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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2259 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Allegata all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa all'odierna udienza, nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2259 /2019 promossa ai sensi dell'art. 7 d.lgs 150/2011, da:
- c.f. - rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria M. Marrone con il quale è elettivamente domiciliato in
Mondragone (CE) alla Via L. Volpicelli Condomino Arcobaleno presso lo studio dell'Avv. Antonio Conte:
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza.
OGGETTO: appello sentenza del GDP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 In via preliminare su ogni questione, va rilevata la tardività del presente appello avente ad oggetto la sentenza del GDP di Sessa Aurunca n. 1409/2018 pubblicata il 31/07/2018 e pronunciatasi su opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada ex art. 7 d.lgs
150/2011.
La giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., n. 13736/2018) dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 2011 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69”), in tema di appello avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada ha chiarito che è applicabile il rito del lavoro e che pertanto l'impugnazione va proposta con ricorso.
La logica conseguenza della circostanza che i giudizi di appello proposti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 sono soggetti al rito del lavoro – e non più a quello ordinario – è che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (cfr. Cass. 02/08/2017, n. 19298).
L'applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza della
Suprema Corte nel caso di specie determina la tardività dell'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sessa Aurunca in materia di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del Codice della pagina 2 di 4 Strada, in quanto proposto oltre il termine c.d. “lungo” di sei mesi previsto in caso di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 327, co. 1, c.p.c.
Infatti l'appello è stato depositato in data 6.3.2019 a fronte di una sentenza pubblicata in data 31.7.2018.
Non appare dirimente la sentenza della Cassazione a SSUU n. 958/2022 invocata dalla parte, atteso che anche quest'ultima si riferisce all'ipotesi del mutamento di rito disposto in I grado, mentre nel caso specifico il rito in I grado risulta essere stato regolarmente instaurato con ricorso ed è dunque soltanto la forma introduttiva dell'atto di appello ad essere stata scelta in maniera errata dall'istante, di talchè trovano applicazioni i principi ordinari che lo stesso precedente del 2022 richiama in motivazione ( “Si osserva preliminarmente che l'ordinanza interlocutoria non pone in discussione il principio della convalidazione degli effetti dell'atto introduttivo erroneo, nella specie citazione (ex art. 615 c.p.c.) anziché ricorso (D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7), nel caso in cui la citazione notificata sia anche depositata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai fini della opposizione (cd. recuperatoria) alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 22080 del 2017 e sez. III, n. 14266 del 2021, ove la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto tramite il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione). In base a tale principio, da decenni applicato nella giurisprudenza di legittimità, si afferma che, laddove come atto introduttivo del giudizio sia utilizzata la citazione anziché il ricorso come previsto dalla legge, la stessa può valere come ricorso, ma solo nel momento in cui, con il suo deposito nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio, abbia raggiunto lo scopo proprio di quell'atto, consistente nel portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di opporsi all'ingiunzione (cfr. tra le meno recenti, ex plurimis, Cass. n. 194 del 1981; Sez. Un., n. 2714 del 1991);
pagina 3 di 4 analogamente, nel caso in cui la forma prevista dalla legge sia la citazione ma sia proposto un ricorso, non è sufficiente che questo sia depositato ma occorre che sia anche notificato nel termine perentorio previsto (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 4166 del 1985; più recentemente, Sez. Un., n. 21675 del 2013)”.
In senso conforme, da ultimo, si è pronunciata anche la S.C., sez. II ,
17/07/2024 , n. 19754 secondo cui: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell' art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 , quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall' art. 433 c.p.c. , deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”.
Infine, si dà atto che sul punto è stato stimolato il contraddittorio delle parti prima della presente decisione.
Le ragioni della decisione di mero rito e rilevate d'ufficio giustificano l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Compensa le spese di lite.
Sentenza allegata all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa all'esito dell'odierna udienza.
Santa Maria Capua Vetere, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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