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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 534/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PAOLA LEMMA, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA ROSA FAZIO, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_
Ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la , convenendo in giudizio l' rassegnava le Pt_1 seguenti conclusioni: ““Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la Sig.ra CP_
per le ragioni di cui in atti, nulla deve all' a titolo indennità di malattia e Parte_1 maternità per il periodo che va dal 30/03/2009 al 05/03/2018 e, per l'effetto, accertare, dire e dichiarare che il recupero delle somme da parte dell'ente resistente pari ad € 15.118,80 è, e deve ritenersi, sine titulo e/o indebito;
conseguentemente e per l'effetto di cui al punto precedente, CP_ condannare con qualsiasi statuizione l' in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente trattenute a qualsiasi titolo dovute alla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge in materia;
in via subordinata e nella denegata ipotesi, sempre previo accertamento, che la Sig.ra abbia ricevuto a Parte_1 titolo di indennità di malattia e maternità per gli anni in questione accertare e dichiarare
l'avvenuta prescrizione per come in premessa argomentato e per l'effetto dichiarare non dovuta la restituzione siccome richiesta dall' CP_1
Nello specifico, deduceva:
- che l'indebito in parola riguardava le seguenti prestazioni di indennità di malattia e maternità:
n. 978256 per il periodo dal 30.03.2009 al 18.05.2009 di € 159,59; n. 1062953 per il periodo dall'
11.1.2012 al 28.02.2012 di € 962,05; n. 1083954 per il periodo dal 27.03.2012 al 18.05.2012 di €
968,83; n. 1120195 per il periodo dal 10.04.2013 al 31.05.2013 di € 1025,82; n. 1102503 per il periodo dal 30.01.2013 al 20.03.2013 di € 1018,84; n. 1126509 per il periodo dal 15.01.2014 al
01.03.2014 di € 945,37; n. 1145699 per il periodo dal 18.03.2014 al 03.05.2014 di € 888,93; n.
1176511 per il periodo dal 25.03.2015 al 16.05.2015 di € 1039,04; n.1158504 per il periodo dal
13.01.2015 al 05.03.2015 di € 1088,52; n.1203617 per il periodo dal 21.03.2016 al 10.05.2016 di €
1088,67; n. 1203616 per il periodo dal 12.01.2016 al 04.03.2016 di € 1211,33; n. 1247263 per il periodo dal 26.07.2017 al 08.08.2017 di € 207,57; n. 1226548 per il periodo dal 20.03.2017 al
09.05.2017 di € 1053,30; n. 1226547 per il periodo dal 10.01.2017 al 01.03.2017 di € 1153,25; n.
1256906 per il periodo dal 27.03.2018 al 16.05.2018 di € 1065,67; n. 1256905 per il periodo dal
10.01.2018 al 05.03.2018 di € 1242,00, per un totale pari ad € 15.118,80;
- che avverso tali richieste, ritenute indebite ed illegittime, oltre che generiche ed immotivate, proponeva ricorso gerarchico al di Reggio Calabria e che tale ricorso Controparte_2 rimaneva inevaso, comportando così il silenzio-rigetto dell'Ente;
- di non aver avuto conoscenza dei presupposti di fatto dell'indebito.
Sosteneva, dunque, la irripetibilità da parte dell' delle somme dalla stessa percepite per i CP_1 periodi indicati nelle singole note a titolo di indennità di malattia e maternità; in via subordinata, ne eccepiva la prescrizione. CP_ Nella contumacia dell' il Giudice di prime cure dichiarava non dovute poiché prescritte le prestazioni percepite dalla ricorrente per il periodo dal 30 marzo 2009 al 18 maggio 2009; rigettava nel resto il ricorso.
In particolare il giudicante, dopo aver ricordato che incombeva sulla ricorrente l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni di cui al ricorso e la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione previdenziale della indennità di malattia e maternità, ha rilevato che tale prova non era stata fornita, atteso che non erano “in alcun modo sufficienti i CUD né, tanto meno, i contratti di lavoro versati in atti, considerato peraltro che l'estratto contributivo prodotto si riferisce alle annualità fino al 2007” e la prova testimoniale articolata verteva su due sole circostanze del tutto generiche ed inidonee a supportare l'impianto probatorio richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura la sentenza impugnata, eccependo di avere assolto l'onere probatorio su di Pt_1 essa incombente avendo prodotto in giudizio “tutta quanta la documentazione necessaria ed in suo possesso (contratti di lavoro, buste paga, cud, estratto contributivo al fine di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro con le ditte per il periodo che va dal 2015 al 2018 e Parte_2
CP_
per il periodo dal 2008 al 2014” mentre l' “sul quale gravava l'obbligo di Parte_3 provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della domanda e che aveva interesse nel giudizio in quanto si trattava di un “accertamento negativo del debito” era rimasto contumace.
La , inoltre, censura la mancata ammissione dei mezzi istruttori, tramite i quali avrebbe Pt_1 potuto dimostrare l'effettività dei rapporti di lavoro.
L'appello è infondato. CP_ Risulta agli atti che le richieste di restituzione dell' impugnate dalla ricorrente erano motivate “dall'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”
Già il Giudice di prime cure aveva correttamente e esplicitamente chiarito che per giurisprudenza costante: 1) il tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/2000; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739); 2) il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, la cui prova deve essere fornita dal lavoratore qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
Il Giudice aveva infine concluso ritenendo che “se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare
l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.” CP_ Dunque non era l' a dovere dimostrare “fatti estintivi, impeditivi o modificativi della domanda”, bensì la lavoratrice a dover dimostrare l'effettività della prestazione resa.
Ed è chiaro che in tale contesto, sul quale si è formata la giurisprudenza citata, hanno un valore probatorio pari a zero i contratti di lavoro/ cud prodotti, posto che l'Istituto opera la cancellazione dagli elenchi proprio sul presupposto che i contratti sulla base di quali era stata effettuata l'iscrizione negli elenchi agricoli erano contratti meramente fittizi.
Corretta altresì la decisione del Giudice di prime cure di non ammettere prova testimoniale atteso che la stessa era inammissibilmente generica.
Innanzitutto si rileva che già sul piano dell'allegazione la nulla ha riferito in relazione ai Pt_1 rapporti di lavoro dai quali sarebbe disceso il suo diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli e conseguentemente il suo diritto a ritenere le prestazioni richieste dall' . Sul piano probatorio CP_1 poi le circostanze erano così capitolate: “Vero che la ricorrente ha lavorato per la ditta Parte_3
(CF: ) nel periodo che va dal 2008 al 2014 per n 102 giornate
[...] C.F._1 annue, come bracciante agricolo ed ha svolto le mansioni proprio di tale qualifica? Vero che la ricorrente ha lavorato per la ditta ( ) nel periodo che va dal Parte_2 C.F._2
2015 al 2018 per n 102. giornate annue, come bracciante agricola ed ha svolto le mansioni proprio di tale qualifica?”
Non è dato sapere su quali terreni la abbia lavorato, in quali periodi degli anni in Pt_1 contestazione, per svolgere quali mansioni.
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del DM n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 904/2023 del Giudice del lavoro di Locri pubblicata in 07/05/2023 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 2.906,00, oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore.
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dottssa. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 534/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PAOLA LEMMA, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA ROSA FAZIO, CP_1 giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_
Ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la , convenendo in giudizio l' rassegnava le Pt_1 seguenti conclusioni: ““Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la Sig.ra CP_
per le ragioni di cui in atti, nulla deve all' a titolo indennità di malattia e Parte_1 maternità per il periodo che va dal 30/03/2009 al 05/03/2018 e, per l'effetto, accertare, dire e dichiarare che il recupero delle somme da parte dell'ente resistente pari ad € 15.118,80 è, e deve ritenersi, sine titulo e/o indebito;
conseguentemente e per l'effetto di cui al punto precedente, CP_ condannare con qualsiasi statuizione l' in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente trattenute a qualsiasi titolo dovute alla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge in materia;
in via subordinata e nella denegata ipotesi, sempre previo accertamento, che la Sig.ra abbia ricevuto a Parte_1 titolo di indennità di malattia e maternità per gli anni in questione accertare e dichiarare
l'avvenuta prescrizione per come in premessa argomentato e per l'effetto dichiarare non dovuta la restituzione siccome richiesta dall' CP_1
Nello specifico, deduceva:
- che l'indebito in parola riguardava le seguenti prestazioni di indennità di malattia e maternità:
n. 978256 per il periodo dal 30.03.2009 al 18.05.2009 di € 159,59; n. 1062953 per il periodo dall'
11.1.2012 al 28.02.2012 di € 962,05; n. 1083954 per il periodo dal 27.03.2012 al 18.05.2012 di €
968,83; n. 1120195 per il periodo dal 10.04.2013 al 31.05.2013 di € 1025,82; n. 1102503 per il periodo dal 30.01.2013 al 20.03.2013 di € 1018,84; n. 1126509 per il periodo dal 15.01.2014 al
01.03.2014 di € 945,37; n. 1145699 per il periodo dal 18.03.2014 al 03.05.2014 di € 888,93; n.
1176511 per il periodo dal 25.03.2015 al 16.05.2015 di € 1039,04; n.1158504 per il periodo dal
13.01.2015 al 05.03.2015 di € 1088,52; n.1203617 per il periodo dal 21.03.2016 al 10.05.2016 di €
1088,67; n. 1203616 per il periodo dal 12.01.2016 al 04.03.2016 di € 1211,33; n. 1247263 per il periodo dal 26.07.2017 al 08.08.2017 di € 207,57; n. 1226548 per il periodo dal 20.03.2017 al
09.05.2017 di € 1053,30; n. 1226547 per il periodo dal 10.01.2017 al 01.03.2017 di € 1153,25; n.
1256906 per il periodo dal 27.03.2018 al 16.05.2018 di € 1065,67; n. 1256905 per il periodo dal
10.01.2018 al 05.03.2018 di € 1242,00, per un totale pari ad € 15.118,80;
- che avverso tali richieste, ritenute indebite ed illegittime, oltre che generiche ed immotivate, proponeva ricorso gerarchico al di Reggio Calabria e che tale ricorso Controparte_2 rimaneva inevaso, comportando così il silenzio-rigetto dell'Ente;
- di non aver avuto conoscenza dei presupposti di fatto dell'indebito.
Sosteneva, dunque, la irripetibilità da parte dell' delle somme dalla stessa percepite per i CP_1 periodi indicati nelle singole note a titolo di indennità di malattia e maternità; in via subordinata, ne eccepiva la prescrizione. CP_ Nella contumacia dell' il Giudice di prime cure dichiarava non dovute poiché prescritte le prestazioni percepite dalla ricorrente per il periodo dal 30 marzo 2009 al 18 maggio 2009; rigettava nel resto il ricorso.
In particolare il giudicante, dopo aver ricordato che incombeva sulla ricorrente l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni di cui al ricorso e la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione previdenziale della indennità di malattia e maternità, ha rilevato che tale prova non era stata fornita, atteso che non erano “in alcun modo sufficienti i CUD né, tanto meno, i contratti di lavoro versati in atti, considerato peraltro che l'estratto contributivo prodotto si riferisce alle annualità fino al 2007” e la prova testimoniale articolata verteva su due sole circostanze del tutto generiche ed inidonee a supportare l'impianto probatorio richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 novembre 2025, fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura la sentenza impugnata, eccependo di avere assolto l'onere probatorio su di Pt_1 essa incombente avendo prodotto in giudizio “tutta quanta la documentazione necessaria ed in suo possesso (contratti di lavoro, buste paga, cud, estratto contributivo al fine di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro con le ditte per il periodo che va dal 2015 al 2018 e Parte_2
CP_
per il periodo dal 2008 al 2014” mentre l' “sul quale gravava l'obbligo di Parte_3 provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi della domanda e che aveva interesse nel giudizio in quanto si trattava di un “accertamento negativo del debito” era rimasto contumace.
La , inoltre, censura la mancata ammissione dei mezzi istruttori, tramite i quali avrebbe Pt_1 potuto dimostrare l'effettività dei rapporti di lavoro.
L'appello è infondato. CP_ Risulta agli atti che le richieste di restituzione dell' impugnate dalla ricorrente erano motivate “dall'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”
Già il Giudice di prime cure aveva correttamente e esplicitamente chiarito che per giurisprudenza costante: 1) il tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis, Cass., Sent. n. 4232/2000; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739); 2) il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, la cui prova deve essere fornita dal lavoratore qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
Il Giudice aveva infine concluso ritenendo che “se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare
l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.” CP_ Dunque non era l' a dovere dimostrare “fatti estintivi, impeditivi o modificativi della domanda”, bensì la lavoratrice a dover dimostrare l'effettività della prestazione resa.
Ed è chiaro che in tale contesto, sul quale si è formata la giurisprudenza citata, hanno un valore probatorio pari a zero i contratti di lavoro/ cud prodotti, posto che l'Istituto opera la cancellazione dagli elenchi proprio sul presupposto che i contratti sulla base di quali era stata effettuata l'iscrizione negli elenchi agricoli erano contratti meramente fittizi.
Corretta altresì la decisione del Giudice di prime cure di non ammettere prova testimoniale atteso che la stessa era inammissibilmente generica.
Innanzitutto si rileva che già sul piano dell'allegazione la nulla ha riferito in relazione ai Pt_1 rapporti di lavoro dai quali sarebbe disceso il suo diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli e conseguentemente il suo diritto a ritenere le prestazioni richieste dall' . Sul piano probatorio CP_1 poi le circostanze erano così capitolate: “Vero che la ricorrente ha lavorato per la ditta Parte_3
(CF: ) nel periodo che va dal 2008 al 2014 per n 102 giornate
[...] C.F._1 annue, come bracciante agricolo ed ha svolto le mansioni proprio di tale qualifica? Vero che la ricorrente ha lavorato per la ditta ( ) nel periodo che va dal Parte_2 C.F._2
2015 al 2018 per n 102. giornate annue, come bracciante agricola ed ha svolto le mansioni proprio di tale qualifica?”
Non è dato sapere su quali terreni la abbia lavorato, in quali periodi degli anni in Pt_1 contestazione, per svolgere quali mansioni.
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del DM n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 904/2023 del Giudice del lavoro di Locri pubblicata in 07/05/2023 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 2.906,00, oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore.
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dottssa. Marialuisa Crucitti)