Articolo 1 della Legge 9 novembre 1955, n. 1100
Versione
11 dicembre 1955
Art. 1. Articolo unico.

L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata a vendere alla Radiotelevisione italiana (R.A.I.), mediante trattativa privata, le due aree, appartenenti al patrimonio dello Stato, della estensione rispettivamente di metri quadrati 10.500 e di metri quadrati 560, site in Roma alla Circonvallazione Clodia.
La vendita sara' effettuata per il prezzo di lire 349.000.000, da pagare in contanti, con l'obbligo per la R.A.I., fino al 15 dicembre 1972, di costruire e mantenere su quelle aree impianti e studi televisivi, e con la condizione che, in caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione avra' diritto alla risoluzione del contratto per colpa della R.A.I.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione dell'atto di compravendita.

Entrata in vigore il 11 dicembre 1955