Art. 8. Elezione dei membri della Commissione centrale
Opzione.
Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.
Quando un membro del Consiglio nazionale e' eletto membro della Commissione centrale questi e' tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.
Opzione.
Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.
Quando un membro del Consiglio nazionale e' eletto membro della Commissione centrale questi e' tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.