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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 2
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott.
CO RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5208/2020 R.G. tra nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
), quale legale rappresentante di “ C.F._1 Parte_2
” corrente in Pachino nella via G. Mazzini, 101, (P.Iva ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Chiara Lucenti -attore- contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con sede legale in Roma nella via Pò, 20 (P.Iva ), rapp.ta e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Pier Luigi Romano -convenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di legale Parte_1 rappresentante della conveniva in Parte_3
giudizio la esponendo di aver stipulato con la società Controparte_1
convenuta la polizza assicurativa n. 71BF36686 ai fini di assicurare l'esercizio commerciale adibito a sito nella c.da Spinazza-Marzamemi snc Parte_4
in Noto, da furto, incendio ed eventi speciali. Asseriva parte attrice di aver inoltrato in data 3.06.2019 alla società assicuratrice, stante la detta polizza, una diffida per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dall'esercizio a seguito della bufera verificatasi in data 24.02.2019, costringendolo al rifacimento della pedana in legno della veranda per una spesa complessiva pari a euro 11.814,45; di aver ricevuto in data 17.10.2019 comunicazione di rifiuto del chiesto indennizzo da parte della società convenuta, in quanto i danni da mareggiate e penetrazioni di acqua marina non sarebbero stati ricompresi nella garanzia
“eventi atmosferici” di cui alla polizza sottoscritta;
di aver adito il presente giudizio al fine di sentire accertare il danno subito dallo stabilimento balneare con condanna della al pagamento 12.500,00,oltre Controparte_1
interessi sino al soddisfo, e/o altra somma maggiore o minore che sarebbe emersa dalle risultanze del procedimento, a titolo di indennizzo del danno subito, in virtù della polizza assicurativa n. 71BF36686.
Parte attrice a tale scopo rilevava che i detti danni subiti, contrariamente a quanto asserito con comunicazione del 17.10.2019 dalla società convenuta, non fossero riconducibili ad una mareggiata e/o ad infiltrazioni di acqua marina, bensì, a raffiche di vento incessante che avrebbero coinvolto la zona dello stabilimento raggiungendo anche i 100km/h, richiamando, pertanto, il disposto di cui all'art.
2.8.3. rubricato Eventi Speciali lett. b della polizza assicurativa, il quale prevederebbe l'indennizzo dei danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, ai fini del soddisfacimento della propria pretesa già avanzata con diffida a controparte in data 3.06.2019.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1
della domanda, rilevando che i danni subiti da parte attrice sarebbero riconducibili alla mareggiata verificatasi in data 24.2.2019, precisando, altresì, che l'art.
2.8.3 delle condizioni del contratto di assicurazione, escludendo espressamente i danni causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina, nonché, i danni subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, precludeva l'accoglimento della domanda di controparte.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione e della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore
(dott.ssa Leonardi) ai sensi dell'art. 185 bis cpc, il procedimento è proseguito pag. 2/6 con l'assunzione della prova testimoniale, conclusa la quale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2025, nella quale la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, è da ritenersi pacifico il rapporto contrattuale intercorrente tra le odierne parti alla luce della documentazione versata in atti e stante l'assenza di contestazioni a riguardo.
Circostanza controversa tra le parti del presente giudizio è, invece, la matrice dell'evento dannoso, difatti, la riconduzione dei danni provocati allo stabilimento nell'alveo degli eventi atmosferici, come sostenuto da parte attrice, piuttosto che ai danni provocati da mareggiate, come di contro rilevato dalla società assicuratrice, determinerebbe l'azionamento o meno della copertura assicurativa.
Ciò premesso, è da rilevarsi che di diritto fatto valere dall'assicurato nel giudizio instaurato contro la società assicuratrice per i danni subiti è quello di adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, dunque, l'onere gravante sull'assicurato è quello di dare prova dell'avveramento del rischio, mentre grava sulla società assicuratrice fornire elementi idonei a dimostrare il fatto impeditivo, ovvero, la riconducibilità del rischio realizzatosi tra quelli esclusi dalla polizza, che, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. deve essere provato da chi lo eccepisce.
Come da giurisprudenza consolidata, dunque, nei giudizi incardinati al fine di ottenere il pagamento di un indennizzo derivante da un contratto di assicurazione, quale il giudizio che ci occupa, l'attore/assicurato deve provare che il rischio verificatosi rientri tra quelli coperti dalla polizza assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio pag. 3/6 indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole
(Cassazione Ordinanza n. 31251/2023).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante su parte attrice, la quale ha provato il verificarsi del rischio e la riconducibilità dello stesso alla categoria dei rischi inclusi nella polizza, mediante la prova testimoniale escussa all'udienza del 4.07.2024, durante la quale: il teste ha confermato che i danni subiti dallo Testimone_1
stabilimento balneare fossero riconducibili a una tempesta ventosa, precisando, inoltre, di essersi recato personalmente sui luoghi il giorno stesso;
il medesimo teste ha, altresì, confermato che la pedana di legno danneggiata era stata rifatta di sana pianta per un costo superiore a 10.000,00;infine, in Testimone_1 ordine all'ultimo capitolato di prova, ha risposto che “che il fabbricato aveva strutture portanti verticali per il resto trattandosi di aspetti tecnici di percentuali non so rispondere”. Su tale ultimo articolato, è stato chiamato a rispondere anche l'architetto , che ha redatto la perizia depositata in atti Testimone_2 dall'attore, il quale ha confermato la rispondenza delle caratteristiche strutturali dello stabilimento rispetto a quelli previste all'art.
2.3. della polizza, confermando, inoltre, l'articolato di prova in ordine alla presenza nello stabilimento di strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto sia in materiale incombustibile, che combustibile, questi ultimi per non oltre il
15% delle rispettive superfici.
Le dichiarazioni rilasciate dai testi e , hanno confermato quanto Tes_1 Tes_2
dedotto in atti dall'attore in ordine alla riconducibilità dell'evento dannoso all'alveo della categoria “Eventi atmosferici” categoria di rischio contrattualmente inclusa nella copertura assicurativa così come previsto all'art.
pag. 4/6 2.8.3 lett. B delle condizioni generali di contratto, nonché la sussistenza dei requisiti strutturali previsti per l'operatività della polizza.
A fronte dell'adempimento dell'onere della prova di parte attrice la società assicuratrice non ha fornito alcuna prova contraria a supporto della riconducibilità dell'evento dannoso alla categoria di rischio escluse come asserito nei propri scritti difensivi, di modo che la domanda avanzata da parte attrice deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In merito alla quantificazione, in assenza di una espletata consulenza tecnica d'ufficio, può utilizzarsi la perizia estimativa effettuata dal fiduciario della
Compagnia Assicurativa geom. su incarico da questi ricevuto Persona_1 per il sinistro 0819677104 del 24.02.2019, il quale quantifica il danno nella complessiva somma di € 9.600, già decurtata della franchigia prevista in polizza pari ad € 100. La perizia estimativa di parte prodotta dall'assicurazione in giudizio non ha valore confessorio, ma costituisce una mera allegazione difensiva con valore di indizio o elemento tecnico argomentativo. Questo
Giudice, presa in esame la relazione estimativa prodotta in giudizio dalla
Compagnia Assicurativa, ne conferma il contenuto, avendo il perito incaricato constatato ed accertato l'esistenza dei danni lamentati quantificandone analiticamente i costi.
Ritenuto quanto sopra e assorbita ogni altra questione deve accogliersi la domanda avanzata da n.q. di legale rappresentante della Parte_1
con la condanna della convenuta Parte_3
compagnia Assicurativa al pagamento in favore dello stesso dell'importo di euro 9.600, oltre interessi dal dì dell'apertura del sinistro e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte attrice, ai valori medi tenuto conto dello scaglione di valore della causa e dell'attività espletata, come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 5/6 Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. CO
RO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5208/2020 R.G., rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- In esecuzione della polizza assicurativa stipulata dall'attore, accoglie, in quanto provata, la domanda di rimborso dei danni subiti di Parte_1
n.q. di legale rappresentante della Parte_3
nell'evento del 24.02.2019;
- in conseguenza condanna la al pagamento in favore Controparte_1
di n.q. di legale rappresentante della Parte_1 Parte_3 della somma di euro 9.600 (somma già depurata della
[...]
franchigia contrattualmente prevista in contratto), oltre interessi al tasso legale dal dì dell'apertura del sinistro e sino al soddisfo.
- Condanna la alla refusione delle spese processuali in Controparte_1
favore di n.q. di legale rappresentante della Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre € 280 Parte_3
per spese. In disparte le spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Siracusa il 18.12.2025
Il Giudice
Dott. CO RO
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 2
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott.
CO RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5208/2020 R.G. tra nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
), quale legale rappresentante di “ C.F._1 Parte_2
” corrente in Pachino nella via G. Mazzini, 101, (P.Iva ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Chiara Lucenti -attore- contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con sede legale in Roma nella via Pò, 20 (P.Iva ), rapp.ta e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Pier Luigi Romano -convenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di legale Parte_1 rappresentante della conveniva in Parte_3
giudizio la esponendo di aver stipulato con la società Controparte_1
convenuta la polizza assicurativa n. 71BF36686 ai fini di assicurare l'esercizio commerciale adibito a sito nella c.da Spinazza-Marzamemi snc Parte_4
in Noto, da furto, incendio ed eventi speciali. Asseriva parte attrice di aver inoltrato in data 3.06.2019 alla società assicuratrice, stante la detta polizza, una diffida per ottenere l'indennizzo dei danni subiti dall'esercizio a seguito della bufera verificatasi in data 24.02.2019, costringendolo al rifacimento della pedana in legno della veranda per una spesa complessiva pari a euro 11.814,45; di aver ricevuto in data 17.10.2019 comunicazione di rifiuto del chiesto indennizzo da parte della società convenuta, in quanto i danni da mareggiate e penetrazioni di acqua marina non sarebbero stati ricompresi nella garanzia
“eventi atmosferici” di cui alla polizza sottoscritta;
di aver adito il presente giudizio al fine di sentire accertare il danno subito dallo stabilimento balneare con condanna della al pagamento 12.500,00,oltre Controparte_1
interessi sino al soddisfo, e/o altra somma maggiore o minore che sarebbe emersa dalle risultanze del procedimento, a titolo di indennizzo del danno subito, in virtù della polizza assicurativa n. 71BF36686.
Parte attrice a tale scopo rilevava che i detti danni subiti, contrariamente a quanto asserito con comunicazione del 17.10.2019 dalla società convenuta, non fossero riconducibili ad una mareggiata e/o ad infiltrazioni di acqua marina, bensì, a raffiche di vento incessante che avrebbero coinvolto la zona dello stabilimento raggiungendo anche i 100km/h, richiamando, pertanto, il disposto di cui all'art.
2.8.3. rubricato Eventi Speciali lett. b della polizza assicurativa, il quale prevederebbe l'indennizzo dei danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, ai fini del soddisfacimento della propria pretesa già avanzata con diffida a controparte in data 3.06.2019.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1
della domanda, rilevando che i danni subiti da parte attrice sarebbero riconducibili alla mareggiata verificatasi in data 24.2.2019, precisando, altresì, che l'art.
2.8.3 delle condizioni del contratto di assicurazione, escludendo espressamente i danni causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina, nonché, i danni subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, precludeva l'accoglimento della domanda di controparte.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione e della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore
(dott.ssa Leonardi) ai sensi dell'art. 185 bis cpc, il procedimento è proseguito pag. 2/6 con l'assunzione della prova testimoniale, conclusa la quale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.07.2025, nella quale la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, è da ritenersi pacifico il rapporto contrattuale intercorrente tra le odierne parti alla luce della documentazione versata in atti e stante l'assenza di contestazioni a riguardo.
Circostanza controversa tra le parti del presente giudizio è, invece, la matrice dell'evento dannoso, difatti, la riconduzione dei danni provocati allo stabilimento nell'alveo degli eventi atmosferici, come sostenuto da parte attrice, piuttosto che ai danni provocati da mareggiate, come di contro rilevato dalla società assicuratrice, determinerebbe l'azionamento o meno della copertura assicurativa.
Ciò premesso, è da rilevarsi che di diritto fatto valere dall'assicurato nel giudizio instaurato contro la società assicuratrice per i danni subiti è quello di adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, dunque, l'onere gravante sull'assicurato è quello di dare prova dell'avveramento del rischio, mentre grava sulla società assicuratrice fornire elementi idonei a dimostrare il fatto impeditivo, ovvero, la riconducibilità del rischio realizzatosi tra quelli esclusi dalla polizza, che, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. deve essere provato da chi lo eccepisce.
Come da giurisprudenza consolidata, dunque, nei giudizi incardinati al fine di ottenere il pagamento di un indennizzo derivante da un contratto di assicurazione, quale il giudizio che ci occupa, l'attore/assicurato deve provare che il rischio verificatosi rientri tra quelli coperti dalla polizza assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio pag. 3/6 indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole
(Cassazione Ordinanza n. 31251/2023).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante su parte attrice, la quale ha provato il verificarsi del rischio e la riconducibilità dello stesso alla categoria dei rischi inclusi nella polizza, mediante la prova testimoniale escussa all'udienza del 4.07.2024, durante la quale: il teste ha confermato che i danni subiti dallo Testimone_1
stabilimento balneare fossero riconducibili a una tempesta ventosa, precisando, inoltre, di essersi recato personalmente sui luoghi il giorno stesso;
il medesimo teste ha, altresì, confermato che la pedana di legno danneggiata era stata rifatta di sana pianta per un costo superiore a 10.000,00;infine, in Testimone_1 ordine all'ultimo capitolato di prova, ha risposto che “che il fabbricato aveva strutture portanti verticali per il resto trattandosi di aspetti tecnici di percentuali non so rispondere”. Su tale ultimo articolato, è stato chiamato a rispondere anche l'architetto , che ha redatto la perizia depositata in atti Testimone_2 dall'attore, il quale ha confermato la rispondenza delle caratteristiche strutturali dello stabilimento rispetto a quelli previste all'art.
2.3. della polizza, confermando, inoltre, l'articolato di prova in ordine alla presenza nello stabilimento di strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto sia in materiale incombustibile, che combustibile, questi ultimi per non oltre il
15% delle rispettive superfici.
Le dichiarazioni rilasciate dai testi e , hanno confermato quanto Tes_1 Tes_2
dedotto in atti dall'attore in ordine alla riconducibilità dell'evento dannoso all'alveo della categoria “Eventi atmosferici” categoria di rischio contrattualmente inclusa nella copertura assicurativa così come previsto all'art.
pag. 4/6 2.8.3 lett. B delle condizioni generali di contratto, nonché la sussistenza dei requisiti strutturali previsti per l'operatività della polizza.
A fronte dell'adempimento dell'onere della prova di parte attrice la società assicuratrice non ha fornito alcuna prova contraria a supporto della riconducibilità dell'evento dannoso alla categoria di rischio escluse come asserito nei propri scritti difensivi, di modo che la domanda avanzata da parte attrice deve ritenersi fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In merito alla quantificazione, in assenza di una espletata consulenza tecnica d'ufficio, può utilizzarsi la perizia estimativa effettuata dal fiduciario della
Compagnia Assicurativa geom. su incarico da questi ricevuto Persona_1 per il sinistro 0819677104 del 24.02.2019, il quale quantifica il danno nella complessiva somma di € 9.600, già decurtata della franchigia prevista in polizza pari ad € 100. La perizia estimativa di parte prodotta dall'assicurazione in giudizio non ha valore confessorio, ma costituisce una mera allegazione difensiva con valore di indizio o elemento tecnico argomentativo. Questo
Giudice, presa in esame la relazione estimativa prodotta in giudizio dalla
Compagnia Assicurativa, ne conferma il contenuto, avendo il perito incaricato constatato ed accertato l'esistenza dei danni lamentati quantificandone analiticamente i costi.
Ritenuto quanto sopra e assorbita ogni altra questione deve accogliersi la domanda avanzata da n.q. di legale rappresentante della Parte_1
con la condanna della convenuta Parte_3
compagnia Assicurativa al pagamento in favore dello stesso dell'importo di euro 9.600, oltre interessi dal dì dell'apertura del sinistro e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte attrice, ai valori medi tenuto conto dello scaglione di valore della causa e dell'attività espletata, come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 5/6 Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. CO
RO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5208/2020 R.G., rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- In esecuzione della polizza assicurativa stipulata dall'attore, accoglie, in quanto provata, la domanda di rimborso dei danni subiti di Parte_1
n.q. di legale rappresentante della Parte_3
nell'evento del 24.02.2019;
- in conseguenza condanna la al pagamento in favore Controparte_1
di n.q. di legale rappresentante della Parte_1 Parte_3 della somma di euro 9.600 (somma già depurata della
[...]
franchigia contrattualmente prevista in contratto), oltre interessi al tasso legale dal dì dell'apertura del sinistro e sino al soddisfo.
- Condanna la alla refusione delle spese processuali in Controparte_1
favore di n.q. di legale rappresentante della Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre € 280 Parte_3
per spese. In disparte le spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Siracusa il 18.12.2025
Il Giudice
Dott. CO RO
pag. 6/6