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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Presidente rel.
dr.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2770/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA
(P.IVA con sede legale in Milano, al Viale Parte_1 P.IVA_1
Luigi Sturzo n. 43, in persona del procuratore speciale Avv. (C.F. Parte_2 [...]
) in virtù dei poteri conferiti con atto notarile del 4 marzo 2020 (Repertorio n. 17013, C.F._1
Raccolta n. 4136), dottor iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Salvato (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo indirizzo di casella elettronica certificata: Email_1 giusta procura in calce al presente atto. Il procuratore ha indicato alla Cancelleria i seguenti recapiti
PEC: e di fax: 06.92599278 presso i quali si dichiara sin da ora di Email_1 voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
3/01/1986, rapp.to e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. allegato al presente atto, dall'Avv. Luciano Anastasio (C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nazionale n. C.F._4
66 – fax 081/19242978 – pec: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 827/2024 pubblicata il giorno 23.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata accolse il ricorso proposto da per impugnare il licenziamento per giusta causa comminato dalla Controparte_1 società e dispose: “a. annulla il licenziamento disciplinare comminato a Parte_1 con lettera del 9.12.2022 e, per l'effetto, condanna la alla Controparte_1 Parte_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, percepita dal ricorrente, pari ad € 2.242,36 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; b. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.700.000, oltre IVA e CPA secondo legge nonchè rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario”.
In sostanza, il primo giudice ritenne che il lavoratore avesse fornito la prova della manifesta insussistenza del fatto, depositando un'idonea attestazione dalla quale risultava l'effettivo svolgimento dell'attività di rappresentante di lista durante l'espletamento delle operazioni elettorali nelle date del 24, 25 e 26 settembre 2022 sicché – anche sulla base delle testimonianze assunte- escluse l'assenza ingiustificata contestata al lavoratore.
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 la ha proposto appello Parte_1 avverso tale sentenza lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio e, prima ancora, delle confuse allegazioni effettuate dall'originario ricorrente che si era più volte contraddetto indicando seggi elettorali differenti rispetto a quello risultante dalla certificazione da ultimo depositata. Ha ribadito, quindi la fondatezza della contestazione disciplinare chiedendo accertarsi la legittimità del licenziamento. Con il secondo motivo di gravame, poi, la ha Parte_1 censurato la sentenza laddove aveva condannato al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come modificata dalla Legge Fornero, in luogo di quella prevista dall'art. 18, comma quarto. Chiedeva quindi disporsi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, previa riforma della sentenza n. 827/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Torre Annunziata, così giudicare nel merito: In via principale, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato dalla nei confronti dell'odierno Parte_1 appellato e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione di quanto percepito a titolo di risarcimento del danno; In via subordinata convertire il licenziamento per giusta causa intimato all'odierno appellato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo; In via gradata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra le parti e per l'effetto condannare la Parte_1 ex art. 18, comma 5 Stat. Lav. al risarcimento del danno nella misura minima di 12
[...] mensilità. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza gravata, tenere conto dell'aliunde perceptum nonché dell'aliunde percipiendum ai fini della determinazione del risarcimento del danno. In via del tutto subordinata, limitare il risarcimento del danno a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione in favore della dell'indebito percepito che ammonta complessivamente ad Parte_1
Euro 8.969,44 o a diversa somma ritenuta di giustizia. in via preliminare la riforma della sentenza con il contestuale rigetto del ricorso per impugnativa di licenziamento;
in subordine, chiedeva disporsi l'adeguamento dell'indennità alla previsione normativa concretamente applicabile.”
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte appellata che resisteva al gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto. Quanto alla domanda restitutoria avanzata dall'appellante, quale conseguenza della riduzione dell'indennità risarcitoria,
l'appellato ne contestava la fondatezza eccependo in compensazione presunti crediti maturati sia a titolo risarcitorio che retributivo.
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note ed espletata la camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, tenuto conto del fatto che le ragioni di opposizione alla decisione impugnata sono state adeguatamente esplicitate nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio, dal cui contesto si evince chiaramente che il fulcro dell'impugnativa è costituito dalle contestazioni alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure anche attraverso documentazione depositata in epoca successiva alla proposizione della domanda.
Giungendo all'esame del merito, la Corte rileva che il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale istruttorio e la conseguente affermazione di illegittimità del licenziamento, è infondato e deve essere respinto.
Appare opportuno ricostruire sommariamente la vicenda in esame.
Con nota del 19.09.2022 dipendente dal 4.09.2011 con contratto di lavoro Controparte_1
a tempo indeterminato e qualifica di operaio, comunicò alla che nelle Parte_1 elezioni politiche del 25.09.2022 egli sarebbe stato impegnato come rappresentante di lista: tanto al fine di giustificare la propria assenza in ragione del permesso spettantegli. Successivamente, egli presentò una certificazione attestante il suo impegno presso il seggio 234.
A seguito di ciò la società datrice di lavoro dispose le opportune verifiche inoltrando al
Comune di Napoli una richiesta cumulativa, riguardante sia il che altri dipendenti che CP_1 avevano fruito del permesso finalizzato all'espletamento dell'attività di rappresentanti di lista (cfr. doc. n. 3 di cui al fascicolo di primo grado di parte appellante).
In risposta a tale istanza il Comune rilasciò una comunicazione dalla quale emerse che solo tre degli otto dipendenti asseritamente impegnati quali rappresentanti di lista erano stati presenti nei seggi 212, 217 e 384 nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2022.
A seguito di tale notizia, la società indirizzò al dipendente la seguente Parte_1 contestazione: “Gentile signor ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 numero CP_1
300 e degli articoli 37 e seguenti del contratto collettivo nazionale vigente le contestiamo la seguente infrazione disciplinare. Con mail del 19/09/2022 lei ha comunicato al suo responsabile la
Sua partecipazione per i giorni 24,25 e 26 settembre 2022 alle elezioni governative 2022 in qualità di rappresentante di lista. Successivamente Lei ha prodotto una dichiarazione scritta attestante la
Sua partecipazione al seggio numero 234 del Comune di Napoli nei giorni 24,25 26 settembre 2022 in qualità di rappresentante di lista. Il documento in parola datato Napoli 26/09/2022 reca inoltre in calce la firma del Presidente del seggio a Lei assegnato ed il timbro del Ministero dell'Interno servizio elettorale. Successivamente la scrivente società ha avviato un'attività di indagine volta a verificare l'autenticità, da un punto di vista formale e sostanziale, di tale documentazione e per questo ha interpellato con comunicazione del 14/10/2022 l'ufficio elettorale del Comune di Napoli.
Senonché con nota del 15/11/2022 il Comune di Napoli dipartimento Segreteria Generale Servizi demografici e statistici ha comunicato che con riferimento al suo nominativo non si rileva riscontro negli atti depositati presso questi uffici. Per cui all'esito di un controllo effettuato sugli atti depositati presso il Comune di Napoli non risulterebbe annotato il suo nominativo in qualità di rappresentante di lista presso il seggio numero 234 del Comune di Napoli diversamente da quanto da lei dichiarato alla scrivente società. Pertanto ai sensi per gli effetti delle disposizioni richiamate si procede in sede disciplinare alla contestazione formale degli addebiti di cui ai fatti in narrativa”.
A seguito di tale contestazione il dipendente inoltrò alla società odierna appellante una nota, sottoscritta dal Presidente di , il quale chiarì di avere errato nell'indicazione Parte_3 del numero del seggio, trattandosi del seggio 225.
La valorizzando il contenuto della documentazione inoltrata dal Parte_1
Comune di Napoli ed il valore probatorio della stessa, ritenne che le giustificazioni non potessero essere accolte e dispose il licenziamento del dipendente.
Il D'Apice insorse avverso il provvedimento disciplinare e nel corso del giudizio di prime cure integrò la documentazione, acquisita a seguito di formale richiesta di accesso ai documenti, al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attività di rappresentante di lista e quindi l'insussistenza dell'assenza ingiustificata contestata dal datore di lavoro. E' infatti, questo il nucleo della contestazione: aver adoperato artifici e raggiri al fine di ottenere l'esonero dall'attività lavorativa senza adeguata giustificazione.
Ebbene, come validamente osservato dal giudice di prime cure tale, fatto -oggetto di contestazione- è insussistente.
Dalla documentazione acquisita a seguito di richiesta di accesso agli atti inoltrata dal il Comune di Napoli inviava estratto autenticato del verbale del seggio 231 dal quale CP_1 risultava la presenza del sig. quale rappresentante di lista supplente. CP_1
Quanto all'ammissibilità di tale documentazione -sulla quale l'appellante ha sollevato censure- occorre osservare che è noto l'insegnamento della Suprema Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di
Cass. S.U. n. 11353 del 2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo del diritto azionato, l'esercizio di poteri istruttori da parte del Giudice, disciplinato dalle norme sopra indicate, è doveroso ove, attraverso lo stesso, l'incertezza possa essere rimossa (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 18362 del 2020; Cass. n. 36455 del
2023) e accertata la verità dei fatti controversi.
Nel caso di specie, l'acquisizione dei documenti prodotti dal D'Apice in data 25.05.2023 risulta del tutto legittima sia perché il deposito è avvenuto a seguito della documentazione integrativa allegata dalla società in data 12.05.2023 (cfr. fascicolo di primo grado allegato Pt_1 telematicamente), sia perché l'ammissione dei documenti è, in modo evidente, l'esito di un legittimo esercizio di poteri istruttori giustificato anche dalla tardiva integrazione istruttoria di parte resistente.
Quanto all'idoneità probatoria, si deve rilevare che i documenti prodotti per estratto ed in copia autenticata non sono stati disconosciuti in modo idoneo dalla Parte_1
Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. Nel caso in esame, le eccezioni sollevate dalla società nelle note di trattazione scritta depositate successivamente al deposito degli estratti forniti dal Comune di Napoli a seguito di esplicita richiesta di accesso agli atti formulata dal attengono più che altro alla credibilità del CP_1 contenuto e si incentrano sulla contraddittoria condotta del ricorrente, oltre che sull'illogicità della contemporanea presenza del rappresentante di lista effettivo e di quello supplente. Tali contestazioni non consentono di porre in dubbio l'autenticità del documento, la corrispondenza della copia all'originale e la provenienza dai verbali relativi alle operazioni del seggio 231.
Tali elementi sono sufficienti ad acclarare la presenza del nella sua qualità di CP_1 rappresentante di lista presso il seggio n. 231 e ciò è garantito dalla procedura amministrativa di accesso agli atti accompagnata dalla risposta del competente ufficio interpellato.
A tali considerazioni devono essere aggiunte le dichiarazioni rese, sotto il vincolo dell'impegno di legge, dal testimone il quale ha attestato la presenza del D'Apice Parte_3 presso il seggio 225, sottolineando come la mancata indicazione sia stata frutto di dimenticanza.
Tali dichiarazioni, rese in modo preciso, non sono smentite dal contenuto del verbale che evidentemente presenta un'omissione. Esse, poi, spiegano anche la ragione dell'indicazione del come supplente nel seggio 231, atteso che egli svolgeva il ruolo principale presso altro CP_1 seggio sito nella medesima scuola. Peraltro, la presenza dell'appellato come rappresentante di lista presso il seggio istituito nella scuola è confermata anche dal teste Parte_4 S_
, il quale non ha reso alcuna precedente dichiarazione ed ha quindi reso una testimonianza
[...] libera da ogni tipo di condizionamento.
Le considerazioni sin qui svolte, quindi, inducono a confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure circa l'insussistenza del fatto contestato che, in sintesi, si concretizzava nella presunta ingiustificata assenza del ricorrente dal lavoro nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali, basata sull'erroneo presupposto della sua assenza dal seggio.
