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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Marcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Segromigno in Monte (Lu), via di Piaggiori n. 131 giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. non costituito né rappresentato Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: (come precisate in sede di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.3.2025) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: − Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente, portandosi Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto;
− Assegnare la casa coniugale – già di proprietà esclusiva della sig.ra – Parte_1 alla ricorrente con tutto il mobilio che la arreda, avendo il sig. già ritirato da tempo i propri effetti CP_1 personali ed i beni mobili di sua esclusiva proprietà; − Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori
, nata il [...] a [...], c.f. e , nato il Persona_1 C.F._3 Persona_2
26/08/2011 a Lucca, c.f. , con domiciliazione prevalente presso la madre;
Disporre C.F._4 che il sig. sia tenuto a corrispondere alla sig.ra mensilmente la somma Controparte_1 Parte_1 di €. 100,00= (cento/00) per ciascun figlio, non autosufficiente, ossia , divenuta nelle more Persona_3 del procedimento maggiorenne, e , per il complessivo importo di Persona_1 Persona_2
€. 300,00 (e/o nella misura maggiore che sarà ritenuta congrua dall'Ecc.mo Tribunale anche in virtù della documentazione allegata al presente atto), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Lucca, secondo la variazione degli indici Istat per la Città di Lucca. Il contributo dovrà essere corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese;
− Disporre che il sig. sia obbligato a Controparte_1 corrispondere il sopraccitato contributo di mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del sig. CP_1 verso i figli potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungeranno un'autonoma indipendenza economica;
− Disporre la continuazione del monitoraggio dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Capannori e la continuazione del supporto, suggerito anche dall'espletata CTU, in favore sia della IA , sebbene Persona_3 maggiorenne, sia dei figli minori e;
− Disporre la revoca degli incontri Per_1 Persona_2 protetti padre – figli minori e , e disporre che il sig. Per_1 Persona_2 Controparte_1 frequenti i figli minori nella misura di almeno un pomeriggio a settimana, con comunicazione esatta dei pomeriggi ad inizio del mese alla madre (in virtù della conoscenza del suo calendario mensile Parte_1 lavorativo) e tenendo comunque conto degli impegni scolastici, sportivi e personali dei minori;
− nulla in merito alla frequentazione della IA , atteso il raggiungimento da parte della stessa della Persona_3 maggiore età; − con richiesta di liquidazione dei compensi professionali di causa, sia della fase cautelare sia della fase di merito sia dell'istanza ex art. 473 bis.37 c.p.c., attesa l'ammissione della sig.ra Parte_1 al Patrocinio a Spese dello Stato, come da separata istanza già depositata”.
[...]
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.7.2023 e regolarmente notificato, contenente allegazione di violenza domestica ex artt. 473bis. 40 e ss. c.p.c., premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Capannori (LU) il 31.3.2004, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Capannori nell'anno 2004, parte II, serie C, numero 81 dal quale sono nati i figli (5.5.2006), (18.11.2007) e Per_3 Per_1 Per_2
(26.8.2011), ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
- ordinare ad la cessazione della condotta pregiudizievole da lui posta Controparte_1
in essere e disporre l'allontanamento immediato dello stesso dalla casa familiare sita in Matraia
(Capannori – Lu), Via di Pizzorna n. 46, prescrivendo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e ai figli minori;
- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, con addebito nei confronti del sig. ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
Controparte_1
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente con tutto il mobilio che la arreda;
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta in spazio neutro;
- porre a carico del resistente la somma di €100 per il mantenimento della ricorrente, nonché la somma di €100 per ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso questo Tribunale. Ha dedotto: di vivere, assieme ai figli, nella casa coniugale sita in Matraia (LU), di cui la stessa detiene per il 100% la nuda proprietà e per il 50% l'intera proprietà, essendo il piano secondo un'unità immobiliare autonoma gravata da usufrutto in favore della zia della medesima ivi abitante;
di essere disoccupata dal 2020 e di non percepire alcuna entrata, occupandosi solo saltuariamente di brevi lavori occasionali avendo qualifica di OSS;
che, viceversa, il marito svolge attività di dipendente OSS a tempo indeterminato percependo uno stipendio di circa €1.900,00 mensili e altresì il 100% dell'Assegno Unico e che lo stesso si occupa della gestione economica di tutta la famiglia, compresa la pensione della zia della ricorrente.
Ha rappresentato che il marito, nel maggio 2023, dopo quasi vent'anni di matrimonio ha comunicato di essere impegnato in altra relazione sentimentale, ha cambiato repentinamente atteggiamento verso la famiglia, ha tenuto condotte persecutorie verso la moglie e i figli, non ha voluto in alcun modo allontanarsi dalla casa coniugale e ha chiesto insistentemente denaro alla ricorrente (la quota parte della pensione della zia) per reperire una nuova abitazione;
infine, ha informato i figli minori, all'insaputa della moglie, di avere una nuova relazione e ha imposto agli stessi la visione di fotografie che lo ritraevano assieme alla nuova compagna. Ha aggiunto di aver iniziato a temere per l'incolumità propria e dei figli a causa del carattere “acceso” del marito, di essersi rivolta ai Servizi Sociali del Comune di Capannori, stante la grave situazione di disagio psicofisico (con calo ponderale di circa 15 kg e due accessi al P.S. con la IA minore Per_3 nell'arco di una settimana) ed economica (il resistente non ha mai corrisposto alcuna somma per il mantenimento dei figli), con successiva attivazione del “Codice Rosa” e di aver intrapreso un percorso psicologico con l'Associazione Luna. Ha infine aggiunto di aver sporto, attesi i comportamenti vessatori del marito, due denunce querele nei confronti del e di aver CP_1 chiesto in via d'urgenza l'allontanamento forzoso del marito dalla casa coniugale.
All'udienza del 9.8.2023 fissata dal Giudice per decidere sulle istanze urgenti, il resistente si è presentato personalmente senza costituirsi, manifestando al Giudice l'impossibilità di conferire mandato ad un legale per ragioni economiche. Il Giudice, sentite le parti, non ha ritenuto sussistere i presupposti per l'adozione di un divieto di avvicinamento a carico del dato il CP_1
trasferimento dello stesso in un immobile condotto in locazione e, preso atto della conflittualità tra i coniugi, ha disposto: - l'attivazione del monitoraggio dei Servizio Sociale del Comune di
Capannori mediante educativa domiciliare, presso le abitazione di entrambi i genitori anche in relazione alla frequentazione genitori-figli; - un calendario di visite padre-figli nel giorno libero dal lavoro ed un ulteriore giorno settimanale nel pomeriggio non lavorativo, da comunicarsi anticipatamente alla madre ed ai Servizi Sociali, con cena e pranzo presso la casa del padre ed eventualmente pernotti appena disponibile il posto letto per tutti;
- la rimessione di ogni altra questione anche economica al merito, con invito alle parti a valutare una soluzione conciliativa.
Le parti hanno dichiarato in udienza di concordare con la soluzione prospettata dal Giudice.
All'udienza del 29.11.2023 fissata per il merito, il resistente è nuovamente comparso personalmente senza l'assistenza di un legale, il Giudice ha sentito le parti e, all'esito, ha assunto i provvedimenti provvisori con cui ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento congiunto dei minori con domiciliazione prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale e ha confermato quanto già disposto nei provvedimenti adottati in via d'urgenza, con relativi incarichi ai Servizi Sociali del Comune di Capannori;
ha invitato i genitori ad avviare un percorso di supporto alla genitorialità, ha disposto la presa in carico di da parte dell' territorialmente competente, ha disposto a carico del padre un Per_3 CP_2 mantenimento mensile di €300 in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
In via istruttoria, il Giudice ha ritenuto superflua la prova testimoniale articolata in ricorso mentre ha ritenuto opportuno proseguire con gli interventi di sostegno e monitoraggio già attivati, con riserva, all'esito del deposito di relazione dei Servizi Sociali, di disporre c.t.u. con monitoraggio sul nucleo familiare e ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 10.5.2024.
Nel corso di tale udienza il Giudice, sentite le parti e acclarato il persistere del conflitto genitoriale nonostante l'attivazione dei Servizi Sociali e , nonché di condotte inadeguate attuate dal CP_2
nei confronti della moglie e preso atto di difficoltà e disagi psicologici dei figli minori CP_1
come relazionato dai Servizi, ha disposto, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, un monitoraggio più intenso dei Servizi e nominato c.t.u. per l'indagine sulla capacità genitoriale.
Espletata la c.t.u., all'udienza del 17.1.2025 la ricorrente ha dichiarato di concordare con le risultanze della stessa mentre il resistente, comparso anche stavolta senza l'assistenza di un legale, si è dichiarato disponibile ad incrementare la frequentazione con il figlio compatibilmente con la propria turnazione di lavoro;
il Giudice ha rinviato per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 28.3.2025 da trattarsi in modalità cartolare con concessione di termini per deposito di note.
La ricorrente ha depositato note autorizzate concludendo come in epigrafe e all'udienza del
28.3.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Va dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Separazione.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
emerge, anche dal contegno processuale delle parti, che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Regime di affidamento-frequentazione.
Preliminarmente, si precisa che, nelle more della presente decisione, è divenuta Per_3
maggiorenne per cui alcunché deve prevedersi in ordine all'affido, prevalente collocazione e frequentazione del padre con la stessa.
Sussistono, quanto ai minori ed i presupposti per confermare i provvedimenti Per_1 Per_2 provvisori già adottati, in linea con l'elaborato peritale versato in atti, le cui conclusioni integralmente si condividono per la correttezza del percorso logico argomentativo seguito dalla c.t.u., trasfuso in una valutazione equilibrata e coerente con le circostanze del caso, che tiene puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti.
Dall'esito della c.t.u., si evince che la madre è adeguata al proprio ruolo genitoriale, mentre il padre, sebbene abbia dimostrato carenze quanto alla funzione protettiva sui figli per i comportamenti adottati nelle prime fasi della separazione che hanno ingenerato un vissuto traumatico negli stessi, se adeguatamente supportato, è apparso capace di ascoltare i loro bisogni, ha espresso il desiderio di essere presente nella loro vita ed ha riconosciuto nella ricorrente le doti di un'ottima madre.
Pertanto, anche alla luce del superamento della conflittualità che aveva caratterizzato le prime fasi della separazione, non si ravvedono ragioni ostative all'affidamento condiviso dei minori Per_1
e ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna ove già risiedono e Per_2
nella quale hanno sempre vissuto fin dalla nascita.
Quanto al regime di frequentazione padre-figli, si recepiscono le indicazioni fornite dalla c.t.u., che sono state condivise anche dalla ricorrente e che appaiono rispondenti all'interesse superiore dei minori, poiché garantiscono un equilibrio nelle relazioni familiari;
i figli minori e Per_1
saranno dunque liberi di frequentare il padre per almeno un pomeriggio a settimana, da Per_2
comunicarsi anticipatamente alla madre all'inizio di ogni mese, con cena o pranzo presso la casa del padre ed eventualmente pernotti, quando sarà allestita una camera all'uopo. La IA Per_3
divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, sarà libera di incontrare e frequentare il padre secondo la propria volontà e gradimento.
Nei periodi di vacanze sarà seguito un criterio di alternanza.
Circa la modalità degli incontri, data l'assenza di elementi di pregiudizio per i minori nell'incontrare il padre senza la presenza dell'educatrice familiare come rilevato dalla c.t.u., si ritiene opportuno stabilire che detti incontri siano effettuati senza la presenza dell'educatrice familiare, come inizialmente previsto, ma comunque supervisionati dai Servizi Sociali competenti,
i quali si occuperanno del controllo e della valutazione del rapporto.
La stessa ricorrente ha infatti dato atto dell'andamento ondivago dell'intero nucleo familiare e delle criticità complessivamente emerse, tali da rendere necessaria ed opportuna la prosecuzione del monitoraggio a mezzo del Servizio Sociale del Comune di Capannori, che si è dimostrato sicuramente prezioso e parte attiva nel mediare tra le parti, arginando problematiche che avrebbero potuto assumere gravi epiloghi e nel supportare i figli della coppia.
Si evidenzia inoltre l'opportunità che sia presa in carico dall'UFSMIA territorialmente Per_1
competente come suggerito anche dalla c.t.u., per la risoluzione delle problematiche di carattere piscopatologico emerse (evidenzia il c.t.u.: “ha mostrato una sintomatologia psicopatologica di grave entità tra cui il ricorso all'autolesionismo, alla fabulazione e al tabagismo come modalità di gestione della sofferenza interiore. Il confronto con i genitori ha permesso di individuare in lei una narrazione distorta degli eventi che ha contribuito ad alimentare la conflittualità fra i genitori stessi di cui la ragazza solo parzialmente e solo successivamente sembra rendersi conto”).
Si suggerisce inoltre ad entrambi i genitori l'attivazione di strumenti di supporto e sostegno, come indicato anche dal c.t.u.
Mantenimento e spese straordinarie.
