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Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869 / 2024 cui è stato riunito in corso di causa quello n. RG. 871/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Campobasso, nella persona del Giudice Barbara PREVIATI;
esaminati gli atti della procedura n. 869 / 2024 R.G., introdotta da;
Parte_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = 17.10.2024;
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = HANDICAP IN CONDIZIONE DI GRAVITA';
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = 17.10.2024;
Compensa le spese processuali per la metà, in considerazione della decorrenza riconosciuta (successiva alla data di proposizione del ricorso);
Condanna l' al pagamento della residua metà delle spese della procedura, che liquida CP_1 in detta proporzione in complessivi € 500,00 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione;
P O N E
a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, che liquida in euro 290,00 in favore CP_1
del ctu dott. Persona_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Campobasso, 06/03/2025 IL GIUDICE
Barbara PREVIATI
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Campobasso, nella persona del Giudice Barbara PREVIATI;
esaminati gli atti della procedura n. 869 / 2024 R.G., introdotta da;
Parte_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = 17.10.2024;
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = HANDICAP IN CONDIZIONE DI GRAVITA';
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = 17.10.2024;
Compensa le spese processuali per la metà, in considerazione della decorrenza riconosciuta (successiva alla data di proposizione del ricorso);
Condanna l' al pagamento della residua metà delle spese della procedura, che liquida CP_1 in detta proporzione in complessivi € 500,00 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione;
P O N E
a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, che liquida in euro 290,00 in favore CP_1
del ctu dott. Persona_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Campobasso, 06/03/2025 IL GIUDICE
Barbara PREVIATI