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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Genova Sezione Lavoro In composizione monocratica
N. R.G. 889/2025
Il Giudice della Sezione Lavoro Maria Giovanna Dito
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
, Pt_1
visti il ricorso che precede ed i documenti allegati;
visti gli artt. 633, 641 e 642 co. 2° c.p.c. rilevato che l'attestazione di credito, rappresentata dalla dichiarazione del Direttore Generale, prodotta dalla costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
Pt_2 ritenuto che il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 co. 13 D.L. n. 688/1985, convertito in legge n. 11/1986;
Ingiunge a
CP_1
di pagare alla parte ricorrente, senza dilazione, la somma di € 3.010,10 a titolo di contributi non pagati, interessi di mora e sanzioni, oltre agli interessi legali dalle scadenze;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate complessivamente per compensi professionali in € 590,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, oltre IVA e CPA, oltre le successive occorrende e rimborso del C.U., con distrazione a favore del difensore antistatario;
Autorizza
in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto;
Avverte
il debitore che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
Così deciso in data 13/03/2025
Il Giudice
Maria Giovanna Dito
N. R.G. 889/2025
Il Giudice della Sezione Lavoro Maria Giovanna Dito
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
, Pt_1
visti il ricorso che precede ed i documenti allegati;
visti gli artt. 633, 641 e 642 co. 2° c.p.c. rilevato che l'attestazione di credito, rappresentata dalla dichiarazione del Direttore Generale, prodotta dalla costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
Pt_2 ritenuto che il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 co. 13 D.L. n. 688/1985, convertito in legge n. 11/1986;
Ingiunge a
CP_1
di pagare alla parte ricorrente, senza dilazione, la somma di € 3.010,10 a titolo di contributi non pagati, interessi di mora e sanzioni, oltre agli interessi legali dalle scadenze;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate complessivamente per compensi professionali in € 590,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, oltre IVA e CPA, oltre le successive occorrende e rimborso del C.U., con distrazione a favore del difensore antistatario;
Autorizza
in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto;
Avverte
il debitore che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
Così deciso in data 13/03/2025
Il Giudice
Maria Giovanna Dito