Art. 2. ((Presso il Ministero della giustizia e' istituita una Commissione composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, e di un rappresentante del Ministeri dell'interno, dell'Africa Italiana, della grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dei lavori pubblici, del trasporti e dell'agricoltura e foreste, nonche' di due rappresentanti del Ministero del tesoro e di due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e del lavoro))
Segretario della Commissione e' il capo dell'Uffizio lavoro dei detenuti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
La Commissione determina quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti e la misura delle mercedi.
La stessa Commissione puo' autorizzare eccezionali deroghe alla disposizione dell'articolo precedente, nei casi preveduti dal regolamento carcerario.
Segretario della Commissione e' il capo dell'Uffizio lavoro dei detenuti della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
La Commissione determina quali lavori debbono essere compiuti nei vari stabilimenti e la misura delle mercedi.
La stessa Commissione puo' autorizzare eccezionali deroghe alla disposizione dell'articolo precedente, nei casi preveduti dal regolamento carcerario.