In punto di mantenimento, nella nota conclusiva il difensore della ricorrente ha dato atto che il resistente ha accettato il pagamento diretto da parte del datore di lavoro della somma mensile di
€300 in favore della ricorrente e, sino ad oggi, il versamento è risultato regolare.
Alla luce della complessiva condizione economica di entrambe le parti, come rappresentata in atti
(il resistente percepisce uno stipendio di circa €1900 mensili, gravato tuttavia da cessione del quinto dello stipendio, oltre che dai costi per locazione, mentre la ricorrente è supportata economicamente dalla zia e non ha spese vive per l'abitazione), si conferma a carico del padre l'importo del contributo per il mantenimento dei figli di €300 mensili come già stabilito nei provvedimenti provvisori del 29.11.2023 da versarsi alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Spese di lite.
La mancata costituzione del resistente, la di lui partecipazione alle udienze nonché la fattiva adesione alla c.t.u. disposta dal Giudice, in cui è apparso collaborativo, e la decisione assunta nel primario interesse dei minori rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
È accolta, come da separato decreto, l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
il 17.5.1977 e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Parte_1
LUCCA, in data 31.3.2004, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 atto 81 parte 2 serie C, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- affida i minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
- dispone che gli incontri padre-figli si svolgano con le modalità e secondo il calendario di cui in parte motiva;
nelle vacanze natalizie e pasquali sarà seguito un criterio di alternanza, mentre per le vacanze estive i genitori concorderanno annualmente entro il giorno 30 maggio di ogni anno le due settimane anche non consecutive che i minori, compatibilmente con la volontà espressa in tal senso, trascorreranno con ciascun genitore;
- pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Controparte_1 mensile di € 300,00 (€100,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, dando atto del consenso prestato dal resistente al pagamento diretto da parte del datore di lavoro;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Capannori, che relazioneranno al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
- dispone la presa in carico di da parte dell territorialmente Persona_1 CP_2
competente;
- invita i genitori ad attivare i percorsi di supporto individuale ed alla genitorialità suggeriti dal c.t.u.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Marcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Segromigno in Monte (Lu), via di Piaggiori n. 131 giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. non costituito né rappresentato Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: (come precisate in sede di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.3.2025) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: − Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente, portandosi Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto;
− Assegnare la casa coniugale – già di proprietà esclusiva della sig.ra – Parte_1 alla ricorrente con tutto il mobilio che la arreda, avendo il sig. già ritirato da tempo i propri effetti CP_1 personali ed i beni mobili di sua esclusiva proprietà; − Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori
, nata il [...] a [...], c.f. e , nato il Persona_1 C.F._3 Persona_2
26/08/2011 a Lucca, c.f. , con domiciliazione prevalente presso la madre;
Disporre C.F._4 che il sig. sia tenuto a corrispondere alla sig.ra mensilmente la somma Controparte_1 Parte_1 di €. 100,00= (cento/00) per ciascun figlio, non autosufficiente, ossia , divenuta nelle more Persona_3 del procedimento maggiorenne, e , per il complessivo importo di Persona_1 Persona_2
€. 300,00 (e/o nella misura maggiore che sarà ritenuta congrua dall'Ecc.mo Tribunale anche in virtù della documentazione allegata al presente atto), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Lucca, secondo la variazione degli indici Istat per la Città di Lucca. Il contributo dovrà essere corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese;
− Disporre che il sig. sia obbligato a Controparte_1 corrispondere il sopraccitato contributo di mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Gli obblighi patrimoniali a carico del sig. CP_1 verso i figli potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungeranno un'autonoma indipendenza economica;
− Disporre la continuazione del monitoraggio dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del Comune di Capannori e la continuazione del supporto, suggerito anche dall'espletata CTU, in favore sia della IA , sebbene Persona_3 maggiorenne, sia dei figli minori e;
− Disporre la revoca degli incontri Per_1 Persona_2 protetti padre – figli minori e , e disporre che il sig. Per_1 Persona_2 Controparte_1 frequenti i figli minori nella misura di almeno un pomeriggio a settimana, con comunicazione esatta dei pomeriggi ad inizio del mese alla madre (in virtù della conoscenza del suo calendario mensile Parte_1 lavorativo) e tenendo comunque conto degli impegni scolastici, sportivi e personali dei minori;
− nulla in merito alla frequentazione della IA , atteso il raggiungimento da parte della stessa della Persona_3 maggiore età; − con richiesta di liquidazione dei compensi professionali di causa, sia della fase cautelare sia della fase di merito sia dell'istanza ex art. 473 bis.37 c.p.c., attesa l'ammissione della sig.ra Parte_1 al Patrocinio a Spese dello Stato, come da separata istanza già depositata”.
[...]
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.7.2023 e regolarmente notificato, contenente allegazione di violenza domestica ex artt. 473bis. 40 e ss. c.p.c., premettendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Capannori (LU) il 31.3.2004, regolarmente Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Capannori nell'anno 2004, parte II, serie C, numero 81 dal quale sono nati i figli (5.5.2006), (18.11.2007) e Per_3 Per_1 Per_2
(26.8.2011), ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
- ordinare ad la cessazione della condotta pregiudizievole da lui posta Controparte_1
in essere e disporre l'allontanamento immediato dello stesso dalla casa familiare sita in Matraia
(Capannori – Lu), Via di Pizzorna n. 46, prescrivendo di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e ai figli minori;
- pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, con addebito nei confronti del sig. ed autorizzare gli stessi a vivere separatamente;
Controparte_1
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente con tutto il mobilio che la arreda;
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta in spazio neutro;
- porre a carico del resistente la somma di €100 per il mantenimento della ricorrente, nonché la somma di €100 per ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso questo Tribunale. Ha dedotto: di vivere, assieme ai figli, nella casa coniugale sita in Matraia (LU), di cui la stessa detiene per il 100% la nuda proprietà e per il 50% l'intera proprietà, essendo il piano secondo un'unità immobiliare autonoma gravata da usufrutto in favore della zia della medesima ivi abitante;
di essere disoccupata dal 2020 e di non percepire alcuna entrata, occupandosi solo saltuariamente di brevi lavori occasionali avendo qualifica di OSS;
che, viceversa, il marito svolge attività di dipendente OSS a tempo indeterminato percependo uno stipendio di circa €1.900,00 mensili e altresì il 100% dell'Assegno Unico e che lo stesso si occupa della gestione economica di tutta la famiglia, compresa la pensione della zia della ricorrente.
Ha rappresentato che il marito, nel maggio 2023, dopo quasi vent'anni di matrimonio ha comunicato di essere impegnato in altra relazione sentimentale, ha cambiato repentinamente atteggiamento verso la famiglia, ha tenuto condotte persecutorie verso la moglie e i figli, non ha voluto in alcun modo allontanarsi dalla casa coniugale e ha chiesto insistentemente denaro alla ricorrente (la quota parte della pensione della zia) per reperire una nuova abitazione;
infine, ha informato i figli minori, all'insaputa della moglie, di avere una nuova relazione e ha imposto agli stessi la visione di fotografie che lo ritraevano assieme alla nuova compagna. Ha aggiunto di aver iniziato a temere per l'incolumità propria e dei figli a causa del carattere “acceso” del marito, di essersi rivolta ai Servizi Sociali del Comune di Capannori, stante la grave situazione di disagio psicofisico (con calo ponderale di circa 15 kg e due accessi al P.S. con la IA minore Per_3 nell'arco di una settimana) ed economica (il resistente non ha mai corrisposto alcuna somma per il mantenimento dei figli), con successiva attivazione del “Codice Rosa” e di aver intrapreso un percorso psicologico con l'Associazione Luna. Ha infine aggiunto di aver sporto, attesi i comportamenti vessatori del marito, due denunce querele nei confronti del e di aver CP_1 chiesto in via d'urgenza l'allontanamento forzoso del marito dalla casa coniugale.
All'udienza del 9.8.2023 fissata dal Giudice per decidere sulle istanze urgenti, il resistente si è presentato personalmente senza costituirsi, manifestando al Giudice l'impossibilità di conferire mandato ad un legale per ragioni economiche. Il Giudice, sentite le parti, non ha ritenuto sussistere i presupposti per l'adozione di un divieto di avvicinamento a carico del dato il CP_1
trasferimento dello stesso in un immobile condotto in locazione e, preso atto della conflittualità tra i coniugi, ha disposto: - l'attivazione del monitoraggio dei Servizio Sociale del Comune di
Capannori mediante educativa domiciliare, presso le abitazione di entrambi i genitori anche in relazione alla frequentazione genitori-figli; - un calendario di visite padre-figli nel giorno libero dal lavoro ed un ulteriore giorno settimanale nel pomeriggio non lavorativo, da comunicarsi anticipatamente alla madre ed ai Servizi Sociali, con cena e pranzo presso la casa del padre ed eventualmente pernotti appena disponibile il posto letto per tutti;
- la rimessione di ogni altra questione anche economica al merito, con invito alle parti a valutare una soluzione conciliativa.
Le parti hanno dichiarato in udienza di concordare con la soluzione prospettata dal Giudice.
All'udienza del 29.11.2023 fissata per il merito, il resistente è nuovamente comparso personalmente senza l'assistenza di un legale, il Giudice ha sentito le parti e, all'esito, ha assunto i provvedimenti provvisori con cui ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento congiunto dei minori con domiciliazione prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale e ha confermato quanto già disposto nei provvedimenti adottati in via d'urgenza, con relativi incarichi ai Servizi Sociali del Comune di Capannori;
ha invitato i genitori ad avviare un percorso di supporto alla genitorialità, ha disposto la presa in carico di da parte dell' territorialmente competente, ha disposto a carico del padre un Per_3 CP_2 mantenimento mensile di €300 in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
In via istruttoria, il Giudice ha ritenuto superflua la prova testimoniale articolata in ricorso mentre ha ritenuto opportuno proseguire con gli interventi di sostegno e monitoraggio già attivati, con riserva, all'esito del deposito di relazione dei Servizi Sociali, di disporre c.t.u. con monitoraggio sul nucleo familiare e ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 10.5.2024.
Nel corso di tale udienza il Giudice, sentite le parti e acclarato il persistere del conflitto genitoriale nonostante l'attivazione dei Servizi Sociali e , nonché di condotte inadeguate attuate dal CP_2
nei confronti della moglie e preso atto di difficoltà e disagi psicologici dei figli minori CP_1
come relazionato dai Servizi, ha disposto, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, un monitoraggio più intenso dei Servizi e nominato c.t.u. per l'indagine sulla capacità genitoriale.
Espletata la c.t.u., all'udienza del 17.1.2025 la ricorrente ha dichiarato di concordare con le risultanze della stessa mentre il resistente, comparso anche stavolta senza l'assistenza di un legale, si è dichiarato disponibile ad incrementare la frequentazione con il figlio compatibilmente con la propria turnazione di lavoro;
il Giudice ha rinviato per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 28.3.2025 da trattarsi in modalità cartolare con concessione di termini per deposito di note.
La ricorrente ha depositato note autorizzate concludendo come in epigrafe e all'udienza del
28.3.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Va dichiarata la contumacia di , il quale, seppur regolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Separazione.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
emerge, anche dal contegno processuale delle parti, che la prosecuzione della vita comune è divenuta intollerabile e non vi è possibilità di riconciliazione.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Regime di affidamento-frequentazione.
Preliminarmente, si precisa che, nelle more della presente decisione, è divenuta Per_3
maggiorenne per cui alcunché deve prevedersi in ordine all'affido, prevalente collocazione e frequentazione del padre con la stessa.
Sussistono, quanto ai minori ed i presupposti per confermare i provvedimenti Per_1 Per_2 provvisori già adottati, in linea con l'elaborato peritale versato in atti, le cui conclusioni integralmente si condividono per la correttezza del percorso logico argomentativo seguito dalla c.t.u., trasfuso in una valutazione equilibrata e coerente con le circostanze del caso, che tiene puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti.
Dall'esito della c.t.u., si evince che la madre è adeguata al proprio ruolo genitoriale, mentre il padre, sebbene abbia dimostrato carenze quanto alla funzione protettiva sui figli per i comportamenti adottati nelle prime fasi della separazione che hanno ingenerato un vissuto traumatico negli stessi, se adeguatamente supportato, è apparso capace di ascoltare i loro bisogni, ha espresso il desiderio di essere presente nella loro vita ed ha riconosciuto nella ricorrente le doti di un'ottima madre.
Pertanto, anche alla luce del superamento della conflittualità che aveva caratterizzato le prime fasi della separazione, non si ravvedono ragioni ostative all'affidamento condiviso dei minori Per_1
e ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna ove già risiedono e Per_2
nella quale hanno sempre vissuto fin dalla nascita.
Quanto al regime di frequentazione padre-figli, si recepiscono le indicazioni fornite dalla c.t.u., che sono state condivise anche dalla ricorrente e che appaiono rispondenti all'interesse superiore dei minori, poiché garantiscono un equilibrio nelle relazioni familiari;
i figli minori e Per_1
saranno dunque liberi di frequentare il padre per almeno un pomeriggio a settimana, da Per_2
comunicarsi anticipatamente alla madre all'inizio di ogni mese, con cena o pranzo presso la casa del padre ed eventualmente pernotti, quando sarà allestita una camera all'uopo. La IA Per_3
divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, sarà libera di incontrare e frequentare il padre secondo la propria volontà e gradimento.
Nei periodi di vacanze sarà seguito un criterio di alternanza.
Circa la modalità degli incontri, data l'assenza di elementi di pregiudizio per i minori nell'incontrare il padre senza la presenza dell'educatrice familiare come rilevato dalla c.t.u., si ritiene opportuno stabilire che detti incontri siano effettuati senza la presenza dell'educatrice familiare, come inizialmente previsto, ma comunque supervisionati dai Servizi Sociali competenti,
i quali si occuperanno del controllo e della valutazione del rapporto.
La stessa ricorrente ha infatti dato atto dell'andamento ondivago dell'intero nucleo familiare e delle criticità complessivamente emerse, tali da rendere necessaria ed opportuna la prosecuzione del monitoraggio a mezzo del Servizio Sociale del Comune di Capannori, che si è dimostrato sicuramente prezioso e parte attiva nel mediare tra le parti, arginando problematiche che avrebbero potuto assumere gravi epiloghi e nel supportare i figli della coppia.
Si evidenzia inoltre l'opportunità che sia presa in carico dall'UFSMIA territorialmente Per_1
competente come suggerito anche dalla c.t.u., per la risoluzione delle problematiche di carattere piscopatologico emerse (evidenzia il c.t.u.: “ha mostrato una sintomatologia psicopatologica di grave entità tra cui il ricorso all'autolesionismo, alla fabulazione e al tabagismo come modalità di gestione della sofferenza interiore. Il confronto con i genitori ha permesso di individuare in lei una narrazione distorta degli eventi che ha contribuito ad alimentare la conflittualità fra i genitori stessi di cui la ragazza solo parzialmente e solo successivamente sembra rendersi conto”).
Si suggerisce inoltre ad entrambi i genitori l'attivazione di strumenti di supporto e sostegno, come indicato anche dal c.t.u.
Mantenimento e spese straordinarie.
In punto di mantenimento, nella nota conclusiva il difensore della ricorrente ha dato atto che il resistente ha accettato il pagamento diretto da parte del datore di lavoro della somma mensile di
€300 in favore della ricorrente e, sino ad oggi, il versamento è risultato regolare.
Alla luce della complessiva condizione economica di entrambe le parti, come rappresentata in atti
(il resistente percepisce uno stipendio di circa €1900 mensili, gravato tuttavia da cessione del quinto dello stipendio, oltre che dai costi per locazione, mentre la ricorrente è supportata economicamente dalla zia e non ha spese vive per l'abitazione), si conferma a carico del padre l'importo del contributo per il mantenimento dei figli di €300 mensili come già stabilito nei provvedimenti provvisori del 29.11.2023 da versarsi alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Spese di lite.
La mancata costituzione del resistente, la di lui partecipazione alle udienze nonché la fattiva adesione alla c.t.u. disposta dal Giudice, in cui è apparso collaborativo, e la decisione assunta nel primario interesse dei minori rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
È accolta, come da separato decreto, l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
il 17.5.1977 e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Parte_1
LUCCA, in data 31.3.2004, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004 atto 81 parte 2 serie C, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- affida i minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale;
- dispone che gli incontri padre-figli si svolgano con le modalità e secondo il calendario di cui in parte motiva;
nelle vacanze natalizie e pasquali sarà seguito un criterio di alternanza, mentre per le vacanze estive i genitori concorderanno annualmente entro il giorno 30 maggio di ogni anno le due settimane anche non consecutive che i minori, compatibilmente con la volontà espressa in tal senso, trascorreranno con ciascun genitore;
- pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Controparte_1 mensile di € 300,00 (€100,00 per ciascun figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, dando atto del consenso prestato dal resistente al pagamento diretto da parte del datore di lavoro;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
- dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Capannori, che relazioneranno al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
- dispone la presa in carico di da parte dell territorialmente Persona_1 CP_2
competente;
- invita i genitori ad attivare i percorsi di supporto individuale ed alla genitorialità suggeriti dal c.t.u.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli