CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7597 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5679/2021 proposto da: NN IO, TT LO E D’NZ ZI, elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo De Carolis 101, presso lo studio degli avv. Ferdinando Emilio Abate e Marco Alunni dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis;
- controricorrente- avverso il DECRETO N. CRON. 258/20 del 4/8/2020 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7597 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA ZI Data pubblicazione: 16/03/2023 Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal consigliere dr. IZ Papa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa RITA SANLORENZO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con il decreto impugnato n. cron. 258/20 del 4/8/2020, la Corte d'appello di Perugia accolse l'opposizione di MA OL, RL TA e IZ D'IO avverso il decreto, reso in composizione monocratica, con cui era stato liquidato l’indennizzo per equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile, ma non l'importo di Euro 59,53, spettante a titolo di interessi;
liquidò perciò l'indennizzo nella diversa misura complessiva di Euro 1.184,53, corrispondente al valore del giudizio presupposto maggiorato degli interessi;
condannò quindi il Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese legali, compensandole per il residuo e liquidandole, per l'intero, nella complessiva somma di Euro 1.423,50. Avverso questo decreto hanno proposto ricorso per cassazione OL MA, TA RL e D'IO IZ affidato a due motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nonché il difetto di motivazione sul punto, per avere la Corte territoriale compensato in parte le spese, affermando la sussistenza di una soccombenza reciproca per la «divaricazione tra quanto richiesto nella fase monitoria e quanto liquidato», senza specificare in che cosa consistesse questo divario e, in ogni caso, senza considerare che in opposizione erano stati soltanto chiesti gli interessi sulla somma Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -3- riconosciuta, che l’opposizione era stata integralmente accolta senza opposizione del Ministero e che, in ogni caso, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la liquidazione dell’indennizzo in misura diversa da quella pretesa non integra un ipotesi di accoglimento parziale della domanda, rilevante ex art. 92 cod.proc.civ., atteso che il procedimento di equa riparazione è caratterizzato dal potere del giudice di individuare in maniera autonoma l’indennizzo spettante. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunziato la violazione dell'art. 4, punto 2, decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, nonché difetto di motivazione, perché la Corte d’appello, nella liquidazione delle spese, non aveva riconosciuto l'aumento previsto dalla legge per il caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione, senza però motivare sul punto. 2. Il primo motivo è fondato;
in conseguenza, il secondo motivo è assorbito. In più pronunce di questa Corte è stato ribadito che l'opposizione di cui all’art.
5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Come nel procedimento per decreto ingiuntivo (che ha dichiaratamente ispirato il legislatore), il procedimento ex lege PI consiste in una prima fase che si svolge inaudita altera parte e che termina con la pro vocatio ad opponendum ed una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 2016). Una differenza essenziale, tuttavia, connota il procedimento per l’equa riparazione rispetto al procedimento per decreto Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -4- ingiuntivo disciplinato dal codice di procedura civile: ai sensi del comma 6 dell’art.3 della stessa l. n.89/2001 «se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter». Questa differenza funzionale – l’essere cioè l’opposizione l’unico mezzo per l’istante di ottenere il riconoscimento integrale del suo diritto come inizialmente preteso in monitorio – produce, quale necessaria conseguenza, una differenza strutturale, già rimarcata da questa Corte in materia di regolamentazione delle spese della fase di opposizione: l'opposizione ex art.
5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva. In particolare, quanto alle conseguenze di questa osservazione, è stato rilevato che in caso di accoglimento o di rigetto dell'opposizione dell’amministrazione la statuizione sulle spese è certamente indivisibile, come nel procedimento per decreto ingiuntivo codicistico. Così non può essere, tuttavia, - ed è qui la differenza dipendente dal comma 6 dell’art. 3 citato - se respinta è l'opposizione ex art.
5-ter proposta dalla parte privata: da un lato, infatti, il decreto monocratico in tal caso sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese;
dall’altro il Ministero opposto - se non opponente incidentale - in quanto parte totalmente vittoriosa, non può essere condannato a pagare neppure una frazione delle spese, avendo prestato acquiescenza al decreto e affrontato un giudizio che non ha provocato (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 2016, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020). Queste considerazioni consentono di individuare più precisamente, per quel che qui rileva, il nesso che intercorre tra il decreto monocratico e la successiva fase di opposizione ex art. Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -5- 5-ter l. n. 89/01 e, in particolare, di sottolineare il carattere devolutivo dell'opposizione, per cui il decreto emesso ai sensi dell’art. 3, comma 5 l. 89/2001 non è travolto dalla mera proposizione del ricorso di cui al successivo art.
5-ter e, seppure alla Corte d'appello adita in composizione collegiale è rimessa la cognizione dell'intera materia controversa, il giudizio incontra il limite derivante dai capi del decreto monocratico che siano stati oggetto d'opposizione (cfr., in materia di determinazione del valore della causa in conseguenza dell’opposizione avverso il solo capo delle spese, Sez. 2 - , Sentenza n. 12027 del 13/04/2022). In altri termini, come proprio prevede il primo comma dell’art. 5 ter con il richiamo all’art. 125 disp.att. cod.proc.civ., è dunque soltanto l’opposizione ad individuare petitum e causa petendi del giudizio a contraddittorio pieno dinnanzi alla Corte in composizione collegiale e a segnare i limiti di esercizio della potestas iudicandi in questa fase. Come si verifica nel sistema delle impugnazioni, non è allora possibile pervenire ad una decisione più sfavorevole per l'opponente rispetto al decreto monocratico, quando non sia stata proposta un’opposizione incidentale antagonista che possa giustificare questa modifica peggiorativa, nel senso che l’opposto non può giovarsi, neppure rispetto al capo delle spese, di un effetto ulteriormente favorevole che soltanto l’opposizione, anche incidentale, gli avrebbe consentito di ottenere. Diversamente ritenendo, risulterebbe un’incoerenza logica del sistema in riferimento all’unicità del rimedio riconosciuto alla parte privata per far valere integralmente le sue ragioni (l’opposizione ex art. 5 ter) e al principio di acquiescenza. Ebbene, la Corte territoriale non si è conformata ai principi suesposti ed ha esorbitato dalla materia devolutale con Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -6- l’opposizione proposta dalla sola parte privata: ha applicato, infatti, l’art.92 cod.proc.civ. su di un presupposto di fatto, l’accoglimento in misura ridotta del credito preteso, non più in discussione nella fase di opposizione, modificando l’ammontare delle spese liquidate in fase monitoria in difetto di opposizione incidentale del Ministero;
invero, la domanda proposta in opposizione dalla parte privata - limitata alla sola somma dovuta a titolo di interessi - è stata interamente accolta;
al contrario, soltanto l’opposizione incidentale erariale che avesse investito la misura dell’indennizzo o l’ammontare delle spese liquidate in monitorio - e che fosse stata accolta in tutto o in parte - avrebbe consentito di regolare le spese dell’intero procedimento anche a danno, totale o parziale, del ricorrente privato. 3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto qui impugnato deve essere cassato limitatamente al capo relativo alle spese. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art.384 cod.proc.civ. questa Corte, senza rinvio, può decidere nel merito e provvedere alla liquidazione delle spese in favore degli opponenti attuali ricorrenti e a carico del Ministero opposto. Esclusi i presupposti della compensazione per le ragioni suesposte, le spese devono essere liquidate in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da Euro 1.101 ad Euro 5.200 dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente all’epoca della presente decisione, con riduzione, in considerazione della semplicità della controversia, ex art. 4 comma 1 dello stesso decreto, fino al 50 % del compenso di ciascuna fase ad eccezione della fase istruttoria per cui la riduzione applicata è del 70%; in particolare, per la fase monitoria, in applicazione della tabella 8 devono essere liquidati Euro 225 e, per il giudizio di opposizione, in applicazione della tabella 12 devono essere liquidati Euro Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -7- 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale. Risultando unica ed identicamente impostata l’articolazione della difesa dei tre soggetti istanti, senza alcuna differenza di argomenti o strategie o pretese o sostegno probatorio, non si ritiene di dover applicare alcun aumento ex art.4 comma 2 dello stesso d.m.. 4. Secondo il principio di soccombenza, al Ministero resistente deve essere imposto l’onere di rimborso delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in riferimento al valore del credito riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo;
cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione, ponendole a carico del Ministero resistente e in favore e in solido di OL MA, TA RL e D’SC IZ, in complessivi Euro 1.423,50 oltre, rimborso forfetario, IVA e contributi come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna il Ministero resistente, in favore e in solido di OL MA, TA RL e D’SC IZ, al pagamento delle spese di legittimità, liquidandole in complessivi Euro 700,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
- ricorrenti -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis;
- controricorrente- avverso il DECRETO N. CRON. 258/20 del 4/8/2020 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7597 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA ZI Data pubblicazione: 16/03/2023 Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal consigliere dr. IZ Papa;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa RITA SANLORENZO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con il decreto impugnato n. cron. 258/20 del 4/8/2020, la Corte d'appello di Perugia accolse l'opposizione di MA OL, RL TA e IZ D'IO avverso il decreto, reso in composizione monocratica, con cui era stato liquidato l’indennizzo per equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile, ma non l'importo di Euro 59,53, spettante a titolo di interessi;
liquidò perciò l'indennizzo nella diversa misura complessiva di Euro 1.184,53, corrispondente al valore del giudizio presupposto maggiorato degli interessi;
condannò quindi il Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese legali, compensandole per il residuo e liquidandole, per l'intero, nella complessiva somma di Euro 1.423,50. Avverso questo decreto hanno proposto ricorso per cassazione OL MA, TA RL e D'IO IZ affidato a due motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nonché il difetto di motivazione sul punto, per avere la Corte territoriale compensato in parte le spese, affermando la sussistenza di una soccombenza reciproca per la «divaricazione tra quanto richiesto nella fase monitoria e quanto liquidato», senza specificare in che cosa consistesse questo divario e, in ogni caso, senza considerare che in opposizione erano stati soltanto chiesti gli interessi sulla somma Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -3- riconosciuta, che l’opposizione era stata integralmente accolta senza opposizione del Ministero e che, in ogni caso, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la liquidazione dell’indennizzo in misura diversa da quella pretesa non integra un ipotesi di accoglimento parziale della domanda, rilevante ex art. 92 cod.proc.civ., atteso che il procedimento di equa riparazione è caratterizzato dal potere del giudice di individuare in maniera autonoma l’indennizzo spettante. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunziato la violazione dell'art. 4, punto 2, decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, nonché difetto di motivazione, perché la Corte d’appello, nella liquidazione delle spese, non aveva riconosciuto l'aumento previsto dalla legge per il caso in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione, senza però motivare sul punto. 2. Il primo motivo è fondato;
in conseguenza, il secondo motivo è assorbito. In più pronunce di questa Corte è stato ribadito che l'opposizione di cui all’art.
5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Come nel procedimento per decreto ingiuntivo (che ha dichiaratamente ispirato il legislatore), il procedimento ex lege PI consiste in una prima fase che si svolge inaudita altera parte e che termina con la pro vocatio ad opponendum ed una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 2016). Una differenza essenziale, tuttavia, connota il procedimento per l’equa riparazione rispetto al procedimento per decreto Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -4- ingiuntivo disciplinato dal codice di procedura civile: ai sensi del comma 6 dell’art.3 della stessa l. n.89/2001 «se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter». Questa differenza funzionale – l’essere cioè l’opposizione l’unico mezzo per l’istante di ottenere il riconoscimento integrale del suo diritto come inizialmente preteso in monitorio – produce, quale necessaria conseguenza, una differenza strutturale, già rimarcata da questa Corte in materia di regolamentazione delle spese della fase di opposizione: l'opposizione ex art.
5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a differenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva. In particolare, quanto alle conseguenze di questa osservazione, è stato rilevato che in caso di accoglimento o di rigetto dell'opposizione dell’amministrazione la statuizione sulle spese è certamente indivisibile, come nel procedimento per decreto ingiuntivo codicistico. Così non può essere, tuttavia, - ed è qui la differenza dipendente dal comma 6 dell’art. 3 citato - se respinta è l'opposizione ex art.
5-ter proposta dalla parte privata: da un lato, infatti, il decreto monocratico in tal caso sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese;
dall’altro il Ministero opposto - se non opponente incidentale - in quanto parte totalmente vittoriosa, non può essere condannato a pagare neppure una frazione delle spese, avendo prestato acquiescenza al decreto e affrontato un giudizio che non ha provocato (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 2016, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020). Queste considerazioni consentono di individuare più precisamente, per quel che qui rileva, il nesso che intercorre tra il decreto monocratico e la successiva fase di opposizione ex art. Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -5- 5-ter l. n. 89/01 e, in particolare, di sottolineare il carattere devolutivo dell'opposizione, per cui il decreto emesso ai sensi dell’art. 3, comma 5 l. 89/2001 non è travolto dalla mera proposizione del ricorso di cui al successivo art.
5-ter e, seppure alla Corte d'appello adita in composizione collegiale è rimessa la cognizione dell'intera materia controversa, il giudizio incontra il limite derivante dai capi del decreto monocratico che siano stati oggetto d'opposizione (cfr., in materia di determinazione del valore della causa in conseguenza dell’opposizione avverso il solo capo delle spese, Sez. 2 - , Sentenza n. 12027 del 13/04/2022). In altri termini, come proprio prevede il primo comma dell’art. 5 ter con il richiamo all’art. 125 disp.att. cod.proc.civ., è dunque soltanto l’opposizione ad individuare petitum e causa petendi del giudizio a contraddittorio pieno dinnanzi alla Corte in composizione collegiale e a segnare i limiti di esercizio della potestas iudicandi in questa fase. Come si verifica nel sistema delle impugnazioni, non è allora possibile pervenire ad una decisione più sfavorevole per l'opponente rispetto al decreto monocratico, quando non sia stata proposta un’opposizione incidentale antagonista che possa giustificare questa modifica peggiorativa, nel senso che l’opposto non può giovarsi, neppure rispetto al capo delle spese, di un effetto ulteriormente favorevole che soltanto l’opposizione, anche incidentale, gli avrebbe consentito di ottenere. Diversamente ritenendo, risulterebbe un’incoerenza logica del sistema in riferimento all’unicità del rimedio riconosciuto alla parte privata per far valere integralmente le sue ragioni (l’opposizione ex art. 5 ter) e al principio di acquiescenza. Ebbene, la Corte territoriale non si è conformata ai principi suesposti ed ha esorbitato dalla materia devolutale con Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -6- l’opposizione proposta dalla sola parte privata: ha applicato, infatti, l’art.92 cod.proc.civ. su di un presupposto di fatto, l’accoglimento in misura ridotta del credito preteso, non più in discussione nella fase di opposizione, modificando l’ammontare delle spese liquidate in fase monitoria in difetto di opposizione incidentale del Ministero;
invero, la domanda proposta in opposizione dalla parte privata - limitata alla sola somma dovuta a titolo di interessi - è stata interamente accolta;
al contrario, soltanto l’opposizione incidentale erariale che avesse investito la misura dell’indennizzo o l’ammontare delle spese liquidate in monitorio - e che fosse stata accolta in tutto o in parte - avrebbe consentito di regolare le spese dell’intero procedimento anche a danno, totale o parziale, del ricorrente privato. 3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto qui impugnato deve essere cassato limitatamente al capo relativo alle spese. Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art.384 cod.proc.civ. questa Corte, senza rinvio, può decidere nel merito e provvedere alla liquidazione delle spese in favore degli opponenti attuali ricorrenti e a carico del Ministero opposto. Esclusi i presupposti della compensazione per le ragioni suesposte, le spese devono essere liquidate in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da Euro 1.101 ad Euro 5.200 dal D.M. 55/2014, nella formulazione vigente all’epoca della presente decisione, con riduzione, in considerazione della semplicità della controversia, ex art. 4 comma 1 dello stesso decreto, fino al 50 % del compenso di ciascuna fase ad eccezione della fase istruttoria per cui la riduzione applicata è del 70%; in particolare, per la fase monitoria, in applicazione della tabella 8 devono essere liquidati Euro 225 e, per il giudizio di opposizione, in applicazione della tabella 12 devono essere liquidati Euro Ric. 2021 n. 05679 sez. S2 - ud. 05-05-2022 -7- 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale. Risultando unica ed identicamente impostata l’articolazione della difesa dei tre soggetti istanti, senza alcuna differenza di argomenti o strategie o pretese o sostegno probatorio, non si ritiene di dover applicare alcun aumento ex art.4 comma 2 dello stesso d.m.. 4. Secondo il principio di soccombenza, al Ministero resistente deve essere imposto l’onere di rimborso delle spese della presente fase di legittimità, liquidate in riferimento al valore del credito riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo;
cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione, ponendole a carico del Ministero resistente e in favore e in solido di OL MA, TA RL e D’SC IZ, in complessivi Euro 1.423,50 oltre, rimborso forfetario, IVA e contributi come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna il Ministero resistente, in favore e in solido di OL MA, TA RL e D’SC IZ, al pagamento delle spese di legittimità, liquidandole in complessivi Euro 700,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda