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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AZ FO Presidente
dott. Nicoletta Marino Giudice
Dott. GI CA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2087/2025
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BI ERCOLINI
IC AR (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
BI ERCOLINI
ricorrenti e
1 , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribuna- Controparte_1
le di Livorno,
intervenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Presentate dai ricorrenti all'udienza dell'11.12.2025:
“MODIFICARE La condizioni di divorzio nel modo seguente, ferme le restanti in quanto
attuali: 1) il Sig. non corrisponderà alcun tipo di mantenimento alla Sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio NI, ormai maggiorenne CP_2
ed economicamente indipendente, per ogni ragione descritta in premessa.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio secondo il giudicato in caso di
opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento processuale
Parti ricorrenti premettevano quanto segue.
Con sentenza n. 640/2010 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 07.10.1995 trascritto allo Stato Civile del Comune di
Livorno nel Registro atti di Matrimonio dell'anno 1995, al n. 419, parte 2 serie A tra
[...]
e Parte_2 Controparte_3
nella parte dispositiva di detta sentenza, il Giudice stabiliva, tra le altre disposizioni, che il era tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese a favore della la Parte_1 CP_3
somma di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore NI, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, relative al figlio;
2 in sentenza, veniva disposta anche la corresponsione da parte del Sig. di Parte_1
un assegno divorzile da versare mensilmente alla stabilito nella somma di Euro CP_3
100,00;
a seguito di appello, con sentenza n. 193 del 28.01.2011 della Corte di Appello di Firenze,
veniva revocata la statuizione dell'obbligo di corresponsione di assegno divorzile, con con-
ferma per il resto della sentenza impugnata;
dal momento della pronuncia della sentenza di divorzio sono ormai trascorsi oltre 15 anni e la situazione economica, personale e familiare del figlio, ormai ventottenne, è cambiata no-
tevolmente, dal momento che si è reso economicamente indipendente, trovando una occu-
pazione stabile presso la Società Favillini Pharmaceutical Packaging Group Spa, con sti-
pendio mensile di Euro 1.596,85;
tale indipendenza economica ha anche consentito allo stesso figlio di poter vivere fuori dal nucleo familiare di origine, trasferendo la propria residenza in Via Trieste n. 54;
lo stesso figlio NI IC è d'accordo con la richiesta del padre ed ha sottoscritto il ricorso.
Parte convenuta restava contumace nonostante regolare notificazione del ricorso introdutti-
vo e del decreto.
All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice ascoltava liberamente il ricorrente NI IC
e rimetteva la causa, matura per la decisione, al Collegio.
2. Fatto e diritto
L'iter processuale sopra descritto emerge per tabulas.
Il raggiungimento della piena indipendenza economica da parte del figlio NI IC,
ormai ventottenne, emerge dalla documentazione riversata in atti, dalla quale si evince che
3 egli è stabilmente impiegato, dall'1.11.2022, presso la Società Favillini Pharmaceutical
Packaging Group Spa, con stipendio mensile di circa 1.600,00 Euro (cfr. docc. 3 e 4).
Lo stesso NI IC, ascoltato liberamente dal Giudice, dichiarava: “Lavoro da tre
anni; sono operaio cartotecnico a tempo indeterminato. Il mio reddito si aggira sui
1.500,00 euro netti al mese. Vivo da solo e non sono più residente con mia madre”.
È, quindi, venuta meno la necessità di mantenimento da parte dei genitori e, dunque, per ciò
che qui interessa, da parte del padre per il proprio figlio IC NI, il quale è da rite-
nersi economicamente autosufficiente.
****
Nulla va disposto sulle spese stante la necessarietà della presente pronuncia ed in conside-
razione del fatto che la madre, non costituendosi, non svolgeva alcuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così provvede:
a modificazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 640/2010 del Tribunale
di Livorno, come parzialmente modificate dalla sentenza n. 193 del 28.01.2011 della Corte
di Appello di Firenze,
dichiara
che non è più tenuto a corrispondere alcun contributo di mantenimento Parte_1
per il figlio NI IC, in quanto economicamente indipendente.
Così deciso in data 15 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott GI CA Dott. AZ FO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AZ FO Presidente
dott. Nicoletta Marino Giudice
Dott. GI CA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2087/2025
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BI ERCOLINI
IC AR (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
BI ERCOLINI
ricorrenti e
1 , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribuna- Controparte_1
le di Livorno,
intervenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Presentate dai ricorrenti all'udienza dell'11.12.2025:
“MODIFICARE La condizioni di divorzio nel modo seguente, ferme le restanti in quanto
attuali: 1) il Sig. non corrisponderà alcun tipo di mantenimento alla Sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio NI, ormai maggiorenne CP_2
ed economicamente indipendente, per ogni ragione descritta in premessa.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio secondo il giudicato in caso di
opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento processuale
Parti ricorrenti premettevano quanto segue.
Con sentenza n. 640/2010 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 07.10.1995 trascritto allo Stato Civile del Comune di
Livorno nel Registro atti di Matrimonio dell'anno 1995, al n. 419, parte 2 serie A tra
[...]
e Parte_2 Controparte_3
nella parte dispositiva di detta sentenza, il Giudice stabiliva, tra le altre disposizioni, che il era tenuto a versare entro il giorno 5 di ogni mese a favore della la Parte_1 CP_3
somma di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore NI, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, relative al figlio;
2 in sentenza, veniva disposta anche la corresponsione da parte del Sig. di Parte_1
un assegno divorzile da versare mensilmente alla stabilito nella somma di Euro CP_3
100,00;
a seguito di appello, con sentenza n. 193 del 28.01.2011 della Corte di Appello di Firenze,
veniva revocata la statuizione dell'obbligo di corresponsione di assegno divorzile, con con-
ferma per il resto della sentenza impugnata;
dal momento della pronuncia della sentenza di divorzio sono ormai trascorsi oltre 15 anni e la situazione economica, personale e familiare del figlio, ormai ventottenne, è cambiata no-
tevolmente, dal momento che si è reso economicamente indipendente, trovando una occu-
pazione stabile presso la Società Favillini Pharmaceutical Packaging Group Spa, con sti-
pendio mensile di Euro 1.596,85;
tale indipendenza economica ha anche consentito allo stesso figlio di poter vivere fuori dal nucleo familiare di origine, trasferendo la propria residenza in Via Trieste n. 54;
lo stesso figlio NI IC è d'accordo con la richiesta del padre ed ha sottoscritto il ricorso.
Parte convenuta restava contumace nonostante regolare notificazione del ricorso introdutti-
vo e del decreto.
All'udienza dell'11.12.2025 il Giudice ascoltava liberamente il ricorrente NI IC
e rimetteva la causa, matura per la decisione, al Collegio.
2. Fatto e diritto
L'iter processuale sopra descritto emerge per tabulas.
Il raggiungimento della piena indipendenza economica da parte del figlio NI IC,
ormai ventottenne, emerge dalla documentazione riversata in atti, dalla quale si evince che
3 egli è stabilmente impiegato, dall'1.11.2022, presso la Società Favillini Pharmaceutical
Packaging Group Spa, con stipendio mensile di circa 1.600,00 Euro (cfr. docc. 3 e 4).
Lo stesso NI IC, ascoltato liberamente dal Giudice, dichiarava: “Lavoro da tre
anni; sono operaio cartotecnico a tempo indeterminato. Il mio reddito si aggira sui
1.500,00 euro netti al mese. Vivo da solo e non sono più residente con mia madre”.
È, quindi, venuta meno la necessità di mantenimento da parte dei genitori e, dunque, per ciò
che qui interessa, da parte del padre per il proprio figlio IC NI, il quale è da rite-
nersi economicamente autosufficiente.
****
Nulla va disposto sulle spese stante la necessarietà della presente pronuncia ed in conside-
razione del fatto che la madre, non costituendosi, non svolgeva alcuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così provvede:
a modificazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 640/2010 del Tribunale
di Livorno, come parzialmente modificate dalla sentenza n. 193 del 28.01.2011 della Corte
di Appello di Firenze,
dichiara
che non è più tenuto a corrispondere alcun contributo di mantenimento Parte_1
per il figlio NI IC, in quanto economicamente indipendente.
Così deciso in data 15 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott GI CA Dott. AZ FO
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