Articolo 2 della Legge 9 maggio 1932, n. 547
Articolo 1Articolo 3
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21 giugno 1932
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1 agosto 1945
Art. 2. ((Presso il Ministero della giustizia e' istituita una Commissione composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, e di un rappresentante del Ministeri dell'interno, dell'Africa Italiana, della grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dei lavori pubblici, del trasporti e dell'agricoltura e foreste, nonche' di due rappresentanti del Ministero del tesoro e di due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e del lavoro))

Segretario della Commissione e' il capo dell'Uffizio lavoro dei detenuti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione determina quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti e la misura delle mercedi.

La stessa Commissione puo' autorizzare eccezionali deroghe alla disposizione dell'articolo precedente, nei casi preveduti dal regolamento carcerario.
Entrata in vigore il 1 agosto 1945