Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 00939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2023, proposto da
OE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pancallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laterza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. 12487 del 27 giugno 2023 ad oggetto «PRATICA N. 1625/2023 (istanza prot. n. 5452 del 15.03.2023 – Richiesta permesso di costruire … DINIEGO DEFINITIVO»;
2) della nota prot. n. 9122 del 9 maggio 2023 con cui è stato comunicato il «diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 07.08.90 n. 241».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laterza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La OE s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota proto n. 12487 del 27.06.2023, a firma del Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Laterza, avente ad oggetto “ Pratica n. 1625/2023 (istanza prot. n .5452 del 15.03.2023) – Richiesta di permesso di costruire per “Progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione in Laterza alla via Tagliamento, Via Matera, via Monte Rombon e via Fiume ed identificato catastalmente al Fg. 145, p.lla 542 sub. 1-2- 3- 4-5. TT richiedente: TT OE – legal. rappres. Sig. Trigiante Arcangelo-Diniego definitivo”, e degli ulteriori atti in epigrafe indicati.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente, ha proposto i seguenti motivi:
- violazione ed erronea interpretazione delle prescrizioni contenute nelle tavole del PRG. Eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, della motivazione apparente e perplessa, dell’immotivato contrasto con precedenti decisioni dello steso Ente e dello sviamento.
Il Comune di Laterza, in data 05.09.2023, si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 15.09.2023, la società ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti, a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 07.05.2025 la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, si può prescindere dall’esame dell’eccezione in rito, sollevata dalla difesa comunale con la memoria difensiva del 12.09.2023, stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso proposto.
Il ricorso è infondato.
La vicenda di causa inerisce il diniego opposto dal Comune di Laterza all’istanza di rilascio del permesso di costruire per un progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio di civile abitazione.
Il diniego gravato si fonda sui seguenti assunti motivazionali:
“ 1. l’immobile oggetto di intervento, ai sensi dell’art. 2.23 delle NTA del PRG vigente, come individuato nell’elaborato D.3 del PRG vigente, è individuato come edificio di riconosciuto valore ambientale (AMB) per i quali sono consentiti solo interventi edilizi quali opere interne (DIA), la manutenzione ordinaria e/o straordinaria e la ristrutturazione edilizia parziale, che non porti modificazioni nei prospetti dell’edificio;
2. l’intervento in progetto prevede la demolizione totale del fabbricato esistente e la sua ricostruzione prevedendo un organismo edilizio in tutto diverso dal precedente;
3. l’intervento previsto nella presente richiesta di permesso di costruire non rientra tra quelli previsti dall’art. 2.23 delle NTA del PRG in quanto la completa demolizione del fabbricato esistente è in evidente contrasto con l’intervento di “ristrutturazione edilizia parziale, che non porti modificazioni nei prospetti dell’edificio, come previsto dallo stesso articolo”.
Parte ricorrente, con un solo ed articolato motivo di ricorso, in sintesi, sul presupposto che il fabbricato in esame, secondo quanto rappresentato nella tavola D.3 del PRG vigente in scala 1:1000, non rientrerebbe tra gli edifici di riconosciuto valore ambientale, mentre lo sarebbe secondo quanto, invece, rappresentato nella tavola D.3 in scala 1:2000, si duole dell’illegittimità della condotta dell’Amministrazione comunale la quale avrebbe dovuto dare prevalenza alla tavola in scala 1:1000 e, quindi, assentire l’intervento richiesto.
E ciò in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di contrasto tra tavole planimetriche allegate allo strumento urbanistico, in omaggio al principio generale di tutela dell’affidamento, il dubbio circa la disciplina di piano da applicare ad una determinata area va risolto nel senso meno oneroso per la proprietà (Cons Stato Sez. IV, 13.01.2015, n. 49; id. Sez. IV, 12.06.2007, n. 3081, 10.08.2010, n. 4462).
Ebbene, ad avviso del Collegio le censure non appaiono meritevoli di condivisione in considerazione del fatto che l’orientamento giurisprudenziale valorizzato da parte ricorrente si fonda sul rispetto del principio generale della tutela dell’affidamento incolpevole in capo all’interessato che, nel caso di specie, non può trovare applicazione, non venendo in evidenza alcun affidamento incolpevole riconducibile alla società ricorrente.
La società ricorrente, infatti, già prima della formulazione dell’istanza di che trattasi - come rilevato dall’Amministrazione comunale con il diniego gravato - era consapevole delle criticità dell’area del proposto intervento,
In tal senso depone la nota del 16.06.2020 contenente le osservazioni all’adottato PU (note queste richiamate in parte motiva nel diniego e disattese con delibera comunale n. 4 del 25.1.2021 all.ti 9 e 10 difesa comunale).
A nulla rileva, in senso contrario, il riferimento al fatto che le richiamate osservazione sarebbero riferibili al solo adottato nuovo strumento urbanistico; e ciò in quanto il dato letterale della nota medesima evidenzia la piena consapevolezza in capo allo scrivente della riconduzione del proprio fabbricato nel campo applicativo dell’art. 2.23 delle NTA del PRG; norma questa richiamata proprio a fondamento del diniego di che trattasi. (all. 9 difesa comunale).
Né a fondare il presunto affidamento incolpevole può ritenersi idoneo il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio tecnico con riferimento ad analoga istanza presentata il 05.05.2005 dal precedente proprietario dell’immobile (nota SUE prot. n. 9673 del 29.06.2005, all. 3 al ricorso).
In senso contrario all’assunto attoreo, depone il provvedimento di archiviazione di tale pratica; archiviazione questa disposta in considerazione delle nuove norme sopravvenute - NTA al vigente PRG - non contenute nel progetto già proposto (all. 15 difesa comunale del 12.9.2023).
Non merita accoglimento, nemmeno, il richiamo alle tavole A.4.3 e A.4.3. bis, trattandosi di tavole per quanto in atti, inattendibili.
E ciò considerato che, l’una, la Tavola A.4.3 (allegato alla relazione territorio costruito progetto architettonico del 9.12.1997) “non rappresenta in modo esaustivo lo stato dei luoghi. In assenza di cartografie aggiornate l’aggiornamento è stato finalizzato esclusivamente a supportare le analisi e il progetto di prg” (all.to 18 difesa comunale) e l’altra, A.4.3. bis, risulta fuori scala.
A ciò si aggiunga il fatto che lo stesso utilizzo, per quanto in atti, della sola Tavola D.3 in scala 1:2000 del vigente PRG in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici successivi, rende evidente la volontà dell’Ente di dare prevalenza alla tavola prescelta in sede di diniego.
Le ulteriori contestazioni sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, stante la peculiarità della questione esaminata, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO