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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA
Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, alle ore 10:30 viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5124 2022 R.G.
E' comparso, per la parte attrice, l'avv. Alessandro Gangemi su delega dell'avv.
GRASSO FORTUNATA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per la parte convenuta, l'avv. Gandolfo Maurizio Ballistreri su delega dell'avv. MEZZANARES ELENA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa. L'avv. Gangemi si riporta in atti e in particolare precisa che l'inammissibilità del ricorso è stata dedotta con riferimento al verbale che è atto endoprocedimentale e non con riferimento all'ordinanza ingiunzione. Inoltre a contestazione delle deduzioni circa la pretesa sussistenza di un falso ideologico, rileva che l'esistenza del reato non è stata mai provata e che comunque controparte non doveva limitarsi alle sole deduzioni ma avrebbe dovuto proporre querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. In mancanza il verbale ha fede privilegiata.
L'avv. Ballistreri contesta integralmente le affermazioni della difesa di controparte, in particolare in ordine alla pretesa natura endoprocedimentale del verbale, che invece è stato notificato all'appellato; com'è noto tutti i verbali sono ricorribili all'autorità giudiziaria, secondo la giurisprudenza costituzionale;
Inoltre la circostanza del mancato riscontro al ricorso in autotutela non viene contestato. In ordine al falso ideologico, secondo la giurisprudenza, se eccepito in un procedimento il Giudice può disporre d'ufficio la
1 TRIBUNALE di MESSINA trasmissione degli atti al P.M. Infine la Polizia Municipale non aveva alcuna competenza, poiché l'autovettura era regolarmente parcheggiata in una via privata e inoltre, trattandosi di illecito in materia sanitaria la competenza era della Polizia Provinciale.
IL G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 5124
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso Pt_1
dall'avv. Fortunata Grasso giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
sede legale in alla via 17/A Controparte_1 Pt_1
Contesse, snc, 98125, rappresentante legale nato a [...] Controparte_1 Pt_1
30.05.1957 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena C.F._1
Mezzanares, giusta procura in atti;
- Appellato - avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 TRIBUNALE di MESSINA I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2022, il proponeva appello Parte_1
avverso alla sentenza n. 312/22 con cui il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso Pt_1 proposto dalla società annullando il verbale di Controparte_1
accertamento di violazione amministrativa n. 61938/L.S. del 2 marzo 2021, elevato dalla
Polizia Municipale di per presunto abbandono di veicolo in area condominiale del Pt_1
complesso “ , e condannava il alla rifusione delle spese vive. Il Parte_2 Pt_1
verbale contestava, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, la presenza di un'autovettura Lancia K targata AA894XC in stato di abbandono, priva di parti essenziali e di copertura assicurativa, con presenza di rifiuti nell'abitacolo, in situazione di degrado ambientale e pericolo igienico-sanitario.
Con l'atto d'appello il deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 del ricorso introduttivo perché proposto avverso ad un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile e, comunque, l'incompetenza per materia del Giudice di Pace, trattandosi di illecito asseritamente riconducibile alla tutela ambientale e igienico-sanitaria, di competenza del Tribunale. Nel merito, l'ente appellante censurava la motivazione per avere il primo giudice attribuito prevalenza alla documentazione di parte ricorrente in luogo della fede privilegiata del verbale dei pubblici ufficiali, ribadendo la sussistenza delle condizioni di abbandono del veicolo e l'apertura al pubblico dell'area di stazionamento, pur se privata. Concludeva per la riforma integrale della sentenza, la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso di primo grado, la conferma della legittimità del verbale e la condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva l'appellata eccependo in via preliminare la decadenza Controparte_1
dell'appello in quanto la sentenza era stata letta in udienza il 29 marzo 2022, con conseguente decorrenza dei termini dalla medesima data;
deduceva, altresì,
l'inammissibilità del gravame per mancata produzione del fascicolo di primo grado e per 3 TRIBUNALE di MESSINA violazione dell'art. 342 c.p.c., risolvendosi l'atto di appello, a suo dire, in pedissequa riproposizione delle difese già svolte in prime cure, priva di specifiche censure alla motivazione. Nel merito, l'appellata contestava la prospettata non impugnabilità del provvedimento, affermava la competenza del Giudice di Pace, deduceva la nullità del verbale per incompetenza dell'organo accertatore in materia ambientale e per erronea indicazione del luogo di sosta del veicolo, e sosteneva l'insussistenza dello stato di abbandono, allegando rilievi fotografici e attestazione tecnica circa la piena funzionalità del mezzo, munito di targhe e di tutti gli organi essenziali, nonché la sosta in area privata condominiale. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso con conferma della decisione impugnata e vittoria di spese.
