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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1279/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro Sezione Civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/03/2025, la cui trattazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1279 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 ss., legge n. 689/1981
TRA
(C.F.: ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA.: ), rappresen- P.IVA_1 tato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio De Paola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
Direttore pro-tempore dott. , (C.F. ), rappresenta- CP_2 C.F._2
to e difeso, giusta delega per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dalla dott.ssa Pao- la Salati, funzionario in servizio presso la , Controparte_3
elettivamente domiciliata in , alla Via Bartolomeo Prignano n. 3 CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa attiene all'opposizione ai decreti di ingiunzione nn. 835454, 835461,
835465, 835470, 835474, 835479, 835484, 835487, 835492, 835496, 835500, 835502,
1
835505, 835550, 835552, 835554, 835556, 835558, 835560, 835562, 835564, 835566,
835571, 835573, 835579, 835613, 835622, 835628, 835633, 835634, 835642, 835647,
835649, 835652, 835666, 835667, 835670, 835672, 835674, 835676, 835678, 835680,
835682, notificati al ricorrente tra il 14/11/2023 ed il 22/11/2023, con i quali la
[...]
ha ingiunto al suddetto il pagamento di una san- Parte_2 zione amministrativa ammontante a complessivi € 97.000,00 oltre spese di notifica per
€ 20,00 cadauna, per la violazione dell' art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2007 per aver acquisito in trasferimento denaro contante, oltre i valori “soglia” di cui alle dette norme senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e nei Controparte_4
casi di cui ad ogni singola ordinanza ingiunzione.
Ha dedotto in particolare l'opponente – titolare, per quanto rileva in questi giudizio, del- la ditta individuale corrente in Teggiano (SA), alla Via Prov.le Teggiano – Polla, s.n.c. esercente l'attività di “Onoranze Funebri” e servizi connessi ed accessori – : che il gior- no 07/08/2022 personale del Comando Tenenza della G.d.F. accedeva presso la sede della ditta per una verifica tecnica, amministrativa e fiscale;
che il giorno 18/10/2022 gli venivano notificati i SS.PP.VV. di contestazione di illecito amministrativo contraddi- stinti dagli identificativi G.di F. – 2022 – SA126 – 001 – 001 al G.di F. – 2022 – SA126
– 046 – 001, per un numero complessivo di 46; che tutti gli accertamenti afferivano la percezione di somme di denaro eccedenti il vigente limite soglia di movimentazione di contanti senza l'intervento degli intermediari finanziari, limite, poi, aumentato e supe- riore agli importi all'epoca accertati;
che il ricorrente prontamente formulava le proprie osservazioni all'Autorità Amministrativa Centrale e competente (Ministero CP_3 dell'Economia e Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno), Autorità Territoriale che tra il 15 novembre e il 22 novembre 2022 notificava a mezzo PEC i 46 Decreti (rec- tius ordinanze-ingiunzione) qui singolarmente impugnate.
Si è costituito il Controparte_5
, onde resistere alla spiegata opposizione e chiederne il rigetto.
[...]
Tanto premesso, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di opposizione, il ricorrente ha dedotto la nullità dei decreti di in- giunzione per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 384 della L. 29 dicem- bre 2022, n. 197 in relazione all'art. 5 D. Lgs.25 maggio 2017, 90.
Sostiene, in particolare, il ricorrente - richiamando l'art. 1, comma 384, della Legge
29.12.2022 n. 197 (con il quale il limite delle operazioni “per contanti” è stato elevato ad da € 1.000,00 ad € 5.000,00) ed evidenziando che dagli accertamenti della G.d.F.
2
tutte le operazioni contestategli sono di entità inferiore alla soglia introdotta dalla nuova norma – che il sopravvenuto innalzamento del limite (da €.
1.000 ad €. 5.000) rendereb- be le fattispecie non più assoggettabili a sanzioni amministrative.
Tale doglianza non è condivisibile.
Occorre ricordare, invero, che, nell'ambito della disciplina generale sulle violazioni amministrative di cui alla legge n. 689/81, è espressamente sancito il principio del tem- pus regit actum. Infatti, l'art. 1, legge n. 689/81 dispone, al comma 1, che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia en- trata in vigore prima della commissione della violazione”; al comma 2 detto articolo prevede che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
L'art. 69 D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, richiamato dal ricorrente, introduce una de- roga al principio generale del tempus regit actum per disciplinare la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente all'entrata in vigore del d. lgs. 90/2017, così af- fermando l'applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole;
al comma 1 prevede, infatti: “Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le vio- lazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridot- ta”.
La previsione di cui al rammentato art. 69 è speciale: si applica a tutti i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della riforma, come si evince dall'inequivoco tenore letterale della disposizione, che fa riferimento alle viola- zioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Cass. n.
28888/2018).
Nel caso che occupa, di contro, le violazioni contestate al ricorrente sono state pacifi- camente commesse successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017, essen- do state poste in essere tra il 2020 ed il 2022, sfuggendo dunque all'alveo applicativo dell'art. 69 summenzionato.
I pagamenti in contanti per cui è lite integrano condotte da ritenersi assoggettate alla normativa contenuta all'art. 49 nella formulazione vigente alla data di commissione del- le violazioni (poste in essere, come detto, tra il 2020 e il 2022), la quale vietava i trasfe- rimenti di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento era, come quelli
3
operati dall'opponente e per cui è causa, complessivamente pari o superiore a €
2.000,00.
Il motivo è, dunque, infondato e non merita accoglimento.
Con il secondo motivo di opposizione, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come m. e i. dall'art. 18 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157.
Deduce, nello specifico, il , la nullità dei decreti sanzionatori afferenti ai fatti Pt_1 risalenti all'anno 2021 ed accertati nel 2022 per avere l'amministrazione resistente vio- lato il principio della lex mitior, avendo la stessa applicato la sanzione amministrativa minima di € 3.000,00 laddove il minimo edittale vigente al momento dell'accertamento risultava essere pari a € 1.000,00.
Invero, anche tale doglianza risulta infondata.
Ribadita l'applicabilità al caso di specie del principio tempus regit actum ai sensi dell'art. 1, legge n. 689/81, occorre evidenziare che il comma 1-ter dell'art. 63 del D.
Lgs. n. 231/2007 trova applicazione esclusivamente alle violazioni commesse e conte- state a decorrere dal 1 gennaio 2022, dove invece, per stessa ammissione del ricorrente,
i decreti contestati con il secondo motivo di opposizione hanno ad oggetto condotte po- ste in essere nel 2021, sfuggendo così all'applicazione della norma più favorevole invo- cata.
Né è dato comprendere quali facoltà siano state precluse al ricorrente per effetto delle illegittimità denunciate.
Con il terzo motivo di opposizione, il ha eccepito la violazione e falsa applica- Pt_1 zione dell'art. 67 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come m. e i. dall'art. 9 D. Lgs.
25 maggio 2017, n. 90 per aver l'amministrazione resistente applicato la disciplina del cumulo materiale in luogo della disciplina del cumulo giuridico.
Anche tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Giova, infatti, evidenziare che il cumulo giuridico può trovare applicazione applicare solo in presenza di un concorso formale della violazione ovvero in circostanze di “unici- tà” dell'azione od omissione produttività della pluralità di violazione” (Cass. Civ. n.
26434/14).
Nel caso di specie il configurarsi di una pluralità di azioni (più operazioni con più sog- getti diversi in un lasso di tempo che va dal 2020 al 2022), esclude inevitabilmente quella “unicità” dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni”, ovve-
4
ro quel concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) al quale - soltanto – si dovrà colle- gare il cumulo giuridico delle sanzioni applicabili.
Alla stessa stregua non può trovare applicazione la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 689/1981 essendo la stessa applicabile, per espressa previsione legislativa, alla sola materia di previdenza e assistenza obbligatorie;
trattasi cioè di norma eccezio- nale per la quale il richiamo all'art. 8 della legge 689/1981 espresso dall'art. 67 comma
3 del D. Lgs. 231/2007 non può considerarsi sufficiente a derogare quei precisi limiti di applicazione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in base ai valori minimi previsti nei parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia
(pari a € 97.000,00), della natura delle questioni trattate, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria, dell'attività difensiva in concreto espletata, con riduzione del 20% ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da , in pro- Parte_1
prio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 5.641,60 oltre spese forfettarie nel- la misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro Sezione Civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/03/2025, la cui trattazione è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1279 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 ss., legge n. 689/1981
TRA
(C.F.: ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA.: ), rappresen- P.IVA_1 tato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio De Paola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
Direttore pro-tempore dott. , (C.F. ), rappresenta- CP_2 C.F._2
to e difeso, giusta delega per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dalla dott.ssa Pao- la Salati, funzionario in servizio presso la , Controparte_3
elettivamente domiciliata in , alla Via Bartolomeo Prignano n. 3 CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa attiene all'opposizione ai decreti di ingiunzione nn. 835454, 835461,
835465, 835470, 835474, 835479, 835484, 835487, 835492, 835496, 835500, 835502,
1
835505, 835550, 835552, 835554, 835556, 835558, 835560, 835562, 835564, 835566,
835571, 835573, 835579, 835613, 835622, 835628, 835633, 835634, 835642, 835647,
835649, 835652, 835666, 835667, 835670, 835672, 835674, 835676, 835678, 835680,
835682, notificati al ricorrente tra il 14/11/2023 ed il 22/11/2023, con i quali la
[...]
ha ingiunto al suddetto il pagamento di una san- Parte_2 zione amministrativa ammontante a complessivi € 97.000,00 oltre spese di notifica per
€ 20,00 cadauna, per la violazione dell' art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2007 per aver acquisito in trasferimento denaro contante, oltre i valori “soglia” di cui alle dette norme senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e nei Controparte_4
casi di cui ad ogni singola ordinanza ingiunzione.
Ha dedotto in particolare l'opponente – titolare, per quanto rileva in questi giudizio, del- la ditta individuale corrente in Teggiano (SA), alla Via Prov.le Teggiano – Polla, s.n.c. esercente l'attività di “Onoranze Funebri” e servizi connessi ed accessori – : che il gior- no 07/08/2022 personale del Comando Tenenza della G.d.F. accedeva presso la sede della ditta per una verifica tecnica, amministrativa e fiscale;
che il giorno 18/10/2022 gli venivano notificati i SS.PP.VV. di contestazione di illecito amministrativo contraddi- stinti dagli identificativi G.di F. – 2022 – SA126 – 001 – 001 al G.di F. – 2022 – SA126
– 046 – 001, per un numero complessivo di 46; che tutti gli accertamenti afferivano la percezione di somme di denaro eccedenti il vigente limite soglia di movimentazione di contanti senza l'intervento degli intermediari finanziari, limite, poi, aumentato e supe- riore agli importi all'epoca accertati;
che il ricorrente prontamente formulava le proprie osservazioni all'Autorità Amministrativa Centrale e competente (Ministero CP_3 dell'Economia e Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno), Autorità Territoriale che tra il 15 novembre e il 22 novembre 2022 notificava a mezzo PEC i 46 Decreti (rec- tius ordinanze-ingiunzione) qui singolarmente impugnate.
Si è costituito il Controparte_5
, onde resistere alla spiegata opposizione e chiederne il rigetto.
[...]
Tanto premesso, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di opposizione, il ricorrente ha dedotto la nullità dei decreti di in- giunzione per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 384 della L. 29 dicem- bre 2022, n. 197 in relazione all'art. 5 D. Lgs.25 maggio 2017, 90.
Sostiene, in particolare, il ricorrente - richiamando l'art. 1, comma 384, della Legge
29.12.2022 n. 197 (con il quale il limite delle operazioni “per contanti” è stato elevato ad da € 1.000,00 ad € 5.000,00) ed evidenziando che dagli accertamenti della G.d.F.
2
tutte le operazioni contestategli sono di entità inferiore alla soglia introdotta dalla nuova norma – che il sopravvenuto innalzamento del limite (da €.
1.000 ad €. 5.000) rendereb- be le fattispecie non più assoggettabili a sanzioni amministrative.
Tale doglianza non è condivisibile.
Occorre ricordare, invero, che, nell'ambito della disciplina generale sulle violazioni amministrative di cui alla legge n. 689/81, è espressamente sancito il principio del tem- pus regit actum. Infatti, l'art. 1, legge n. 689/81 dispone, al comma 1, che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia en- trata in vigore prima della commissione della violazione”; al comma 2 detto articolo prevede che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
L'art. 69 D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, richiamato dal ricorrente, introduce una de- roga al principio generale del tempus regit actum per disciplinare la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente all'entrata in vigore del d. lgs. 90/2017, così af- fermando l'applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole;
al comma 1 prevede, infatti: “Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le vio- lazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridot- ta”.
La previsione di cui al rammentato art. 69 è speciale: si applica a tutti i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della riforma, come si evince dall'inequivoco tenore letterale della disposizione, che fa riferimento alle viola- zioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Cass. n.
28888/2018).
Nel caso che occupa, di contro, le violazioni contestate al ricorrente sono state pacifi- camente commesse successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017, essen- do state poste in essere tra il 2020 ed il 2022, sfuggendo dunque all'alveo applicativo dell'art. 69 summenzionato.
I pagamenti in contanti per cui è lite integrano condotte da ritenersi assoggettate alla normativa contenuta all'art. 49 nella formulazione vigente alla data di commissione del- le violazioni (poste in essere, come detto, tra il 2020 e il 2022), la quale vietava i trasfe- rimenti di denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento era, come quelli
3
operati dall'opponente e per cui è causa, complessivamente pari o superiore a €
2.000,00.
Il motivo è, dunque, infondato e non merita accoglimento.
Con il secondo motivo di opposizione, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come m. e i. dall'art. 18 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157.
Deduce, nello specifico, il , la nullità dei decreti sanzionatori afferenti ai fatti Pt_1 risalenti all'anno 2021 ed accertati nel 2022 per avere l'amministrazione resistente vio- lato il principio della lex mitior, avendo la stessa applicato la sanzione amministrativa minima di € 3.000,00 laddove il minimo edittale vigente al momento dell'accertamento risultava essere pari a € 1.000,00.
Invero, anche tale doglianza risulta infondata.
Ribadita l'applicabilità al caso di specie del principio tempus regit actum ai sensi dell'art. 1, legge n. 689/81, occorre evidenziare che il comma 1-ter dell'art. 63 del D.
Lgs. n. 231/2007 trova applicazione esclusivamente alle violazioni commesse e conte- state a decorrere dal 1 gennaio 2022, dove invece, per stessa ammissione del ricorrente,
i decreti contestati con il secondo motivo di opposizione hanno ad oggetto condotte po- ste in essere nel 2021, sfuggendo così all'applicazione della norma più favorevole invo- cata.
Né è dato comprendere quali facoltà siano state precluse al ricorrente per effetto delle illegittimità denunciate.
Con il terzo motivo di opposizione, il ha eccepito la violazione e falsa applica- Pt_1 zione dell'art. 67 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come m. e i. dall'art. 9 D. Lgs.
25 maggio 2017, n. 90 per aver l'amministrazione resistente applicato la disciplina del cumulo materiale in luogo della disciplina del cumulo giuridico.
Anche tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
Giova, infatti, evidenziare che il cumulo giuridico può trovare applicazione applicare solo in presenza di un concorso formale della violazione ovvero in circostanze di “unici- tà” dell'azione od omissione produttività della pluralità di violazione” (Cass. Civ. n.
26434/14).
Nel caso di specie il configurarsi di una pluralità di azioni (più operazioni con più sog- getti diversi in un lasso di tempo che va dal 2020 al 2022), esclude inevitabilmente quella “unicità” dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni”, ovve-
4
ro quel concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) al quale - soltanto – si dovrà colle- gare il cumulo giuridico delle sanzioni applicabili.
Alla stessa stregua non può trovare applicazione la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 689/1981 essendo la stessa applicabile, per espressa previsione legislativa, alla sola materia di previdenza e assistenza obbligatorie;
trattasi cioè di norma eccezio- nale per la quale il richiamo all'art. 8 della legge 689/1981 espresso dall'art. 67 comma
3 del D. Lgs. 231/2007 non può considerarsi sufficiente a derogare quei precisi limiti di applicazione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in base ai valori minimi previsti nei parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia
(pari a € 97.000,00), della natura delle questioni trattate, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria, dell'attività difensiva in concreto espletata, con riduzione del 20% ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da , in pro- Parte_1
prio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 5.641,60 oltre spese forfettarie nel- la misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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