituendo di fatto una pertinenza della strada stessa (sul punto Cass., Sez. Unite, sentenza n. 5522/1996; conformi: Cass. civile, II Sez., sentenza n. 4975/2007 e Cass. civile, II Sez., sentenza n. 8876/2011).
Detta presunzione, proprio in quanto relativa, risulta superabile mediante prova contraria: ai sensi dell'art. 2728 c.c. le presunzioni legali - qual è per l'appunto quella in esame - dispensano coloro a favore dei quali sono stabilite dall'onere di fornire qualunque prova, mentre è onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria (sul punto, recentemente, Cass civile., VI sez., ordinanza n. 27054/2021).
Nel caso di cui trattasi, pertanto, era onere del Comune di fornire la prova della Controparte_1 non demanialità del tratto di strada su cui l'attore sarebbe scivolato: tale circostanza, tuttavia, sebbene genericamente contestata dal convenuto a pagina 2 della propria comparsa di risposta (ove si legge, per l'appunto, “si contesta che la pedana ove è asseritamente scivolato il sig. Parte_1 sia posta su suolo pubblico e/o in un'area aperta al pubblico e che sia di proprietà del
[...]
Comune di l'attore vorrà fornirne la prova”) - contestazione poi Controparte_1 genericamente reiterata anche nei successivi scritti difensivi - non è stata dallo stesso provata.
E questo anche in applicazione del principio di c.d. vicinanza della prova, specie a fronte della documentata richiesta attorea di accesso agli atti presentata all'ente convenuto in data 23.3.2022 (doc. 31) relativamente a “pratica edilizia e provvedimento autorizzativo relativi alla installazione della rampa metallica sita in prossimità del marciapiede in via Goldoni n. 2, prospicente
l'immobile individuato al catasto fabbricati di questo comune al fg. 5 mapp. n. 790” - che non esitava in riscontro alcuno, né in fase stragiudiziale, né nel corso del giudizio. Dal che non può che trarsi l'assenza di alcun titolo abilitativo e, soprattutto, per quel che qui rileva, l'omessa prova della proprietà altrui (semmai evincibile dalla richiesta e/o comunicazione di titolo abilitativo) della zona oggetto di causa.
Ad ogni modo, sotto un diverso profilo, nondimeno si rileva come la difesa svolta dal CP_1 convenuto vada disattesa. Secondo consolidato orientamento di legittimità, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. quel che rileva non è tanto la titolarità della res – e quindi se la strada sia privata, vicinale o pubblica -, quanto il fatto che sia adibita a pubblico transito e nei fatti esposta all'utilizzo da parte della collettività.
Con pronuncia n. 11942 del 3.5.2024 (in fattispecie di danni per caduta su un trave posizionato su marciapiede, cagionato da tondini di ferro che vi fuoriuscivano) la Suprema Corte ha ribadito che
“a) l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste in capo al anche sulle strade CP_1 vicinali o private, indipendentemente dalla proprietà delle stesse e dalla sussistenza o meno di un potere di disporne in capo all'Ente, purché ne sia accertata la destinazione ad uso pubblico, come per l'appunto nel caso di specie è stato accertato dalla corte di merito;
b) anche a tali strade si applicano le disposizioni del Codice della Strada;
c) per eventuali danni riportati dagli utenti legittimato passivo è il Comune;
d) obblighi conseguenti all'obbligo di custodia sono la manutenzione e messa in sicurezza, non solo delle strade, ma anche delle aree pubbliche o private adiacenti, quando ne possa derivare pericolo agli utenti;
la facoltà di imporre un divieto di uso generalizzato, ove necessario”.
In altre parole, quel che rileva ai fini 2051 c.c. quando si tratti di una strada e/o zone limitrofe ad essa assimilate, non è la titolarità pubblica o privata della proprietà, quanto piuttosto la destinazione di una determinata superficie a uso pubblico. Quale risulta nel caso di specie essendo emerso nel corso dell'istruttoria che la rampa in questione è posizionata nella pubblica via Carlo Goldoni n. 2 in agganciata al marciapiede che dà su uno scoperto, nei fatti adibito a Controparte_1 parcheggio, assente alcuna delimitazione o varco o simili tali da impedire l'accesso indiscriminato della collettività a detta area (stato dei luoghi riconosciuto e confermato da tutti i testi escussi cui venivano rammostrate le foto dei luoghi di causa dimesse da parte attrice).
Deve pertanto concludersi che il tratto di strada di cui trattasi appartenga al Controparte_1 [...]
costituendo a tutti gli effetti una pertinenza della strada comunale nel senso espresso dalle CP_1 citate pronunce, e/o in ogni caso destinata all'utilizzo pubblico indiscriminato da parte della collettività.
Tanto premesso, si osserva in diritto che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, Cass. civile, sez. VI, 4.10.2013, n. 22684,“la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
Merita sottolineare, al riguardo, che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua pericolosità, nel senso che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. civile, sez.
III, 9.2.2004, n. 2430).
Posto che anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo sono idonee, in concorso con altri fattori, a cagionare danni, il giudizio sulla pericolosità delle medesime deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato: in altre parole, “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4.11.2003, n.16527).
Al contempo, nella valutazione se la condotta del danneggiato possa costituire il caso fortuito che esclude il nesso di causalità, occorre tenere conto del generale dovere di cautela e precauzione riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., sez. VI, 3.4.2019, n. 9315).
Con specifico riferimento all'insidia stradale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra,
o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. In altre parole, l'ente proprietario di una strada si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei “sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cass. civ., 1.2.2018, n. 2481; conf. Cass. civ.,
29.7.2013, n. 15761: Cass. civ., 13.2.2019, n. 4160).
Tali principi sono stati poi compendiati in recenti arresti della Suprema Corte, univocamente e concordemente volti ad affermare che, anche in materia di insidia stradale e danni da cose in custodia della P.A., “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, primo comma, del Cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' articolo 2 della Costituzione . Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ.,
23.12.2020, n. 29435; conf. Cass. civ., 13.1.2020, n. 347).
Pertanto, affinché la condotta serbata dal danneggiato possa integrare il caso fortuito idoneo a incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra res e danno subito - così di fatto escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. - è necessario che la stessa rappresenti un fattore eccezionale, connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel caso di specie l'attore ha assolto, mediante prova testimoniale, l'onere probatorio sullo stesso gravante circa la ricostruzione del fatto storico, in particolare quanto all'esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno subito.
La dinamica del sinistro, come descritta dall'attore, risulta confermata dalle dichiarazioni rese dal teste , presente al momento del verificarsi del fatto, il quale all'udienza del Testimone_1
18.4.2024, interrogato sul capitolo n. 4 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, così rispondeva: “io avevo praticamente la visuale della foto 28 e ho visto che è scivolato ed è rimasto seduto a terra, quindi ho attraversato la strada e sono andato lì; era praticamente seduto tra le due macchine” (cfr. verbale del 18.4.2024).
La dinamica può ritenersi confermata anche dalle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse all'udienza del 18.1.2024 - e - le quali hanno riferito di essersi recate Testimone_2 Testimone_3 sul luogo del sinistro e di aver trovato l'attore seduto per terra tra la rampa e il marciapiede, in mezzo alle auto ivi posteggiate. Nello specifico, , interrogata sul capitolo 2 della Testimone_2 seconda memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c., così rispondeva: “si è vero, io posso dirlo perché quando sono arrivata lui era per terra, ancora seduto sulla rampa e gli infermieri lo stavano cercando di far salire sulla barella, e la macchina era dietro di lui;
ADR l'auto di mio marito era parcheggiata nel posto immediatamente a destra rispetto a quello della foto 21 attorea, di fianco alla macchina ivi raffigurata”. La stessa teste riferiva poi, in merito allo stato dei luoghi “io posso dire che la rampa appare sfondata, ha come un avvallamento, per il peso delle macchine” (cfr. verbale del 18.1.2024, risposta al capitolo 6). La dinamica veniva poi confermata anche dalla teste , la quale, in risposta al Testimone_3 capitolo 4 della seconda memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c., così riferiva: “io non ero presente;
riconosco lo stato dei luoghi;
io posso dire che lui era seduto tra la rampa e il marciapiede, tutto bagnato perché diluviava” (cfr. verbale del 18.1.2024).
Nondimeno, non può non rilevarsi come la pedana in questione appaia visibile, sia per estensione che per colorazione, rispetto al restante manto stradale, dal che desumendosene la visibilità anche in capo all'attore il giorno del fatto. A ciò si aggiunga che è lo stesso nel Parte_1 descrivere la rampa su cui sarebbe scivolato, a dare atto del fatto che la stessa era “presente in loco da molti anni” (cfr. pagina 3 dell'atto di citazione), così dimostrando di essere a conoscenza dell'esistenza della pedana. Considerando altresì le condizioni metereologiche del giorno del sinistro, caratterizzate da forti piogge - circostanza questa confermata sia dai testimoni escussi, sia dal bollettino meteo prodotto dall'attore sub doc. 32 - si deve ritenere che la situazione di possibile pericolo – determinata dalla interazione della res con l'ambiente esterno, nelle condizioni di tempo e luogo ivi esistenti - fosse, il giorno del fatto, suscettibile di essere prevista dall'attore, prestando le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alla specificità delle circostanze ivi esistenti.
È da escludere, tuttavia, che il comportamento tenuto da sia tale da integrare il Parte_1 caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra res e danno subito: ed invero, una volta parcheggiate le autovetture sulla piazzola di sosta adiacente all'esercizio commerciale, il transito sulla pedana risultava un passaggio obbligato e necessario, non essendovi un percorso alternativo utile per raggiungere il negozio cui l'attore era diretto. Ne consegue che l'attore, anche se si fosse accorto delle criticità connesse allo stato della pedana e avesse conseguentemente adeguato il proprio comportamento allo stato dei luoghi, non avrebbe in ogni caso potuto evitare di utilizzare la res. Né è emerso nel corso dell'istruttoria o è stata provata dal convenuto una condotta del danneggiato particolarmente imprudente o disattenta (quale un'andatura particolarmente veloce o l'utilizzo di telefono cellulare o qualsivoglia altro elemento tale da determinare una distrazione).
Alla luce di quanto finora esposto, tenuto conto del richiamato indirizzo giurisprudenziale secondo cui tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quando più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (cfr. Cass. civ., 29.1.2019, n. 2345), nonché del connesso principio di autoresponsabilità posto dall'art. 2 Cost., si impone la riduzione del risarcimento nella misura del 25% in ragione della natura della cosa e della sua limitata e/o comunque prevedibile pericolosità, che avrebbe quantomeno dovuto indurre a Parte_1 tenere una condotta maggiormente cauta e prudente.
5. Ciò posto in merito all'an della pretesa risarcitoria attorea, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, va ricordato che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del
31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della
“necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito”
(ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che: “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass.
23778/2014).
Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza medico-legale disposta nel procedimento per ATP n. 713/2022 R.G., ove il CTU incaricato, dott. attestava Persona_2 che la frattura spiroide del malleolo peroneale riportata dall'attore - “avvenuta per movimento di flesso-torsione della caviglia destra per perdita dell'equilibrio” - era “tipica del trauma distorsivo della caviglia per flessorotazione del mortaio tibio-peroneo-tarsico” e che il meccanismo lesivo era compatibile con la dinamica del trauma descritto dall'attore (cfr. relazione peritale pagina 12).
L'ausiliario ha quindi così determinato il danno biologico subìto dall'attore:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea parziale (ITP) al 100% per 2 giorni, al
75% per 40 giorni, al 50% per 30 giorni, al 25% per 30 giorni;
- danno biologico permanente nella misura dell'8%.
In risposta al quesito 5 (“segnali e descriva, ai fini dell'eventuale personalizzazione del danno, se gli stessi postumi temporanei o permanenti abbiano inciso sull'attività lavorativa del ricorrente- agente di commercio nel settore farmaceutico – rendendola più difficoltosa e usurante, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità, individuando una percentuale di appesantimento del punto biologico in forza delle tabelle applicate dal Tribunale di Milano, nella formulazione vigente (laddove l'invalidità permanente dovesse risultare non di lieve entità)”) il CTU incaricato riteneva ravvisabile nel caso di specie un periodo di inabilità lavorativa temporanea assoluta pari a
72 giorni e parziale al 50% pari a 30 giorni, escludendo al contempo una ripercussione negativa sulla capacità lavorativa specifica trattandosi di danno biologico permanente rientrante nel range delle lesioni micropermanenti (cfr. pagina 14 della perizia medico-legale).
Non ha luogo il riconoscimento di alcuna componente per danno morale in difetto di tempestiva e circostanziata allegazione e prova, che incombeva in capo a parte attrice, non essendovi evidenza probatoria da cui desumere una sofferenza più grave, diversa e ulteriore rispetto alla lesione dell'integrità fisica, ovvero elementi che connotino l'offesa come oggettivamente più grave.
Per ragioni assimilabili, non ha luogo alcuna personalizzazione del danno, non essendo emerse circostanze specifiche e di natura eccezionale che abbiano reso il danno patito dall'attore concretamente più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente proprie derivanti da pregiudizi dello stesso tipo: nel proprio atto introduttivo si è limitato a dedurre, in modo Parte_1 del tutto generico, che “la quantificazione del danno dovrà necessariamente considerare anche i disagi e i dolori patiti dall'attore, in tema di danno non patrimoniale, anche di natura esistenziale, dovranno considerarsi le ripercussioni che la vicenda de qua ha avuto e avrà sulla vita personale dell'attore, il quale per lungo tempo ha dovuto e a tutt'oggi deve convivere quotidianamente con i postumi e le significative limitazioni nella vita lavorativa e di relazione provocate dall'infortunio, che ne hanno dapprima impedito e poi limitato significativamente la capacità di deambulazione”
(cfr. pagina 7 dell'atto di citazione).
Ne consegue che il danno non patrimoniale subìto da (di anni 54 all'epoca del Parte_1 fatto) si determina in € 6.267,50 per pregiudizio biologico temporaneo, ed € 13.313,00 per danno biologico permanente. E quindi per complessivi € 19.580,50 per danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il ristoro delle spese mediche documentate sostenute dall'attore ritenute pertinenti e congrue dal CTU, nello specifico € 697,05 per visite specialistiche ed altre prestazioni sanitarie. Risulta inoltre rimborsabile, in quanto documentato in atti (cfr. doc. 15 di parte attrice – fattura dott. del 12.11.2021) e costituente un costo in nesso di causa con il Per_1 sinistro occorso, la spesa sostenuta dall'attore per perizia medico-legale di parte, pari a € 732,00 - importo del resto dichiarato dal CTU in linea con il tariffario nazionale SISMLA. E quindi complessivamente € 1.429,05 per danno patrimoniale.
L'attore insta anche per il ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante, connesso alla impossibilità di svolgere l'attività di agente di commercio nel settore farmaceutico per la durata di circa quattro mesi, diretta conseguenza degli esiti della caduta occorsagli in data 12.5.2021, lamentando contrazione dei redditi (da euro 61.072,00 nell'anno 2020 a euro 51.373,00 nell'anno dell'infortunio).
Sul punto, non può dirsi raggiunta la prova in quanto, se accertata dal CTU una inabilità lavorativa temporanea, al 100% per 72 giorni e al 50% per 30 giorni, nondimeno difetta la produzione delle dichiarazioni dei redditi presentate dal danneggiato nei tre anni precedenti all'evento lesivo, non essendo sufficiente la dichiarazione di un solo anno (Cass. civ., sez. III, 1.10.2009, n. 21062).
La risarcibilità del danno patrimoniale di natura reddituale, quale conseguenza della lamentata lesione, impone difatti la specifica dimostrazione del pregiudizio subito. In tal senso, mentre nel caso in cui la lesione sia stata di particolare gravità e abbia comportato l'esistenza di postumi permanenti di entità rilevante, la ripercussione di essa sulla capacità di produzione del reddito da parte del danneggiato può essere, in certa misura presunta e il ristoro del pregiudizio affidato a una liquidazione equitativa, nella diversa ipotesi in cui, come nella specie, la lesione sia modesta e non abbia comportato postumi, occorre che il soggetto danneggiato, il quale eserciti un'attività lavorativa produttiva di reddito e sostenga che a causa della lesione la sua capacità di guadagno abbia subito una contrazione, deve fornire la prova positiva del periodo di inabilità conseguente alla lesione, determinante una effettiva compromissione della capacità di produrre reddito, trattandosi di un mancato guadagno, nonché degli elementi di fatto necessari alla sua quantificazione. La carenza della richiamata prova, nei termini sopra indicati, determina la reiezione della domanda.
In definitiva, il danno patito dall'attore, sia nella componente patrimoniale che non patrimoniale, si liquida nella complessiva somma di € 21.009,55.
Tale somma va decurtata nella misura del 25% in ragione del ritenuto concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno, risultando pertanto definitivamente determinata nella minor somma di € 15.757,16.
Tale importo va devalutato alla data del sinistro (12.5.2021) e indi applicata rivalutazione e interessi, in adesione al principio espresso da Cass. civ. S.U. n. 1712/1995, risultando quindi definitivamente dovuta in favore di la complessiva somma di € 17.189,36. Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto che in caso di accoglimento della domanda attorea il valore della causa va determinato secondo il c.d. criterio del decisum (ex multis Cass. civ. 22462/2019 e Cass. civ. 197/2020: “il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda”).
Quanto al procedimento per ATP, si segue analogo criterio, dovendo le spese di lite essere poste a carico del Comune di (limitatamente alla fase di studio e introduttiva, tenuto Controparte_1 conto della concreta attività svolta), così come il compenso del CTU ivi liquidato. In merito alle spese sostenute per la consulenza di parte, sebbene dette spese, qualora richieste con specifica domanda, debbano essere rimborsate - avendo natura di allegazione difensiva tecnica -, nel caso di specie non possono essere rimborsate in mancanza di prova dell'effettivo pagamento da parte dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) dichiara tenuto e condanna il a pagare, per i titoli di cui in parte Controparte_1 motiva, la somma di € 17.189,36 in favore di , oltre interessi legali dalla data Parte_1 della sentenza sino al saldo effettivo;
2) condanna il a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 565,40 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna il a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del procedimento per ATP n. 713/2022 R.G. Trib. Vicenza, che si liquidano in € 419,73 per anticipazioni ed € 1.276,00 per compenso professionale (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva), oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M.
55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico del le spese di CTU come liquidate Controparte_1 CP_1 in seno al procedimento per ATP n. 713/2022 R.G. Trib. Vicenza.
Vicenza, 2.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo