Ordinanza collegiale 25 febbraio 2025
Sentenza breve 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 14/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2025, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Renato d’Ambrosio e Alessandro d’Ambrosio, con domicilio eletto presso il loro studio in Cassino (FR), via Cimarosa 4 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avvrenatodambrosio@pecavvocaticassino.it e avvocatoalessandrodambrosio@pecavvocaticassino.it;
contro
ASL di-OMISSIS-, in persona del direttore generale p.t. , non costituita in giudizio;
per l’accertamento
l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL resistente sulla domanda di erogazione della terapia Applied Behaviour Analysys (ABA) in regime domiciliare assunta al prot. n. -OMISSIS-e la condanna dell’amministrazione a somministrare direttamente o tramite convenzione il trattamento sanitario richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visti gli artt. 31, 32, 60 e 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentiti gli stessi difensori ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 23 dicembre 2024 e depositato il 14 gennaio 2025, parte ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla ASL resistente sulla domanda di erogazione della terapia Applied Behaviour Analysys (ABA) in regime domiciliare assunta al prot. -OMISSIS-, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione a somministrare il suddetto trattamento sanitario nella misura di venticinque ore settimanali e per tutto il tempo necessario o quantomeno sino alla maggiore età;
Considerato che a sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, comma 7, 3- septies , commi 4 e 5, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e 60, d.P.C.M. 12 gennaio 2017, affermando la sussistenza del proprio diritto soggettivo alla fruizione del trattamento sanitario in discorso;
Visti gli artt. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, 31, 32 e 117 cod. proc. amm.;
Vista la domanda di somministrazione della terapia de qua e la documentazione sanitaria a supporto della stessa depositata il 17 febbraio 2025;
Vista la documentazione bancaria versata in atti il 17 febbraio 2025 e comprovante che nel recente passato la ASL resistente aveva ammesso il minore alla terapia richiesta in convenzione, rimborsando periodicamente ai genitori il relativo costo;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria -OMISSIS- e considerato, ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., che la ASL di-OMISSIS- non vi ha fornito riscontro;
Considerato che la pretesa del minore affetto da disturbi dello spettro autistico a essere sottoposto a trattamento terapeutico a cura del Servizio sanitario nazionale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (Cass. civ., sez. un., 20 gennaio 2022 n. 1781; sez. un., 24 settembre 2020 n. 20164; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2025 n. 254; sez. I, 4 aprile 2025 n. 238);
Considerato che l’attrazione della controversia in esame nell’alveo della giurisdizione esclusiva legittima il giudice amministrativo all’accertamento del diritto soggettivo del minore a fruire del trattamento specificamente richiesto, a ciò non ostando la discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione sanitaria circa l’individuazione del modello terapeutico più adeguato (TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2025 n. 254; sez. I, 4 aprile 2025 n. 238; in termini Cons. Stato, ad. plen., 12 aprile 2016 n. 7);
Visti gli artt. 1 e 3- septies , commi 4 e 5, d.lgs. n. 502 del 1992 e 26, l. 23 dicembre 1978 n. 833, che individuano le unità sanitarie locali (ora aziende sanitarie locali) come gli organi pubblici deputati a erogare, direttamente o indirettamente mediante convenzioni, le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
Visti gli artt. 2-4, l. 18 agosto 2015 n. 134, che dettano disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
Considerato che l’Istituto superiore di sanità in data 9 ottobre 2023 ha aggiornato le proprie linee guida in materia di diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini ne negli adolescenti, nel cui ambito la metodologia ABA è ampiamente accreditata come efficace;
Visto l’art. 60, d.P.C.M. 12 gennaio 2017, pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, avente ad oggetto la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992, per il quale “ il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche ”;
Considerato che tra i programmi funzionali alla cura dei disturbi de quibus rientra l’analisi comportamentale applicata (ABA), che consiste in una metodica basata sull’uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, la quale rientra pienamente nella previsione di cui all’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502 cit., intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie “ che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ”, nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all’art. 60, d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2022 n. 2129; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 aprile 2025 n. 254; sez. I, 4 aprile 2025 n. 238);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso ex art. 31 e 117 cod. proc. amm., da riqualificare ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. come avente propriamente ad oggetto l’accertamento, nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., del diritto del minore ricorrente all’erogazione del trattamento sanitario richiesto, sia fondato che la ASL di-OMISSIS- abbia l’obbligo di continuare ad erogargli, come consta abbia già fatto in passato, direttamente o tramite rimborso delle somme anticipate, la terapia alla quale era stato ammesso, per il numero di ore settimanali e per la durata rese necessarie dalla gravità della patologia di cui lo stesso è portatore;
Ritenuto di porre a carico dell’amministrazione resistente le spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di LA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina alla ASL di-OMISSIS- di erogare al minore ricorrente, direttamente o tramite rimborso delle somme anticipate, la terapia richiesta per il numero di ore settimanali e per la durata rese necessarie dalla gravità della patologia di cui lo stesso è portatore;
b) condanna la ASL di-OMISSIS- al pagamento delle spese della fase cautelare del giudizio, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 6, par. 1, lett. f), reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati o le loro condizioni di salute.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.