Non può essere addebitata al lavoratore la lacunosa verbalizzazione : in nessuno dei documenti invocati dall'appellante è acclarata l'assenza del D'Apice. Al contrario sono emersi elementi certi (documentali e testimoniali) che ne confermano la presenza e quindi dimostrano la sussistenza di una valida giustificazione dell'assenza dal lavoro.
Per tali motivi, il motivo di gravame deve essere rigettato.
Per quel che riguarda il secondo motivo di appello, lo stesso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 (nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012) stabilisce: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. “
La norma, quindi, stabilisce il limite delle dodici mensilità quale tetto non valicabile nella liquidazione dell'indennità risarcitoria.
La parte appellata, peraltro, ha addotto generiche considerazioni circa la sussistenza di un danno ulteriore ed ha introdotto questioni nuove (attinenti alla erogazione della retribuzione a seguito della reintegrazione) che non possono trovare ingresso in questa sede, in cui peraltro merita conferma anche ogni considerazione svolta dal primo giudice in relazione alla mancata prova dell'aliunde perceptum.
In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata solo nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria senza tenere conto del limite imposto dall'art. 18, comma 4, cit. L'appellato deve essere quindi condannato alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto a quanto liquidato, precisando che ogni contestazione relativa alla sussistenza di ulteriori danni ed alla validità del conteggio esula dal presente giudizio.
In considerazione della reciproca soccombenza sussistono motivi adeguati per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sciogliendo la riserva che precede, così statuisce:
-accoglie l'appello per quanto di ragione, e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la al risarcimento del danno subito dal Parte_1 lavoratore stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad euro 2.242,36, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite delle dodici mensilità, con condanna del alla restituzione degli CP_1 ulteriori importi eventualmente ricevuti.
- compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2025
Il Presidente estensore dr.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Presidente rel.
dr.ssa Laura Scarlatelli - Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere all'esito della trattazione scritta e della camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2770/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA
(P.IVA con sede legale in Milano, al Viale Parte_1 P.IVA_1
Luigi Sturzo n. 43, in persona del procuratore speciale Avv. (C.F. Parte_2 [...]
) in virtù dei poteri conferiti con atto notarile del 4 marzo 2020 (Repertorio n. 17013, C.F._1
Raccolta n. 4136), dottor iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Salvato (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo indirizzo di casella elettronica certificata: Email_1 giusta procura in calce al presente atto. Il procuratore ha indicato alla Cancelleria i seguenti recapiti
PEC: e di fax: 06.92599278 presso i quali si dichiara sin da ora di Email_1 voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
3/01/1986, rapp.to e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. allegato al presente atto, dall'Avv. Luciano Anastasio (C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nazionale n. C.F._4
66 – fax 081/19242978 – pec: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 827/2024 pubblicata il giorno 23.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata accolse il ricorso proposto da per impugnare il licenziamento per giusta causa comminato dalla Controparte_1 società e dispose: “a. annulla il licenziamento disciplinare comminato a Parte_1 con lettera del 9.12.2022 e, per l'effetto, condanna la alla Controparte_1 Parte_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, percepita dal ricorrente, pari ad € 2.242,36 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; b. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.700.000, oltre IVA e CPA secondo legge nonchè rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario”.
In sostanza, il primo giudice ritenne che il lavoratore avesse fornito la prova della manifesta insussistenza del fatto, depositando un'idonea attestazione dalla quale risultava l'effettivo svolgimento dell'attività di rappresentante di lista durante l'espletamento delle operazioni elettorali nelle date del 24, 25 e 26 settembre 2022 sicché – anche sulla base delle testimonianze assunte- escluse l'assenza ingiustificata contestata al lavoratore.
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 la ha proposto appello Parte_1 avverso tale sentenza lamentando l'erronea valutazione del materiale istruttorio e, prima ancora, delle confuse allegazioni effettuate dall'originario ricorrente che si era più volte contraddetto indicando seggi elettorali differenti rispetto a quello risultante dalla certificazione da ultimo depositata. Ha ribadito, quindi la fondatezza della contestazione disciplinare chiedendo accertarsi la legittimità del licenziamento. Con il secondo motivo di gravame, poi, la ha Parte_1 censurato la sentenza laddove aveva condannato al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come modificata dalla Legge Fornero, in luogo di quella prevista dall'art. 18, comma quarto. Chiedeva quindi disporsi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, previa riforma della sentenza n. 827/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Torre Annunziata, così giudicare nel merito: In via principale, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato dalla nei confronti dell'odierno Parte_1 appellato e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione di quanto percepito a titolo di risarcimento del danno; In via subordinata convertire il licenziamento per giusta causa intimato all'odierno appellato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo; In via gradata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra le parti e per l'effetto condannare la Parte_1 ex art. 18, comma 5 Stat. Lav. al risarcimento del danno nella misura minima di 12
[...] mensilità. In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza gravata, tenere conto dell'aliunde perceptum nonché dell'aliunde percipiendum ai fini della determinazione del risarcimento del danno. In via del tutto subordinata, limitare il risarcimento del danno a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione in favore della dell'indebito percepito che ammonta complessivamente ad Parte_1
Euro 8.969,44 o a diversa somma ritenuta di giustizia. in via preliminare la riforma della sentenza con il contestuale rigetto del ricorso per impugnativa di licenziamento;
in subordine, chiedeva disporsi l'adeguamento dell'indennità alla previsione normativa concretamente applicabile.”
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte appellata che resisteva al gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto. Quanto alla domanda restitutoria avanzata dall'appellante, quale conseguenza della riduzione dell'indennità risarcitoria,
l'appellato ne contestava la fondatezza eccependo in compensazione presunti crediti maturati sia a titolo risarcitorio che retributivo.
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note ed espletata la camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, tenuto conto del fatto che le ragioni di opposizione alla decisione impugnata sono state adeguatamente esplicitate nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio, dal cui contesto si evince chiaramente che il fulcro dell'impugnativa è costituito dalle contestazioni alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure anche attraverso documentazione depositata in epoca successiva alla proposizione della domanda.
Giungendo all'esame del merito, la Corte rileva che il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale istruttorio e la conseguente affermazione di illegittimità del licenziamento, è infondato e deve essere respinto.
Appare opportuno ricostruire sommariamente la vicenda in esame.
Con nota del 19.09.2022 dipendente dal 4.09.2011 con contratto di lavoro Controparte_1
a tempo indeterminato e qualifica di operaio, comunicò alla che nelle Parte_1 elezioni politiche del 25.09.2022 egli sarebbe stato impegnato come rappresentante di lista: tanto al fine di giustificare la propria assenza in ragione del permesso spettantegli. Successivamente, egli presentò una certificazione attestante il suo impegno presso il seggio 234.
A seguito di ciò la società datrice di lavoro dispose le opportune verifiche inoltrando al
Comune di Napoli una richiesta cumulativa, riguardante sia il che altri dipendenti che CP_1 avevano fruito del permesso finalizzato all'espletamento dell'attività di rappresentanti di lista (cfr. doc. n. 3 di cui al fascicolo di primo grado di parte appellante).
In risposta a tale istanza il Comune rilasciò una comunicazione dalla quale emerse che solo tre degli otto dipendenti asseritamente impegnati quali rappresentanti di lista erano stati presenti nei seggi 212, 217 e 384 nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2022.
A seguito di tale notizia, la società indirizzò al dipendente la seguente Parte_1 contestazione: “Gentile signor ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 numero CP_1
300 e degli articoli 37 e seguenti del contratto collettivo nazionale vigente le contestiamo la seguente infrazione disciplinare. Con mail del 19/09/2022 lei ha comunicato al suo responsabile la
Sua partecipazione per i giorni 24,25 e 26 settembre 2022 alle elezioni governative 2022 in qualità di rappresentante di lista. Successivamente Lei ha prodotto una dichiarazione scritta attestante la
Sua partecipazione al seggio numero 234 del Comune di Napoli nei giorni 24,25 26 settembre 2022 in qualità di rappresentante di lista. Il documento in parola datato Napoli 26/09/2022 reca inoltre in calce la firma del Presidente del seggio a Lei assegnato ed il timbro del Ministero dell'Interno servizio elettorale. Successivamente la scrivente società ha avviato un'attività di indagine volta a verificare l'autenticità, da un punto di vista formale e sostanziale, di tale documentazione e per questo ha interpellato con comunicazione del 14/10/2022 l'ufficio elettorale del Comune di Napoli.
Senonché con nota del 15/11/2022 il Comune di Napoli dipartimento Segreteria Generale Servizi demografici e statistici ha comunicato che con riferimento al suo nominativo non si rileva riscontro negli atti depositati presso questi uffici. Per cui all'esito di un controllo effettuato sugli atti depositati presso il Comune di Napoli non risulterebbe annotato il suo nominativo in qualità di rappresentante di lista presso il seggio numero 234 del Comune di Napoli diversamente da quanto da lei dichiarato alla scrivente società. Pertanto ai sensi per gli effetti delle disposizioni richiamate si procede in sede disciplinare alla contestazione formale degli addebiti di cui ai fatti in narrativa”.
A seguito di tale contestazione il dipendente inoltrò alla società odierna appellante una nota, sottoscritta dal Presidente di , il quale chiarì di avere errato nell'indicazione Parte_3 del numero del seggio, trattandosi del seggio 225.
La valorizzando il contenuto della documentazione inoltrata dal Parte_1
Comune di Napoli ed il valore probatorio della stessa, ritenne che le giustificazioni non potessero essere accolte e dispose il licenziamento del dipendente.
Il D'Apice insorse avverso il provvedimento disciplinare e nel corso del giudizio di prime cure integrò la documentazione, acquisita a seguito di formale richiesta di accesso ai documenti, al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attività di rappresentante di lista e quindi l'insussistenza dell'assenza ingiustificata contestata dal datore di lavoro. E' infatti, questo il nucleo della contestazione: aver adoperato artifici e raggiri al fine di ottenere l'esonero dall'attività lavorativa senza adeguata giustificazione.
Ebbene, come validamente osservato dal giudice di prime cure tale, fatto -oggetto di contestazione- è insussistente.
Dalla documentazione acquisita a seguito di richiesta di accesso agli atti inoltrata dal il Comune di Napoli inviava estratto autenticato del verbale del seggio 231 dal quale CP_1 risultava la presenza del sig. quale rappresentante di lista supplente. CP_1
Quanto all'ammissibilità di tale documentazione -sulla quale l'appellante ha sollevato censure- occorre osservare che è noto l'insegnamento della Suprema Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di
Cass. S.U. n. 11353 del 2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo del diritto azionato, l'esercizio di poteri istruttori da parte del Giudice, disciplinato dalle norme sopra indicate, è doveroso ove, attraverso lo stesso, l'incertezza possa essere rimossa (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 18362 del 2020; Cass. n. 36455 del
2023) e accertata la verità dei fatti controversi.
Nel caso di specie, l'acquisizione dei documenti prodotti dal D'Apice in data 25.05.2023 risulta del tutto legittima sia perché il deposito è avvenuto a seguito della documentazione integrativa allegata dalla società in data 12.05.2023 (cfr. fascicolo di primo grado allegato Pt_1 telematicamente), sia perché l'ammissione dei documenti è, in modo evidente, l'esito di un legittimo esercizio di poteri istruttori giustificato anche dalla tardiva integrazione istruttoria di parte resistente.
Quanto all'idoneità probatoria, si deve rilevare che i documenti prodotti per estratto ed in copia autenticata non sono stati disconosciuti in modo idoneo dalla Parte_1
Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. Nel caso in esame, le eccezioni sollevate dalla società nelle note di trattazione scritta depositate successivamente al deposito degli estratti forniti dal Comune di Napoli a seguito di esplicita richiesta di accesso agli atti formulata dal attengono più che altro alla credibilità del CP_1 contenuto e si incentrano sulla contraddittoria condotta del ricorrente, oltre che sull'illogicità della contemporanea presenza del rappresentante di lista effettivo e di quello supplente. Tali contestazioni non consentono di porre in dubbio l'autenticità del documento, la corrispondenza della copia all'originale e la provenienza dai verbali relativi alle operazioni del seggio 231.
Tali elementi sono sufficienti ad acclarare la presenza del nella sua qualità di CP_1 rappresentante di lista presso il seggio n. 231 e ciò è garantito dalla procedura amministrativa di accesso agli atti accompagnata dalla risposta del competente ufficio interpellato.
A tali considerazioni devono essere aggiunte le dichiarazioni rese, sotto il vincolo dell'impegno di legge, dal testimone il quale ha attestato la presenza del D'Apice Parte_3 presso il seggio 225, sottolineando come la mancata indicazione sia stata frutto di dimenticanza.
Tali dichiarazioni, rese in modo preciso, non sono smentite dal contenuto del verbale che evidentemente presenta un'omissione. Esse, poi, spiegano anche la ragione dell'indicazione del come supplente nel seggio 231, atteso che egli svolgeva il ruolo principale presso altro CP_1 seggio sito nella medesima scuola. Peraltro, la presenza dell'appellato come rappresentante di lista presso il seggio istituito nella scuola è confermata anche dal teste Parte_4 S_
, il quale non ha reso alcuna precedente dichiarazione ed ha quindi reso una testimonianza
[...] libera da ogni tipo di condizionamento.
Le considerazioni sin qui svolte, quindi, inducono a confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure circa l'insussistenza del fatto contestato che, in sintesi, si concretizzava nella presunta ingiustificata assenza del ricorrente dal lavoro nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali, basata sull'erroneo presupposto della sua assenza dal seggio.
Non può essere addebitata al lavoratore la lacunosa verbalizzazione : in nessuno dei documenti invocati dall'appellante è acclarata l'assenza del D'Apice. Al contrario sono emersi elementi certi (documentali e testimoniali) che ne confermano la presenza e quindi dimostrano la sussistenza di una valida giustificazione dell'assenza dal lavoro.
Per tali motivi, il motivo di gravame deve essere rigettato.
Per quel che riguarda il secondo motivo di appello, lo stesso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 (nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012) stabilisce: “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. “
La norma, quindi, stabilisce il limite delle dodici mensilità quale tetto non valicabile nella liquidazione dell'indennità risarcitoria.
La parte appellata, peraltro, ha addotto generiche considerazioni circa la sussistenza di un danno ulteriore ed ha introdotto questioni nuove (attinenti alla erogazione della retribuzione a seguito della reintegrazione) che non possono trovare ingresso in questa sede, in cui peraltro merita conferma anche ogni considerazione svolta dal primo giudice in relazione alla mancata prova dell'aliunde perceptum.
In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata solo nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria senza tenere conto del limite imposto dall'art. 18, comma 4, cit. L'appellato deve essere quindi condannato alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto a quanto liquidato, precisando che ogni contestazione relativa alla sussistenza di ulteriori danni ed alla validità del conteggio esula dal presente giudizio.
In considerazione della reciproca soccombenza sussistono motivi adeguati per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sciogliendo la riserva che precede, così statuisce:
-accoglie l'appello per quanto di ragione, e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la al risarcimento del danno subito dal Parte_1 lavoratore stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, pari ad euro 2.242,36, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite delle dodici mensilità, con condanna del alla restituzione degli CP_1 ulteriori importi eventualmente ricevuti.
- compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2025
Il Presidente estensore dr.ssa Maristella Agostinacchio