Versione
18 luglio 1978
18 luglio 1978
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.