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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2022 ed iscritta al n.
1702 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
- (c.f. , rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Lucio Berardi e Salvatore Menditto del foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del secondo sito in Ancona, Corso Stamira n. 10, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Matteo Rossi del Controparte_1 P.IVA_1
foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in Milano, Corso
Matteotti n. 1, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
e contro
c.f. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Valentina Pinna del foro di CP_2 P.IVA_2
Sassari ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Sassari, Via Manno n.
55, giusta delega agli atti telematici
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 31.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della suestesa opposizione, per tutti i motivi
esposti, per quelli esponendi e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia:
In via preliminare, in rito:
- accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c., adottando
ogni conseguente statuizione;
In via preliminare, nel merito:
- accertare e dichiarare la apocrifia di tutte le firme apposte sul contratto di finanziamento di cui al doc. 4 del fascicolo
ingiuntivo e prodotto nell'odierno procedimento in originale dalla Banca, e comunque la falsità integrale dello stesso o
della parte di esso in cui sono riportate le suddette sottoscrizioni, timbri e i dati relativi al coobbligato/garante, trattandosi
di documento e/o parte di esso diverso da quello sottoscritto dall'odierno esponente nella sola qualifica di legale
rappresentante della società SOURCES s.r.l.;
Nel merito, per l'effetto:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di finanziamento azionato in via monitoria,
in toto e/o, ed in ogni caso, e per quanto d'interesse ai fini dell'odierno giudizio, con riguardo alla posizione di coobligato
e/o garante della società SOURCES s.r.l. che sarebbe stata ivi assunta da parte del Sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare l'assenza e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità della costituzione di coobligato e/o garante
della società SOURCES s.r.l. in capo al Sig. in forza del contratto di finanziamento azionato in via Parte_1
monitoria;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. con riguardo alle casuali Parte_1
azionate in via monitoria, ovvero all'obbligazione di pagamento che sarebbe stata assunta sulla scorta del contratto di
finanziamento de quo e secondo le sopra indicate qualifiche;
- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto e contestato, e comunque per qualsivoglia ragione, che il Sig. Parte_1
nulla deve al a qualsivoglia titolo e/o ragione, in relazione all'asserita obbligazione azionata in
[...] Controparte_1
via monitoria;
Nel merito, in conseguenza ma invero in via “preliminare”, ed in ogni caso:
pagina 2 di 15 - dichiarare illegittimo e/o nullo, annullare o comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto
ed in diritto e per le ragioni esposte, con ogni ulteriore statuizione e pronuncia, anche correlate alle superiori richieste di
accertamento e di declaratoria;
Nel merito, in ulteriore conseguenza:
- condannare l'opposta al risarcimento del danno, anche ex art. 96, co. 1, c.p.c., da liquidare anche ex officio ed in via
equitativa, come per legge;
Nel merito, in via di stretto subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il contratto di finanziamento venga ritenuto correttamente formato e sottoscritto, e quindi
opponibile all'asserito debitore nella qualifica di “coobbligato” della società SOURCES s.r.l., accertare e dichiarare la
nullità e/o l'invalidità parziale dello stesso in ordine alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi e, per
l'effetto, accertare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che
potrà essere effettuato, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile;
In caso ed ipotesi:
- condannare la parte opposta alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, da liquidare ai sensi del D.M. n. 55/2014 e
s.m.i., e da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano fin da ora antistatari ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e
conclusione reietta:
In via preliminare:
- previo ogni sommario, necessario ed opportuno accertamento, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto n.188/2022, R.G. n.402/2022, emesso dal Tribunale di Lecco in data 16.03.2022 per le motivazioni dedotte in
narrativa.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e delle domande, eccezioni ed istanze tutte proposte dal NO
[...]
e, con qualsiasi statuizione, rigettarle;
Parte_1
pagina 3 di 15 - per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.188/2022, R.G. n.402/2022, emesso dal Tribunale di
Lecco in data 16.03.2022 per l'importo di € 48.781,80 oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di
ingiunzione, oltre le successive maturande;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il NO al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 48.781,80 oltre gli interessi moratori nella misura indicata in contratto dal dovuto al saldo
o di quella maggior o minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare in persona dei legali CP_2
rappresentanti NO , NOa , NO NOa e CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
NO , tenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di dell'importo di € CP_7 Controparte_1
36.211,00, o nella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre le provvigioni corrisposte pari ad
€ 1.887,05 ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di restituzione nonché al pagamento in favore di
dell'incorporante dell'importo di € 14.279,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di Controparte_1
risarcimento danni;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa, anche della fase monitoria.
Il tutto con sentenza avente gli effetti di cui all'art. 653 c.p.c.”.
Per la terza chiamata: “Il Giudice Voglia:
ove ritenuto, in via istruttoria:
1) rimettere la causa sul ruolo disponendo il richiamo del CTU al fine di far acquisire il saggio grafico nel rispetto della
metodologia suggerita nelle osservazioni depositate il 26.04.2024 da aversi qui richiamate;
In via principale e nel merito:
2) Accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento n.000557380, comunque
riconducibili al , sia in proprio che quale legale rappresentante della Sources Srl, rigettarsi le avverse Parte_1
domande siccome infondate;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 4 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 15.9.2022, ha promosso opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2022 emesso il 16.3.2022 dal Tribunale di Lecco per il pagamento di euro 48.781,80, oltre interessi legali e spese del procedimento.
L'opponente ha esposto che l'ingiunzione poggia le basi sul contratto di finanziamento n.
5573080 per euro 60.000,00 asseritamente sottoscritto con dalla società Sources s.r.l., Parte_2
di cui era legale rappresentante, e da sé medesimo quale coobbligato in solido, per l'acquisto dell'autovettura Range Rover Sport.
A seguito dell'inadempimento nella corresponsione delle rate del finanziamento, l'opponente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine da (quest'ultimo essendo l'attuale CP_1
titolare del credito in forza di atto di fusione per incorporazione del 22.6.2021) e, tra il 2019 e il 2020, è
stato raggiunto da telefonate e missive volte al componimento della posizione debitoria derivante dal finanziamento contratto: richiesta copia dell'atto, si è reso conto di figurare come coobbligato in solido al pagamento ma le firme “a tale scopo” ivi riportate erano false. Tale affermazione è stata confermata da una perizia di parte (affidata alla dott.ssa ), che ha preso in considerazione sette firme Persona_1
contenute a pagina 4 del contratto, attestandone l'apocrifia.
Il ha quindi preliminarmente eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto Pt_1
notificato oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione dello stesso. Nel merito, ha disconosciuto le firme asseritamente apposte come coobbligato e ha quindi rilevato la conseguente carenza di prova scritta ad substantiam del contratto azionato. In ogni caso, ha contestato anche la quantificazione degli interessi applicati.
2. - Si è costituito in giudizio per esporre che la società – in Controparte_1 Parte_2
passato intermediaria finanziaria del Gruppo Banco BPM – ha stipulato il contratto di finanziamento azionato in via monitoria tramite l'attività svolta dal dealer Il piano di ammortamento CP_2
concordato è stato onorato solo in parte, con la corresponsione di 39 rate, mentre le successive scadenze sono rimaste insolute, nonostante i solleciti.
L'opposta ha anzitutto contestato l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, sostenendo che – a fronte di un primo tentativo di notifica non andato a buon fine – si è diligentemente adoperata pagina 5 di 15 per rintracciare il corretto indirizzo di residenza del effettuando così la seconda notifica, che ha Pt_1
avuto esito positivo. Ha poi rilevato che, ad ogni modo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ben può essere superata dalla considerazione che l'azione promossa costituisce comunque domanda giudiziale,
che richiede al Giudice di vagliare la fondatezza della pretesa creditoria.
Con riferimento alle questioni di merito sollevate dal ha evidenziato Pt_1 CP_1
l'equivocità delle eccezioni riguardo alle firme apposte sul contratto, poiché avrebbe inteso disconoscere unicamente le sottoscrizioni effettuate in quanto coobbligato, mentre la perizia di parte depositata in atti accerterebbe l'apocrifia anche delle firme vergate quale legale rappresentante della
Sources s.r.l.. In aggiunta, ha sottolineato che aveva lo specifico onere di procedere Parte_3
all'identificazione del richiedente il finanziamento e che quindi l'eventuale falsità delle firme rientrerebbe nella sfera di responsabilità del dealer.
Pertanto, chiesta l'autorizzazione alla chiamata di ha domandato la conferma del Parte_3
decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, l'accertamento del credito vantato nei confronti di Parma
Giampiero; in via di ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità di con Parte_3
condanna della stessa al pagamento di risarcimento dei danni, alla restituzione delle provvigioni e al pagamento di euro 36.211,00.
3. - Si è costituita in giudizio quale terza chiamata per esporre che la trattativa e la CP_2
sottoscrizione del contratto di finanziamento erano state gestite integralmente dall'allora addetto alle vendite della filiale di Olbia, che si era occupato anche del reperimento della Persona_2
documentazione necessaria alla valutazione dell'idoneità del a sottoscrivere il contratto anche in Pt_1
veste di coobbligato. Ha così concluso per il rigetto delle domande svolte dalle controparti nei propri confronti, previo accertamento della veridicità delle firme apposte sul contratto di finanziamento.
4. - Alla prima udienza del 29.6.2023 non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato acquisito l'originale del contratto di finanziamento azionato ed assegnati i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Alla nuova udienza del 2.11.2023 è stato dato ingresso a
C.T.U. grafologica su tutte le firme asseritamente imputabili all'opponente, affidata alla dott.ssa
. Persona_3
La causa è stata poi istruita mediante escussione del teste Persona_2
pagina 6 di 15 Ritenuta matura per la decisione, con provvedimento del 31.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. - Preliminarmente, deve ribadirsi quanto già espresso nell'ordinanza resa alla prima udienza con riferimento alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo. In particolare, il decreto ingiuntivo n.
188/2022 del 13/16.3.2022 è stato portato alla notifica il 21.3.2022 all'indirizzo di Merate, via Degli
Alpini n.
8. La notifica ha avuto esito negativo. E' seguito un secondo tentativo di notifica al nuovo indirizzo di Paderno d'Adda, via Festini n. 1, in data 4.7.2022, ossia quando il termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c. era già spirato.
Ora, , per un verso, non ha chiesto la rimessione in termini né ha allegato (e tanto CP_1
meno provato) una motivazione idonea a scusare il ritardo nella rinotifica;
per altro verso, una volta preso atto della non riuscita della notifica, non ha ripreso con immediatezza il procedimento notificatorio per completarlo con tempestività (ex plurimis: Cass. 25.7.2024 n. 20745; Cass. 21.5.2024
n. 14076; Cass. 21.8.2020 n. 17577; Cass. 24.6.2019 n. 16846; Cass.
9.8.2018 n. 20700; Cass.
31.7.2017 n. 19059; Cass. S.U. 15.7.2016 n. 14594; Cass. 25.9.2015 n. 19060; Cass. 11.9.2013 n.
20830; Cass. S.U. 24.7.2009 n. 17352). Infatti, appreso in data 29.3.2022 (come da doc. 9 dell'opponente) dell'esito infruttuoso del primo tentativo di notifica, la parte creditrice ha ripreso la notifica solo il 4.7.2022 (doc. 1 dell'opponente), vale a dire lasciando decorrere ben tre mesi.
Il decreto ingiuntivo opposto è quindi inefficace e va revocato.
Ciò, tuttavia, non impedisce il vaglio della pretesa creditoria di , giacché CP_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo non osta alla qualifica del ricorso come domanda giudiziale e l'instaurazione del procedimento di opposizione impone la valutazione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto del credito azionato (con chiarezza Cass. 12.4.2002 n. 5317).
6. - Tanto chiarito, va subito aggiunto come la presente controversia sia stata caratterizzata da allegazioni e prove tra loro confliggenti.
È pacifico che la società Sources s.r.l., della quale l'opponente è stato legale rappresentante,
abbia corrisposto 39 rate (come da lista dei movimenti al doc. 7 del fascicolo monitorio) riferite ad un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto dell'automobile Range Rover Sport targata pagina 7 di 15 FC901XF e che tale autovettura sia stata effettivamente utilizzata, mancando una specifica contestazione sul punto.
La sussistenza di un accordo in tal senso deve quindi darsi per acclarata (lo stesso opponente dichiara nei propri scritti conclusivi di avere apposto la propria firma su un contratto di finanziamento),
mentre rimane da comprendere se il finanziamento concluso sia quello depositato in sede monitoria
(doc. 4), che prevede la Sources come obbligata principale e il come coobbligato, o se, come Pt_1
sostenuto da ultimo dall'opponente, egli abbia firmato un diverso contratto, solo quale rappresentante della società.
Il inoltre, in corso di causa ha sostenuto tesi diverse rispetto alla veridicità delle Pt_1
sottoscrizioni. Nell'atto di citazione, infatti, ha svolto le seguenti argomentazioni, che parrebbero eccepire la falsità delle sole firme apposte in qualità di coobbligato: “il sig. chiedeva Pt_1
direttamente al funzionario … di avere copia del contratto in questione all'estio della cui disamina apprendeva, per la prima volta, di risultare obbligato “in solido” con la società per il pagamento dell'importo erogato. In detta sede, l'odierno esponente, che non era a conoscenza dell'obbligo
assunto sotto tale veste, si accorgeva che tutte le firme apposte sul contratto a tale scopo erano smaccatamente “false” e certamente non apposte da lui” (pag. 4 citazione); “il rapporto di
finanziamento si appalesa affetto da nullità e/o invalidità, anche fosse parziale, risultando che il
relativo contratto non sia stato mai sottoscritto dal Sig. (quale coobbligato e quindi in proprio), Pt_1
sì che lo stesso nulla dovrà all'ingiungente” (pag. 6 citazione). L'opponente ha così concluso:
“accertare e dichiarare la apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento di cui al doc. 4 del fascicolo ingiuntivo riferibili all'assunzione della qualifica di “coobbligato” della società Sources
s.r.l.”.
La perizia di parte, depositata con l'atto di citazione (doc. 7 dell'opponente), ha invece attestato che “le sette firme comparenti alla pagina 4 di 7 del modulo contrattuale del Gruppo Banca Popolare di Milano “ProFamily Il Credito Genuino”, datato 08.08.16 in atti, in verifica, considerate le
sostanziali ed evidenti incoerenze nei confronti del panorama autografo del NO , Parte_1
sono risultate ascrivibili ad una gestualità operante estranea all'apparente sottoscrittore. Consegue
che le richiamate firme sono da ritenersi certamente false”. Pertanto, la consulenza di parte ha pagina 8 di 15 riconosciuto come false non solo le firme apposte quale coobbligato, ma anche quelle vergate quale rappresentante legale della Sources s.r.l. (nulla invece dicendo delle firme contenute nella pagina 2/2 dell'informativa sul trattamento dei dati personali, che risulta essere stata sottoscritta nella medesima data).
L'opponente, sempre in citazione, ha poi inserito nel paragrafo “2.1) contestazione del contratto di finanziamento e delle sottoscrizioni ivi apposte e riferite al sig. (“in proprio”)” la Pt_1
frase: “sulla scorta delle chiare risultanze della perizia grafologica ampiamente illustrata antea, (…) il Sig. , sin d'ora, disconosce ad ogni più ampio effetto di legge (…) tutte le firme Parte_1
apposte nel modulo contrattuale del Gruppo Banca Popolare di Milano “ProFamily Il Credito
Genuino” negando formalmente la sottoscrizione ai fini di qualificarlo come (presunto) coobbligato della Sources s.r.l.” (pag. 9 citazione). Tale asserzione risulta certamente equivoca, giacché il richiamo alla perizia di parte farebbe presupporre il disconoscimento di tutte e sette le firme apposte sul contratto di finanziamento (che, come detto, vedono l'opponente rivestire la duplice veste di rappresentante della società e di coobbligato con la stessa), mentre la specifica “in proprio” nell'intestazione del paragrafo e la successiva negazione della sottoscrizione “come (presunto) coobbligato” porterebbero a ritenere effettivamente disconosciute solo le firme effettuate in quest'ultima veste.
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l'opponente ha allegato che “ci si trova con
un documento che risulta essere lo stesso analizzato dalla consulente grafologa e che è diverso da quello sottoscritto a suo tempo dall'odierno esponente. Difatti, lo stesso non ha mai sottoscritto tale
contratto, ma solo quello che ha impegnato esclusivamente la società Sources s.r.l., e che non contemplava alcuna garanzia personale”. Con questa seconda ricostruzione dei fatti, l'attore teorizza la sostituzione integrale dell'atto di finanziamento, asseritamente firmato in origine nella sola veste di responsabile della società, con uno artefatto (così implicitamente sottintendendo che tutte le firme del contratto in atti siano apocrife), salvo poi sostenere in termini piuttosto vaghi che “l'originale sia stato
sostituito con un contratto di finanziamento – e quantomeno le parti di esso recanti i dati del
coobbligato, i timbri e le firme – diverso e cioè creato artificiosamente (probabilmente tramite la ristampa del modulo, la compilazione dei dati del coobbligato, l'apposizione del timbro della società e delle firme false)” (pag. 4 memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. dell'opponente).
pagina 9 di 15 Le allegazioni che precedono paiono sostenere due tesi tra loro contrastanti: sulla base della ricostruzione offerta in citazione e delle domande ivi spiegate, la censura dell'opponente riguarda unicamente le firme apposte in qualità di coobbligato, mentre non investe le firme rilasciate per conto della società; sulla base delle difese svolte negli scritti successivi, l'eccezione dell'attore coinvolge invece tutto il contratto in atti, che risulterebbe essere un falso creato successivamente all'8.8.2016 in sostituzione dell'originale recante solo le firme quale legale rappresentante della società.
, ritenuto che la domanda svolta dall'opponente in sede di prima memoria istruttoria CP_1
debba essere qualificata come nuova, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su di essa, predicandone l'inammissibilità.
In effetti, la tesi della banca è fondata.
Come si evince dal raffronto delle conclusioni rassegnate dal in citazione ha domandato Pt_1
di “accertare e dichiarare la apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento di cui al doc.
4 del fascicolo ingiuntivo riferibili all'assunzione della qualifica di “coobbligato” della società
Sources s.r.l., e comunque la falsità dello stesso”.
Con la prima memoria istruttoria, tale domanda è stata così modificata: “In via preliminare, nel
merito: accertare e dichiarare la apocrifia di tutte le firme apposte sul contratto di finanziamento di cui al doc. 4 del fascicolo ingiuntivo e prodotto nell'odierno procedimento in originale dalla Banca, e
comunque la falsità integrale dello stesso o della parte di esso in cui sono riportate le suddette
sottoscrizioni, timbri e i dati relativi al coobbligato/garante, trattandosi di documento e/o parte di esso diverso da quello sottoscritto dall'odierno esponente nella sola qualifica di legale rappresentante della società Sources s.r.l.”.
Anche a voler dare applicazione al recente indirizzo di legittimità (inaugurato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 15.6.2015 n. 12310 e di cui sono successiva espressione Cass.
8.11.2024 n.
28873; Cass.
6.9.2024 n. 23975; Cass.
2.5.2024 n. 11737; Cass.
2.11.2023 n. 30455; Cass. 14.9.2022 n.
26985; Cass. 28.6.2022 n. 20768; Cass. 14.3.2022 n. 8127; Cass. 16.2.2021 n. 4031; Cass. 28.11.2019
n. 31078; Cass. 24.4.2019 n. 11226; Cass. 14.2.2019 n. 4322; Cass. 25.5.2018 n. 13091; Cass.
28.11.2017 n. 28385; Cass.17.1.2017 n. 974) per il quale la modifica della domanda ammessa dall'art. 171 ter c.p.c. (e precedentemente dall'art. 183 VI comma c.p.c.) “può riguardare uno o entrambi gli
pagina 10 di 15 elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata
risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini
la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali”, appare evidente che il vaglio della seconda domanda implicherebbe accertamenti e valutazioni diversi e ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accoglimento o il rigetto della prima, in ciò confermando la novità della richiesta avanzata dall'attore con la prima memoria istruttoria. Infatti,
l'accertamento dell'apocrifia di alcune firme richiede un'attività istruttoria diversa e più ristretta rispetto a quella necessaria all'accertamento della falsità di un intero documento e dell'esistenza di un diverso contratto, la cui sottoscrizione risulta peraltro solo allegata da parte opponente, ma non ulteriormente suffragata da elementi concreti.
Pertanto, la verifica da effettuare in questa sede deve essere limitata all'apocrifia delle firme apposte dal sul contratto prodotto in atti (anche in originale) in qualità di coobbligato. Pt_1
7. - La valutazione in parola va poi condotta alla luce delle risultanze dell'istruttoria e,
segnatamente, dal contenuto della C.T.U. grafologia esperita in corso di causa ed affidata alla dott.ssa nonché dalle dichiarazioni rese dal teste Per_3 Persona_2
L'elaborato peritale, depositato il 26.4.2024, ha preso in considerazione tutte le firme apposte sul contratto di finanziamento in atti, ivi comprese quelle contenute nel modulo di trattamento dei dati, predicandone l'attribuibilità ad una sola mano ma la non riconducibilità alla grafia di
[...]
. Parte_1
Il teste , all'udienza dell'1.10.2024, ha spiegato di essersi occupato in prima persona della Per_2
vendita dell'autovettura e, dopo aver preso visione del contratto di finanziamento “Pro family” datato
8.8.2016, ha dichiarato perentoriamente: “questo contratto è stato concluso alla mia presenza. Era
presente davanti a me il sig. , che io già conoscevo perché a luglio aveva comprato Parte_1
un'autovettura usata per sé stesso per utilizzarla in Sardegna, mentre il contratto per cui è causa è
relativo ad una seconda auto per la società di cui era amministratore. Confermo con certezza che le
firme sul contratto le ha messe alla mia presenza e sempre lui ha utilizzato il timbro Parte_1
della società Sources s.r.l. che aveva con sé. Ribadisco di essere sicuro di quello che dico”.
pagina 11 di 15 Emerge, dunque, una chiara divergenza fra le affermazioni del teste (le firme sul contratto di finanziamento le ha vergate il alla mia presenza) e le risultanze della perizia grafologica (le Pt_1
firme non sono attribuibili al . Pt_1
Osserva, però, il Giudicante come tale divergenza possa essere ricomposta, analizzando attentamente le allegazioni delle parti e le contestazioni mosse.
Come già richiamato in precedenza, l'opponente non ha mai negato di aver sottoscritto un contratto di finanziamento e la conclusione dell'accordo (peraltro non contestata) risulta provata dall'utilizzo dell'autovettura Range Rover Sport e dal pagamento di 39 rate.
Se allora un contratto è stato firmato e l'opponente non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di un diverso documento, deve necessariamente concludersi che il finanziamento di cui si controverte sia proprio quello depositato in atti. In questa prospettiva, trova conferma la deposizione del teste , che ha riconosciuto il documento dell'8.8.2016 e ha dichiarato che lo stesso è stato Per_2
firmato davanti a lui da . Parte_1
Anche la perizia della dott.ssa trova un parziale riconoscimento nella prospettazione Per_3
che si sostiene, se si considera che la C.T.U. ha certamente ricondotto ad un'unica mano tutte le firme apposte sul contratto, escludendo quindi l'ipotesi, paventata in citazione dall'opponente, che le sole sottoscrizioni come coobbligato fossero state eseguite da altri. Vero è che la perizia ha predicato la non attribuibilità delle firme alla mano del e che tale affermazione rimane in contrasto con la prova Pt_1
testimoniale raccolta. Tuttavia, risultano convincenti – seppur confutate dalla C.T.U. – le osservazioni della C.T.P. della banca, dott.ssa l'apocrifia delle sottoscrizioni non è dovuta Persona_4
all'imitazione della firma del da parte di un altro soggetto ma è da ricondurre alla Pt_1
dissimulazione, che necessariamente va riferita all'opponente, che – come detto dal teste – ha vergato in sua presenza tutte le firme sul contratto.
La dissimulazione consiste nella presentazione di un prodotto grafico diverso da quello abituale per evitare di essere riconosciuti: il dissimulante modifica coscientemente la propria grafia, per renderla incompatibile con gli scritti abitualmente eseguiti. Nel perseguire tale intento, tuttavia, è quasi inevitabile la permanenza di alcuni tratti riconducibili alla normale modalità di scrittura del soggetto.
Così, come evidenziato alle pagg. 6, 7 e 8 delle osservazioni della dott.ssa vi sono elementi di Per_4
pagina 12 di 15 dettaglio e particolarità riconducibili alla grafia dell'opponente, che sarebbero di difficile replica da parte di un imitatore. D'altro canto, le differenze formali e concettuali riscontrate (il posizionamento e la forma delle iniziali “P” e “G”, che risultano invertite rispetto alle firme oggetto del saggio grafico) possono essere spiegate proprio dall'intento di dissimulare l'identità del sottoscrittore.
Nonostante la C.T.U. non abbia ritenuto sussistente la dissimulazione, essa si mostra come l'ipotesi più plausibile alla luce del complessivo quadro probatorio: è pacifico che sia stato sottoscritto un contratto di finanziamento e che esso deve essere individuato nel documento in atti;
il teste ha Per_2
dichiarato di aver personalmente assistito alla sottoscrizione del documento e che tutte le firme sono state apposte dal la provenienza delle firme da un'unica mano è stata confermata anche dalla Pt_1
C.T.U.. Non resta che concludere, con adeguata certezza, che sia stato proprio il ad apporre le Pt_1
firme, scientemente modificando la propria scrittura.
Ne deriva che il contratto di finanziamento in atti è da riferire comunque al e che va Pt_1
esente da qualsivoglia vizio, mentre, al contrario, è idoneo a fondare la ragione del credito azionato da
. CP_1
8. - Accertato, quindi, l'an del credito, deve essere confermato anche il quantum richiesto dalla banca: la doglianza dell'opponente relativa al calcolo degli interessi è completamente sfornita di argomentazione e di prova. Il non ha fornito allegazioni precise per sostenere una violazione Pt_1
della convenzione in tema di interessi né ha saputo quantificare in modo preciso il diverso ammontare di tale voce. , invece, ha documentato l'erogazione del credito e ha prodotto i movimenti CP_1
contabili utili all'individuazione del residuo (docc.
1-5 e 7-8 dell'opposta).
Risulta, pertanto, accertato il credito di per euro 46.863,66 (di cui euro 4.828,00 CP_8
per rate scadute e non pagate ed euro 42.035,66 per capitale residuo) oltre interessi di mora come previsti all'art. 8 del contratto di finanziamento – ossia tasso BCE maggiorato di 6 punti percentuali e contenuto entro il tasso soglia antiusura in caso di superamento di esso – per euro 1.918,41 conteggiati sino al 3.5.2021 e gli ulteriori sino al saldo effettivo.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'opponente va condannato a rifonderle alla banca opposta nell'importo che si liquida – sulla base del valore della causa (pari alla condanna) con pagina 13 di 15 applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio – in euro 7.616,00 per compensi, oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Con riferimento alla terza chiamata, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato in causa, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso di specie l'opposta ha chiamato in giudizio – assumendo che questa, in caso di CP_2
accoglimento dell'opposizione, dovesse esser tenuta al risarcimento del danno sulla scorta di un rapporto diverso da quello dedotto dall'opponente nei confronti di , ossia quale dealer al CP_1
quale la banca si era appoggiata per la conclusione del contratto – e tale evocazione non è risultata manifestamente infondata, poiché la società chiamata in causa era il soggetto per il tramite del quale era stata raccolta la sottoscrizione dell'opponente e che aveva gestito la conclusione del contratto di finanziamento. Il deve quindi rifondere anche le spese di lite della terza chiamata, che si Pt_1
liquidano nel medesimo importo riconosciuto in favore di . CP_1
Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico dell'opponente soccombente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 188/2022 Ing. – 402/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco in data
13/16.3.2022 su istanza di e contro per la somma di euro Controparte_9 Parte_1
48.781,80 oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese processuali liquidate in euro 1.591,00
oltre oneri di legge;
DA
pagina 14 di 15 (c.f. al pagamento in favore di della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
somma capitale di euro 46.863,66 (di cui euro 4.828,00 per rate scadute e non pagate ed euro 42.035,66
per capitale residuo) oltre interessi di mora come previsti all'art. 8 del contratto di finanziamento –
ossia tasso BCE maggiorato di 6 punti percentuali e contenuto entro il tasso soglia antiusura in caso di superamento di esso – per euro 1.918,41 conteggiati sino al 3.5.2021 e gli ulteriori sino al saldo effettivo.
DA
(c.f. a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 C.F._1 CP_1
e di per euro 7.616,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per
[...] CP_2
ciascuna.
PONE
definitivamente a carico del solo opponente le spese di CT.U. nell'importo liquidato in euro 2.601,53
oltre oneri di legge, con provvedimento del 7.6.2024.
Così deciso in Lecco il 23 maggio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2022 ed iscritta al n.
1702 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
- (c.f. , rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Lucio Berardi e Salvatore Menditto del foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del secondo sito in Ancona, Corso Stamira n. 10, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- (c.f. ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Matteo Rossi del Controparte_1 P.IVA_1
foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in Milano, Corso
Matteotti n. 1, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
e contro
c.f. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Valentina Pinna del foro di CP_2 P.IVA_2
Sassari ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Sassari, Via Manno n.
55, giusta delega agli atti telematici
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 31.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della suestesa opposizione, per tutti i motivi
esposti, per quelli esponendi e/o per ogni altro motivo che si appaleserà equo e di giustizia:
In via preliminare, in rito:
- accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p.c., adottando
ogni conseguente statuizione;
In via preliminare, nel merito:
- accertare e dichiarare la apocrifia di tutte le firme apposte sul contratto di finanziamento di cui al doc. 4 del fascicolo
ingiuntivo e prodotto nell'odierno procedimento in originale dalla Banca, e comunque la falsità integrale dello stesso o
della parte di esso in cui sono riportate le suddette sottoscrizioni, timbri e i dati relativi al coobbligato/garante, trattandosi
di documento e/o parte di esso diverso da quello sottoscritto dall'odierno esponente nella sola qualifica di legale
rappresentante della società SOURCES s.r.l.;
Nel merito, per l'effetto:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di finanziamento azionato in via monitoria,
in toto e/o, ed in ogni caso, e per quanto d'interesse ai fini dell'odierno giudizio, con riguardo alla posizione di coobligato
e/o garante della società SOURCES s.r.l. che sarebbe stata ivi assunta da parte del Sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare l'assenza e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità della costituzione di coobligato e/o garante
della società SOURCES s.r.l. in capo al Sig. in forza del contratto di finanziamento azionato in via Parte_1
monitoria;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. con riguardo alle casuali Parte_1
azionate in via monitoria, ovvero all'obbligazione di pagamento che sarebbe stata assunta sulla scorta del contratto di
finanziamento de quo e secondo le sopra indicate qualifiche;
- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto e contestato, e comunque per qualsivoglia ragione, che il Sig. Parte_1
nulla deve al a qualsivoglia titolo e/o ragione, in relazione all'asserita obbligazione azionata in
[...] Controparte_1
via monitoria;
Nel merito, in conseguenza ma invero in via “preliminare”, ed in ogni caso:
pagina 2 di 15 - dichiarare illegittimo e/o nullo, annullare o comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto
ed in diritto e per le ragioni esposte, con ogni ulteriore statuizione e pronuncia, anche correlate alle superiori richieste di
accertamento e di declaratoria;
Nel merito, in ulteriore conseguenza:
- condannare l'opposta al risarcimento del danno, anche ex art. 96, co. 1, c.p.c., da liquidare anche ex officio ed in via
equitativa, come per legge;
Nel merito, in via di stretto subordine:
- nella denegata ipotesi in cui il contratto di finanziamento venga ritenuto correttamente formato e sottoscritto, e quindi
opponibile all'asserito debitore nella qualifica di “coobbligato” della società SOURCES s.r.l., accertare e dichiarare la
nullità e/o l'invalidità parziale dello stesso in ordine alle clausole di determinazione e di applicazione di interessi e, per
l'effetto, accertare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che
potrà essere effettuato, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile;
In caso ed ipotesi:
- condannare la parte opposta alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, da liquidare ai sensi del D.M. n. 55/2014 e
s.m.i., e da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano fin da ora antistatari ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e
conclusione reietta:
In via preliminare:
- previo ogni sommario, necessario ed opportuno accertamento, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto n.188/2022, R.G. n.402/2022, emesso dal Tribunale di Lecco in data 16.03.2022 per le motivazioni dedotte in
narrativa.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e delle domande, eccezioni ed istanze tutte proposte dal NO
[...]
e, con qualsiasi statuizione, rigettarle;
Parte_1
pagina 3 di 15 - per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.188/2022, R.G. n.402/2022, emesso dal Tribunale di
Lecco in data 16.03.2022 per l'importo di € 48.781,80 oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di
ingiunzione, oltre le successive maturande;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il NO al Parte_1
pagamento dell'importo di euro 48.781,80 oltre gli interessi moratori nella misura indicata in contratto dal dovuto al saldo
o di quella maggior o minor somma che risulterà all'esito del giudizio;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare in persona dei legali CP_2
rappresentanti NO , NOa , NO NOa e CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
NO , tenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di dell'importo di € CP_7 Controparte_1
36.211,00, o nella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre le provvigioni corrisposte pari ad
€ 1.887,05 ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di restituzione nonché al pagamento in favore di
dell'incorporante dell'importo di € 14.279,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di Controparte_1
risarcimento danni;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa, anche della fase monitoria.
Il tutto con sentenza avente gli effetti di cui all'art. 653 c.p.c.”.
Per la terza chiamata: “Il Giudice Voglia:
ove ritenuto, in via istruttoria:
1) rimettere la causa sul ruolo disponendo il richiamo del CTU al fine di far acquisire il saggio grafico nel rispetto della
metodologia suggerita nelle osservazioni depositate il 26.04.2024 da aversi qui richiamate;
In via principale e nel merito:
2) Accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento n.000557380, comunque
riconducibili al , sia in proprio che quale legale rappresentante della Sources Srl, rigettarsi le avverse Parte_1
domande siccome infondate;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 4 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 15.9.2022, ha promosso opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2022 emesso il 16.3.2022 dal Tribunale di Lecco per il pagamento di euro 48.781,80, oltre interessi legali e spese del procedimento.
L'opponente ha esposto che l'ingiunzione poggia le basi sul contratto di finanziamento n.
5573080 per euro 60.000,00 asseritamente sottoscritto con dalla società Sources s.r.l., Parte_2
di cui era legale rappresentante, e da sé medesimo quale coobbligato in solido, per l'acquisto dell'autovettura Range Rover Sport.
A seguito dell'inadempimento nella corresponsione delle rate del finanziamento, l'opponente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine da (quest'ultimo essendo l'attuale CP_1
titolare del credito in forza di atto di fusione per incorporazione del 22.6.2021) e, tra il 2019 e il 2020, è
stato raggiunto da telefonate e missive volte al componimento della posizione debitoria derivante dal finanziamento contratto: richiesta copia dell'atto, si è reso conto di figurare come coobbligato in solido al pagamento ma le firme “a tale scopo” ivi riportate erano false. Tale affermazione è stata confermata da una perizia di parte (affidata alla dott.ssa ), che ha preso in considerazione sette firme Persona_1
contenute a pagina 4 del contratto, attestandone l'apocrifia.
Il ha quindi preliminarmente eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto Pt_1
notificato oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione dello stesso. Nel merito, ha disconosciuto le firme asseritamente apposte come coobbligato e ha quindi rilevato la conseguente carenza di prova scritta ad substantiam del contratto azionato. In ogni caso, ha contestato anche la quantificazione degli interessi applicati.
2. - Si è costituito in giudizio per esporre che la società – in Controparte_1 Parte_2
passato intermediaria finanziaria del Gruppo Banco BPM – ha stipulato il contratto di finanziamento azionato in via monitoria tramite l'attività svolta dal dealer Il piano di ammortamento CP_2
concordato è stato onorato solo in parte, con la corresponsione di 39 rate, mentre le successive scadenze sono rimaste insolute, nonostante i solleciti.
L'opposta ha anzitutto contestato l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, sostenendo che – a fronte di un primo tentativo di notifica non andato a buon fine – si è diligentemente adoperata pagina 5 di 15 per rintracciare il corretto indirizzo di residenza del effettuando così la seconda notifica, che ha Pt_1
avuto esito positivo. Ha poi rilevato che, ad ogni modo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ben può essere superata dalla considerazione che l'azione promossa costituisce comunque domanda giudiziale,
che richiede al Giudice di vagliare la fondatezza della pretesa creditoria.
Con riferimento alle questioni di merito sollevate dal ha evidenziato Pt_1 CP_1
l'equivocità delle eccezioni riguardo alle firme apposte sul contratto, poiché avrebbe inteso disconoscere unicamente le sottoscrizioni effettuate in quanto coobbligato, mentre la perizia di parte depositata in atti accerterebbe l'apocrifia anche delle firme vergate quale legale rappresentante della
Sources s.r.l.. In aggiunta, ha sottolineato che aveva lo specifico onere di procedere Parte_3
all'identificazione del richiedente il finanziamento e che quindi l'eventuale falsità delle firme rientrerebbe nella sfera di responsabilità del dealer.
Pertanto, chiesta l'autorizzazione alla chiamata di ha domandato la conferma del Parte_3
decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, l'accertamento del credito vantato nei confronti di Parma
Giampiero; in via di ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità di con Parte_3
condanna della stessa al pagamento di risarcimento dei danni, alla restituzione delle provvigioni e al pagamento di euro 36.211,00.
3. - Si è costituita in giudizio quale terza chiamata per esporre che la trattativa e la CP_2
sottoscrizione del contratto di finanziamento erano state gestite integralmente dall'allora addetto alle vendite della filiale di Olbia, che si era occupato anche del reperimento della Persona_2
documentazione necessaria alla valutazione dell'idoneità del a sottoscrivere il contratto anche in Pt_1
veste di coobbligato. Ha così concluso per il rigetto delle domande svolte dalle controparti nei propri confronti, previo accertamento della veridicità delle firme apposte sul contratto di finanziamento.
4. - Alla prima udienza del 29.6.2023 non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato acquisito l'originale del contratto di finanziamento azionato ed assegnati i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Alla nuova udienza del 2.11.2023 è stato dato ingresso a
C.T.U. grafologica su tutte le firme asseritamente imputabili all'opponente, affidata alla dott.ssa
. Persona_3
La causa è stata poi istruita mediante escussione del teste Persona_2
pagina 6 di 15 Ritenuta matura per la decisione, con provvedimento del 31.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. - Preliminarmente, deve ribadirsi quanto già espresso nell'ordinanza resa alla prima udienza con riferimento alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo. In particolare, il decreto ingiuntivo n.
188/2022 del 13/16.3.2022 è stato portato alla notifica il 21.3.2022 all'indirizzo di Merate, via Degli
Alpini n.
8. La notifica ha avuto esito negativo. E' seguito un secondo tentativo di notifica al nuovo indirizzo di Paderno d'Adda, via Festini n. 1, in data 4.7.2022, ossia quando il termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c. era già spirato.
Ora, , per un verso, non ha chiesto la rimessione in termini né ha allegato (e tanto CP_1
meno provato) una motivazione idonea a scusare il ritardo nella rinotifica;
per altro verso, una volta preso atto della non riuscita della notifica, non ha ripreso con immediatezza il procedimento notificatorio per completarlo con tempestività (ex plurimis: Cass. 25.7.2024 n. 20745; Cass. 21.5.2024
n. 14076; Cass. 21.8.2020 n. 17577; Cass. 24.6.2019 n. 16846; Cass.
9.8.2018 n. 20700; Cass.
31.7.2017 n. 19059; Cass. S.U. 15.7.2016 n. 14594; Cass. 25.9.2015 n. 19060; Cass. 11.9.2013 n.
20830; Cass. S.U. 24.7.2009 n. 17352). Infatti, appreso in data 29.3.2022 (come da doc. 9 dell'opponente) dell'esito infruttuoso del primo tentativo di notifica, la parte creditrice ha ripreso la notifica solo il 4.7.2022 (doc. 1 dell'opponente), vale a dire lasciando decorrere ben tre mesi.
Il decreto ingiuntivo opposto è quindi inefficace e va revocato.
Ciò, tuttavia, non impedisce il vaglio della pretesa creditoria di , giacché CP_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo non osta alla qualifica del ricorso come domanda giudiziale e l'instaurazione del procedimento di opposizione impone la valutazione delle ragioni di fatto e di diritto oggetto del credito azionato (con chiarezza Cass. 12.4.2002 n. 5317).
6. - Tanto chiarito, va subito aggiunto come la presente controversia sia stata caratterizzata da allegazioni e prove tra loro confliggenti.
È pacifico che la società Sources s.r.l., della quale l'opponente è stato legale rappresentante,
abbia corrisposto 39 rate (come da lista dei movimenti al doc. 7 del fascicolo monitorio) riferite ad un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto dell'automobile Range Rover Sport targata pagina 7 di 15 FC901XF e che tale autovettura sia stata effettivamente utilizzata, mancando una specifica contestazione sul punto.
La sussistenza di un accordo in tal senso deve quindi darsi per acclarata (lo stesso opponente dichiara nei propri scritti conclusivi di avere apposto la propria firma su un contratto di finanziamento),
mentre rimane da comprendere se il finanziamento concluso sia quello depositato in sede monitoria
(doc. 4), che prevede la Sources come obbligata principale e il come coobbligato, o se, come Pt_1
sostenuto da ultimo dall'opponente, egli abbia firmato un diverso contratto, solo quale rappresentante della società.
Il inoltre, in corso di causa ha sostenuto tesi diverse rispetto alla veridicità delle Pt_1
sottoscrizioni. Nell'atto di citazione, infatti, ha svolto le seguenti argomentazioni, che parrebbero eccepire la falsità delle sole firme apposte in qualità di coobbligato: “il sig. chiedeva Pt_1
direttamente al funzionario … di avere copia del contratto in questione all'estio della cui disamina apprendeva, per la prima volta, di risultare obbligato “in solido” con la società per il pagamento dell'importo erogato. In detta sede, l'odierno esponente, che non era a conoscenza dell'obbligo
assunto sotto tale veste, si accorgeva che tutte le firme apposte sul contratto a tale scopo erano smaccatamente “false” e certamente non apposte da lui” (pag. 4 citazione); “il rapporto di
finanziamento si appalesa affetto da nullità e/o invalidità, anche fosse parziale, risultando che il
relativo contratto non sia stato mai sottoscritto dal Sig. (quale coobbligato e quindi in proprio), Pt_1
sì che lo stesso nulla dovrà all'ingiungente” (pag. 6 citazione). L'opponente ha così concluso:
“accertare e dichiarare la apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento di cui al doc. 4 del fascicolo ingiuntivo riferibili all'assunzione della qualifica di “coobbligato” della società Sources
s.r.l.”.
La perizia di parte, depositata con l'atto di citazione (doc. 7 dell'opponente), ha invece attestato che “le sette firme comparenti alla pagina 4 di 7 del modulo contrattuale del Gruppo Banca Popolare di Milano “ProFamily Il Credito Genuino”, datato 08.08.16 in atti, in verifica, considerate le
sostanziali ed evidenti incoerenze nei confronti del panorama autografo del NO , Parte_1
sono risultate ascrivibili ad una gestualità operante estranea all'apparente sottoscrittore. Consegue
che le richiamate firme sono da ritenersi certamente false”. Pertanto, la consulenza di parte ha pagina 8 di 15 riconosciuto come false non solo le firme apposte quale coobbligato, ma anche quelle vergate quale rappresentante legale della Sources s.r.l. (nulla invece dicendo delle firme contenute nella pagina 2/2 dell'informativa sul trattamento dei dati personali, che risulta essere stata sottoscritta nella medesima data).
L'opponente, sempre in citazione, ha poi inserito nel paragrafo “2.1) contestazione del contratto di finanziamento e delle sottoscrizioni ivi apposte e riferite al sig. (“in proprio”)” la Pt_1
frase: “sulla scorta delle chiare risultanze della perizia grafologica ampiamente illustrata antea, (…) il Sig. , sin d'ora, disconosce ad ogni più ampio effetto di legge (…) tutte le firme Parte_1
apposte nel modulo contrattuale del Gruppo Banca Popolare di Milano “ProFamily Il Credito
Genuino” negando formalmente la sottoscrizione ai fini di qualificarlo come (presunto) coobbligato della Sources s.r.l.” (pag. 9 citazione). Tale asserzione risulta certamente equivoca, giacché il richiamo alla perizia di parte farebbe presupporre il disconoscimento di tutte e sette le firme apposte sul contratto di finanziamento (che, come detto, vedono l'opponente rivestire la duplice veste di rappresentante della società e di coobbligato con la stessa), mentre la specifica “in proprio” nell'intestazione del paragrafo e la successiva negazione della sottoscrizione “come (presunto) coobbligato” porterebbero a ritenere effettivamente disconosciute solo le firme effettuate in quest'ultima veste.
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l'opponente ha allegato che “ci si trova con
un documento che risulta essere lo stesso analizzato dalla consulente grafologa e che è diverso da quello sottoscritto a suo tempo dall'odierno esponente. Difatti, lo stesso non ha mai sottoscritto tale
contratto, ma solo quello che ha impegnato esclusivamente la società Sources s.r.l., e che non contemplava alcuna garanzia personale”. Con questa seconda ricostruzione dei fatti, l'attore teorizza la sostituzione integrale dell'atto di finanziamento, asseritamente firmato in origine nella sola veste di responsabile della società, con uno artefatto (così implicitamente sottintendendo che tutte le firme del contratto in atti siano apocrife), salvo poi sostenere in termini piuttosto vaghi che “l'originale sia stato
sostituito con un contratto di finanziamento – e quantomeno le parti di esso recanti i dati del
coobbligato, i timbri e le firme – diverso e cioè creato artificiosamente (probabilmente tramite la ristampa del modulo, la compilazione dei dati del coobbligato, l'apposizione del timbro della società e delle firme false)” (pag. 4 memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. dell'opponente).
pagina 9 di 15 Le allegazioni che precedono paiono sostenere due tesi tra loro contrastanti: sulla base della ricostruzione offerta in citazione e delle domande ivi spiegate, la censura dell'opponente riguarda unicamente le firme apposte in qualità di coobbligato, mentre non investe le firme rilasciate per conto della società; sulla base delle difese svolte negli scritti successivi, l'eccezione dell'attore coinvolge invece tutto il contratto in atti, che risulterebbe essere un falso creato successivamente all'8.8.2016 in sostituzione dell'originale recante solo le firme quale legale rappresentante della società.
, ritenuto che la domanda svolta dall'opponente in sede di prima memoria istruttoria CP_1
debba essere qualificata come nuova, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su di essa, predicandone l'inammissibilità.
In effetti, la tesi della banca è fondata.
Come si evince dal raffronto delle conclusioni rassegnate dal in citazione ha domandato Pt_1
di “accertare e dichiarare la apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento di cui al doc.
4 del fascicolo ingiuntivo riferibili all'assunzione della qualifica di “coobbligato” della società
Sources s.r.l., e comunque la falsità dello stesso”.
Con la prima memoria istruttoria, tale domanda è stata così modificata: “In via preliminare, nel
merito: accertare e dichiarare la apocrifia di tutte le firme apposte sul contratto di finanziamento di cui al doc. 4 del fascicolo ingiuntivo e prodotto nell'odierno procedimento in originale dalla Banca, e
comunque la falsità integrale dello stesso o della parte di esso in cui sono riportate le suddette
sottoscrizioni, timbri e i dati relativi al coobbligato/garante, trattandosi di documento e/o parte di esso diverso da quello sottoscritto dall'odierno esponente nella sola qualifica di legale rappresentante della società Sources s.r.l.”.
Anche a voler dare applicazione al recente indirizzo di legittimità (inaugurato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 15.6.2015 n. 12310 e di cui sono successiva espressione Cass.
8.11.2024 n.
28873; Cass.
6.9.2024 n. 23975; Cass.
2.5.2024 n. 11737; Cass.
2.11.2023 n. 30455; Cass. 14.9.2022 n.
26985; Cass. 28.6.2022 n. 20768; Cass. 14.3.2022 n. 8127; Cass. 16.2.2021 n. 4031; Cass. 28.11.2019
n. 31078; Cass. 24.4.2019 n. 11226; Cass. 14.2.2019 n. 4322; Cass. 25.5.2018 n. 13091; Cass.
28.11.2017 n. 28385; Cass.17.1.2017 n. 974) per il quale la modifica della domanda ammessa dall'art. 171 ter c.p.c. (e precedentemente dall'art. 183 VI comma c.p.c.) “può riguardare uno o entrambi gli
pagina 10 di 15 elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata
risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini
la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali”, appare evidente che il vaglio della seconda domanda implicherebbe accertamenti e valutazioni diversi e ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accoglimento o il rigetto della prima, in ciò confermando la novità della richiesta avanzata dall'attore con la prima memoria istruttoria. Infatti,
l'accertamento dell'apocrifia di alcune firme richiede un'attività istruttoria diversa e più ristretta rispetto a quella necessaria all'accertamento della falsità di un intero documento e dell'esistenza di un diverso contratto, la cui sottoscrizione risulta peraltro solo allegata da parte opponente, ma non ulteriormente suffragata da elementi concreti.
Pertanto, la verifica da effettuare in questa sede deve essere limitata all'apocrifia delle firme apposte dal sul contratto prodotto in atti (anche in originale) in qualità di coobbligato. Pt_1
7. - La valutazione in parola va poi condotta alla luce delle risultanze dell'istruttoria e,
segnatamente, dal contenuto della C.T.U. grafologia esperita in corso di causa ed affidata alla dott.ssa nonché dalle dichiarazioni rese dal teste Per_3 Persona_2
L'elaborato peritale, depositato il 26.4.2024, ha preso in considerazione tutte le firme apposte sul contratto di finanziamento in atti, ivi comprese quelle contenute nel modulo di trattamento dei dati, predicandone l'attribuibilità ad una sola mano ma la non riconducibilità alla grafia di
[...]
. Parte_1
Il teste , all'udienza dell'1.10.2024, ha spiegato di essersi occupato in prima persona della Per_2
vendita dell'autovettura e, dopo aver preso visione del contratto di finanziamento “Pro family” datato
8.8.2016, ha dichiarato perentoriamente: “questo contratto è stato concluso alla mia presenza. Era
presente davanti a me il sig. , che io già conoscevo perché a luglio aveva comprato Parte_1
un'autovettura usata per sé stesso per utilizzarla in Sardegna, mentre il contratto per cui è causa è
relativo ad una seconda auto per la società di cui era amministratore. Confermo con certezza che le
firme sul contratto le ha messe alla mia presenza e sempre lui ha utilizzato il timbro Parte_1
della società Sources s.r.l. che aveva con sé. Ribadisco di essere sicuro di quello che dico”.
pagina 11 di 15 Emerge, dunque, una chiara divergenza fra le affermazioni del teste (le firme sul contratto di finanziamento le ha vergate il alla mia presenza) e le risultanze della perizia grafologica (le Pt_1
firme non sono attribuibili al . Pt_1
Osserva, però, il Giudicante come tale divergenza possa essere ricomposta, analizzando attentamente le allegazioni delle parti e le contestazioni mosse.
Come già richiamato in precedenza, l'opponente non ha mai negato di aver sottoscritto un contratto di finanziamento e la conclusione dell'accordo (peraltro non contestata) risulta provata dall'utilizzo dell'autovettura Range Rover Sport e dal pagamento di 39 rate.
Se allora un contratto è stato firmato e l'opponente non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di un diverso documento, deve necessariamente concludersi che il finanziamento di cui si controverte sia proprio quello depositato in atti. In questa prospettiva, trova conferma la deposizione del teste , che ha riconosciuto il documento dell'8.8.2016 e ha dichiarato che lo stesso è stato Per_2
firmato davanti a lui da . Parte_1
Anche la perizia della dott.ssa trova un parziale riconoscimento nella prospettazione Per_3
che si sostiene, se si considera che la C.T.U. ha certamente ricondotto ad un'unica mano tutte le firme apposte sul contratto, escludendo quindi l'ipotesi, paventata in citazione dall'opponente, che le sole sottoscrizioni come coobbligato fossero state eseguite da altri. Vero è che la perizia ha predicato la non attribuibilità delle firme alla mano del e che tale affermazione rimane in contrasto con la prova Pt_1
testimoniale raccolta. Tuttavia, risultano convincenti – seppur confutate dalla C.T.U. – le osservazioni della C.T.P. della banca, dott.ssa l'apocrifia delle sottoscrizioni non è dovuta Persona_4
all'imitazione della firma del da parte di un altro soggetto ma è da ricondurre alla Pt_1
dissimulazione, che necessariamente va riferita all'opponente, che – come detto dal teste – ha vergato in sua presenza tutte le firme sul contratto.
La dissimulazione consiste nella presentazione di un prodotto grafico diverso da quello abituale per evitare di essere riconosciuti: il dissimulante modifica coscientemente la propria grafia, per renderla incompatibile con gli scritti abitualmente eseguiti. Nel perseguire tale intento, tuttavia, è quasi inevitabile la permanenza di alcuni tratti riconducibili alla normale modalità di scrittura del soggetto.
Così, come evidenziato alle pagg. 6, 7 e 8 delle osservazioni della dott.ssa vi sono elementi di Per_4
pagina 12 di 15 dettaglio e particolarità riconducibili alla grafia dell'opponente, che sarebbero di difficile replica da parte di un imitatore. D'altro canto, le differenze formali e concettuali riscontrate (il posizionamento e la forma delle iniziali “P” e “G”, che risultano invertite rispetto alle firme oggetto del saggio grafico) possono essere spiegate proprio dall'intento di dissimulare l'identità del sottoscrittore.
Nonostante la C.T.U. non abbia ritenuto sussistente la dissimulazione, essa si mostra come l'ipotesi più plausibile alla luce del complessivo quadro probatorio: è pacifico che sia stato sottoscritto un contratto di finanziamento e che esso deve essere individuato nel documento in atti;
il teste ha Per_2
dichiarato di aver personalmente assistito alla sottoscrizione del documento e che tutte le firme sono state apposte dal la provenienza delle firme da un'unica mano è stata confermata anche dalla Pt_1
C.T.U.. Non resta che concludere, con adeguata certezza, che sia stato proprio il ad apporre le Pt_1
firme, scientemente modificando la propria scrittura.
Ne deriva che il contratto di finanziamento in atti è da riferire comunque al e che va Pt_1
esente da qualsivoglia vizio, mentre, al contrario, è idoneo a fondare la ragione del credito azionato da
. CP_1
8. - Accertato, quindi, l'an del credito, deve essere confermato anche il quantum richiesto dalla banca: la doglianza dell'opponente relativa al calcolo degli interessi è completamente sfornita di argomentazione e di prova. Il non ha fornito allegazioni precise per sostenere una violazione Pt_1
della convenzione in tema di interessi né ha saputo quantificare in modo preciso il diverso ammontare di tale voce. , invece, ha documentato l'erogazione del credito e ha prodotto i movimenti CP_1
contabili utili all'individuazione del residuo (docc.
1-5 e 7-8 dell'opposta).
Risulta, pertanto, accertato il credito di per euro 46.863,66 (di cui euro 4.828,00 CP_8
per rate scadute e non pagate ed euro 42.035,66 per capitale residuo) oltre interessi di mora come previsti all'art. 8 del contratto di finanziamento – ossia tasso BCE maggiorato di 6 punti percentuali e contenuto entro il tasso soglia antiusura in caso di superamento di esso – per euro 1.918,41 conteggiati sino al 3.5.2021 e gli ulteriori sino al saldo effettivo.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'opponente va condannato a rifonderle alla banca opposta nell'importo che si liquida – sulla base del valore della causa (pari alla condanna) con pagina 13 di 15 applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio – in euro 7.616,00 per compensi, oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Con riferimento alla terza chiamata, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato in causa, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso di specie l'opposta ha chiamato in giudizio – assumendo che questa, in caso di CP_2
accoglimento dell'opposizione, dovesse esser tenuta al risarcimento del danno sulla scorta di un rapporto diverso da quello dedotto dall'opponente nei confronti di , ossia quale dealer al CP_1
quale la banca si era appoggiata per la conclusione del contratto – e tale evocazione non è risultata manifestamente infondata, poiché la società chiamata in causa era il soggetto per il tramite del quale era stata raccolta la sottoscrizione dell'opponente e che aveva gestito la conclusione del contratto di finanziamento. Il deve quindi rifondere anche le spese di lite della terza chiamata, che si Pt_1
liquidano nel medesimo importo riconosciuto in favore di . CP_1
Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico dell'opponente soccombente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 188/2022 Ing. – 402/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco in data
13/16.3.2022 su istanza di e contro per la somma di euro Controparte_9 Parte_1
48.781,80 oltre interessi di mora al tasso convenzionale e spese processuali liquidate in euro 1.591,00
oltre oneri di legge;
DA
pagina 14 di 15 (c.f. al pagamento in favore di della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
somma capitale di euro 46.863,66 (di cui euro 4.828,00 per rate scadute e non pagate ed euro 42.035,66
per capitale residuo) oltre interessi di mora come previsti all'art. 8 del contratto di finanziamento –
ossia tasso BCE maggiorato di 6 punti percentuali e contenuto entro il tasso soglia antiusura in caso di superamento di esso – per euro 1.918,41 conteggiati sino al 3.5.2021 e gli ulteriori sino al saldo effettivo.
DA
(c.f. a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 C.F._1 CP_1
e di per euro 7.616,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per
[...] CP_2
ciascuna.
PONE
definitivamente a carico del solo opponente le spese di CT.U. nell'importo liquidato in euro 2.601,53
oltre oneri di legge, con provvedimento del 7.6.2024.
Così deciso in Lecco il 23 maggio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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