Ciò premesso, l'appello è fondato e deve accolto per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni sollevate dall'appellato in ordine all'ammissibilità dell'appello. Innanzitutto, l'impugnazione deve considerarsi tempestiva, posto che il termine semestrale per l'impugnazione (previsto nel caso di mancata notifica del provvedimento) inizia a decorrere dal momento del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza (completa di motivazione), e non dalla data di lettura del dispositivo in udienza (v. Cass. civ. ord. n. 7364 del 07/03/2022). Nel caso in esame, la lettura del dispositivo è avvenuta in data 29.03.2022, mentre la sentenza (completa di motivazione) è stata depositata in cancelleria in data 11.04.2022 (si veda il relativo timbro recante l'attestazione della data di deposito: all. 1 all'atto di appello); pertanto il termine ultimo per la proposizione dell'appello (considerando anche la sospensione feriale dei termini) era l'11.11.2022, mentre il ricorso per l'appello è stato depositato il 10.11.2022.
In secondo luogo, la mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado non è causa di inammissibilità dell'atto di appello (v. Cass. civ. sez. III, 03/11/2020, n.24461 : “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio;
allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 4 TRIBUNALE di MESSINA c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte.”).
Infine, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che, nell'atto d'appello, sono indicate le parti del provvedimento che s'intendono appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, il terzo motivo d'appello).
Inoltre, l'appellante indicava le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisone impugnata: nello specifico, venivano dedotti specifici vizi della sentenza, e cioè la completa omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso e d'incompetenza; eccezioni che, se fossero state accolte, avrebbero determinato il mancato accoglimento delle istanze dell'odierno appellato.
Passando al merito, con il primo motivo d'impugnazione l'appellante deduce l'inoppugnabilità del verbale di accertamento impugnato, in quanto inidoneo a produrre effetti diretti nella sfera giuridica dell'interessato. Invero, non vertendosi in ipotesi di violazione al codice della strada, la sfera giuridica dell'interessato viene incisa solo dall'emanazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione, che rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. Sul punto la giurisprudenza ha ormai concordemente ritenuto che: “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità.” (v., ex multis, Cass. civ.
n. 18320 del 30/08/2007).
Nel caso di specie, nel verbale di accertamento oggetto d'impugnazione è stata contestato l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 e 13 comma 2 del d. lgs n. 209 del 2003
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.). Non trattandosi di un illecito disciplinato dal d. lgs. 265 del 1992, non può trovare applicazione l'art. 204 bis c.d.s., che consente l'opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria avverso al 5 TRIBUNALE di MESSINA verbale di accertamento delle violazioni al codice della strada. Né può avere rilievo il fatto che l'appellato ha proposto ricorso in autotutela, rimasto senza riscontro da parte dell'amministrazione. Si deve ribadire, infatti, che soltanto al momento dell'emissione dell'ordinanza - ingiunzione si determina un'incisione della sfera giuridica del destinatario del provvedimento, mentre il precedente verbale di accertamento costituisce un mero atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Il ricorso di primo grado deve, pertanto, essere considerato inammissibile.
Il motivo deve essere quindi accolto, con assorbimento degli altri e con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano d'ufficio sulla scorta dei parametri di cui DM 147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa n.
2021/LS/61938 del 02.03.2021 della Polizia Municipale di Pt_1
- condanna alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dall'appellante, per il grado di appello, che liquida in euro 1278,00 per compensi, il costo del contributo unificato e della marca da bollo se dovuto e pagato, oltre spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Messina il 11/12/2025
Il Giudice
(dott. Paolo Lo Giudice)
6
Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, alle ore 10:30 viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5124 2022 R.G.
E' comparso, per la parte attrice, l'avv. Alessandro Gangemi su delega dell'avv.
GRASSO FORTUNATA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per la parte convenuta, l'avv. Gandolfo Maurizio Ballistreri su delega dell'avv. MEZZANARES ELENA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa. L'avv. Gangemi si riporta in atti e in particolare precisa che l'inammissibilità del ricorso è stata dedotta con riferimento al verbale che è atto endoprocedimentale e non con riferimento all'ordinanza ingiunzione. Inoltre a contestazione delle deduzioni circa la pretesa sussistenza di un falso ideologico, rileva che l'esistenza del reato non è stata mai provata e che comunque controparte non doveva limitarsi alle sole deduzioni ma avrebbe dovuto proporre querela di falso ex art. 221 e ss. c.p.c. In mancanza il verbale ha fede privilegiata.
L'avv. Ballistreri contesta integralmente le affermazioni della difesa di controparte, in particolare in ordine alla pretesa natura endoprocedimentale del verbale, che invece è stato notificato all'appellato; com'è noto tutti i verbali sono ricorribili all'autorità giudiziaria, secondo la giurisprudenza costituzionale;
Inoltre la circostanza del mancato riscontro al ricorso in autotutela non viene contestato. In ordine al falso ideologico, secondo la giurisprudenza, se eccepito in un procedimento il Giudice può disporre d'ufficio la
1 TRIBUNALE di MESSINA trasmissione degli atti al P.M. Infine la Polizia Municipale non aveva alcuna competenza, poiché l'autovettura era regolarmente parcheggiata in una via privata e inoltre, trattandosi di illecito in materia sanitaria la competenza era della Polizia Provinciale.
IL G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 5124
TRA
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso Pt_1
dall'avv. Fortunata Grasso giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
sede legale in alla via 17/A Controparte_1 Pt_1
Contesse, snc, 98125, rappresentante legale nato a [...] Controparte_1 Pt_1
30.05.1957 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena C.F._1
Mezzanares, giusta procura in atti;
- Appellato - avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 TRIBUNALE di MESSINA I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2022, il proponeva appello Parte_1
avverso alla sentenza n. 312/22 con cui il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso Pt_1 proposto dalla società annullando il verbale di Controparte_1
accertamento di violazione amministrativa n. 61938/L.S. del 2 marzo 2021, elevato dalla
Polizia Municipale di per presunto abbandono di veicolo in area condominiale del Pt_1
complesso “ , e condannava il alla rifusione delle spese vive. Il Parte_2 Pt_1
verbale contestava, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, la presenza di un'autovettura Lancia K targata AA894XC in stato di abbandono, priva di parti essenziali e di copertura assicurativa, con presenza di rifiuti nell'abitacolo, in situazione di degrado ambientale e pericolo igienico-sanitario.
Con l'atto d'appello il deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 del ricorso introduttivo perché proposto avverso ad un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile e, comunque, l'incompetenza per materia del Giudice di Pace, trattandosi di illecito asseritamente riconducibile alla tutela ambientale e igienico-sanitaria, di competenza del Tribunale. Nel merito, l'ente appellante censurava la motivazione per avere il primo giudice attribuito prevalenza alla documentazione di parte ricorrente in luogo della fede privilegiata del verbale dei pubblici ufficiali, ribadendo la sussistenza delle condizioni di abbandono del veicolo e l'apertura al pubblico dell'area di stazionamento, pur se privata. Concludeva per la riforma integrale della sentenza, la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso di primo grado, la conferma della legittimità del verbale e la condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva l'appellata eccependo in via preliminare la decadenza Controparte_1
dell'appello in quanto la sentenza era stata letta in udienza il 29 marzo 2022, con conseguente decorrenza dei termini dalla medesima data;
deduceva, altresì,
l'inammissibilità del gravame per mancata produzione del fascicolo di primo grado e per 3 TRIBUNALE di MESSINA violazione dell'art. 342 c.p.c., risolvendosi l'atto di appello, a suo dire, in pedissequa riproposizione delle difese già svolte in prime cure, priva di specifiche censure alla motivazione. Nel merito, l'appellata contestava la prospettata non impugnabilità del provvedimento, affermava la competenza del Giudice di Pace, deduceva la nullità del verbale per incompetenza dell'organo accertatore in materia ambientale e per erronea indicazione del luogo di sosta del veicolo, e sosteneva l'insussistenza dello stato di abbandono, allegando rilievi fotografici e attestazione tecnica circa la piena funzionalità del mezzo, munito di targhe e di tutti gli organi essenziali, nonché la sosta in area privata condominiale. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso con conferma della decisione impugnata e vittoria di spese.
Ciò premesso, l'appello è fondato e deve accolto per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni sollevate dall'appellato in ordine all'ammissibilità dell'appello. Innanzitutto, l'impugnazione deve considerarsi tempestiva, posto che il termine semestrale per l'impugnazione (previsto nel caso di mancata notifica del provvedimento) inizia a decorrere dal momento del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza (completa di motivazione), e non dalla data di lettura del dispositivo in udienza (v. Cass. civ. ord. n. 7364 del 07/03/2022). Nel caso in esame, la lettura del dispositivo è avvenuta in data 29.03.2022, mentre la sentenza (completa di motivazione) è stata depositata in cancelleria in data 11.04.2022 (si veda il relativo timbro recante l'attestazione della data di deposito: all. 1 all'atto di appello); pertanto il termine ultimo per la proposizione dell'appello (considerando anche la sospensione feriale dei termini) era l'11.11.2022, mentre il ricorso per l'appello è stato depositato il 10.11.2022.
In secondo luogo, la mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado non è causa di inammissibilità dell'atto di appello (v. Cass. civ. sez. III, 03/11/2020, n.24461 : “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio;
allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 4 TRIBUNALE di MESSINA c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte.”).
Infine, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che, nell'atto d'appello, sono indicate le parti del provvedimento che s'intendono appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, il terzo motivo d'appello).
Inoltre, l'appellante indicava le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisone impugnata: nello specifico, venivano dedotti specifici vizi della sentenza, e cioè la completa omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alle eccezioni di inammissibilità del ricorso e d'incompetenza; eccezioni che, se fossero state accolte, avrebbero determinato il mancato accoglimento delle istanze dell'odierno appellato.
Passando al merito, con il primo motivo d'impugnazione l'appellante deduce l'inoppugnabilità del verbale di accertamento impugnato, in quanto inidoneo a produrre effetti diretti nella sfera giuridica dell'interessato. Invero, non vertendosi in ipotesi di violazione al codice della strada, la sfera giuridica dell'interessato viene incisa solo dall'emanazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione, che rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. Sul punto la giurisprudenza ha ormai concordemente ritenuto che: “Il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada. Ne consegue che al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità.” (v., ex multis, Cass. civ.
n. 18320 del 30/08/2007).
Nel caso di specie, nel verbale di accertamento oggetto d'impugnazione è stata contestato l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 e 13 comma 2 del d. lgs n. 209 del 2003
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.). Non trattandosi di un illecito disciplinato dal d. lgs. 265 del 1992, non può trovare applicazione l'art. 204 bis c.d.s., che consente l'opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria avverso al 5 TRIBUNALE di MESSINA verbale di accertamento delle violazioni al codice della strada. Né può avere rilievo il fatto che l'appellato ha proposto ricorso in autotutela, rimasto senza riscontro da parte dell'amministrazione. Si deve ribadire, infatti, che soltanto al momento dell'emissione dell'ordinanza - ingiunzione si determina un'incisione della sfera giuridica del destinatario del provvedimento, mentre il precedente verbale di accertamento costituisce un mero atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Il ricorso di primo grado deve, pertanto, essere considerato inammissibile.
Il motivo deve essere quindi accolto, con assorbimento degli altri e con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano d'ufficio sulla scorta dei parametri di cui DM 147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa n.
2021/LS/61938 del 02.03.2021 della Polizia Municipale di Pt_1
- condanna alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dall'appellante, per il grado di appello, che liquida in euro 1278,00 per compensi, il costo del contributo unificato e della marca da bollo se dovuto e pagato, oltre spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Messina il 11/12/2025
Il Giudice
(dott. Paolo Lo Giudice)
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