Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/1987, n. 3356
CASS
Sentenza 7 aprile 1987

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Ai fini dell'Obbligo delle distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, è del tutto ininfluente l'esistenza tra i due fondi vicini di una strada privata, non essendo questa in alcun modo equiparabile alla via pubblica (o soggetta a servitù di uso pubblico) cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 905 cod. civ.. ( V 2827/73, mass n 366400; ( V 3365/69, mass n 343440; ( V 2375/68, mass n 334722).*

L'appaltatore di un'opera, a differenza del semplice esecutore, è anch'egli responsabile di eventuali lesioni che dall'opera stessa possano derivare a diritti di terzi o a situazioni possessorie tutelabili ed è, pertanto, passivamente legittimato, insieme col committente, all'Azione possessoria contro di lui promossa, essendo corollario della sua autonomia l'Obbligo di accertarsi che l'opera commessagli non sia pregiudizievole a terzi. ( V 1273/75, mass n 374756; ( V 2179/70, mass n 348330).*

In caso di Azione di reintegra nel possesso, il fatto di avere il convenuto dismesso ogni rapporto materiale con la cosa e di non essere, quindi, in grado di dare esecuzione all'Obbligo di reintegrazione del possessore spogliato (come nell'ipotesi di un appaltatore coautore dello spoglio) non esclude la sua legittimazione passiva all'Azione stessa, conservando pur sempre la sentenza di condanna una sua utilità, quanto meno al fine accessorio di legittimare una richiesta di risarcimento dei danni nei suoi confronti. ( V 317/85, mass n 438539; ( V 1252/85, mass n 439358).*

In caso di Azione di reintegra nel possesso promossa contro l'appaltatore dell'opera che ha determinato la lesione della situazione possessoria, al detto convenuto non giova addurre di aver agito nell'ambito dell'incarico conferitogli e nel rispetto delle autorizzazioni amministrative, poiché ciò non vale ad escludere l'"animus spoliandi", cioè la consapevolezza di sovvertire detta situazione possessoria contro la volontà, anche presunta, del soggetto spogliato. ( V 6741/86, mass n 448877; ( V 3827/83, mass n 428749).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/1987, n. 3356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3356
    Data del deposito : 7 aprile 1987

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