Articolo 14 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 settembre 1963
Art. 14.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1963-64, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 482 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963