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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4241/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4241/2024 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n.
90, presso lo studio dell'Avv. Maria Guerci, unitamente che disgiuntamente all'Avv. Tommaso Serra, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via S. Riscica 22, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via San Giovanni alle Catacombe n.7, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Ricupero, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18/07/2025); posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 6/12/2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in Siracusa, in data 28/10/2017,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 277, Parte II, Serie A, Anno
2017).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con la SI.ra , in data 5/04/1989, in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione è nata una figlia: il 13/09/2017, ad oggi minorenne ed economicamente Per_1
non indipendente;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologazione n. 28/2023 del
12/01/2023 e divenuto efficace il 31/01/2023;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardano la salute, educazione e istruzione della figlia, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali, mentre per l'ordinario la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente e regolamentando i rapporti tra il padre e la figlia secondo le modalità specificate nel ricorso. Sotto il profilo economico, chiedeva di rideterminare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, Per_1
con decorrenza dalla domanda, oltre al contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie.
Con decreto del 7/01/2025, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 30/09/2025, fissando il termine del 30/04/2025 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine di 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 4 Con comparsa del 15/07/2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata e chiedeva di confermare integralmente le statuizioni rese dal Tribunale
Civile di Siracusa con decreto di omologa n. 28/23 emesso in data 12/01/2023, di accogliere, ai fini della regolamentazione della responsabilità genitoriale, i nuovi termini di permanenza con la figlia proposti dal ricorrente e di rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia minore.
Comparsi all'udienza sopra indicata, il Presidente - dopo aver sentito entrambi coniugi - rappresentava la proposta avanzata dalla SI.ra nei seguenti termini: “per venire incontro al mio ex CP_1 marito sono disponibile a ricevere l'assegno di € 300/350 al mese con l'assegno unico per intero, come attualmente avviene, e spese straordinarie al 50%”.
Tale proposta conciliativa veniva accettata dal SI. nei termini “di rideterminazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento per la minore in € 300 al mese, con assegno unico per intero alla sig.ra
e spese straordinarie al 50%, con decorrenza dalla domanda”. CP_1
Pertanto, il Presidente - dato atto dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/07/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la minore in € 300 al mese, con assegno unico per intero alla sig.ra e spese straordinarie al 50%, con decorrenza dalla domanda”. CP_1
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia. pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 CP_1
, celebrato con rito concordatario in Siracusa, in data 28/10/2017 (Atto trascritto nel Registro
[...]
dello stato civile del medesimo Comune al n. 277, Parte II, Serie A, Anno 2017), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 7/10/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4241/2024 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n.
90, presso lo studio dell'Avv. Maria Guerci, unitamente che disgiuntamente all'Avv. Tommaso Serra, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via S. Riscica 22, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via San Giovanni alle Catacombe n.7, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Ricupero, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 4 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18/07/2025); posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 6/12/2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in Siracusa, in data 28/10/2017,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 277, Parte II, Serie A, Anno
2017).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con la SI.ra , in data 5/04/1989, in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione è nata una figlia: il 13/09/2017, ad oggi minorenne ed economicamente Per_1
non indipendente;
- di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologazione n. 28/2023 del
12/01/2023 e divenuto efficace il 31/01/2023;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo le decisioni che riguardano la salute, educazione e istruzione della figlia, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali, mentre per l'ordinario la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente e regolamentando i rapporti tra il padre e la figlia secondo le modalità specificate nel ricorso. Sotto il profilo economico, chiedeva di rideterminare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia nella misura di € 150,00 mensili, Per_1
con decorrenza dalla domanda, oltre al contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie.
Con decreto del 7/01/2025, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 30/09/2025, fissando il termine del 30/04/2025 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine di 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 4 Con comparsa del 15/07/2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva alla declaratoria ex adverso formulata e chiedeva di confermare integralmente le statuizioni rese dal Tribunale
Civile di Siracusa con decreto di omologa n. 28/23 emesso in data 12/01/2023, di accogliere, ai fini della regolamentazione della responsabilità genitoriale, i nuovi termini di permanenza con la figlia proposti dal ricorrente e di rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia minore.
Comparsi all'udienza sopra indicata, il Presidente - dopo aver sentito entrambi coniugi - rappresentava la proposta avanzata dalla SI.ra nei seguenti termini: “per venire incontro al mio ex CP_1 marito sono disponibile a ricevere l'assegno di € 300/350 al mese con l'assegno unico per intero, come attualmente avviene, e spese straordinarie al 50%”.
Tale proposta conciliativa veniva accettata dal SI. nei termini “di rideterminazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento per la minore in € 300 al mese, con assegno unico per intero alla sig.ra
e spese straordinarie al 50%, con decorrenza dalla domanda”. CP_1
Pertanto, il Presidente - dato atto dell'accordo conciliativo raggiunto dalle parti - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/07/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la minore in € 300 al mese, con assegno unico per intero alla sig.ra e spese straordinarie al 50%, con decorrenza dalla domanda”. CP_1
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia. pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 CP_1
, celebrato con rito concordatario in Siracusa, in data 28/10/2017 (Atto trascritto nel Registro
[...]
dello stato civile del medesimo Comune al n. 277, Parte II, Serie A, Anno 2017), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 7/10/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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