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28 agosto 1966
28 agosto 1966
Art. 8. Elezione dei membri della Commissione centrale
Opzione.
Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.
Quando un membro del Consiglio nazionale e' eletto membro della Commissione centrale questi e' tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.
Opzione.
Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.
Quando un membro del Consiglio nazionale e' eletto membro della Commissione centrale questi e' tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.