CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2216/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 06/12/2022 al n. 2216/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. TEO QUARZO come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
), (C.F. e C.F._2 CP_4 C.F._3 CP_5
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio
[...] C.F._4 dell'avv. MICHELE CORTAZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avv.
CRISTINA BARTALINI come da procure in atti
-APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI- nonché
già (C.F. Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_2
– P.I. , quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico P.IVA_3 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Toscana, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO COTTINI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA -
e contro
(C.F. ) Controparte_8 C.F._5
(C.F. Controparte_9 P.IVA_4
(C.F. CP_9 C.F._6
-PARTI APPELLATE CONTUMACI - avverso la sentenza n. 374/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 09/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.03.2025, comunicata dalla Cancelleria il 28.03.25, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi formulati, in riforma della sentenza gravata, così giudicare: Nel merito, in principalità, in riforma della sentenza
n. 374/2022 del Tribunale di Siena, pubbl. il 09/05/2022 nella causa n. 380/2017 RG., per i motivi esposti in atti ed in accoglimento del presente appello, rigettare le originarie domande proposte da quale genitore esercente la potestà sul figlio Controparte_5 minore da e dalla sig.ra nei confronti di CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, e, per l'effetto, condannare: • Controparte_1 Controparte_5 quale genitore esercente la potestà sul figlio nonché il sig. CP_2 CP_2 personalmente, alla restituzione all'appellante dell'importo percepito di €. 201.808,31, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
• il sig. CP_3 alla restituzione all'appellante dell'importo percepito di €. 217.122,96, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
• la sig.ra alla restituzione CP_4 all'appellante dell'importo percepito di €. 17.867,09, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
• gli attori quale genitore esercente Controparte_5 la potestà sul figlio personalmente, e CP_2 CP_2 CP_3 CP_4 alla restituzione all'appellante dell'importo percepito per spese legali di €. 39.369,11, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
• alla Controparte_7 restituzione all'appellante dell'importo percepito per spese legali di €. 31.206,20, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
Condannare altresì le parti appellate a rifondere ad l'importo da Controparte_1 quest'ultima pagato di €. 12.889,00 relativo alla tassazione del provvedimento qui impugnato. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA 22% e CAP 4%, come per legge”; Per la parte appellata appellante incidentale altri: “Voglia l'Ill.ma Corte CP_5
d'Appello adita, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla
avverso la sentenza n° Controparte_1
374/2022 pubblicata il 09/05/2022, nell'ambito della causa R.G. n° 380/2017, ed emessa dal Tribunale di Siena, in quanto manifestamente infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi meglio specificati in premessa e, per l'effetto, confermare la richiamata sentenza n° 374/2022 del Tribunale di Siena.
In subordine, nel caso di accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato che con il presente atto viene spiegato ed in accoglimento delle domande proposte in atto di citazione di cui alle conclusioni sub. b) dell'atto stesso, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita riformando in parte de qua la sentenza come dedotto nella parte narrativa dell'appello incidentale, previo accertamento della responsabilità del Sig. come domandata in Controparte_8 citazione e contenuta nella sentenza di prime cure, condannare gli atri convenuti appellati in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore , personalmente in solido alla CP_9 [...]
, in qualità di Assicurazione designata dalla Consap Gestione Fondo di Controparte_11
Garanzia per le Vittime della Strada per le causali tutte esposte in citazione introduttiva, come riproposte espressamente in questa sede e contenute nella impugnata decisione in relazione al sinistro per cui è lite, al pagamento per danno non patrimoniale delle somme risarcitorie di € 176.662,00 a favore di di € 176.662,00 a favore di CP_3
€ 17.500,00 a favore di Tali somme devono essere devalutate CP_2 CP_4 alla data del sinistro (07.09.2015); da detta data vanno conteggiati gli interessi, nella misura di legge e rivalutazione monetaria con il sistema a scalare e anno per anno indicato dalla giurisprudenza di legittimità fino all'effettivo soddisfo;
nonché condannare altresì , in solido con gli altri convenuti, al pagamento Controparte_11 solidale per danno patrimoniale delle somme risarcitorie di € 21.000,00 a favore di
e di € 37.800,00 a favore di oltre interessi legali dalla data del CP_3 CP_2 sinistro;
ed infine condannando la citata compagnia , in Controparte_11 qualità di Assicurazione designata Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido con gli altri convenuti, a rifondere agli attori le spese legali per la somma di € 24.372,72, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed IVA di legge . Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”;
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: IN VIA CP_11
PRINCIPALE Respingere l'appello principale proposto da Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente
[...] la sentenza n. 374/2022 del Tribunale di Siena;
di conseguenza respingere l'appello incidentale condizionato proposto da , , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
; con condanna di al
[...] Controparte_1 pagamento delle spese tutte sostenute da , già Controparte_11 [...]
, nella sua qualità di Impresa Designata per la Toscana, a norma degli Controparte_12 artt. 283 e segg. D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la sua costituzione in giudizio. IN VIA
SUBORDINATA In caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale Controparte_1 condizionato proposto da , , e , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 accertare le somme dovute da , già , Controparte_11 Controparte_12 nella sua qualità di Impresa Designata per la Toscana, a norma degli artt. 283 e segg.
D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con integrale compensazione delle spese di causa con
; di conseguenza accertare e dichiarare Controparte_1 che , già , nella sua qualità di Controparte_11 Controparte_12
Impresa Designata per la Toscana, a norma degli artt. 283 e segg. D. Lgs. 07/09/2005
n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ha diritto ad essere risarcita da Parte_1
, e in qualità di socio accomandatario, a titolo di regresso, ai sensi
[...] CP_9 dell'art. 292 D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, per quanto corrisposto a chicchessia a titolo di indennizzo, interessi e spese”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(per l'innanzi anche ) proponeva appello avverso la sentenza
[...] CP_1
n. 374/2022 con la quale il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti dai congiunti di deceduto a seguito del Persona_1 sinistro stradale verificatosi il 07.09.2015 in Colle Val D'Elsa, al km 67+200 Strada
Regionale 68, per l'effetto dell'impatto tra il suo motociclo Honda tg. BX00738 e l'autocarro Renault tg. DM084GM di proprietà della Controparte_9
e condotto nell'occasione dal dipendente . In particolare, il
[...] Controparte_8 primo giudice, sulla scorta della relazione della Polizia Stradale di Siena, intervenuta sul luogo del sinistro, nonchè della perizia cinematica espletata in sede penale dal consulente del P.M. Ing. (proc. r.g.n.r. 3865/2015 a carico di Per_2 CP_8
per il reato di omicidio colposo), riteneva che la responsabilità nella causazione
[...] del sinistro de quo fosse da ascrivere nella misura del 70% al conducente dell'autocarro che, provenendo da una strada laterale privata, si era immesso sulla Controparte_8 strada regionale n° 68 Valdicecina, omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo condotto dal nonché procedendo contromano, senza tenere la propria destra CP_2 nell'atto di svoltare a sinistra;
quanto al restante 30% della responsabilità, la stessa era attribuita alla vittima per aver tenuto una velocità superiore al limite Persona_1 consentito (di 50 km/h), visto che in base alla traccia di frenata rinvenuta, di circa mt.
6,10, era ritenuto verosimile che la velocità alla quale viaggiava il motociclista al momento del sinistro fosse di 70-80 km/h. Il Tribunale aveva quindi condannato sia il conducente, sia la società proprietaria dell'autocarro ed il socio accomandatario della stessa, in solido tra loro (nonché in solido con la compagnia di assicurazione di cui infra), al pagamento delle seguenti somme (pari ciascuna alla quota del 70% dei danni complessivamente quantificati): a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale €
176.662,00 a favore dell'attore (figlio del de cuius, nelle more del giudizio CP_3 divenuto maggiorenne), € 176.662,00 a favore di in qualità di genitore Controparte_5
e legale rappresentante del minore figlio de de cuius) , € 17.500,00 a favore CP_2 di (sorella de de cuius); a titolo di danno patrimoniale € 21.000,00 a CP_4 favore di ed € 37.800,00 a favore di in qualità di legale CP_3 Controparte_5 rappresentante del figlio minore CP_2
In solido con gli stessi era condannata anche , quale compagnia di assicurazione CP_1 dell'autocarro, ritenendo il Tribunale la validità della copertura assicurativa al momento del sinistro e dunque non sussistenti i presupposti per la condanna – richiesta dagli attori in via alternativa - del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (nei cui confronti la relativa domanda era dunque ritenuta assorbita).
In proposito il primo giudice evidenziava che il certificato di assicurazione prodotto in atti riportava quale data di decorrenza della polizza quella del 3.09.2015, ovvero quattro giorni prima del sinistro, giorno in cui, sulla base dell'istruttoria espletata, era risultato che il aveva chiesto all'agenzia la conclusione del contratto di CP_9 assicurazione, con contestuale accettazione della compagnia che aveva infatti subito provveduto ad emettere la polizza, salvo la stessa rimanere sospesa fino al momento del pagamento della prima rata del premio, avvenuto in data 7.09.2015 (coincidente con il giorno del sinistro). Il Tribunale rilevava come la temporanea inefficacia della polizza, sussistente sulla base del disposto dell'art. 1901 c.c., non fosse opponibile nei confronti dei terzi danneggiati, che avevano dunque diritto al relativo risarcimento del danno anche da parte dell'assicurazione. In primo giudice respingeva altresì l'eccezione di nullità del contratto di assicurazione, rilevata da per assenza del rischio ex CP_1 art. 1895 c.c., evidenziando che la suddetta norma presupponeva, contrariamente al caso in esame, che un rischio non potesse mai verificarsi nell'arco di durata della polizza.
Con la medesima pronuncia il Tribunale accoglieva la domanda trasversale di rivalsa proposta da nei confronti dell'assicurato, condannando CP_1 Controparte_9 ed il socio accomandatario al rimborso di tutte le somme
[...] CP_9 che doveva corrispondere alle parti attrici. Riteneva inoltre fondata anche la CP_1 ulteriore domanda trasversale di manleva avanzata dal convenuto , conducente CP_8 dell'autocarro, nei confronti della sua datrice di lavoro, affermando Controparte_9 che tra le incombenze del datore di lavoro rientrava anche quella di garantire la regolarità amministrativa e assicurativa dei mezzi di trasporto utilizzati dai propri dipendenti e, pertanto, condannava quest'ultima, nonché il socio accomandatario
[...]
a rilevare indenne da ogni pretesa di parte attrice nei suoi CP_9 Controparte_8 confronti. Il primo giudice respingeva, invece, la domanda di manleva proposta dall' direttamente nei confronti della , assicurazione del mezzo CP_8 CP_1 coinvolto, poiché soggetto estraneo sia al rapporto assicurativo intercorso con la società proprietaria dell'autocarro.
La regolamentazione delle spese di lite seguiva la soccombenza, mentre le spese processuali della convenuta convenuta in giudizio quale Fondo di Garanzia CP_12 per le Vittime della Strada, venivano poste a carico di , tenuto conto della CP_1 circostanza che la prima era stata citata in giudizio e costretta a difendersi a causa del persistente rifiuto di di indennizzare gli attori. CP_1
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'aver ritenuto esistente e valido al momento del sinistro il contratto assicurativo r.c.a. n. 45382859;
1.1) errore nell'aver ritenuto che il contratto di assicurazione tra l' e la CP_1 CP_9 si fosse concluso sin dalla data del 03.09.2015, con la sola stampa del contratto di
[...] assicurazione richiesto dal legale rappresentante della società assicurata al subagente della Compagnia di assicurazione senza che la relativa polizza fosse in Persona_3 tale data stata anche consegnata alla cliente, che l'aveva ritirata solo successivamente, in concomitanza con il pagamento del previsto premio;
in particolare, errore nell'aver ritenuto che il contratto di assicurazione si fosse concluso prima della effettiva consegna alla parte assicurata dell'esemplare recante la sottoscrizione dell'assicuratore; errore nell'aver attribuito al subagente il potere di rappresentanza della Compagnia Per_3 assicurativa con riferimento alla conclusione del contratto di assicurazione;
1.2) errore nel non aver dichiarato la nullità della polizza per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 c.c., senza considerare che, essendosi il contratto perfezionato successivamente al sinistro in oggetto, il rischio assicurato si era già verificato al momento della conclusione del contratto;
1.3) erronea e carente motivazione in ordine all'applicazione del principio dell'apparenza del contratto assicurativo, posto che, al momento del sinistro, l'autocarro non esponeva alcun tagliando ed era stato contravvenzionato perché sprovvisto di copertura r.c.a;
2) erronea regolamentazione delle spese di lite alla luce della ritenuta erroneità della pronuncia come da superiore motivo di gravame.
In seno all'atto di gravame dava atto di aver dato esecuzione alla sentenza di CP_1 primo grado, corrispondendo le seguenti somme: a quale genitore Controparte_5 esercente la potestà sul figlio complessivi € 201.808,31; a CP_2 CP_3 complessivi € 217.122,96; a complessivi € 17.867,09; all'Avv. Cortazzo CP_4
Michele (quale difensore dei predetti attori) complessivi € 39.369,11 per spese legali;
a complessivi € 31.206,20 per spese legali;
oltre al pagamento della Controparte_7 tassa di registro della sentenza impugnata pari ad € 12.889,00. delle quali chiedeva la restituzione (vd. doc. D allegato all'atto di appello).
Di tutte le predette somme chiedeva quindi la restituzione all'esito dell'accoglimento dell'appello.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, rigettando nei suoi confronti le originarie domande risarcitorie proposte dagli attori, quali congiunti del de cuius Per_1
[...]
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano e CP_2 CP_3 CP_4
(quest'ultima nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_5 genitoriale sull'allora minore , che contestavano le censure mosse dalla CP_2 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale, in via principale, chiedevano la conferma;
in subordine, per il caso di eventuale accoglimento dell'appello principale, proponevano a loro volta appello incidentale avente ad oggetto la condanna, in luogo della , della in qualità di Assicurazione CP_1 Controparte_11 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido con gli altri convenuti già condannati in primo grado. Si costituiva altresì già , quale Controparte_11 Controparte_12 impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, la quale chiedeva respingersi l'appello principale e, conseguentemente, l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello CP_13 principale e dell'appello incidentale condizionato, chiedeva fossero accertare le somme dovute da con integrale compensazione delle spese di lite con e con CP_12 CP_1 diritto ad essere risarcita da Parte_1
e a titolo di regresso, ai sensi dell'art. 292 D. Lgs. 07/09/2005 n. 209.
[...] CP_9
Nessuno si costituiva per Parte_1
di cui stante la ritualità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia. CP_9
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.03.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è in questa sede controversa, non essendo stata attinta da nessun motivo di gravame, la ricostruzione della dinamica del sinistro mortale, nonché l'attribuzione della relativa responsabilità e la sua ripartizione tra conducente dell'autocarro e vittima, così come non è in questa sede in contestazione il quantum del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei congiunti della vittima, tutte circostanze che devono dunque essere ritenute coperte da giudicato. Parimenti, non è stata oggetto di impugnazione ed è dunque coperta dal giudicato, la condanna della convenuta a Controparte_9 manlevare e rilevare indenne, quale datrice di lavoro, il conducente dell'autocarro
Alberico, quale proprio dipendente, per le somme che lo stesso era stato condannato a risarcire agli attori, in solido con la società proprietaria del mezzo e con il socio accomandatario. Non è oggetto di impugnazione neppure la statuizione con il primo giudice ha rigettato la domanda di manleva proposta dal conducente dell'autocarro direttamente nei confronti della . CP_8 CP_1
La presente controversia attiene dunque esclusivamente alla validità, sotto diversi aspetti, del contratto di assicurazione RC auto dell'autocarro, al momento del sinistro e la eventuale, alternativa affermazione dell'onere risarcitorio in capo al Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, rappresentato per la regione Toscana da CP_11 A tale proposito non è contestato e risulta dalla documentazione in atti come, al momento del sinistro, l'autocarro condotto dall' non esponesse alcun tagliando CP_8 assicurativo, tanto che veniva elevata, tra le altre, la contravvenzione ex art. 193 co 1
e 11 CdS (come da allegata relazione di servizio prodotta come all 1 da parte attrice).
Del pari incontroversa è la circostanza che, qualche giorno prima del sinistro, precisamente in data 3.09.2015, il socio accomandatario della società proprietaria del mezzo, aveva richiesto al subagente assicurativo CP_9 Persona_3
l'emissione da parte della compagnia , di una nuova polizza RC auto per il CP_1 suddetto autocarro (risultando che la precedente polizza RC auto del detto mezzo, stipulata con era venuta a scadenza in data 7.08.2015 e non era stata CP_14 rinnovata). E' circostanza pacifica che al momento del sinistro non fosse stata ancora corrisposta dall'assicurato la prima rata del premio assicurativo, che risulta essere stata pagata (a mezzo assegno bancario n. 0300009494-05 dell'importo di euro 745,00 prodotto come doc. n.
3-4 fascicolo primo grado ), lo stesso giorno CP_1 dell'incidente, precisamente alle 16,05 (come da annotazione apposta dal sub agente in calce alla quietanza di pagamento e da questi confermata in sede di testimonianza), dunque poco dopo il sinistro, verificatosi intorno alle 15,45.
Non è contestato che solo in tale occasione venivano consegnati alla parte assicurata i documenti consistenti nella polizza e nel relativo certificato assicurativo, prodotti in atti, della cui autenticità non si discute. In entrambe le suddette scritture private risulta indicata, quale data di decorrenza dell'assicurazione, il giorno 3.09.2015.
La controversia in punto di copertura assicurativa inerisce dunque essenzialmente il momento di conclusione del contratto e la sua validità, non essendo invece attinta da gravame la sua affermata inefficacia al momento del sinistro ex art. 1901 c.c. (che prevede che 'se il contraente non paga il premio o la prima rata del premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto'), così come l'inopponibilità di quest'ultima nei confronti dei terzi danneggiati ed il pedissequo diritto di rivalsa dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato.
2.Il primo motivo di appello principale, parte prima (1.1): la conclusione del contratto di assicurazione – Con il primo punto del primo motivo di gravame l'appellante contesta la copertura assicurativa affermata dal Tribunale, sotto il profilo del mancato perfezionamento della polizza con al momento del sinistro, CP_1 avvenuto il 7.09.2015. Sul punto il primo giudice ha così motivato: “Ciò premesso, l'eccezione di difetto di copertura assicurativa non può essere accolta nei confronti di parte attrice. Il certificato di assicurazione prodotto in atti reca come data di decorrenza il 03.09.2015, quattro giorni prima del sinistro. La. provvedeva al versamento del premio CP_9 assicurativo il 07.09.15 (giorno del sinistro). E' riportato nella polizza e nel certificato di assicurazione che il periodo per il quale è stato pagato il premio decorre dal 03.09.2015 al 03.03.2016 (doc. 4 fascicolo attori). Non è contestato che il chiese CP_9 telefonicamente all'agenzia assicurativa l'emissione della polizza in data 03.09.15.
Anche il subagente ha testimoniato di aver emesso la polizza ed il certificato di Per_3 assicurazione il 03.09.15 (verbale udienza del 23.09.19). Il contratto di assicurazione è
a forma libera, ha carattere consensuale e si perfeziona col consenso delle parti. Con
l'emissione della polizza e del certificato la richiesta del è stata accettata CP_9 dall'assicurazione e si è perfezionato l'accordo, pur restando sospesa l'operatività del contratto fino al pagamento del premio (art. 1901 c.c.). Il rilascio della polizza, avvenuto il 07.09.15, giorno del pagamento del premio, costituisce adempimento di uno specifico obbligo dell'assicuratore (art. 1888 cc.), allo scopo di facilitare la prova documentale del contratto. Essa presuppone, logicamente e giuridicamente, l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, non sussistendo una espressa volontà di elevare la polizza da documento probatorio a requisito essenziale, il contratto è a forma libera e deve ritenersi concluso il 03.09.15. Il certificato di assicurazione è conforme a quanto riportato in polizza sulla sua decorrenza e non è stata posta in dubbio la sua autenticità”.
L'appellante ha censurato il suddetto assunto con due ordini di argomentazioni: ha ritenuto che il subagente non avesse il potere di impegnare la compagnia di Per_3 assicurazione, così che il fatto che avesse stampato in data 3.09.2015 il contratto di assicurazione richiesto dal legale rappresentante della non poteva Parte_2 ritenersi significativo della avvenuta conclusione del contratto già a tale data;
ha quindi evidenziato come il contratto di assicurazione si fosse validamente concluso solo con la consegna all'assicurato del contratto firmato, cosa che avveniva solo in data 7.09.2015 con il pagamento del premio. Non è infatti controverso che al momento del sinistro l'autocarro fosse sfornito dei documenti assicurativi (tagliando e polizza) consegnati come detto solo in concomitanza al pagamento della prima rata del premio.
Quanto al primo profilo, si osserva che il suddetto punto del motivo di appello relativo al difetto di rappresentanza del sub agente deve essere ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, proposta per la prima volta in sede di appello. Quanto all'ulteriore aspetto, relativo al momento in cui il contratto si sarebbe validamente concluso, il relativo punto del motivo di appello deve essere ritenuto infondato per come di seguito specificato.
Dall'esame del contrassegno di assicurazione prodotto in atti – la cui autenticità non è mai stata posta in contestazione dall'assicurazione – recante in calce la sottoscrizione del 'rappresentante generale', risulta indicata la decorrenza della polizza a partire dalle ore 24 del 3.09.2015, con scadenza alle ore 24 del 3.03.2016.
La data del 3.09.2015 coincide con la data in cui, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal sub agente (che confermava i capitoli 9, 10 della memoria Per_3 attrice), il socio accomandatario della società proprietaria dell'autocarro, CP_9 aveva contattato la compagnia per assicurare il furgone Renault MA tg DM084GM; nello stesso giorno il teste confermava di aver emesso la polizza assicurativa richiesta e, contestualmente, anche il corrispondente certificato assicurativo, spiegando 'quando viene stampata la polizza, viene stampato tutto per intero e quindi anche il certificato'.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che sia il tagliando, sia la stessa polizza venivano sottoscritte dal rappresentante generale della compagnia in esemplare che recava quale data di decorrenza della copertura assicurativa quella del 3.09.2015.
Ciò significa che la sottoscrizione da parte del rappresentante della compagnia era necessariamente avvenuta lo stesso 3.09.2015.
Nel caso di specie non è infatti stata eccepita da nessuna delle parti l'intervenuta retrodatazione della polizza da parte dell'agente generale, che apponendo la sua sottoscrizione sotto la data di decorrenza del 3.09.2015 non è quindi ipotizzabile che abbia firmato, così concludendo il contratto, in data successiva a quella in cui era indicato l'inizio della copertura, sempre fatti salvi gli effetti di cui all'art. 1901 c.c. Il medesimo teste continuava confermando che il pagamento del premio era Per_3 stato effettuato solo in data 7.09.2015 alle ore 16,05, come da annotazione che lo stesso aveva manoscritto nel frontespizio della polizza, riconoscendo altresì la propria sottoscrizione in calce alla quietanza di pagamento. Il testimone confermava quindi di avere in tale occasione ritirato l'assegno in pagamento e quindi consegnato tutta la documentazione all'assicurato, concludendo le dette operazioni verso le ore 17 dello stesso giorno. In particolare, a tale ultimo proposito il riferiva di aver consegnato Per_3 al Sig. “presso gli uffici dell' l'originale della polizza con CP_9 Parte_3 relativo contrassegno alle ore 17,00 del 07.09.15 (“l'orario era più o meno quello delle
17.00”), specificando che “il nuovo contratto è stato emesso a copertura alle 16.05, che
è il quietanzamento della polizza”.
Fatta tale premessa in fatto, si osserva che il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della sua proposta. Il suddetto contratto, una volta concluso, non è tuttavia per ciò solo produttivo di effetti. L'efficacia del contratto di assicurazione è infatti subordinata dalla legge alla condicio iuris del pagamento del premio (art. 1899 c.c.). Questa regola, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n° 38216/2021), è
l'espressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioè la c.d.
"inversione del ciclo produttivo" tipica delle operazioni assicurative: l'assicuratore, infatti, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati. Dunque il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti.
Nel caso in esame, il fatto che il sub agente, richiesto della stipula della polizza in data
3.09.2015, ne abbia stampato non una mera bozza, bensì un esemplare contenente la sottoscrizione dell'agente generale, è significativo del fatto che già tale giorno l'assicurazione avesse accettato di assicurare il mezzo in questione.
In proposito si osserva come non risultino prodotti in atti altri documenti relativi al contratto di assicurazione al di fuori di quelli contenenti tutti la sottoscrizione dell'agente generale, così avvalorandosi la ricostruzione secondo la quale la sottoscrizione del contratto da parte dell'agente generale sarebbe avvenuta già il 3.09.15, data apposta nell'esemplare recante la suddetta firma.
Considerato che, come detto, risulta - peraltro pacificamente - che nessun documento contrattuale era stato consegnato all'assicurato in data 3.09.2015, ma che, sia la polizza, sia il tagliando di assicurazione, venivano dati in mano al cliente il giorno 7 settembre, contestualmente al pagamento del premio, poco dopo la verificazione del sinistro, è inverosimile che l'agente generale abbia firmato detto documento solo il giorno della consegna, lasciando indicata la data del 3.09.2015.
Nel contratto di polizza, peraltro, la data del 3.09.2015 è indicata non solo quale decorrenza dell'assicurazione, ma anche quale giorno in cui la polizza era stata emessa e, dunque, validamente sottoscritta dall'agente generale.
Il fatto che di tale positivo riscontro fosse stata data contestuale contezza al cliente, che aveva richiesto la conclusione del contratto di assicurazione, deve ritenersi provato, in via presuntiva, se solo si considera che non appena verificatosi il sinistro il cliente si rivolgeva all'assicurazione per effettuare il pagamento del premio, cosa che non avrebbe potuto fare se non fosse stato a tale momento già edotto che l'assicurazione aveva acconsentito ad assicurarlo emettendo la relativa polizza che, infatti, come detto, recava la data del 3.09.2015. A ciò deve aggiungersi come non avrebbe avuto alcun senso per l'assicurazione emettere sia la polizza sia il tagliando di assicurazione rc auto, con relativa sottoscrizione dell'agente generale, senza contestualmente avvisare il cliente che aveva avanzato la richiesta e di cui era atteso il pagamento per rendere il contratto efficace. Depone in tal senso anche quanto dichiarato dal in sede di sommarie Per_3 informazioni rese alla Polizia Stradale di Siena nell'ambito del relativo procedimento penale: 'la polizza fu emessa, ma non venne messa in garanzia poiché il cliente non venne a pagare il premio, nonostante alcuni miei solleciti telefonici nei giorni seguenti il 3.09.2015'. Pur a fronte dell'utilizzo di un linguaggio sicuramente atecnico, da quanto sopra si inferisce che il 3.09.2015 il contratto era già concluso tra l'assicurato e l'assicurazione in persona del suo agente generale, tanto che il sub agente che seguiva la pratica aveva sollecitato il cliente ad andare ad effettuare il pagamento. Le suddette dichiarazioni rese dal alle Forze dell'Ordine così proseguono: 'Il giorno 7.09.2015 Per_3 il cliente mi chiamò alle 16,05 dicendomi di mettere in copertura la polizza del furgone tg. DM084GM e di passare da lui a prendere l'assegno del premio. Dopo aver messo in Co copertura la polizza assicurativa mi sono recato a Badesse, presso la sede della L.
Trasporti, dove il mi dette l'assegno a pagamento del premio e si congedò da CP_9 me dicendomi che doveva portare la polizza del furgone sul luogo del sinistro occorso al furgone, in visione alle Forze dell'Ordine intervenute per i rilievi…' Risulta anche da tale passaggio di tutta evidenza che il cliente, che solo al momento del sinistro telefonava all'assicurazione per pagare il premio dovuto, doveva necessariamente essere già a conoscenza della intervenuta accettazione della compagnia rispetto alla stipula del contratto in questione, che chiedeva di 'mettere in copertura', con ciò all'evidenza riferendosi alla cessazione della sospensione degli effetti contrattuali determinata dall'art. 1901 c.c.
Né in senso contrario può essere ritenuto rilevante il fatto che non fosse stata consegnata la relativa documentazione, rilasciata solo con il pagamento del premio. In proposito, infatti, né l'articolo 1321 c.c., né l'articolo 1882 c.c., subordinano l'efficacia del contratto di assicurazione alla consegna della polizza. Al contrario, il contratto di assicurazione esige la forma scritta soltanto ad probationem, sicché i suoi effetti si producono a prescindere dalla consegna dei documenti contrattuali (cfr. Cass. n°
38216/2021 cit.).
Dunque, il fatto che la polizza e il relativo certificato siano stati consegnati all'assicurato il 07.09.2015 alle ore 17.00 dopo che l'agente aveva incassato il premio, quindi a sinistro ormai avvenuto (verificatosi alle ore 15:45), non ha alcun rilievo ai fini della conclusione del contratto assicurativo, posto che ciò che rileva è:
- la sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della compagnia, avvenuta il 03.09.2015 quando la polizza e il certificato assicurativo vennero emessi, che costituisce espressione della volontà dell'assicuratore di obbligarsi e di concludere il contratto;
- il fatto che il contrassegno e il certificato siano stati rilasciati con indicata la decorrenza della garanzia dal 3 settembre 2015, circostanza mai contestata dalla che non CP_1 ha mai messo in dubbio la loro autenticità, con conseguente obbligo della compagnia di procedere al risarcimento dei danni in favore del terzo danneggiato, così come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 17.11.2011 n. 24089, 27.8.2014
n. 18307, 11.04.2016 n. 6974, 16.2.2017 n. 4112), indipendentemente da quando il premio sia stato poi in effetti pagato (fatto quest'ultimo rilevante solo con riferimento al rapporto tra le parti contrattuali.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sul piano dell'inquadramento giuridico, il certificato costituisce una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall'assicuratore verso la generalità dei terzi. Al pari della confessione, dunque, il contenuto del certificato non può essere contestato dall'assicuratore a meno che non provi che lo stesso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza ex art. 2732 c.c. ( cfr. Cass. n. 6974 dell'11.04.2016).
Peraltro nel caso di specie il certificato di assicurazione si presenta da tale punto di vista assolutamente coerente rispetto alla sottostante polizza, in cui è riportata la medesima data di emissione del contratto da parte dell'assicurazione e contestuale sua decorrenza, fatta salva la sospensione prevista per legge fino all'effettivo pagamento del premio pattuito.
Come affermato correttamente dal primo giudice, il contratto assicurativo per cui è causa deve quindi ritenersi concluso il 03.09.2015, anche se la sua efficacia è rimasta sospesa sino alla data del 07.09.2015, giorno in cui l'assicurato ha versato il premio pattuito, in applicazione dell'art. 1901, comma 1. c.c. secondo cui “l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.”
Da ciò discendono due conseguenze: da una parte l'inopponibilità nei confronti dei terzi danneggiati dell'inefficacia del contratto di assicurazione, perfezionatosi tra le parti, ma rimasto 'sospeso' in attesa del pagamento del premio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 c.c.; dall'altra il diritto dell'assicurazione di rivalersi nei confronti della parte assicurata, nei termini stabiliti dal primo giudice e non oggetto di specifica impugnazione.
Risulta infatti dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga la prima rata del premio, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo;
al contrario, nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio - e sia spirato il periodo di tolleranza di 15 gg – così come previsto dall'art. 1901, comma secondo, c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, come espressamente previsto dall'art. 127 CdA (cfr. Cass n° 33790/2023; conf. Cass. n. 5944/2014; Cass. n°
23313/2007). In tal senso secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il citato art 127 CdA (e analogamente il precedente art 7 L. 990/69), distinguendo l'ipotesi in cui non venga pagata la prima rata del premio (comma primo) dall'ipotesi in cui non vengano pagati i premi successivi (comma secondo), contrappone l'inadempimento iniziale all'inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza. Dunque, il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dal combinato disposto di cui all'art. 127 CdA e all'art. 1901 secondo comma c.c., opera soltanto nell'ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale. In tale caso, all'inopponibilità ai terzi danneggiati della inefficacia contrattuale fa da contrappunto il diritto della compagnia di rivalersi nei confronti dell'assicurato che ha mancato di corrispondere il primo rateo del premio pattuito.
Per quanto detto, quindi tale parte del primo motivo di gravame deve essere ritenuta infondata.
3.Il primo motivo di appello principale, parte seconda (1.2): la nullità della polizza ex art. 1895 c.c. – L'appellante ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non sussistere la nullità del contratto assicurativo in oggetto ex art. 1895 c.c., norma secondo cui “il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”.
Il Giudice di prime cure così argomentava la propria decisione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità: “La nullità del contratto per inesistenza del rischio, ex art. 1895
c.c., sussiste infatti quando nessun rischio può mai verificarsi (allorché, ad esempio, si assicuri la responsabilità derivante dalla circolazione di un veicolo non più esistente perché demolito). Salva questa particolare ipotesi, il rischio che il proprietario d'un veicolo a motore venga chiamato a rispondere dei danni causati dalla circolazione del suo mezzo non cessa solo perché si è già verificato un sinistro prima della stipula poiché il rischio è immanente nell'attività o nel bene oggetto di assicurazione. Il contratto stipulato dalla nel nostro caso non era dunque nullo ex art. 1895 c.c., perché il CP_1 rischio assicurato poteva ulteriormente verificarsi.”
L'appellante sostiene che l'assenza del rischio nel caso di specie ricorrerebbe in relazione al verificarsi del sinistro prima della stipula del contratto.
Anche il suddetto punto del primo motivo di gravame deve essere ritenuto infondato sebbene per motivi parzialmente diversi da quelli indicati dal primo giudice.
Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 1895 c.c. è infatti la conclusione del contratto che, nella fattispecie, per quanto detto sopra, deve ritenersi essere avvenuta il 3.09.2015, dunque in data antecedente il sinistro, non essendo a tale fine di alcun rilievo l'intervenuta efficacia della polizza, questa sì successiva al sinistro, poco dopo il quale è stato pagato il premio.
4.Il primo motivo di appello principale, parte terza: il principio dell'apparenza contrattuale – Con il terzo punto del primo motivo di gravame l'appellante lamenta infine l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto sussistente, nei confronti del terzo danneggiato, anche l'apparenza di una copertura assicurativa per l'autocarro Renault.
Sul punto, così ha argomentato il Tribunale: “Poiché esiste un contratto di assicurazione, sussiste il presupposto legale (art. 1173 c.c.) perché sorga l'obbligazione dell'assicuratore verso il danneggiato;
l'inefficacia del contratto per omesso pagamento del premio non può essere opposta al soggetto danneggiato ma produrrà effetti che potranno essere regolati nell'ambito del rapporto assicurativo. Né a diversa conclusione può condurre il fatto che, non essendo stato esposto il contrassegno assicurativo sul furgone Renault e non essendo il conducente in possesso di alcun certificato assicurativo, non potrebbe essere invocato il principio dell'apparenza, in base al quale prevale, per il terzo danneggiato, la copertura assicurativa risultante dal certificato, rispetto a quella effettiva. Infatti, la ratio della norma che imponeva l'esibizione del contrassegno (art. 181 c.d.s.) era l'esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa del proprietario (Cass. n. 18109 del
12.09.2005). Nulla ha a che fare tale obbligo, pertanto, con la sussistenza degli obblighi nascenti dal contratto assicurativo”.
L'appellante ha contestato che nel caso di specie potesse ritenersi sussistente l'apparenza del contratto di assicurazione considerato che, pacificamente, l'autocarro al momento del sinistro non esponeva nessun tagliando assicurativo, che non gli era stato infatti ancora consegnato, tanto che la polizia intervenuta aveva elevato nei suoi confronti la relativa contravvenzione.
Nel caso di specie non siamo di fronte alla creazione di alcuna apparenza contrattuale divergente dalla situazione realmente esistente che abbia determinato un incolpevole affidamento dei terzi danneggiati, atteso che nei loro confronti l'operatività del contratto di assicurazione, pur ancora inefficace tra le parti contrattuali al momento del sinistro ex art. 1901 c.c., è conseguenza della valida stipulazione del contratto di assicurazione, pur essendo gli effetti rimasti sospesi fino all'effettivo pagamento del premio, avvenuto dopo il sinistro.
Nei detti termini, dunque, di nessun rilievo risulta il fatto che l'assicurato al momento dell'incidente non esponesse il tagliando assicurativo, che pacificamente gli veniva consegnato solo successivamente, con il pagamento del premio assicurativo, sulla cui autenticità e corrispondenza alla polizza non vi è controversia.
A tale proposito si osserva che, per come sopra specificato, per ai sensi dell'art. 127
CdA l'assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo indicato nel certificato, a nulla rilevando nei confronti di questi ultimi il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, né tantomeno l'efficacia e la validità del rapporto assicurativo esistente tra le parti.
5.Gli appelli incidentali condizionati - Stante il rigetto dell'impugnazione principale,
l'appello incidentale condizionato proposti dagli appellati , , CP_2 CP_3 [...]
e , congiunti del de cuius deve ritenersi assorbito. CP_4 Controparte_5 Persona_1
6.Il secondo motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado – Il secondo motivo di appello contiene una contestazione delle spese di lite poste a carico di fondata non su una non corretta applicazione dei criteri di regolamentazione CP_1 delle stesse, bensì unicamente sull'esito - ritenuto erroneo come da primo motivo di gravame – del giudizio di merito.
Si osserva dunque che, come conseguenza dell'integrare rigetto del primo motivo, il secondo motivo deve essere ritenuto assorbito e la regolamentazione delle spese di lite di primo grado, ancorata a coerente applicazione dei principi di soccombenza e di causazione, confermata.
Alla conferma della sentenza di primo grado consegue quindi anche il rigetto della domanda di restituzione di quanto versato dall'appellante in esecuzione della stessa.
7.Le spese di lite - Considerato l'integrale rigetto dell'appello principale, le spese del presente grado sono poste a carico della parte appellante nei confronti di entrambe le parti appellate costituite. In particolare, la condanna di alla refusione delle CP_1 spese di lite nei confronti della parte appellata +altri (considerata CP_5 unitariamente) è conseguenza dell'applicazione del principio di soccombenza dell'assicurazione appellante nei confronti dei terzi danneggiati, che si sono visti confermare la domanda proposta anche nei suoi confronti. Le spese dell'altra parte appellata costituita devono essere poste sempre a carico di – CP_12 CP_1 ancorchè questa non abbia proposto nei suoi confronti nessuna domanda e dunque nessun motivo di gravame – in applicazione del principio di causazione: la citazione da parte degli attori di quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime CP_12 della Strada, nei cui confronti era stata richiesta la condanna, in via alternativa, rispetto ad , è infatti la conseguenza della linea difensiva sostenuta da quest'ultima e CP_1 risultata infondata.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/22, tenuto conto dell'impegno difensivo (medio) e del valore del quantum appellatum da ragguagliare all'importo del risarcimento dei danni che l'assicurazione è stata condannata a risarcire in solido, con conseguente individuazione dello scaglione ricompreso tra euro 52.000 ed euro 260.000. In proposito si osserva come il credito risarcitorio più elevato tra quelli azionati dagli appellati + altri è CP_5 quello di quale genitore legale rappresentante del figlio minore del de Controparte_5 cuius (euro 176.662 per danno non patrimoniale + euro 37800 per danno CP_2 patrimoniale) e il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c.; in tal caso, infatti, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c. (a differenza dell'art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n° 3107/2017 e
18166/23).
Per quanto detto le spese di lite del grado di appello sono così liquidate: euro 2977,00 per fase di studio, euro 1911,00 per fase introduttiva, euro 5103,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di euro 9991,00, con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note sostanzialmente ripetitive delle già spiegate difese, dunque ricomprese nella fase introduttiva.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed entrambe le impugnazioni sono state respinte, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbiti i proposti appelli incidentali condizionati all'accoglimento dell'appello principale;
3) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate ( + altri e le CP_5 CP_12 spese di lite, che vengono liquidate (per ciascuna delle suddette parti) in € 9991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.06.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 06/12/2022 al n. 2216/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MICHELANGIOLO PANEBARCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. TEO QUARZO come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
), (C.F. e C.F._2 CP_4 C.F._3 CP_5
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio
[...] C.F._4 dell'avv. MICHELE CORTAZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avv.
CRISTINA BARTALINI come da procure in atti
-APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI- nonché
già (C.F. Controparte_6 Controparte_7 P.IVA_2
– P.I. , quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico P.IVA_3 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Toscana, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO COTTINI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA -
e contro
(C.F. ) Controparte_8 C.F._5
(C.F. Controparte_9 P.IVA_4
(C.F. CP_9 C.F._6
-PARTI APPELLATE CONTUMACI - avverso la sentenza n. 374/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 09/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.03.2025, comunicata dalla Cancelleria il 28.03.25, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei motivi formulati, in riforma della sentenza gravata, così giudicare: Nel merito, in principalità, in riforma della sentenza
n. 374/2022 del Tribunale di Siena, pubbl. il 09/05/2022 nella causa n. 380/2017 RG., per i motivi esposti in atti ed in accoglimento del presente appello, rigettare le originarie domande proposte da quale genitore esercente la potestà sul figlio Controparte_5 minore da e dalla sig.ra nei confronti di CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, e, per l'effetto, condannare: • Controparte_1 Controparte_5 quale genitore esercente la potestà sul figlio nonché il sig. CP_2 CP_2 personalmente, alla restituzione all'appellante dell'importo percepito di €. 201.808,31, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
• il sig. CP_3 alla restituzione all'appellante dell'importo percepito di €. 217.122,96, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
• la sig.ra alla restituzione CP_4 all'appellante dell'importo percepito di €. 17.867,09, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
• gli attori quale genitore esercente Controparte_5 la potestà sul figlio personalmente, e CP_2 CP_2 CP_3 CP_4 alla restituzione all'appellante dell'importo percepito per spese legali di €. 39.369,11, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
• alla Controparte_7 restituzione all'appellante dell'importo percepito per spese legali di €. 31.206,20, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
Condannare altresì le parti appellate a rifondere ad l'importo da Controparte_1 quest'ultima pagato di €. 12.889,00 relativo alla tassazione del provvedimento qui impugnato. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA 22% e CAP 4%, come per legge”; Per la parte appellata appellante incidentale altri: “Voglia l'Ill.ma Corte CP_5
d'Appello adita, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla
avverso la sentenza n° Controparte_1
374/2022 pubblicata il 09/05/2022, nell'ambito della causa R.G. n° 380/2017, ed emessa dal Tribunale di Siena, in quanto manifestamente infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi meglio specificati in premessa e, per l'effetto, confermare la richiamata sentenza n° 374/2022 del Tribunale di Siena.
In subordine, nel caso di accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato che con il presente atto viene spiegato ed in accoglimento delle domande proposte in atto di citazione di cui alle conclusioni sub. b) dell'atto stesso, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita riformando in parte de qua la sentenza come dedotto nella parte narrativa dell'appello incidentale, previo accertamento della responsabilità del Sig. come domandata in Controparte_8 citazione e contenuta nella sentenza di prime cure, condannare gli atri convenuti appellati in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore , personalmente in solido alla CP_9 [...]
, in qualità di Assicurazione designata dalla Consap Gestione Fondo di Controparte_11
Garanzia per le Vittime della Strada per le causali tutte esposte in citazione introduttiva, come riproposte espressamente in questa sede e contenute nella impugnata decisione in relazione al sinistro per cui è lite, al pagamento per danno non patrimoniale delle somme risarcitorie di € 176.662,00 a favore di di € 176.662,00 a favore di CP_3
€ 17.500,00 a favore di Tali somme devono essere devalutate CP_2 CP_4 alla data del sinistro (07.09.2015); da detta data vanno conteggiati gli interessi, nella misura di legge e rivalutazione monetaria con il sistema a scalare e anno per anno indicato dalla giurisprudenza di legittimità fino all'effettivo soddisfo;
nonché condannare altresì , in solido con gli altri convenuti, al pagamento Controparte_11 solidale per danno patrimoniale delle somme risarcitorie di € 21.000,00 a favore di
e di € 37.800,00 a favore di oltre interessi legali dalla data del CP_3 CP_2 sinistro;
ed infine condannando la citata compagnia , in Controparte_11 qualità di Assicurazione designata Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido con gli altri convenuti, a rifondere agli attori le spese legali per la somma di € 24.372,72, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed IVA di legge . Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”;
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: IN VIA CP_11
PRINCIPALE Respingere l'appello principale proposto da Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente
[...] la sentenza n. 374/2022 del Tribunale di Siena;
di conseguenza respingere l'appello incidentale condizionato proposto da , , e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
; con condanna di al
[...] Controparte_1 pagamento delle spese tutte sostenute da , già Controparte_11 [...]
, nella sua qualità di Impresa Designata per la Toscana, a norma degli Controparte_12 artt. 283 e segg. D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la sua costituzione in giudizio. IN VIA
SUBORDINATA In caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale Controparte_1 condizionato proposto da , , e , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 accertare le somme dovute da , già , Controparte_11 Controparte_12 nella sua qualità di Impresa Designata per la Toscana, a norma degli artt. 283 e segg.
D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con integrale compensazione delle spese di causa con
; di conseguenza accertare e dichiarare Controparte_1 che , già , nella sua qualità di Controparte_11 Controparte_12
Impresa Designata per la Toscana, a norma degli artt. 283 e segg. D. Lgs. 07/09/2005
n. 209, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ha diritto ad essere risarcita da Parte_1
, e in qualità di socio accomandatario, a titolo di regresso, ai sensi
[...] CP_9 dell'art. 292 D. Lgs. 07/09/2005 n. 209, per quanto corrisposto a chicchessia a titolo di indennizzo, interessi e spese”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
(per l'innanzi anche ) proponeva appello avverso la sentenza
[...] CP_1
n. 374/2022 con la quale il Tribunale di Siena aveva accolto la domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti dai congiunti di deceduto a seguito del Persona_1 sinistro stradale verificatosi il 07.09.2015 in Colle Val D'Elsa, al km 67+200 Strada
Regionale 68, per l'effetto dell'impatto tra il suo motociclo Honda tg. BX00738 e l'autocarro Renault tg. DM084GM di proprietà della Controparte_9
e condotto nell'occasione dal dipendente . In particolare, il
[...] Controparte_8 primo giudice, sulla scorta della relazione della Polizia Stradale di Siena, intervenuta sul luogo del sinistro, nonchè della perizia cinematica espletata in sede penale dal consulente del P.M. Ing. (proc. r.g.n.r. 3865/2015 a carico di Per_2 CP_8
per il reato di omicidio colposo), riteneva che la responsabilità nella causazione
[...] del sinistro de quo fosse da ascrivere nella misura del 70% al conducente dell'autocarro che, provenendo da una strada laterale privata, si era immesso sulla Controparte_8 strada regionale n° 68 Valdicecina, omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo condotto dal nonché procedendo contromano, senza tenere la propria destra CP_2 nell'atto di svoltare a sinistra;
quanto al restante 30% della responsabilità, la stessa era attribuita alla vittima per aver tenuto una velocità superiore al limite Persona_1 consentito (di 50 km/h), visto che in base alla traccia di frenata rinvenuta, di circa mt.
6,10, era ritenuto verosimile che la velocità alla quale viaggiava il motociclista al momento del sinistro fosse di 70-80 km/h. Il Tribunale aveva quindi condannato sia il conducente, sia la società proprietaria dell'autocarro ed il socio accomandatario della stessa, in solido tra loro (nonché in solido con la compagnia di assicurazione di cui infra), al pagamento delle seguenti somme (pari ciascuna alla quota del 70% dei danni complessivamente quantificati): a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale €
176.662,00 a favore dell'attore (figlio del de cuius, nelle more del giudizio CP_3 divenuto maggiorenne), € 176.662,00 a favore di in qualità di genitore Controparte_5
e legale rappresentante del minore figlio de de cuius) , € 17.500,00 a favore CP_2 di (sorella de de cuius); a titolo di danno patrimoniale € 21.000,00 a CP_4 favore di ed € 37.800,00 a favore di in qualità di legale CP_3 Controparte_5 rappresentante del figlio minore CP_2
In solido con gli stessi era condannata anche , quale compagnia di assicurazione CP_1 dell'autocarro, ritenendo il Tribunale la validità della copertura assicurativa al momento del sinistro e dunque non sussistenti i presupposti per la condanna – richiesta dagli attori in via alternativa - del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (nei cui confronti la relativa domanda era dunque ritenuta assorbita).
In proposito il primo giudice evidenziava che il certificato di assicurazione prodotto in atti riportava quale data di decorrenza della polizza quella del 3.09.2015, ovvero quattro giorni prima del sinistro, giorno in cui, sulla base dell'istruttoria espletata, era risultato che il aveva chiesto all'agenzia la conclusione del contratto di CP_9 assicurazione, con contestuale accettazione della compagnia che aveva infatti subito provveduto ad emettere la polizza, salvo la stessa rimanere sospesa fino al momento del pagamento della prima rata del premio, avvenuto in data 7.09.2015 (coincidente con il giorno del sinistro). Il Tribunale rilevava come la temporanea inefficacia della polizza, sussistente sulla base del disposto dell'art. 1901 c.c., non fosse opponibile nei confronti dei terzi danneggiati, che avevano dunque diritto al relativo risarcimento del danno anche da parte dell'assicurazione. In primo giudice respingeva altresì l'eccezione di nullità del contratto di assicurazione, rilevata da per assenza del rischio ex CP_1 art. 1895 c.c., evidenziando che la suddetta norma presupponeva, contrariamente al caso in esame, che un rischio non potesse mai verificarsi nell'arco di durata della polizza.
Con la medesima pronuncia il Tribunale accoglieva la domanda trasversale di rivalsa proposta da nei confronti dell'assicurato, condannando CP_1 Controparte_9 ed il socio accomandatario al rimborso di tutte le somme
[...] CP_9 che doveva corrispondere alle parti attrici. Riteneva inoltre fondata anche la CP_1 ulteriore domanda trasversale di manleva avanzata dal convenuto , conducente CP_8 dell'autocarro, nei confronti della sua datrice di lavoro, affermando Controparte_9 che tra le incombenze del datore di lavoro rientrava anche quella di garantire la regolarità amministrativa e assicurativa dei mezzi di trasporto utilizzati dai propri dipendenti e, pertanto, condannava quest'ultima, nonché il socio accomandatario
[...]
a rilevare indenne da ogni pretesa di parte attrice nei suoi CP_9 Controparte_8 confronti. Il primo giudice respingeva, invece, la domanda di manleva proposta dall' direttamente nei confronti della , assicurazione del mezzo CP_8 CP_1 coinvolto, poiché soggetto estraneo sia al rapporto assicurativo intercorso con la società proprietaria dell'autocarro.
La regolamentazione delle spese di lite seguiva la soccombenza, mentre le spese processuali della convenuta convenuta in giudizio quale Fondo di Garanzia CP_12 per le Vittime della Strada, venivano poste a carico di , tenuto conto della CP_1 circostanza che la prima era stata citata in giudizio e costretta a difendersi a causa del persistente rifiuto di di indennizzare gli attori. CP_1
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nell'aver ritenuto esistente e valido al momento del sinistro il contratto assicurativo r.c.a. n. 45382859;
1.1) errore nell'aver ritenuto che il contratto di assicurazione tra l' e la CP_1 CP_9 si fosse concluso sin dalla data del 03.09.2015, con la sola stampa del contratto di
[...] assicurazione richiesto dal legale rappresentante della società assicurata al subagente della Compagnia di assicurazione senza che la relativa polizza fosse in Persona_3 tale data stata anche consegnata alla cliente, che l'aveva ritirata solo successivamente, in concomitanza con il pagamento del previsto premio;
in particolare, errore nell'aver ritenuto che il contratto di assicurazione si fosse concluso prima della effettiva consegna alla parte assicurata dell'esemplare recante la sottoscrizione dell'assicuratore; errore nell'aver attribuito al subagente il potere di rappresentanza della Compagnia Per_3 assicurativa con riferimento alla conclusione del contratto di assicurazione;
1.2) errore nel non aver dichiarato la nullità della polizza per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 c.c., senza considerare che, essendosi il contratto perfezionato successivamente al sinistro in oggetto, il rischio assicurato si era già verificato al momento della conclusione del contratto;
1.3) erronea e carente motivazione in ordine all'applicazione del principio dell'apparenza del contratto assicurativo, posto che, al momento del sinistro, l'autocarro non esponeva alcun tagliando ed era stato contravvenzionato perché sprovvisto di copertura r.c.a;
2) erronea regolamentazione delle spese di lite alla luce della ritenuta erroneità della pronuncia come da superiore motivo di gravame.
In seno all'atto di gravame dava atto di aver dato esecuzione alla sentenza di CP_1 primo grado, corrispondendo le seguenti somme: a quale genitore Controparte_5 esercente la potestà sul figlio complessivi € 201.808,31; a CP_2 CP_3 complessivi € 217.122,96; a complessivi € 17.867,09; all'Avv. Cortazzo CP_4
Michele (quale difensore dei predetti attori) complessivi € 39.369,11 per spese legali;
a complessivi € 31.206,20 per spese legali;
oltre al pagamento della Controparte_7 tassa di registro della sentenza impugnata pari ad € 12.889,00. delle quali chiedeva la restituzione (vd. doc. D allegato all'atto di appello).
Di tutte le predette somme chiedeva quindi la restituzione all'esito dell'accoglimento dell'appello.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, rigettando nei suoi confronti le originarie domande risarcitorie proposte dagli attori, quali congiunti del de cuius Per_1
[...]
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano e CP_2 CP_3 CP_4
(quest'ultima nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_5 genitoriale sull'allora minore , che contestavano le censure mosse dalla CP_2 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale, in via principale, chiedevano la conferma;
in subordine, per il caso di eventuale accoglimento dell'appello principale, proponevano a loro volta appello incidentale avente ad oggetto la condanna, in luogo della , della in qualità di Assicurazione CP_1 Controparte_11 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido con gli altri convenuti già condannati in primo grado. Si costituiva altresì già , quale Controparte_11 Controparte_12 impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, la quale chiedeva respingersi l'appello principale e, conseguentemente, l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellati in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello CP_13 principale e dell'appello incidentale condizionato, chiedeva fossero accertare le somme dovute da con integrale compensazione delle spese di lite con e con CP_12 CP_1 diritto ad essere risarcita da Parte_1
e a titolo di regresso, ai sensi dell'art. 292 D. Lgs. 07/09/2005 n. 209.
[...] CP_9
Nessuno si costituiva per Parte_1
di cui stante la ritualità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia. CP_9
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.03.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è in questa sede controversa, non essendo stata attinta da nessun motivo di gravame, la ricostruzione della dinamica del sinistro mortale, nonché l'attribuzione della relativa responsabilità e la sua ripartizione tra conducente dell'autocarro e vittima, così come non è in questa sede in contestazione il quantum del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei congiunti della vittima, tutte circostanze che devono dunque essere ritenute coperte da giudicato. Parimenti, non è stata oggetto di impugnazione ed è dunque coperta dal giudicato, la condanna della convenuta a Controparte_9 manlevare e rilevare indenne, quale datrice di lavoro, il conducente dell'autocarro
Alberico, quale proprio dipendente, per le somme che lo stesso era stato condannato a risarcire agli attori, in solido con la società proprietaria del mezzo e con il socio accomandatario. Non è oggetto di impugnazione neppure la statuizione con il primo giudice ha rigettato la domanda di manleva proposta dal conducente dell'autocarro direttamente nei confronti della . CP_8 CP_1
La presente controversia attiene dunque esclusivamente alla validità, sotto diversi aspetti, del contratto di assicurazione RC auto dell'autocarro, al momento del sinistro e la eventuale, alternativa affermazione dell'onere risarcitorio in capo al Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, rappresentato per la regione Toscana da CP_11 A tale proposito non è contestato e risulta dalla documentazione in atti come, al momento del sinistro, l'autocarro condotto dall' non esponesse alcun tagliando CP_8 assicurativo, tanto che veniva elevata, tra le altre, la contravvenzione ex art. 193 co 1
e 11 CdS (come da allegata relazione di servizio prodotta come all 1 da parte attrice).
Del pari incontroversa è la circostanza che, qualche giorno prima del sinistro, precisamente in data 3.09.2015, il socio accomandatario della società proprietaria del mezzo, aveva richiesto al subagente assicurativo CP_9 Persona_3
l'emissione da parte della compagnia , di una nuova polizza RC auto per il CP_1 suddetto autocarro (risultando che la precedente polizza RC auto del detto mezzo, stipulata con era venuta a scadenza in data 7.08.2015 e non era stata CP_14 rinnovata). E' circostanza pacifica che al momento del sinistro non fosse stata ancora corrisposta dall'assicurato la prima rata del premio assicurativo, che risulta essere stata pagata (a mezzo assegno bancario n. 0300009494-05 dell'importo di euro 745,00 prodotto come doc. n.
3-4 fascicolo primo grado ), lo stesso giorno CP_1 dell'incidente, precisamente alle 16,05 (come da annotazione apposta dal sub agente in calce alla quietanza di pagamento e da questi confermata in sede di testimonianza), dunque poco dopo il sinistro, verificatosi intorno alle 15,45.
Non è contestato che solo in tale occasione venivano consegnati alla parte assicurata i documenti consistenti nella polizza e nel relativo certificato assicurativo, prodotti in atti, della cui autenticità non si discute. In entrambe le suddette scritture private risulta indicata, quale data di decorrenza dell'assicurazione, il giorno 3.09.2015.
La controversia in punto di copertura assicurativa inerisce dunque essenzialmente il momento di conclusione del contratto e la sua validità, non essendo invece attinta da gravame la sua affermata inefficacia al momento del sinistro ex art. 1901 c.c. (che prevede che 'se il contraente non paga il premio o la prima rata del premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto'), così come l'inopponibilità di quest'ultima nei confronti dei terzi danneggiati ed il pedissequo diritto di rivalsa dell'assicurazione nei confronti dell'assicurato.
2.Il primo motivo di appello principale, parte prima (1.1): la conclusione del contratto di assicurazione – Con il primo punto del primo motivo di gravame l'appellante contesta la copertura assicurativa affermata dal Tribunale, sotto il profilo del mancato perfezionamento della polizza con al momento del sinistro, CP_1 avvenuto il 7.09.2015. Sul punto il primo giudice ha così motivato: “Ciò premesso, l'eccezione di difetto di copertura assicurativa non può essere accolta nei confronti di parte attrice. Il certificato di assicurazione prodotto in atti reca come data di decorrenza il 03.09.2015, quattro giorni prima del sinistro. La. provvedeva al versamento del premio CP_9 assicurativo il 07.09.15 (giorno del sinistro). E' riportato nella polizza e nel certificato di assicurazione che il periodo per il quale è stato pagato il premio decorre dal 03.09.2015 al 03.03.2016 (doc. 4 fascicolo attori). Non è contestato che il chiese CP_9 telefonicamente all'agenzia assicurativa l'emissione della polizza in data 03.09.15.
Anche il subagente ha testimoniato di aver emesso la polizza ed il certificato di Per_3 assicurazione il 03.09.15 (verbale udienza del 23.09.19). Il contratto di assicurazione è
a forma libera, ha carattere consensuale e si perfeziona col consenso delle parti. Con
l'emissione della polizza e del certificato la richiesta del è stata accettata CP_9 dall'assicurazione e si è perfezionato l'accordo, pur restando sospesa l'operatività del contratto fino al pagamento del premio (art. 1901 c.c.). Il rilascio della polizza, avvenuto il 07.09.15, giorno del pagamento del premio, costituisce adempimento di uno specifico obbligo dell'assicuratore (art. 1888 cc.), allo scopo di facilitare la prova documentale del contratto. Essa presuppone, logicamente e giuridicamente, l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, non sussistendo una espressa volontà di elevare la polizza da documento probatorio a requisito essenziale, il contratto è a forma libera e deve ritenersi concluso il 03.09.15. Il certificato di assicurazione è conforme a quanto riportato in polizza sulla sua decorrenza e non è stata posta in dubbio la sua autenticità”.
L'appellante ha censurato il suddetto assunto con due ordini di argomentazioni: ha ritenuto che il subagente non avesse il potere di impegnare la compagnia di Per_3 assicurazione, così che il fatto che avesse stampato in data 3.09.2015 il contratto di assicurazione richiesto dal legale rappresentante della non poteva Parte_2 ritenersi significativo della avvenuta conclusione del contratto già a tale data;
ha quindi evidenziato come il contratto di assicurazione si fosse validamente concluso solo con la consegna all'assicurato del contratto firmato, cosa che avveniva solo in data 7.09.2015 con il pagamento del premio. Non è infatti controverso che al momento del sinistro l'autocarro fosse sfornito dei documenti assicurativi (tagliando e polizza) consegnati come detto solo in concomitanza al pagamento della prima rata del premio.
Quanto al primo profilo, si osserva che il suddetto punto del motivo di appello relativo al difetto di rappresentanza del sub agente deve essere ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, proposta per la prima volta in sede di appello. Quanto all'ulteriore aspetto, relativo al momento in cui il contratto si sarebbe validamente concluso, il relativo punto del motivo di appello deve essere ritenuto infondato per come di seguito specificato.
Dall'esame del contrassegno di assicurazione prodotto in atti – la cui autenticità non è mai stata posta in contestazione dall'assicurazione – recante in calce la sottoscrizione del 'rappresentante generale', risulta indicata la decorrenza della polizza a partire dalle ore 24 del 3.09.2015, con scadenza alle ore 24 del 3.03.2016.
La data del 3.09.2015 coincide con la data in cui, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal sub agente (che confermava i capitoli 9, 10 della memoria Per_3 attrice), il socio accomandatario della società proprietaria dell'autocarro, CP_9 aveva contattato la compagnia per assicurare il furgone Renault MA tg DM084GM; nello stesso giorno il teste confermava di aver emesso la polizza assicurativa richiesta e, contestualmente, anche il corrispondente certificato assicurativo, spiegando 'quando viene stampata la polizza, viene stampato tutto per intero e quindi anche il certificato'.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che sia il tagliando, sia la stessa polizza venivano sottoscritte dal rappresentante generale della compagnia in esemplare che recava quale data di decorrenza della copertura assicurativa quella del 3.09.2015.
Ciò significa che la sottoscrizione da parte del rappresentante della compagnia era necessariamente avvenuta lo stesso 3.09.2015.
Nel caso di specie non è infatti stata eccepita da nessuna delle parti l'intervenuta retrodatazione della polizza da parte dell'agente generale, che apponendo la sua sottoscrizione sotto la data di decorrenza del 3.09.2015 non è quindi ipotizzabile che abbia firmato, così concludendo il contratto, in data successiva a quella in cui era indicato l'inizio della copertura, sempre fatti salvi gli effetti di cui all'art. 1901 c.c. Il medesimo teste continuava confermando che il pagamento del premio era Per_3 stato effettuato solo in data 7.09.2015 alle ore 16,05, come da annotazione che lo stesso aveva manoscritto nel frontespizio della polizza, riconoscendo altresì la propria sottoscrizione in calce alla quietanza di pagamento. Il testimone confermava quindi di avere in tale occasione ritirato l'assegno in pagamento e quindi consegnato tutta la documentazione all'assicurato, concludendo le dette operazioni verso le ore 17 dello stesso giorno. In particolare, a tale ultimo proposito il riferiva di aver consegnato Per_3 al Sig. “presso gli uffici dell' l'originale della polizza con CP_9 Parte_3 relativo contrassegno alle ore 17,00 del 07.09.15 (“l'orario era più o meno quello delle
17.00”), specificando che “il nuovo contratto è stato emesso a copertura alle 16.05, che
è il quietanzamento della polizza”.
Fatta tale premessa in fatto, si osserva che il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della sua proposta. Il suddetto contratto, una volta concluso, non è tuttavia per ciò solo produttivo di effetti. L'efficacia del contratto di assicurazione è infatti subordinata dalla legge alla condicio iuris del pagamento del premio (art. 1899 c.c.). Questa regola, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n° 38216/2021), è
l'espressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioè la c.d.
"inversione del ciclo produttivo" tipica delle operazioni assicurative: l'assicuratore, infatti, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati. Dunque il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti.
Nel caso in esame, il fatto che il sub agente, richiesto della stipula della polizza in data
3.09.2015, ne abbia stampato non una mera bozza, bensì un esemplare contenente la sottoscrizione dell'agente generale, è significativo del fatto che già tale giorno l'assicurazione avesse accettato di assicurare il mezzo in questione.
In proposito si osserva come non risultino prodotti in atti altri documenti relativi al contratto di assicurazione al di fuori di quelli contenenti tutti la sottoscrizione dell'agente generale, così avvalorandosi la ricostruzione secondo la quale la sottoscrizione del contratto da parte dell'agente generale sarebbe avvenuta già il 3.09.15, data apposta nell'esemplare recante la suddetta firma.
Considerato che, come detto, risulta - peraltro pacificamente - che nessun documento contrattuale era stato consegnato all'assicurato in data 3.09.2015, ma che, sia la polizza, sia il tagliando di assicurazione, venivano dati in mano al cliente il giorno 7 settembre, contestualmente al pagamento del premio, poco dopo la verificazione del sinistro, è inverosimile che l'agente generale abbia firmato detto documento solo il giorno della consegna, lasciando indicata la data del 3.09.2015.
Nel contratto di polizza, peraltro, la data del 3.09.2015 è indicata non solo quale decorrenza dell'assicurazione, ma anche quale giorno in cui la polizza era stata emessa e, dunque, validamente sottoscritta dall'agente generale.
Il fatto che di tale positivo riscontro fosse stata data contestuale contezza al cliente, che aveva richiesto la conclusione del contratto di assicurazione, deve ritenersi provato, in via presuntiva, se solo si considera che non appena verificatosi il sinistro il cliente si rivolgeva all'assicurazione per effettuare il pagamento del premio, cosa che non avrebbe potuto fare se non fosse stato a tale momento già edotto che l'assicurazione aveva acconsentito ad assicurarlo emettendo la relativa polizza che, infatti, come detto, recava la data del 3.09.2015. A ciò deve aggiungersi come non avrebbe avuto alcun senso per l'assicurazione emettere sia la polizza sia il tagliando di assicurazione rc auto, con relativa sottoscrizione dell'agente generale, senza contestualmente avvisare il cliente che aveva avanzato la richiesta e di cui era atteso il pagamento per rendere il contratto efficace. Depone in tal senso anche quanto dichiarato dal in sede di sommarie Per_3 informazioni rese alla Polizia Stradale di Siena nell'ambito del relativo procedimento penale: 'la polizza fu emessa, ma non venne messa in garanzia poiché il cliente non venne a pagare il premio, nonostante alcuni miei solleciti telefonici nei giorni seguenti il 3.09.2015'. Pur a fronte dell'utilizzo di un linguaggio sicuramente atecnico, da quanto sopra si inferisce che il 3.09.2015 il contratto era già concluso tra l'assicurato e l'assicurazione in persona del suo agente generale, tanto che il sub agente che seguiva la pratica aveva sollecitato il cliente ad andare ad effettuare il pagamento. Le suddette dichiarazioni rese dal alle Forze dell'Ordine così proseguono: 'Il giorno 7.09.2015 Per_3 il cliente mi chiamò alle 16,05 dicendomi di mettere in copertura la polizza del furgone tg. DM084GM e di passare da lui a prendere l'assegno del premio. Dopo aver messo in Co copertura la polizza assicurativa mi sono recato a Badesse, presso la sede della L.
Trasporti, dove il mi dette l'assegno a pagamento del premio e si congedò da CP_9 me dicendomi che doveva portare la polizza del furgone sul luogo del sinistro occorso al furgone, in visione alle Forze dell'Ordine intervenute per i rilievi…' Risulta anche da tale passaggio di tutta evidenza che il cliente, che solo al momento del sinistro telefonava all'assicurazione per pagare il premio dovuto, doveva necessariamente essere già a conoscenza della intervenuta accettazione della compagnia rispetto alla stipula del contratto in questione, che chiedeva di 'mettere in copertura', con ciò all'evidenza riferendosi alla cessazione della sospensione degli effetti contrattuali determinata dall'art. 1901 c.c.
Né in senso contrario può essere ritenuto rilevante il fatto che non fosse stata consegnata la relativa documentazione, rilasciata solo con il pagamento del premio. In proposito, infatti, né l'articolo 1321 c.c., né l'articolo 1882 c.c., subordinano l'efficacia del contratto di assicurazione alla consegna della polizza. Al contrario, il contratto di assicurazione esige la forma scritta soltanto ad probationem, sicché i suoi effetti si producono a prescindere dalla consegna dei documenti contrattuali (cfr. Cass. n°
38216/2021 cit.).
Dunque, il fatto che la polizza e il relativo certificato siano stati consegnati all'assicurato il 07.09.2015 alle ore 17.00 dopo che l'agente aveva incassato il premio, quindi a sinistro ormai avvenuto (verificatosi alle ore 15:45), non ha alcun rilievo ai fini della conclusione del contratto assicurativo, posto che ciò che rileva è:
- la sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della compagnia, avvenuta il 03.09.2015 quando la polizza e il certificato assicurativo vennero emessi, che costituisce espressione della volontà dell'assicuratore di obbligarsi e di concludere il contratto;
- il fatto che il contrassegno e il certificato siano stati rilasciati con indicata la decorrenza della garanzia dal 3 settembre 2015, circostanza mai contestata dalla che non CP_1 ha mai messo in dubbio la loro autenticità, con conseguente obbligo della compagnia di procedere al risarcimento dei danni in favore del terzo danneggiato, così come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 17.11.2011 n. 24089, 27.8.2014
n. 18307, 11.04.2016 n. 6974, 16.2.2017 n. 4112), indipendentemente da quando il premio sia stato poi in effetti pagato (fatto quest'ultimo rilevante solo con riferimento al rapporto tra le parti contrattuali.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sul piano dell'inquadramento giuridico, il certificato costituisce una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall'assicuratore verso la generalità dei terzi. Al pari della confessione, dunque, il contenuto del certificato non può essere contestato dall'assicuratore a meno che non provi che lo stesso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza ex art. 2732 c.c. ( cfr. Cass. n. 6974 dell'11.04.2016).
Peraltro nel caso di specie il certificato di assicurazione si presenta da tale punto di vista assolutamente coerente rispetto alla sottostante polizza, in cui è riportata la medesima data di emissione del contratto da parte dell'assicurazione e contestuale sua decorrenza, fatta salva la sospensione prevista per legge fino all'effettivo pagamento del premio pattuito.
Come affermato correttamente dal primo giudice, il contratto assicurativo per cui è causa deve quindi ritenersi concluso il 03.09.2015, anche se la sua efficacia è rimasta sospesa sino alla data del 07.09.2015, giorno in cui l'assicurato ha versato il premio pattuito, in applicazione dell'art. 1901, comma 1. c.c. secondo cui “l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.”
Da ciò discendono due conseguenze: da una parte l'inopponibilità nei confronti dei terzi danneggiati dell'inefficacia del contratto di assicurazione, perfezionatosi tra le parti, ma rimasto 'sospeso' in attesa del pagamento del premio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 c.c.; dall'altra il diritto dell'assicurazione di rivalersi nei confronti della parte assicurata, nei termini stabiliti dal primo giudice e non oggetto di specifica impugnazione.
Risulta infatti dalla consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga la prima rata del premio, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo;
al contrario, nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio - e sia spirato il periodo di tolleranza di 15 gg – così come previsto dall'art. 1901, comma secondo, c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, come espressamente previsto dall'art. 127 CdA (cfr. Cass n° 33790/2023; conf. Cass. n. 5944/2014; Cass. n°
23313/2007). In tal senso secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il citato art 127 CdA (e analogamente il precedente art 7 L. 990/69), distinguendo l'ipotesi in cui non venga pagata la prima rata del premio (comma primo) dall'ipotesi in cui non vengano pagati i premi successivi (comma secondo), contrappone l'inadempimento iniziale all'inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza. Dunque, il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dal combinato disposto di cui all'art. 127 CdA e all'art. 1901 secondo comma c.c., opera soltanto nell'ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale. In tale caso, all'inopponibilità ai terzi danneggiati della inefficacia contrattuale fa da contrappunto il diritto della compagnia di rivalersi nei confronti dell'assicurato che ha mancato di corrispondere il primo rateo del premio pattuito.
Per quanto detto, quindi tale parte del primo motivo di gravame deve essere ritenuta infondata.
3.Il primo motivo di appello principale, parte seconda (1.2): la nullità della polizza ex art. 1895 c.c. – L'appellante ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non sussistere la nullità del contratto assicurativo in oggetto ex art. 1895 c.c., norma secondo cui “il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”.
Il Giudice di prime cure così argomentava la propria decisione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità: “La nullità del contratto per inesistenza del rischio, ex art. 1895
c.c., sussiste infatti quando nessun rischio può mai verificarsi (allorché, ad esempio, si assicuri la responsabilità derivante dalla circolazione di un veicolo non più esistente perché demolito). Salva questa particolare ipotesi, il rischio che il proprietario d'un veicolo a motore venga chiamato a rispondere dei danni causati dalla circolazione del suo mezzo non cessa solo perché si è già verificato un sinistro prima della stipula poiché il rischio è immanente nell'attività o nel bene oggetto di assicurazione. Il contratto stipulato dalla nel nostro caso non era dunque nullo ex art. 1895 c.c., perché il CP_1 rischio assicurato poteva ulteriormente verificarsi.”
L'appellante sostiene che l'assenza del rischio nel caso di specie ricorrerebbe in relazione al verificarsi del sinistro prima della stipula del contratto.
Anche il suddetto punto del primo motivo di gravame deve essere ritenuto infondato sebbene per motivi parzialmente diversi da quelli indicati dal primo giudice.
Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 1895 c.c. è infatti la conclusione del contratto che, nella fattispecie, per quanto detto sopra, deve ritenersi essere avvenuta il 3.09.2015, dunque in data antecedente il sinistro, non essendo a tale fine di alcun rilievo l'intervenuta efficacia della polizza, questa sì successiva al sinistro, poco dopo il quale è stato pagato il premio.
4.Il primo motivo di appello principale, parte terza: il principio dell'apparenza contrattuale – Con il terzo punto del primo motivo di gravame l'appellante lamenta infine l'errore del primo giudice nell'aver ritenuto sussistente, nei confronti del terzo danneggiato, anche l'apparenza di una copertura assicurativa per l'autocarro Renault.
Sul punto, così ha argomentato il Tribunale: “Poiché esiste un contratto di assicurazione, sussiste il presupposto legale (art. 1173 c.c.) perché sorga l'obbligazione dell'assicuratore verso il danneggiato;
l'inefficacia del contratto per omesso pagamento del premio non può essere opposta al soggetto danneggiato ma produrrà effetti che potranno essere regolati nell'ambito del rapporto assicurativo. Né a diversa conclusione può condurre il fatto che, non essendo stato esposto il contrassegno assicurativo sul furgone Renault e non essendo il conducente in possesso di alcun certificato assicurativo, non potrebbe essere invocato il principio dell'apparenza, in base al quale prevale, per il terzo danneggiato, la copertura assicurativa risultante dal certificato, rispetto a quella effettiva. Infatti, la ratio della norma che imponeva l'esibizione del contrassegno (art. 181 c.d.s.) era l'esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa del proprietario (Cass. n. 18109 del
12.09.2005). Nulla ha a che fare tale obbligo, pertanto, con la sussistenza degli obblighi nascenti dal contratto assicurativo”.
L'appellante ha contestato che nel caso di specie potesse ritenersi sussistente l'apparenza del contratto di assicurazione considerato che, pacificamente, l'autocarro al momento del sinistro non esponeva nessun tagliando assicurativo, che non gli era stato infatti ancora consegnato, tanto che la polizia intervenuta aveva elevato nei suoi confronti la relativa contravvenzione.
Nel caso di specie non siamo di fronte alla creazione di alcuna apparenza contrattuale divergente dalla situazione realmente esistente che abbia determinato un incolpevole affidamento dei terzi danneggiati, atteso che nei loro confronti l'operatività del contratto di assicurazione, pur ancora inefficace tra le parti contrattuali al momento del sinistro ex art. 1901 c.c., è conseguenza della valida stipulazione del contratto di assicurazione, pur essendo gli effetti rimasti sospesi fino all'effettivo pagamento del premio, avvenuto dopo il sinistro.
Nei detti termini, dunque, di nessun rilievo risulta il fatto che l'assicurato al momento dell'incidente non esponesse il tagliando assicurativo, che pacificamente gli veniva consegnato solo successivamente, con il pagamento del premio assicurativo, sulla cui autenticità e corrispondenza alla polizza non vi è controversia.
A tale proposito si osserva che, per come sopra specificato, per ai sensi dell'art. 127
CdA l'assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo indicato nel certificato, a nulla rilevando nei confronti di questi ultimi il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, né tantomeno l'efficacia e la validità del rapporto assicurativo esistente tra le parti.
5.Gli appelli incidentali condizionati - Stante il rigetto dell'impugnazione principale,
l'appello incidentale condizionato proposti dagli appellati , , CP_2 CP_3 [...]
e , congiunti del de cuius deve ritenersi assorbito. CP_4 Controparte_5 Persona_1
6.Il secondo motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado – Il secondo motivo di appello contiene una contestazione delle spese di lite poste a carico di fondata non su una non corretta applicazione dei criteri di regolamentazione CP_1 delle stesse, bensì unicamente sull'esito - ritenuto erroneo come da primo motivo di gravame – del giudizio di merito.
Si osserva dunque che, come conseguenza dell'integrare rigetto del primo motivo, il secondo motivo deve essere ritenuto assorbito e la regolamentazione delle spese di lite di primo grado, ancorata a coerente applicazione dei principi di soccombenza e di causazione, confermata.
Alla conferma della sentenza di primo grado consegue quindi anche il rigetto della domanda di restituzione di quanto versato dall'appellante in esecuzione della stessa.
7.Le spese di lite - Considerato l'integrale rigetto dell'appello principale, le spese del presente grado sono poste a carico della parte appellante nei confronti di entrambe le parti appellate costituite. In particolare, la condanna di alla refusione delle CP_1 spese di lite nei confronti della parte appellata +altri (considerata CP_5 unitariamente) è conseguenza dell'applicazione del principio di soccombenza dell'assicurazione appellante nei confronti dei terzi danneggiati, che si sono visti confermare la domanda proposta anche nei suoi confronti. Le spese dell'altra parte appellata costituita devono essere poste sempre a carico di – CP_12 CP_1 ancorchè questa non abbia proposto nei suoi confronti nessuna domanda e dunque nessun motivo di gravame – in applicazione del principio di causazione: la citazione da parte degli attori di quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime CP_12 della Strada, nei cui confronti era stata richiesta la condanna, in via alternativa, rispetto ad , è infatti la conseguenza della linea difensiva sostenuta da quest'ultima e CP_1 risultata infondata.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/22, tenuto conto dell'impegno difensivo (medio) e del valore del quantum appellatum da ragguagliare all'importo del risarcimento dei danni che l'assicurazione è stata condannata a risarcire in solido, con conseguente individuazione dello scaglione ricompreso tra euro 52.000 ed euro 260.000. In proposito si osserva come il credito risarcitorio più elevato tra quelli azionati dagli appellati + altri è CP_5 quello di quale genitore legale rappresentante del figlio minore del de Controparte_5 cuius (euro 176.662 per danno non patrimoniale + euro 37800 per danno CP_2 patrimoniale) e il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c.; in tal caso, infatti, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c. (a differenza dell'art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n° 3107/2017 e
18166/23).
Per quanto detto le spese di lite del grado di appello sono così liquidate: euro 2977,00 per fase di studio, euro 1911,00 per fase introduttiva, euro 5103,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di euro 9991,00, con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note sostanzialmente ripetitive delle già spiegate difese, dunque ricomprese nella fase introduttiva.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed entrambe le impugnazioni sono state respinte, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbiti i proposti appelli incidentali condizionati all'accoglimento dell'appello principale;
3) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate ( + altri e le CP_5 CP_12 spese di lite, che vengono liquidate (per ciascuna delle suddette parti) in € 9991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30.06.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni