TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2066 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Carlo Pietropaolo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in
Roma alla via Balduina n. 7, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Iacoviello, giusta mandato in atti;
CP_1
OPPOSTO
Nonché
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, ede elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via
TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente a decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione, previa sospensione dell'esecuzione, avverso la CP_1
procedura esecutiva presso terzi intrapresa dalla terzo pignorato Parte_1
CP_ di Benevento, per il recupero del credito di complessivi € 10.864,11 di cui al D.I. n.
7609/2016 e successiva sentenza di rigetto della opposizione.
Assumeva, in particolare: la non debenza della somma ingiunta perché già “trattenuta” ad esso opponente dal datore di lavoro che non gli aveva versato il TFR che avrebbe dovuto versare a l'erroneo assoggettamento al pignoramento dell'intero Parte_1
quinto della pensione anziché del quinto della parte eccedente la quota impignorabile per legge;
la non debenza dell'Iva, per complessivi € 201,28, sui compensi precettati.
Il G.E. -con ordinanza in data 21.04.2022- ritenendo prima facie fondate le ragioni prospettate dall'opponente sospendeva la procedura assegnando alla parte interessata il termine per la introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio veniva, quindi, introdotto da parte opposta la quale chiedeva che, in riforma della ordinanza emessa dal G.E., venisse accertato il diritto del creditore di proseguire l'azione esecutiva presso terzi intrapresa.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva il il quale CP_1
insisteva, invece, per l'accoglimento della opposizione.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei riguardi del terzo pignorato, il quale si costituiva in giudizio rimettendosi a giustizia, all'udienza del 08.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di opposizione.
Ed invero è orientamento consolidato della giurisprudenza quello a mente del quale nel caso di esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale è possibile far valere solo le vicende modificative od estintive verificatosi successivamente alla sua formazione.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro di è cessato il 31/05/2016, ed è in CP_1
quella data che è maturato il diritto al TFR.
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto da nel settembre 2016, Parte_1
ed emesso il successivo mese di ottobre;
mentre la causa di opposizione al decreto ingiuntivo è stata introdotta dal con atto di citazione notificato il 2/12/2016 e definita con CP_1 sentenza dell'8/10/2020 non appellata - e pertanto divenuta definitiva.
L'eccezione de qua doveva, dunque, essere fatta valere dal in quella sede, CP_1
trattandosi di circostanza antecedente alla formazione del titolo esecutivo, che è divenuto definitivo a seguito della sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo in sede di opposizione.
Il , invero, ha fatto valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo l'eccezione CP_1
relativa al mancato versamento del TFR, che avrebbe estinto il credito della Società finanziaria con conseguente sua liberazione dall'obbligazione assunta, omettendo tuttavia di riferire che il Tribunale di Napoli ha rigettato il motivo di opposizione con il richiamo del contenuto del contratto di finanziamento, avvertendo che “in caso di cessazione del rapporto di lavoro il contratto prevedeva la possibilità per il finanziatore di estendere la propria pretesa all'ammontare del TFR (art. 3 delle condizioni generali di contratto in calce alla domanda di finanziamento) fino ad estinzione del debito. Ne consegue che l'obbligazione verso il finanziatore era prevista fin ab origine come solidale tra mandante e mandatario (cfr. art. 3 delle condizioni generali di contratto) ... Dunque non aveva la facoltà il finanziato nel presente giudizio di invocare l'eventuale inadempimento del datore di lavoro, gravando il peso dell'obbligazione solidalmente (ed in primis) su di lui” (Doc. n. 4 allegato all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio - pag 3, penultimo e ultimo cpv e pag. 4, 1° cpv).
Ma vi è di più, in quanto il motivo di opposizione in oggetto è stato già fatto valere dal con l'opposizione al decreto ingiuntivo ed è stato respinto dal Tribunale di Napoli;
e CP_1
“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono costituire motivi di opposizione all'esecuzione le censure che andavano spiegate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che copre il dedotto ed il deducibile” (ex plurimis: Cass. Sez. Unite, n. 4510 del 1/03/2006; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911; Cass. 18 aprile 2006, n. 8928).
Sul secondo motivo di opposizione deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti, il Collegio, in sede di reclamo, ha ricalcolato la quota pignorabile nell'esatta minor misura di 113,16 mensili.
Infine, è anche dovuta L'I.V.A. sui compensi precettati. Da ciò consegue il rigetto del terzo motivo di opposizione.
Come correttamente avverte la essa «non può detrarre l'Iva Parte_1 essendo Società finanziaria esclusivamente cessionaria di operazioni esenti dall'imposta e precisamente delle operazioni indicate all'art. 10, n. 1) del DPR 63/72 (ex plurimis: Cass. n.
13197 del 9 giugno 2009 - pag. 8 e 9 “qualora il volume d'affari della società contribuente sia interamente costituito da operazioni esenti non è consentita alcuna detrazione, né l'Iva delle operazioni passive può essere richiesta a rimborso”)».
Si impone per quanto detto il rigetto della proposta opposizione.
La qualità delle parti, la natura delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Benevento, 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2066 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Carlo Pietropaolo ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in
Roma alla via Balduina n. 7, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Iacoviello, giusta mandato in atti;
CP_1
OPPOSTO
Nonché
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, ede elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via
TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente a decreto di fissazione di udienza, proponeva opposizione, previa sospensione dell'esecuzione, avverso la CP_1
procedura esecutiva presso terzi intrapresa dalla terzo pignorato Parte_1
CP_ di Benevento, per il recupero del credito di complessivi € 10.864,11 di cui al D.I. n.
7609/2016 e successiva sentenza di rigetto della opposizione.
Assumeva, in particolare: la non debenza della somma ingiunta perché già “trattenuta” ad esso opponente dal datore di lavoro che non gli aveva versato il TFR che avrebbe dovuto versare a l'erroneo assoggettamento al pignoramento dell'intero Parte_1
quinto della pensione anziché del quinto della parte eccedente la quota impignorabile per legge;
la non debenza dell'Iva, per complessivi € 201,28, sui compensi precettati.
Il G.E. -con ordinanza in data 21.04.2022- ritenendo prima facie fondate le ragioni prospettate dall'opponente sospendeva la procedura assegnando alla parte interessata il termine per la introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio veniva, quindi, introdotto da parte opposta la quale chiedeva che, in riforma della ordinanza emessa dal G.E., venisse accertato il diritto del creditore di proseguire l'azione esecutiva presso terzi intrapresa.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva il il quale CP_1
insisteva, invece, per l'accoglimento della opposizione.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei riguardi del terzo pignorato, il quale si costituiva in giudizio rimettendosi a giustizia, all'udienza del 08.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di opposizione.
Ed invero è orientamento consolidato della giurisprudenza quello a mente del quale nel caso di esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale è possibile far valere solo le vicende modificative od estintive verificatosi successivamente alla sua formazione.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro di è cessato il 31/05/2016, ed è in CP_1
quella data che è maturato il diritto al TFR.
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto da nel settembre 2016, Parte_1
ed emesso il successivo mese di ottobre;
mentre la causa di opposizione al decreto ingiuntivo è stata introdotta dal con atto di citazione notificato il 2/12/2016 e definita con CP_1 sentenza dell'8/10/2020 non appellata - e pertanto divenuta definitiva.
L'eccezione de qua doveva, dunque, essere fatta valere dal in quella sede, CP_1
trattandosi di circostanza antecedente alla formazione del titolo esecutivo, che è divenuto definitivo a seguito della sentenza che ha confermato il decreto ingiuntivo in sede di opposizione.
Il , invero, ha fatto valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo l'eccezione CP_1
relativa al mancato versamento del TFR, che avrebbe estinto il credito della Società finanziaria con conseguente sua liberazione dall'obbligazione assunta, omettendo tuttavia di riferire che il Tribunale di Napoli ha rigettato il motivo di opposizione con il richiamo del contenuto del contratto di finanziamento, avvertendo che “in caso di cessazione del rapporto di lavoro il contratto prevedeva la possibilità per il finanziatore di estendere la propria pretesa all'ammontare del TFR (art. 3 delle condizioni generali di contratto in calce alla domanda di finanziamento) fino ad estinzione del debito. Ne consegue che l'obbligazione verso il finanziatore era prevista fin ab origine come solidale tra mandante e mandatario (cfr. art. 3 delle condizioni generali di contratto) ... Dunque non aveva la facoltà il finanziato nel presente giudizio di invocare l'eventuale inadempimento del datore di lavoro, gravando il peso dell'obbligazione solidalmente (ed in primis) su di lui” (Doc. n. 4 allegato all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio - pag 3, penultimo e ultimo cpv e pag. 4, 1° cpv).
Ma vi è di più, in quanto il motivo di opposizione in oggetto è stato già fatto valere dal con l'opposizione al decreto ingiuntivo ed è stato respinto dal Tribunale di Napoli;
e CP_1
“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono costituire motivi di opposizione all'esecuzione le censure che andavano spiegate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che copre il dedotto ed il deducibile” (ex plurimis: Cass. Sez. Unite, n. 4510 del 1/03/2006; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911; Cass. 18 aprile 2006, n. 8928).
Sul secondo motivo di opposizione deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti, il Collegio, in sede di reclamo, ha ricalcolato la quota pignorabile nell'esatta minor misura di 113,16 mensili.
Infine, è anche dovuta L'I.V.A. sui compensi precettati. Da ciò consegue il rigetto del terzo motivo di opposizione.
Come correttamente avverte la essa «non può detrarre l'Iva Parte_1 essendo Società finanziaria esclusivamente cessionaria di operazioni esenti dall'imposta e precisamente delle operazioni indicate all'art. 10, n. 1) del DPR 63/72 (ex plurimis: Cass. n.
13197 del 9 giugno 2009 - pag. 8 e 9 “qualora il volume d'affari della società contribuente sia interamente costituito da operazioni esenti non è consentita alcuna detrazione, né l'Iva delle operazioni passive può essere richiesta a rimborso”)».
Si impone per quanto detto il rigetto della proposta opposizione.
La qualità delle parti, la natura delle questioni trattate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Benevento, 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola -