Articolo 1 della Legge 3 giugno 1978, n. 312
Articolo 2
Versione
18 luglio 1978
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.
Entrata in vigore il 18 luglio 1978