Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.