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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3333 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti dall'avv. RODESCHINI MARIA RAFFAELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
Per il Pubblico Ministero:nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale è nata la minore , da entrambi riconosciuta (doc. 4), hanno chiesto al Per_1
Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia, come modificate con le note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza.
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese processuali, attesa la natura di volontaria giurisdizione del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso, come modificate con le note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti dall'avv. RODESCHINI MARIA RAFFAELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
Per il Pubblico Ministero:nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, le parti, premesso di essere state unite in una relazione more uxorio dalla quale è nata la minore , da entrambi riconosciuta (doc. 4), hanno chiesto al Per_1
Tribunale adito la ratifica delle condizioni pattuite in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della figlia, come modificate con le note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza.
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento, visto anche il parere del Pubblico
Ministero Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs. 154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme ex art. 473.bis-51 c.p.c.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese processuali, attesa la natura di volontaria giurisdizione del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce: provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso, come modificate con le note difensive scritte depositate in occasione dell'udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo