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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa GI Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3494/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
RA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Fondi (LT), Viale Regina
Margherita, 46, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Immacolata CP_1 C.F._2
Nola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), via Antoniazzo Romano, 9, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Pettino ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Fondi (LT), via Vincenzo Bellini, 25, giusta procura in atti;
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 8 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 3, n. 2 lett. B), L. 898/01970, depositato in data 01.07.2022, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio concordatario il 20.06.1998 in
Fondi (LT) con trascritto nel registro degli atti di stato civile del Comune di CP_1
Fondi, atto n. 46, Parte II, Serie A, anno 1998; dall'unione erano nati , il 18.02.2000, CP_2
e il 27.02.2006; con accordo di separazione personale, ex art. 6, c. 2 del D.L. CP_3
132/2014, le parti avevano sottoscritto e trascritto la separazione fra i coniugi alle seguenti condizioni: “…b) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , con quanto in Parte_1 essa contenuto sita in Fondi, via Provinciale Fondi Sperlonga, n. 2942, viene assegnata alla moglie, al figlio minore e alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, mentre il sig. si trasferirà nell'immobile adiacente alla casa coniugale, avente Parte_1 ingresso indipendente che sarà allo stesso assegnato in via esclusiva e che è pure di sua proprietà, non appena verranno terminati i lavori di ristrutturazione per renderlo vivibile;
c) il figlio resta affidato ad entrambi i coniugi;
d) i coniugi stabiliscono, anche in vista dell'affidamento congiunto, che il figlio minore continui a vivere insieme alla madre presso la casa coniugale, sita in Fondi, via Provinciale Fondi Sperlonga, n. 2942, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando vuole, previo congruo avviso e compatibilmente alle esigenze del figlio e, in ogni caso, a settimane alterne, il figlio potrà stare con il padre dal sabato alla domenica, inoltre, i coniugi stabiliscono che il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni, durante le feste natalizie e pasquali, secondo accordi tra gli stessi. Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per un periodo di 15 gg consecutivi durante le vacanze estive;
e) il padre provvederà a corrispondere entro il 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, la somma di €
300,00. La predetta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat. Inoltre, il sig.
si impegna a contribuire , nella misura del 50%, alle spese relative alle utenze Parte_1 domestiche;
f) le spese straordinarie, scolastiche , mediche (non coperte dal SSN) e dentistiche, per impegni sportivi e gite, previamente concordate tra le parti, e fiscalmente documentate,
pagina 2 di 8 occorrenti ai figli, saranno ripartite in ragione del 50% per ciascun coniuge;
g) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi, rinunciano al reciproco mantenimento;
h) quanto ai restanti rapporti patrimoniali, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non avere nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altra….”. Deduceva il ricorrente che nelle more la figlia era divenuta economicamente indipendente poiché titolare di partita Iva ed esercente attività CP_2 di estetista ed inoltre, da qualche mese si era trasferita a vivere con il padre. Pertanto, erano venuti meno i presupposti che giustificavano l'erogazione dell'assegno di mantenimento, stabilito all'epoca della separazione in € 150,00 mensili per ciascun figlio. Precisava inoltre che la moglie, già rinunciataria dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, continuava a svolgere la propria attività lavorativa, pertanto, era economicamente autosufficiente e capace di contribuire al mantenimento del figlio minore. Prova di ciò era la circostanza per cui la trascorsi sei CP_1 mesi dalla separazione, aveva deciso di trasferirsi dalla casa coniugale, a lei assegnata, in un appartamento dove conviveva con il figlio sostenendo le relative spese di affitto. CP_3
Considerato che dalla separazione i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati e che ciascuno di loro aveva intrapreso nuove relazioni con convivenza di fatto, sussistevano le condizioni per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1 - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e e trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di stato civile del Comune di Fondi, al numero 46, parte II, serie A, anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2 – Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor Pt_1
per il contributo al mantenimento della figlia , ormai ultra maggiorenne,
[...] CP_2 economicamente indipendente e, comunque, con esso convivente.
3- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor , a titolo di assegno divorzile e/o a qualunque titolo, in Parte_1 favore della sig.ra , non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, anche in CP_1 considerazione della nuova convivenza di fatto della moglie.
4 - Disporre l'affidamento del figlio minore ( ad entrambi i genitori, stabilendo che lo stesso continuerà a vivere in maniera CP_3 prevalente con la madre istante, nella casa dove ormai vive dal 2019, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, e determinando i tempi che lo stesso potrà trascorrere con il padre, compatibilmente con le sue esigenze, scolastiche ed extrascolastiche, e precisamente ogni
pagina 3 di 8 volta che lo vorrà, previo congruo avviso e , in ogni caso, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché, durante le feste natalizie e pasquali alternativamente con la madre, secondo accordi tra gli stessi e per un periodo di 15 gg consecutivi durante le vacanze estive;
5 -
Confermare l'obbligo del padre di corrispondere, entro il 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la medesima somma concordata dalle parti in fase di separazione, vale a dire € 150,00 (centocinquanta/oo) mensile, non essendo intervenuti mutamenti/aumenti degli introiti mensili dell'obbligato, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e/o autorizzate, secondo i criteri fissati dalle linee guida pubblicate dall'Ordine degli Avvocati di Latina.
6- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale si associava alla richiesta del ricorrente in ordine CP_1 alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, deduceva che la somma stabilita nelle condizioni della separazione era stata accettata sul presupposto dell'assegnazione a suo favore della casa coniugale. In realtà, a causa della elevata conflittualità con il coniuge, la resistente era stata costretta a lasciare la casa coniugale e a sopportare, di conseguenza, le spese per l'affitto di un appartamento (€ 400,00 mensili). Rappresentava che in questi anni con grande difficoltà era riuscita a pagare tutte le spese occorrenti ai due figli, senza ottenere il rimborso di quanto anticipato;
né l'assegno di mantenimento era mai stato adeguato secondo gli indici Istat. Inoltre, le esigenze del figlio minore, erano aumentate considerato che lo stesso, a causa di attacchi di panico, CP_3 associati ad uno stato depressivo, si era rivolto ad una psicologa le cui spese venivano integralmente pagate dalla Esponeva, inoltre, che il ricorrente oltre allo stipendio mensile CP_1 di € 2.000,00 circa percepiva anche i ricavi provenienti dal centro ippico realizzato da entrambi in costanza di matrimonio. Di contro, la propria situazione economica si era aggravata in quanto, pur percependo il reddito di cittadinanza, guadagnava mensilmente € 613,00. Dunque, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda di diminuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio nonché il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
La resistente, quindi, concludeva “Perché l'On.le Tribunale adito voglia: A) emettere sentenza parziale di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio. B) disporre l'obbligo a carico del ricorrente di versare in favore della sig.ra , un assegno divorzile mensile non CP_1 inferiore ad € 400,00. C)confermare l'obbligo per il ricorrente di provvedere al mantenimento
pagina 4 di 8 del figlio minore, stabilendo un assegno mensile non minore di € 400,00, oltre all'obbligo di provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ludiche, come da protocollo del Tribunale. D)Vittoria di spese e compensi professionali”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
All'esito dell'udienza Presidenziale del 7.12.2022, confermati i provvedimenti della separazione quanto all'affido, alla collocazione ed alla frequentazione del minore veniva previsto CP_3
“l'assegno di mantenimento in favore di in € 250,00 mensili nonché l'assegno divorzile CP_3 in favore della resistente di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie del minore come da protocollo del Tribunale di Latina”.
Con Ordinanza del 13.07.2023, la Corte di Appello di Roma revocava l'assegno divorzile disposto in favore della (cfr. allegato alle Note di Trattazione scritta depositate da parte CP_1 ricorrente il 18.09.2023).
Successivamente, in data 31.10.2023, le parti depositavano “Istanza congiunta” nella quale chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20.06.1998; quanto alla regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici, convenivano che:
“Il sig. si obbliga a provvedere al mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_3 versando la somma mensile di € 250,00, oltre a provvedere nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie occorrenti allo stesso, osservando le disposizioni del Protocollo predisposto dal
Tribunale di Latina che si allega;
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Fondi, via Vincenzo Santopadre
n. 11; 3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze di entrambi;
4) Il sig. si obbliga a donare, come in effetti dona, Parte_1 nella misura del 50% ciascuno, ai figli nata a [...] il [...], C.F. CP_2
e nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4 la nuda proprietà della casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , realizzata Parte_1 in costanza di matrimonio, su terreno donato allo stesso, sita in Fondi, via Quarto della Calce n.
2942, piano T, distinto al catasto fabbricati del Comune di Fondi al foglio 60 particella 401, Cat.
A/3, classe 2, vani 4,5, rendita € 255,65 e del terreno sito in Fondi, distinto al Catasto terreni al foglio 60 particella 398, seminativo, riservandosi l'usufrutto vita natural durante. Le parti
pagina 5 di 8 concordano che tutti gli oneri e le spese per trascrizioni e trasferimento, ivi compresa eventuale autorizzazione al Giudice Tutelare, saranno ad esclusivo carico della sig.ra . 5) La CP_1 sig.ra rinuncia alla richiesta di assegno divorzile, dichiarando di essere CP_1 economicamente indipendente e di non aver nell'altro a pretendere dal sig. per Parte_1 qualsivoglia diritto nascente dal contratto di matrimonio. 6) Il sig. , a sua volta, Parte_1 dichiara di non aver nell'altro a pretendere dalla sig.ra e rinuncia formalmente a CP_1 chiedere il rimborso delle spese di lite, liquidate dalla Corte di Appello di Roma, con decreto emesso in data 11 settembre 2023, nel procedimento di reclamo iscritto al R.G. n. 52329/2022. 7)
La sig.ra , dichiara a sua volta, di rinunciare al ricorso straordinario promosso CP_1 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, notificato e non iscritto a ruolo”.
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, con provvedimento del 28.11.2023, il Giudice fissava l'udienza del 9.01.2024, rinviata al 11.07.2024, per la precisazione delle conclusioni congiunte, disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza del 23.12.2024, preso atto della maggiore età raggiunta da e CP_3 considerato che l'accordo raggiunto tra le parti prevedeva la donazione da parte del ricorrente della quota del 50% a ciascuno dei figli della nuda proprietà della casa coniugale, la causa veniva rimessa sul ruolo, disponendo l'intervento in giudizio di entrambi i figli.
Con comparsa di costituzione depositata il 28.05.2025, si costituivano in giudizio e CP_2 CP_3
, i quali aderivano all'accordo raggiunto dai genitori, dichiarando espressamente di
[...] accettare la condizione di cui al punto 4) dei predetti accordi.
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del
17.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti del solo termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la domanda volta alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, da cui risulta pagina 6 di 8 che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT), in data 20 giugno 1998, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi, al n. 46, parte II, Serie A, anno
1998; risulta, inoltre, che con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati delle parti conclusa in data 12-12-2018, trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del
Comune di Fondi al n.27 parte II serie C anno 2019, è stato concluso l'accordo di separazione personale tra i coniugi.
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato quanto allegato in ordine alla costituzione per ciascuna di loro di nuove relazioni personali con relative convivenze di fatto, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, alle condizioni e patti di cui all'accordo del 27.10.2023, sottoscritto dalle parti e depositato il 31.10.2023, con esclusione di quanto concerne il regime di collocamento del minore divenuto nel frattempo maggiorenne e, quindi, dotato di piena capacità di agire per CP_3 decidere autonomamente la propria permanenza presso ciascun genitore, ritenendosi altresì conforme all'interesse del figlio quanto concordato dalle parti in ordine al suo sostentamento economico, atteso che, pur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 3494/2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Fondi
(LT) in data 20 giugno 1998, da e trascritto nel Registro Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Fondi al n. 46, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni di cui all'Istanza congiunta del 27.10.2023, sottoscritta dalle parti e depositata in atti in data
31.10.2023;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
compensa integralmente le spese di lite.
pagina 7 di 8 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa GI Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa GI Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3494/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
RA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Fondi (LT), Viale Regina
Margherita, 46, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Immacolata CP_1 C.F._2
Nola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), via Antoniazzo Romano, 9, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Pettino ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Fondi (LT), via Vincenzo Bellini, 25, giusta procura in atti;
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 8 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 3, n. 2 lett. B), L. 898/01970, depositato in data 01.07.2022, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio concordatario il 20.06.1998 in
Fondi (LT) con trascritto nel registro degli atti di stato civile del Comune di CP_1
Fondi, atto n. 46, Parte II, Serie A, anno 1998; dall'unione erano nati , il 18.02.2000, CP_2
e il 27.02.2006; con accordo di separazione personale, ex art. 6, c. 2 del D.L. CP_3
132/2014, le parti avevano sottoscritto e trascritto la separazione fra i coniugi alle seguenti condizioni: “…b) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , con quanto in Parte_1 essa contenuto sita in Fondi, via Provinciale Fondi Sperlonga, n. 2942, viene assegnata alla moglie, al figlio minore e alla figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, mentre il sig. si trasferirà nell'immobile adiacente alla casa coniugale, avente Parte_1 ingresso indipendente che sarà allo stesso assegnato in via esclusiva e che è pure di sua proprietà, non appena verranno terminati i lavori di ristrutturazione per renderlo vivibile;
c) il figlio resta affidato ad entrambi i coniugi;
d) i coniugi stabiliscono, anche in vista dell'affidamento congiunto, che il figlio minore continui a vivere insieme alla madre presso la casa coniugale, sita in Fondi, via Provinciale Fondi Sperlonga, n. 2942, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando vuole, previo congruo avviso e compatibilmente alle esigenze del figlio e, in ogni caso, a settimane alterne, il figlio potrà stare con il padre dal sabato alla domenica, inoltre, i coniugi stabiliscono che il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni, durante le feste natalizie e pasquali, secondo accordi tra gli stessi. Potrà, inoltre, tenere con sé il figlio per un periodo di 15 gg consecutivi durante le vacanze estive;
e) il padre provvederà a corrispondere entro il 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, la somma di €
300,00. La predetta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat. Inoltre, il sig.
si impegna a contribuire , nella misura del 50%, alle spese relative alle utenze Parte_1 domestiche;
f) le spese straordinarie, scolastiche , mediche (non coperte dal SSN) e dentistiche, per impegni sportivi e gite, previamente concordate tra le parti, e fiscalmente documentate,
pagina 2 di 8 occorrenti ai figli, saranno ripartite in ragione del 50% per ciascun coniuge;
g) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi, rinunciano al reciproco mantenimento;
h) quanto ai restanti rapporti patrimoniali, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non avere nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altra….”. Deduceva il ricorrente che nelle more la figlia era divenuta economicamente indipendente poiché titolare di partita Iva ed esercente attività CP_2 di estetista ed inoltre, da qualche mese si era trasferita a vivere con il padre. Pertanto, erano venuti meno i presupposti che giustificavano l'erogazione dell'assegno di mantenimento, stabilito all'epoca della separazione in € 150,00 mensili per ciascun figlio. Precisava inoltre che la moglie, già rinunciataria dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, continuava a svolgere la propria attività lavorativa, pertanto, era economicamente autosufficiente e capace di contribuire al mantenimento del figlio minore. Prova di ciò era la circostanza per cui la trascorsi sei CP_1 mesi dalla separazione, aveva deciso di trasferirsi dalla casa coniugale, a lei assegnata, in un appartamento dove conviveva con il figlio sostenendo le relative spese di affitto. CP_3
Considerato che dalla separazione i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separati e che ciascuno di loro aveva intrapreso nuove relazioni con convivenza di fatto, sussistevano le condizioni per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1 - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e e trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di stato civile del Comune di Fondi, al numero 46, parte II, serie A, anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2 – Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor Pt_1
per il contributo al mantenimento della figlia , ormai ultra maggiorenne,
[...] CP_2 economicamente indipendente e, comunque, con esso convivente.
3- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor , a titolo di assegno divorzile e/o a qualunque titolo, in Parte_1 favore della sig.ra , non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, anche in CP_1 considerazione della nuova convivenza di fatto della moglie.
4 - Disporre l'affidamento del figlio minore ( ad entrambi i genitori, stabilendo che lo stesso continuerà a vivere in maniera CP_3 prevalente con la madre istante, nella casa dove ormai vive dal 2019, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, e determinando i tempi che lo stesso potrà trascorrere con il padre, compatibilmente con le sue esigenze, scolastiche ed extrascolastiche, e precisamente ogni
pagina 3 di 8 volta che lo vorrà, previo congruo avviso e , in ogni caso, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché, durante le feste natalizie e pasquali alternativamente con la madre, secondo accordi tra gli stessi e per un periodo di 15 gg consecutivi durante le vacanze estive;
5 -
Confermare l'obbligo del padre di corrispondere, entro il 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la medesima somma concordata dalle parti in fase di separazione, vale a dire € 150,00 (centocinquanta/oo) mensile, non essendo intervenuti mutamenti/aumenti degli introiti mensili dell'obbligato, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e/o autorizzate, secondo i criteri fissati dalle linee guida pubblicate dall'Ordine degli Avvocati di Latina.
6- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale si associava alla richiesta del ricorrente in ordine CP_1 alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, deduceva che la somma stabilita nelle condizioni della separazione era stata accettata sul presupposto dell'assegnazione a suo favore della casa coniugale. In realtà, a causa della elevata conflittualità con il coniuge, la resistente era stata costretta a lasciare la casa coniugale e a sopportare, di conseguenza, le spese per l'affitto di un appartamento (€ 400,00 mensili). Rappresentava che in questi anni con grande difficoltà era riuscita a pagare tutte le spese occorrenti ai due figli, senza ottenere il rimborso di quanto anticipato;
né l'assegno di mantenimento era mai stato adeguato secondo gli indici Istat. Inoltre, le esigenze del figlio minore, erano aumentate considerato che lo stesso, a causa di attacchi di panico, CP_3 associati ad uno stato depressivo, si era rivolto ad una psicologa le cui spese venivano integralmente pagate dalla Esponeva, inoltre, che il ricorrente oltre allo stipendio mensile CP_1 di € 2.000,00 circa percepiva anche i ricavi provenienti dal centro ippico realizzato da entrambi in costanza di matrimonio. Di contro, la propria situazione economica si era aggravata in quanto, pur percependo il reddito di cittadinanza, guadagnava mensilmente € 613,00. Dunque, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda di diminuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio nonché il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
La resistente, quindi, concludeva “Perché l'On.le Tribunale adito voglia: A) emettere sentenza parziale di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio. B) disporre l'obbligo a carico del ricorrente di versare in favore della sig.ra , un assegno divorzile mensile non CP_1 inferiore ad € 400,00. C)confermare l'obbligo per il ricorrente di provvedere al mantenimento
pagina 4 di 8 del figlio minore, stabilendo un assegno mensile non minore di € 400,00, oltre all'obbligo di provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ludiche, come da protocollo del Tribunale. D)Vittoria di spese e compensi professionali”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
All'esito dell'udienza Presidenziale del 7.12.2022, confermati i provvedimenti della separazione quanto all'affido, alla collocazione ed alla frequentazione del minore veniva previsto CP_3
“l'assegno di mantenimento in favore di in € 250,00 mensili nonché l'assegno divorzile CP_3 in favore della resistente di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie del minore come da protocollo del Tribunale di Latina”.
Con Ordinanza del 13.07.2023, la Corte di Appello di Roma revocava l'assegno divorzile disposto in favore della (cfr. allegato alle Note di Trattazione scritta depositate da parte CP_1 ricorrente il 18.09.2023).
Successivamente, in data 31.10.2023, le parti depositavano “Istanza congiunta” nella quale chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20.06.1998; quanto alla regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici, convenivano che:
“Il sig. si obbliga a provvedere al mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_3 versando la somma mensile di € 250,00, oltre a provvedere nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie occorrenti allo stesso, osservando le disposizioni del Protocollo predisposto dal
Tribunale di Latina che si allega;
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Fondi, via Vincenzo Santopadre
n. 11; 3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze di entrambi;
4) Il sig. si obbliga a donare, come in effetti dona, Parte_1 nella misura del 50% ciascuno, ai figli nata a [...] il [...], C.F. CP_2
e nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4 la nuda proprietà della casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , realizzata Parte_1 in costanza di matrimonio, su terreno donato allo stesso, sita in Fondi, via Quarto della Calce n.
2942, piano T, distinto al catasto fabbricati del Comune di Fondi al foglio 60 particella 401, Cat.
A/3, classe 2, vani 4,5, rendita € 255,65 e del terreno sito in Fondi, distinto al Catasto terreni al foglio 60 particella 398, seminativo, riservandosi l'usufrutto vita natural durante. Le parti
pagina 5 di 8 concordano che tutti gli oneri e le spese per trascrizioni e trasferimento, ivi compresa eventuale autorizzazione al Giudice Tutelare, saranno ad esclusivo carico della sig.ra . 5) La CP_1 sig.ra rinuncia alla richiesta di assegno divorzile, dichiarando di essere CP_1 economicamente indipendente e di non aver nell'altro a pretendere dal sig. per Parte_1 qualsivoglia diritto nascente dal contratto di matrimonio. 6) Il sig. , a sua volta, Parte_1 dichiara di non aver nell'altro a pretendere dalla sig.ra e rinuncia formalmente a CP_1 chiedere il rimborso delle spese di lite, liquidate dalla Corte di Appello di Roma, con decreto emesso in data 11 settembre 2023, nel procedimento di reclamo iscritto al R.G. n. 52329/2022. 7)
La sig.ra , dichiara a sua volta, di rinunciare al ricorso straordinario promosso CP_1 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, notificato e non iscritto a ruolo”.
Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, con provvedimento del 28.11.2023, il Giudice fissava l'udienza del 9.01.2024, rinviata al 11.07.2024, per la precisazione delle conclusioni congiunte, disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con ordinanza del 23.12.2024, preso atto della maggiore età raggiunta da e CP_3 considerato che l'accordo raggiunto tra le parti prevedeva la donazione da parte del ricorrente della quota del 50% a ciascuno dei figli della nuda proprietà della casa coniugale, la causa veniva rimessa sul ruolo, disponendo l'intervento in giudizio di entrambi i figli.
Con comparsa di costituzione depositata il 28.05.2025, si costituivano in giudizio e CP_2 CP_3
, i quali aderivano all'accordo raggiunto dai genitori, dichiarando espressamente di
[...] accettare la condizione di cui al punto 4) dei predetti accordi.
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del
17.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti del solo termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso, la domanda volta alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, da cui risulta pagina 6 di 8 che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT), in data 20 giugno 1998, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi, al n. 46, parte II, Serie A, anno
1998; risulta, inoltre, che con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati delle parti conclusa in data 12-12-2018, trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del
Comune di Fondi al n.27 parte II serie C anno 2019, è stato concluso l'accordo di separazione personale tra i coniugi.
Vista la ininterrotta separazione tra le parti e considerato quanto allegato in ordine alla costituzione per ciascuna di loro di nuove relazioni personali con relative convivenze di fatto, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, alle condizioni e patti di cui all'accordo del 27.10.2023, sottoscritto dalle parti e depositato il 31.10.2023, con esclusione di quanto concerne il regime di collocamento del minore divenuto nel frattempo maggiorenne e, quindi, dotato di piena capacità di agire per CP_3 decidere autonomamente la propria permanenza presso ciascun genitore, ritenendosi altresì conforme all'interesse del figlio quanto concordato dalle parti in ordine al suo sostentamento economico, atteso che, pur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 3494/2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Fondi
(LT) in data 20 giugno 1998, da e trascritto nel Registro Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Fondi al n. 46, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni di cui all'Istanza congiunta del 27.10.2023, sottoscritta dalle parti e depositata in atti in data
31.10.2023;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
compensa integralmente le spese di lite.
pagina 7 di 8 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa GI Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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